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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2713 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 14.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Claudia Prioreschi e Parte_1 Parte_1
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Maria Ileana Ficoroni
CONVENUTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
Andrea Maria Paolucci
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
società quale appaltatrice, e , in qualità di Controparte_1 Persona_1
direttore dei lavori, esponendo che: l'attore è proprietario dell'immobile in corso di costruzione distinto in catasto fabbricati del Comune di Palestrina (RM) al foglio
18, particella 1209, subalterni 1 e 2 pianto T e I;
tale immobile è stato progettato dal geom. , il quale, in data 16.1.2017, ha assunto anche la Controparte_1
direzione dei lavori di edificazione;
è anche legale rappresentante Controparte_1
p.t. dell'impresa che è stata incaricata della realizzazione Controparte_1
dell'opera, in virtù di contratto di appalto privato, sottoscritto il giorno 27.2.2017; in detto contratto sono state previste le lavorazioni che la società appaltatrice avrebbe dovuto realizzare per la somma complessiva di euro 70.000,00 (oltre IVA), somma interamente corrisposta dall'attore; in corso d'opera, il direttore lavori ha indicato la necessità di provvedere alla realizzazione di muri di recinzione perimetrali ai confini della proprietà; per tale ragione, è stato redatto un successivo capitolato d'appalto, relativo alla recinzione, per la somma aggiuntiva di euro
8.500,00 (oltre IVA), interamente corrisposta dall'attore; nel contratto d'appalto si
è previso il termine per la consegna delle opere in 120 giorni, a partire da marzo
2017; tuttavia, il cantiere ha subito un grave ritardo per cause sconosciute e imputabili unicamente all'impresa convenuta;
al fine di definire bonariamente la questione, le parti si sono accordate con scrittura privata del 16.4.2018, sottoscritta anche alla presenza del testimone con cui ha Tes_1 Controparte_1
riconosciuto l'inadempimento per la mancata realizzazione di alcune opere e si è impegnato a terminarle e a consegnare il cantiere entro dieci giorni;
le opere sono state realizzate e il cantiere è stato definitivamente riconsegnato il giorno
27.4.2018; successivamente, una volta pagato interamente il compenso del direttore dei lavori, l'attore lo ha sostituito;
in data 15.10.2018, è stata dall'odierno attore richiesta anche la consulenza tecnica dell'arch. per Persona_2
2 la ripartizione interna dell'immobile; durante il sopralluogo, l'arch. ha Per_2
posto l'attenzione su alcune problematiche tecniche delle opere in cemento armato realizzate dalla sotto la direzione lavori di , e Controparte_1 Controparte_1
ha consigliato una ispezione tecnica approfondita prima di procedere ulteriormente con le lavorazioni;
ha indi incaricato l'arch. Parte_1
di procedere ad un'ispezione dettagliata e a una perizia tecnica Per_2
sull'immobile; in data 30.10.2018, l'arch. ha consegnato l'elaborato Per_2
peritale, mediante il quale l'attore ha scoperto l'esistenza di difformità e vizi dell'opera, oltre alla mancata presenza di gran parte della documentazione tecnica;
le difformità e i vizi riscontrati sono stati denunciati con lettera datata 31.10.2018, inviata via PEC ai convenuti il 7.11.2018 (anche con raccomandata a/r ricevuta il
9.11.2018); in data 3.4.2019, è seguita una seconda denuncia di vizi per il distaccamento di alcune tegole del comignolo;
i vizi e difformità denunciate hanno per oggetto: la copertura dell'immobile; l'assenza di zone ribassate in corrispondenza degli ambienti destinati ai servizi igienici e ai balconi;
la recinzione perimetrale;
il distacco delle tegole;
tali vizi e difformità, di carettere tecnico, non erano conoscibili da parte dell'odierno attore;
il direttore dei lavori, “in evidente situazione di conflitto di interessi con l'impresa appaltatrice, essendo esso stesso socio e legale rappresentate p.t.”, non ha mai portato a conoscenza del committente tali difetti e difformità; è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al Tribunale di Tivoli, ove sono stati riscontrati vizi e difformità, nonché è stato stimato il costo previsto per le opere necessarie in euro
16.863,41.
2. Parte attrice ha dunque definitivamente articolato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla soc.
2. Nel merito, accertare l'esistenza di difformità e vizi dell'opera, Controparte_1
come descritti in atti ed eventualmente emersi in corso di causa, dell'immobile di proprietà
3 dell'attore, sito in Palestrina (RM) a Via Cori Snc (identificato catastalmente al foglio 18, particella 1209, sub 1 e 2);
3. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della società e del direttore dei lavori Geom. per loro esclusivo e/o Controparte_1 Controparte_1
concorrente fatto e colpa nella causazione dei vizi e difformità di cui sopra;
4. Per l'effetto, condannare la soc. e il Geom. in solido tra loro, o in via Controparte_1 Controparte_1
subordinata ciascuno in ragione della propria quota di responsabilità, al pagamento all'attore della somma di € 16.863,41, come quantificata dal CTU incaricato, quale riduzione del prezzo ovvero quale risarcimento del danno, salva la diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa e, in via subordinata, anche equitativamente, oltre in ogni caso interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. In ogni caso, condannare la soc. Controparte_1
e il Geom. in solido tra loro, o, in via subordinata, ciascuno in ragione della Controparte_1
propria quota di responsabilità, al pagamento delle spese legali relative all'accertamento tecnico preventivo, comprese quelle di CTU;
6. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
3. Si sono costituiti in giudizio la società e , Controparte_1 Controparte_1
eccependo la nullità della domanda attorea, “per insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda”; la “inammissibilità e/o improponibilità” delle domande attoree per decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione; l'infondatezza nel merito delle domande attoree.
4. I convenuti hanno altresì svolto “domanda riconvenzionale di compensazione del lucro con il danno” e domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per il noleggio dei ponteggi del cantiere “per oltre dieci mesi”.
4.1. ha altresì svolto istanza di chiamata in causa della compagnia Controparte_1
di assicurazione Controparte_2
5. I convenuti hanno definitivamente articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, in rito, previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare il Geometra a chiamare in causa Controparte_1
4 la società , tenuta per vincolo di polizza a garantire e mallevare Controparte_2
quest'ultimo in ipotesi di responsabilità professionale, e, per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi esposte;
in via preliminare, in rito, accertare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto fissare ex articolo 164 c.p.c. termine all'attore per integrare la domanda;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere ex art. 1665 c.c. e per l'effetto dichiarare che alcuna garanzia è dovuta all'attore per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere ex art. 1665 c.c. e per l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere ex art. 1665 c.c. e per l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia ex art. 2226 c.c. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la tardività della denuncia dei vizi ex articolo 1667 c.c. per le ragioni in fatto e diritto innanzi indicate e per
l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla relativa garanzia per vizi e difformità ex articolo 1667
c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare, la tardività della denunzia dei vizi, e, per le ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione di garanzia ex articolo 1667 c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex articolo 1667 c.c. per lo spirare del termine biennale previsto e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la tardività della denuncia dei vizi ex articolo
2226 c.c. per le ragioni in fatto e diritto innanzi indicate e per l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla relativa garanzia ex articolo 2226 c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare, la tardività della denunzia dei vizi, e, per le ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione di garanzia ex articolo 2226 c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex articolo 2226 c.c. per lo spirare del termine annuale previsto e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore dell'azione di garanzia ex art. 2226 c.c. per tutte le
5 motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore poiché completamente infondata in fatto e diritto e non provata per tutte le motivazioni in fatto e diritto;
nel merito, in via subordinata, anche in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'attore, disporre la compensazione del lucro con il danno e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, in ordine alle eccezioni della
accertare la tempestività della comunicazione ex art 1913 c.c. e per l'effetto Controparte_2
rigettare l'eccezione formulata dalla terza chiamata poiché completamente infondata in fatto e diritto e non provata;
in ogni caso, rigettare l'eccezione poiché completamente infondata in fatto e diritto per le ragioni in atti ed innanzi esposte;
accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto assicurativo della e per l'effetto dichiarare CP_2 Controparte_2
l'inefficacia e/o nullità della stessa per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atto esposte,
e per l'effetto dichiarare l'operatività della polizza assicurativa;
accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art.
7.a.1. del contratto assicurativo della e per Controparte_2
l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o nullità della stessa per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atto esposte, e per l'effetto dichiarare l'operatività della polizza assicurativa;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola di cui all'art.7 e anche nello specifico dell'art.
7.a.1. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte, e previa dichiarazione di inefficacia della stessa dichiarare l'operatività della polizza;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'attore accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo di polizza della Controparte_2
e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti e subiti
[...]
dall'Avv. in via riconvenzionale, accertare che l'attore deve alla società Parte_1 [...]
la somma di €10.294,90 in forza della fattura n. 13 del 9.7.2018 e per l'effetto _1
condannare l'attore al pagamento dell'importo di €10.294,90 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
6 6. Si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_2
eccependo l'inoperatività della polizza;
la nullità della domanda per sua genericità;
l'inammissibilità della domanda per decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione, nonché la sua infondatezza nel merito.
7. La società terza chiamata ha così definitivamente articolato le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, in via pregiudiziale per quanto di ragione, dichiarare
l'inoperatività della polizza assicurativa del Geom. per quanto precisato, in particolare, _1
all'art.
7.a.1 del contratto di riferimento ma anche per le altre ragioni espresse nel presente atto al punto A) (cfr.doc.2) e per conseguenza la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, terza chiamata in giudizio dal proprio predetto assicurato;
in via preliminare Controparte_2
di rito accertare la nullità dell'atto di citazione principale dell'Avv. ex art.164 c.p.c., con Pt_1
riferimento all'art.163 n.3 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento, per quanto spiegato al punto B) - 1 della presente narrativa;
in via preliminare di merito accertare e dichiarare che con
l'accettazione delle opere da parte della committenza, ex art.1665 c.c., alcuna garanzia per i vizi ex art.1667 c.c. è dovuta;
in via preliminare di merito accertare e dichiarare comunque la decadenza della garanzia per tardività della denunzia dei vizi ex art.1667 c.c. e/o l'intervenuta prescrizione ex art.1667 c.c. per lo spirare del termine di due anni previsto dalla normativa codicistica, anche sotto il profilo ex art.2226 c.c., per quanto di ragione, con riferimento alla posizione processuale dell'assicurato geom. per quanto spiegato al punto 2 della Controparte_1
presenta narrativa;
nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, per
l'effetto rigettare ogni avversa pretesa, anche di manleva, perché destituita di fondamento e non provata, soprattutto con riferimento alla posizione della terza chiamata Controparte_2
, nei confronti della quale non assume alcuna valenza, neppure indiziaria, la consulenza
[...]
scaturita dall'ATP incardinato dall'Avv come spiegato al punto 3 della presente Pt_1
narrativa; in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza n.71
09655FF e comunque di dimostrato nesso di causalità tra l'operato del Geom.
[...]
quale direttore dei lavori de quibus ed i danni asseritamente subiti dall'attore, per _1
l'effetto accertare il quantum effettivamente dovuto, a titolo risarcitorio tenuto conto dello scoperto
7 di €.
5.000 previsto a rigore di polizza per tali casi, come precisato al punto A) della presente narrativa;
Con vittoria di spese e compenso ex D.M.55/14, del presente giudizio.”
8. Con ordinanza del 14.2.2025, resa all'esito di udienza sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa, in quanto l'esposizione di parte attrice in punto di fatto e di diritto (ex art. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) consente di compiutamente individuare le domande proposte sin dall'atto introduttivo, risultando in esso ben descritti i fatti e le ragioni che hanno condotto alla proposizione delle domande nei confronti degli odierni convenuti.
1.1. Peraltro, proprio con riguardo al dedotto vizio della citazione (art. 164, comma quarto, cod. proc. civ.), la Corte di cassazione, nel ribadire che si deve procedere ad una valutazione da compiersi caso per caso, ha chiarito che occorre sempre tenere in considerazione la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
1.2. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 Sent., 21/11/2008, n. 27670 e nello stesso senso Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 e, da ultimo, Corte appello Napoli, sez. VI,
29/01/2018, n. 462).
8 1.3. Non può dunque ravvisarsi nell'atto introduttivo la pretesa nullità, non essendo riscontrabile un'incertezza nell'oggetto della domanda e nell'individuazione degli elementi di fatto e di diritto sì grave da rendere impossibile od oltremodo difficile comprendere le ragioni dell'evocazione in giudizio e delle pretese formulate, anche alla luce della completa difesa approntata da parte convenuta.
2. Ciò posto, con riguardo al merito delle domande attorre, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez.
2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
2.2. Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria
9 prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del
31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
2.3. Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
2.4. Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita - ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto -, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di
"obbligazione" (dovere di prestazione) ma di "soggezione" (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del
13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
2.5. In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato osservato in
10 dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni.
2.6. Pertanto, traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale,
l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato - ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi - integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti.
2.7. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 cod. civ., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi.
2.8. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente.
E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda.
2.9. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per
11 facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del
25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n.
10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza
n. 23923 del 27/12/2012).
2.10. Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante.
3. Così regolato e ripartito l'onere probatorio nella presente azione, espressamente dispiegata da in quanto volta alla riduzione del prezzo convenuto Parte_1
per l'appalto ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., il Tribunale osserva come sia stato esperito, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, procedimento per accertamento tecnico preventivo (rubricato al n. 5976/2018 R.G. del Tribunale di
Tivoli), nel cui àmbito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio è pervenuta alle seguenti conclusioni:
“
3.0 Risposta ai quesiti L'esame degli atti, dei documenti di causa e le operazioni peritali effettuate e illustrate nei verbali allegati consentono di rispondere ai quesiti posti del sig. Giudice i quali sono riassunti nei seguenti punti:
3.1 Descrizione dello stato dei luoghi di interesse (sia
l'immobile che la recinzione): nell'allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data
22/05/2019, lo stato dei luoghi è descritto puntualmente e ad esso si rimanda per la risposta al quesito.
3.2 Descrizione della corrispondenza dei lavori al capitolato speciale d'appalto: trattandosi di un lavoro il cui pagamento è previsto “a corpo”, il capitolato consiste in un elenco di
12 lavorazioni valutate anch'esse singolarmente “a corpo” per un importo totale dell'opera pari a euro 70.000 + IVA e a euro 8.500 + IVA per le opere necessarie alla realizzazione dei muri perimetrali di recinzione. Ogni singola lavorazione viene descritta in modo piuttosto generico per cui non si ritiene possibile, ne' utile, confrontare la corrispondenza con quanto eseguito, rimandando al paragrafo successivo più approfondite considerazioni sui difetti. La voce relativa alla copertura manifesta, invece, decise difformità tra quanto previsto e quanto eseguito. Nel capitolato tecnico, al punto 8, per la copertura è previsto, sinteticamente, quanto segue: - Camicia di calce sul solaio della copertura. - Guaina per la barriera al vapore di spessore 3 mm. -
Pannello isolante in polistirene spessore 40 mm. - Impermeabilizzazione della copertura con due guaine elastometriche armate con rete in poliestere, ciascuna di spessore 6 mm. - Copertura a tetto spiovente con tegole”Brizzarelli”. Da quanto sopra non si puo' evincere se la impermeabilizzazione e la coibentazione termica della copertura era prevista da realizzare sul solaio orizzontale di calpestio del sottotetto o sul tetto a spiovente. Risulta, comunque, dalla documentazione grafica allegata, che il solaio di calpestio del sottotetto è allo stato grezzo, mentre il tetto spiovente è protetto da una guaina impermeabile al di sotto dei coppi. Non è presente la camicia di calce sotto le tegole della parte di tetto ispezionata. Sembra, pertanto, che la coibentazione termica sia stata affidata, esclusivamente, con esiti non idonei, alla camera d'aria formata dal sottotetto.
3.3 Verifica delle mancanze, le omissioni, i gravi difetti, le difformità e i vizi di costruzione riconducibili alla condotta della Società e del Direttore dei Controparte_1
Lavori 3.3.1 Servizi igienici e balconi: nel corso del sopralluogo in cantiere si è immediatamente notata la perfetta complanarità dei solai di calpestio al piano terra e al primo piano e l'assenza di
“zone ribassate” in corrispondenza degli ambienti destinati ai servizi igienici. Inoltre le tubazioni degli impianti già realizzate sono tutte sovrapposte ai solai richiedendo, quindi, un massetto di copertura di almeno 5 cm con conseguente incremento dei carichi statici e diminuzione dell'altezza utile dei vani. I solai al grezzo dei balconi sono solo leggermente ribassati rispetto al calpestio dei solai al grezzo interni;
la realizzazione del massetto di copertura degli impianti, correttamente calcolato, potrà creare un dislivello idoneo alla realizzazione della soglia di uscita e quant'altro. Il
CTP di parte fa notare che i suddetti mancati ribassamenti sono stati Controparte_1
13 progettati e realizzati per ottenere “la rigidità uniforme e infinita (sic) dei piani orizzontali” trovandosi la struttura dell'edificio in zona sismica. Non è compito dello scrivente CTU entrare nel merito dei calcoli statici di una struttura comunque già collaudata, ma si fa notare il fatto che detta “rigidità” è comunque compromessa dai vani esistenti nei solai e, peraltro, il ribassamento dei solai nella zona dei servizi igienici è una norma del buon costruire applicata anche nelle zone sismiche.
3.3.2 Scala interna: problema analogo esiste in corrispondenza della scala interna di collegamento del piano terra al primo piano. Infatti, l'ultimo gradino di arrivo, misura la stessa alzata, di circa 18 cm, rispetto agli altri gradini senza tener conto del diverso spessore del rivestimento dei gradini e di quello del massetto sul solaio orizzontale di arrivo. La misura dell'alzata del primo gradino al piano terra è c.a. di 30 cm, correttamente maggiore delle altre alzate. La prima alzata della scala dista dall'ingresso principale circa 1,03 m;
occorrerà progettare la porta d'ingresso in modo da consentire un passaggio corretto.
3.3.3 Copertura: nel precedente paragrafo, 3.2, si è illustrata la totale mancata corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto prescritto nel capitolato tecnico d'appalto. Si intendeva, forse, in fase di esecuzione dei lavori, provvedere alla coibentazione termica dei locali abitati mediante la “camera d'aria” costituita dal sottotetto. I lavori eseguiti, quindi, furono ridotti alla posa in opera di una guaina impermeabile posta sul solaio inclinato del tetto a spiovente al di sotto del manto di tegole. Si ritiene questo tipo di realizzazione assolutamente non funzionale, anche tenendo conto dei vani apertura per l'accesso al sottotetto e per la realizzazione di un lucernaio.
3.3.4 Recinzione perimetrale: il CTP di parte critica il fatto che tra i paletti zincati e il cordolo perimetrale Pt_1
della recinzione, in prossimità dei salti di quota, ci sia una distanza di circa 7,5 cm dovuta al fatto che la posa in opera dei suddetti paletti era avvenuta nel getto fresco del calcestruzzo contenuto da cassaforma il cui spessore aveva provocato questa distanza .Il suddetto spazio tra i paletti e il cordolo costituisce un varco nella recinzione che puo' essere attraversato da animali.
3.3.4 Ventilazione degli scarichi: il CTP della parte ricorrente fa notare che mancano le tubazioni necessarie per la ventilazione dei servizi igienici. Sembra potersi affermare che il capitolato d'appalto, nella sua estrema e superficiale sintesi, non indica questo tipo di opere. 3.3.5
Archi frontali e laterali in c.a. della zona porticata: del portico antistante il fabbricato esiste solo
14 la struttura con pilastri in c.a. sottostanti il solaio. La realizzazione degli archi in muratura, non essendo prevista nel capitolato, dovrà, probabilmente, essere realizzata nelle successive fasi dei lavori.
3.3.6 Distacco di alcune tegole dal comignolo: dal sopralluogo effettuato risulta che tale distacco è avvenuto, senza causare danneggiamenti.
4.0 Interventi da effettuare per eliminare i difetti, loro costo e tempo necessari: occorre far presente che per l'eliminazione delle carenze di cui sopra sarebbe utile un intervento progettuale generale. In questa sede si sono, però, stimati i costi e
i tempi necessari per un corretto ripristino della situazione. Il CTP di parte ha redatto, Pt_1
in modo professionale, un computo metrico estimativo che determina i costi degli interventi necessari secondo la parte ricorrente. Il CTP di parte dopo aver praticamente Controparte_1
negato l'esistenza dei summenzionati difetti, non interviene sulla professionalità del computo metrico estimativo, ma, credo giustamente, osserva che i prezzi unitari adoperati per la valutazione delle opere sono quelli del Prezzario della Regione Lazio 2012, che potrebbero essere maggiori di quelli di mercato. Premesso quanto sopra si puo' procedere alla valutazione dei costi partendo dal computo metrico estimativo di parte come base ed intervenendo su alcune voci. Art.2: lo spessore del massetto previsto in cm 6 puo' essere ridotto a cm 5 con risparmio di euro:
1.712x1/6=285,33 euro Art.9: riutilizzo almeno al 50% della guaina impermeabile già presente sulla copertura a tetto che potrebbe non essere eliminata:
1.141x0,5=570,50 euro
Art.13: opere non previste nel capitolato: 222,90 euro Art.15: utilizzo delle tavole metalliche dei ponteggi alternativamente sulle varie facciate: 550,00x0,5=275,00 euro Totale 1.353,73 euro
Il costo previsto dal CTP di parte puo' essere ridotto a: 19.430,60- Pt_1
1.353,73=18.076,87. L'osservazione del CTP di parte va presa in Controparte_1
considerazione tenendo presente che il ribasso offerto dal mercato sul Prezzario Regionale puo' essere mediamente pari al 10% ottenendo un ulteriore risparmio pari a:
18.076,87x0,10=1.807,68 Il costo previsto per le suddette opere puo', quindi, essere pari a:
18.076,87-1.807,68=16.269,19 euro Per quanto riguarda i tempi necessari per la realizzazione delle suddette opere, si puo' fare riferimento, con qualche approssimazione, al fatto che il capitolato iniziale prevedeva 120 giorni per un importo pari a euro 70.000+IVA.
Pertanto, per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti esistenti di cui trattasi
15 si puo' prevedere un tempo pari a 16.269*120/70.000=giorni 28. 5.0 Conclusioni In esito all'incarico conferitogli, il sottoscritto ing. ritiene di aver risposto ai quesiti Parte_2
posti dal sig. Giudice che sinteticamente si riportano di seguito: - descrizione dello stato dei luoghi;
- corrispondenza dei lavori al Capitolato d'Appalto; - verifica delle mancanze o dei difetti delle opere realizzate;
- interventi necessari per l'eliminazione dei difetti, loro costo e tempi di esecuzione necessari.”.
3.1. All'esito del contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, il C.T.U. ha così rivalutato la stima dei costi: “Alla luce di quanto sopra scritto, la valutazione dei costi necessari per la eliminazione dei danni puo' essere rideterminata aggiungendo il costo per il ripristino del danno al comignolo e sottraendo quello relativo alle decurtazioni sopra descritte.
Premesso quanto sopra la valutazione dei costi, partendo dal computo metrico estimativo di parte come base ed intervenendo su alcune voci, puo' essere così ricalcolata: Art.2: lo spessore del massetto previsto in cm 6 puo' essere ridotto a cm 5 con risparmio di euro:
1.712x1/6=285,33 euro Art.9: riutilizzo almeno al 25% della guaina impermeabile già presente sulla copertura a tetto che potrebbe non essere eliminata:
1.141x0,25=285,25 euro Art.13: opere non previste nel capitolato: 222,90 euro Totale 793,48 euro Il costo previsto dal CTP di parte puo' Pt_1
essere ridotto a: 19.430,60-793,48=18.637,12 Ripristino danni al comignolo:
18.637,12+100,00=18.737,12 L'osservazione del CTP di parte va presa Controparte_1
in considerazione tenendo presente che il ribasso offerto dal mercato sul Prezzario Regionale puo' essere mediamente pari al 10% ottenendo un ulteriore risparmio pari a:
18.737,12x0,10=1.873,71 Il costo previsto per le suddette opere puo', quindi, essere pari a:
18.737,12-1.873,71=16.863,41 euro”.
3.2. Le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel contraddittorio tra l'odierno attore, la società applatatrice e Controparte_1
, in qualità di direttore dei lavori, sono condivisibili, in quanto Controparte_1
coerenti, immuni da vizi logici e raggiunte a séguito di approfondita indagine e compiuto percorso logico-argomentativo.
16 3.3. D'altro canto, non sono state prospettate dai convenuti contestazioni idonee ad infirmare le risultanze della relazione peritale, corredate dal relativo esauriente apparato fotografico dei luoghi di causa.
3.4. La relazione peritale redatta in sede di A.T.P., tale essendo un procedimento di istruzione preventiva, può essere validamente utilizzata come fonte di prova nel successivo giudizio di merito, sia esso ordinario sia sommario, come previsto dall'art. 696 bis, quindo comma, cod. proc. civ.
3.5. In ogni caso, le relazioni di consulenza sono utilizzabili in sede di cognizione ordinaria, se non altro come prove atipiche, atteso che il giudice civile può trarre il proprio convincimento da qualunque fonte utile a tal fine (vds. Cass. n. 25162 del
10 novembre 2020 secondo cui nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta;
si veda, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Ancona sez. II, dep. 4.3.2022, n. 313).
4. Ciò posto, costituisce questione controversa tra le parti, a fronte dell'azione di riduzione del prezzo esercitata dall'attore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., la tempestività della denunzia del vizio e dell'esercizio dell'azione, rispetto ai termini di decacenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ., tenuto conto che lo stesso attore rappresenta, come non contestato, che in data 27.4.2018 è avvenuta la consegna dell'opera al committente.
4.1. È giovevole sul punto rammentare i seguenti princìpi che governano la disciplina della garanzia per difformità e vizi dell'opera.
17 4.2. Occorre anzitutto distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera, potendone conseguire solo in tal caso l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017; Cass. 15711/2013).
4.3. La presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, comma quarto, cod. civ. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendosi accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 1283/1965).
4.4. Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata ha affermato che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1665, comma terzo, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass.
444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
4.5. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali (Cass. 1788/2009; Cass.
18409/2025).
18 4.6. Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo dell'esistenza dei vizi, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cass.
14199/2017; Cass. 26233/2013; Cass. 18402/2009; Cass. 15283/2005; Cass.
1655/1986; Cass. 3752/1975).
4.7. Ciò posto, da un lato la società appaltatrice non dimostra che, oltre all'incontestata consegna delle opere in data 27.4.2018, sia avvenuta, ancorché tacitamente, l'accettazione delle stesse da parte del committente.
4.8. Inoltre, la natura e le caretteristiche dei vizi e delle difformità puntualmente ricostruiti nella menzionata consulenza tecnica d'ufficio conducono a ritenere gli stessi siccome occulti.
4.8.1. La mancanza della “camicia di calce” sotto le tegole della parte di tetto ispezionata dal C.T.U., l'assenza di predisposizione delle quote corrette per i servizi igienici e i balconi, la sovrapposizione delle tubazioni ai solai, la problematiche afferenti al diverso spessore del rivestimento dei gradini e di quello del massetto sul solaio orizzontale di arrivo, alla venitlazione degli scarichi, alla distanza tra i paletti zincati e il cordolo perimetrale della recinzione, al comignolo e alla struttura degli archi della zona porticata sono, per le loro caratteristiche intrinseche, non riconoscibili da parte del committente, abbisognando di cognizioni tecniche che ne consentano la scoperta e la riconducibilità agli obblighi gravanti sull'appaltatore in base al progetto e alle leges artis.
4.8.2. Non è persuasiva, d'altronde, l'allegazione di parte convenuta, secondo cui l'attore, in quanto avvocato, avrebbe dovuto accorgersi anteriormente dei suindicati vizi e difetti, in quanto, beninteso, le congizoni tecniche della professione forense non si estendono a competenze di carattere edilizio, peraltro a
19 fronte di difetti implicanti l'effettuazione di attività ispettive (con riguardo ad esempio all'indicata mancanza della “camicia di calce”), senz'altro non esigibili, ai fini qui rilevanti, dal committente.
4.9. Emerge dagli atti che, a fronte di relazione tecnica predisposta dall'arch.
e datata 29.10.2018, con missiva inviata sia a mezzo posta sia per P.E.C. Per_2
in data 11.7.2018, l'odierno attore ha denunziato i vizi e interrotto il termine prescrizionale, ciò a cui ha fatto séguito l'introduzione del procedimento per
A.T.P. dinanzi al Tribunale di Tivoli, rubricato al n. 5976/2018 R.G.
4.10. D'altro canto, i convenuti, a fronte della ricostruzione di parte attrice corroborata dalla relativa produzione documentale, non hanno svolto deduzioni od eccezioni suscettibili di infirmare quanto dedotto in ordine alla scoperta dei vizi e delle difformità.
4.11. Non è poi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta ai sensi dell'art. 2226 cod. civ., in materia di lavoro autonomo, considerato il consolidato principio di legittimità alla cui stregua “sono inapplicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 c.c. in tema di difformità e vizi dell'opera” (cfr. Sez. Un. sentenza n. 15781/2005), secondo argomentazioni valevoli anche nei confronti del professionista che abbia assunto l'incarico di direttore dei lavori.
4.12. L'odierna azione deve essere dunque ritenuta tempestiva.
5. A fronte delle difformità e dei vizi posti in essere nell'esecuzione dell'opera da parte della società appaltatrice, perspicuamente ricostruiti nella menzionata consulenza tecnica d'ufficio, il cui esito trae conforto nel presente giudizio dalla documentazione dimessa in atti, ivi inclusa dalla convergente consulenza di parte prodotta dall'attore, deve essere accertata la responsabilità per la relativa causazione in capo alla società assuntrice Controparte_1
20 6. Con riguardo alla posizione di , nella sua qualità di direttore dei Controparte_1
lavori, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. Il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
tuttavia, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”.
6.2. Ebbene, la magnitudine dei vizi e delle difformità riscontrate nel caso di specie interpellano la responsabilità del direttore dei lavori, tra le cui obbligazioni rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cass. 24/4/2008 n.
10728; Cass. 20/7/2005 n. 15255; Cass. 15/10/2013 n. 23350).
6.3. Merita inoltre considerare che, nel caso di specie, , che ha Controparte_1
esercitato l'ufficio di direttore dei lavori (cfr. all. 1 della produzione attorea), è stato anche legale rappresentate dell'impresa appaltatrice, ciò che lo ha vieppiù posto in condizione di verificare la corretta esecuzione dell'appalto con riguardo al progetto e alle regole della tecnica.
6.4. Deve essere dunque accertata la concorrente responsabilità di _1
, quale direttore dei lavori, nella causazione dei vizi e delle difformità
[...]
suindicati, per inadempimento alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
21 7. Ciò posto, osserva il Tribunale che l'odierno attore ha domandato, oltre all'accertamento della responsabilità nella causazione dei vizi e danni denunziati, di
“condannare la soc. e il Geom. in solido tra loro, o in via Controparte_1 Controparte_1
subordinata ciascuno in ragione della propria quota di responsabilità, al pagamento all'attore della somma di € 16.863,41, come quantificata dal CTU incaricato, quale riduzione del prezzo ovvero quale risarcimento del danno, salva la diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa e, in via subordinata, anche equitativamente, oltre in ogni caso interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
7.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che sia fondata la domanda, promossa dal committente ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., primo comma, volta ad ottenere nei confronti della società appalatrice la riduzione del prezzo, la cui Controparte_1
corresponsione non è oggetto di specifica contestazione e risulta altresì dalla scrittura privata del 16.4.2018, nella misura dell'importo corrispondente a quello stimato dal C.T.U. per l'eliminazione dei descritti vizi e difformità, quantificato in euro 16.863,41.
7.3. La società deve essere per l'effetto condannata a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 16.863,41, con interessi al Parte_1
saggio di legge decorrenti dal 16.4.2018, data della scrittura privata intervenuta inter partes, ove si è dato atto del pagamento da parte di del Parte_1
corrispettivo per euro 84.000,00, non essendo stata dimostrata una decorrenza anteriore, mediante la compiuta dimostrazione delle date di tutti i pagamenti medio tempore intervenuti.
7.4. La domanda di riduzione del prezzo, testualmente proposta dall'attore anche nei confronti di , qui evocato quale direttore dei lavori, non può Controparte_1
essere accolta, considerato il perimetro soggettivo della garanzia per vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 1668 cod. civ., che intercede nel rapporto tra committente e applatatore, nel caso di specie società di capitali, da cui esorbita il direttore dei lavori, benché questi fosse anche concretamente legale rappresentante
22 della società appaltatrice, i cui profili di responsabilità beninteso non si estendono ipso iure alle persone dei soci e degli amministratori.
8. Non può essere dipoi accolta la “domanda riconvenzionale di compensazione del lucro con danno”, dispiegata da parte convenuta, che deve essere giuridicamente riqualificata in termini di eccezione, motivata sulla scorta della considerazione che il prezzo dei lavori nel contratto d'appalto è stato pattuito a corpo mentre il costo degli interventi per l'eliminazione di vizi e difformità è stato in sede di C.T.U. calcolato a misura, ciò che comporterebbe secondo i convenuti un vantaggio per il committente.
8.1. Tale eccezione è infondata atteso che, ove l'impresa appaltatrice avesse provveduto direttamente ad emendare i vizi e le difformità dalla stessa cagionati e sopra accertati, i relativi oneri economici sarebbero stati ricompresi nel prezzo dell'appalto pattuito, che all'evidenza è stato previsto per l'esecuzione di lavori conformi al progetto, alle regole dell'arte e immuni da vizi.
8.2. D'altro canto, l'art. 1668 prevede, come rimedio equipollente alla riduzione del prezzo, la rimozione di difformità e vizi a spese dell'appaltatore; è dunque al costo di tale eliminazione che dovrà aversi riguardo, poiché, diversamente opinando, residuerebbero in capo al committente i maggiori e aggiuntivi oneri per gli interventi necessari a conseguire l'opus perfectum, cioè l'opera conforme alle regole dell'arte e al progetto, interventi resi necessari dall'inadempimento della società appaltatrice, che si è obbligata a mezzo del contratto d'appalto, e in ragione di ciò è stato convenuto il relativo prezzo, a realizzare e consegnare tale opera immune da vizi e difformità.
9. Deve essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento alla società _1
della somma di euro 10.294,90, per il noleggio dei ponteggi dei cantieri per
[...]
dieci mesi, “per la prosecuzione delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate”.
23 9.1. La convenuta non ha raggiunto la dimostrazione del titolo posto alla base della sua pretesa né dell'effettuazione delle “lavorazioni ulteriori”, risultando generiche, già in via di prospettazione e vieppiù di asseverazione, le relative allegazioni, non provando nel giudizio di cognizione una fattura, quale documento predisposto unilateralmente dalla parte che se ne avvale, la realizzazione dell'attività ivi indicata né la pattuizione del relativo prezzo (cfr. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
9.2. D'altro canto, nella scrittura privata del 16.4.2018, intervenuta tra committente e appaltatore, si dà atto del “mancato smontaggio del ponteggio” e si precisa l'importo totale delle opere (euro 86.350), la somma già corrisposta dal committente (euro
84.00,00) e la residua somma da corrispondere a saldo alla e Controparte_1
cioè euro 2.350,00.
9.3. Ebbene, stante il contenuto della ridetta scrittura privata del 16.4.2018 e tenuto conto della susseguente consegna delle opere in data 27.4.2018, non risulta conforme a quanto espressamente dichiarato dalle parti nella scrittura, ove si dà atto della somma dovuta a saldo, la sussistenza di ulteriore residuo pari ad euro
10.294,90, “per il noleggio dei ponteggi di cantieri per oltre dieci mesi”, non non menzionato nel documento che le parti hanno inteso redigere proprio al fine di riconoscere, inter alia, le somme già corrisposte e quelle ancora dovute.
10. L'accoglimento nei confronti della società appaltatrice della Controparte_1
domanda di riduzione del prezzo per l'importo di euro 16.863,41 preclude l'esame della domanda alternativa, a titolo di risarcimento del danno, per il medesimo importo e per le stesse ragioni articolata da parte attrice nei confronti della società appaltatrice e di , esito cui conduce, oltre al nesso di alternatività Controparte_1
tra le domande proposte, anche il principio compensativo che governa la responsabilità risarcitoria, a fronte di pregiudizio integralmente ristorato dalla riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 cod. civ.
11. Deve essere da ultimo accolta l'eccezione svolta da Controparte_2
chiamata nel presente giudizio da , per aver quest'ultimo avvisato Controparte_1
24 la compagnia assicurativa oltre il termine di cui all'art. 1913 cod. civ., in considerazione del fatto che la contestazione dei vizi e difformità delle opere è stata rivolta a , quale direttore dei lavori, in data 7.11.2018 mentre Controparte_1
lo stesso si è limitato ad offrire comunicazione, solo in data 7.4.2019, dell'introduzione del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte dell'odierno attore.
11.1. Ebbene, non è fondato quanto allegato da , secondo cui la Controparte_1
denunzia del 7.11.2018 non sarebbe stata allo stesso inviata nella sua qualità di direttore dei lavori, essendo priva di addebiti relativi a tale incarico.
11.2. Invece, nella suddetta denunzia, oltre alla specifica elencazione dei vizi e delle difformità riscontrate nonché all'espressa sua destinazione al direttore dei lavori
, è dato leggere a pag. 5 quanto segue: Controparte_1
11.3. Emerge dunque che sin dalla missiva del 7.11.2018 il committente ha direttamente contestato, oltre che della società appaltatrice, anche e “soprattutto” la responsabilità professionale “del direttore lavori Geom. , con Controparte_1
conseguente onere normativo e negoziale di quegli, onde giovarsi della copertura assicurativa, di tempestivamente darne avviso alla compagnia d'assicurazione, mentre quest'ultima risulta avvertita solo in data 7.4.2019, a séguito dell'introduzione dell'accertamento tecnico d'ufficio.
12. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
13. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 sul valore della causa (somma riconosciuta a titolo di riduzione del prezzo), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta,
25 seguono la soccombenza prevalente nei rapporti tra attore, da un lato, e società appaltatrice e , dall'altro, essendo stata Controparte_1 Controparte_1
accertata la responsabilità di entrambi i convenuti nella causazione dei vizi e difformità per cui è causa.
13.1. Sono altresì poste a carico di e le spese Controparte_1 Controparte_1
dell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio di cognizione, come liquidate dal Giudice di tale procedimento con ordinanza del
18.10.2019.
13.2. Le spese relative alla chiamata in causa da parte di della Controparte_1
compagnia liquidate come in dispositivo secondo i Controparte_2
parametri medi di cui a D.M. 55/2014 sul valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, sono poste a carico del chiamante
, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di Controparte_1
inoperatività della polizza formulata dalla compagnia d'assicurazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. accerta la responsabilità di e di nella Controparte_1 Controparte_1
causazione dei vizi e delle difformità per come accertati in parte motiva;
2. dispone la riduzione del prezzo del contratto di appalto per cui è causa intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 16.863,41, oltre Parte_1
interessi al saggio di legge a decorrere dal 16.4.2018;
4. respinge la domanda di riduzione del prezzo nei confronti di _1
ai sensi di cui in motivazione;
[...]
5. condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1 Pt_1
26 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro Pt_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
6. condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al rimborso, in solido tra loro, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del procedimento per A.T.P. dinanzi al Tribunale di
[...]
Tivoli, rubricato al n. 5976/2018 R.G., che liquida in complessivi euro
1.450,00, oltre accessori;
7. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_2
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2713 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 14.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Claudia Prioreschi e Parte_1 Parte_1
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Maria Ileana Ficoroni
CONVENUTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
Andrea Maria Paolucci
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
società quale appaltatrice, e , in qualità di Controparte_1 Persona_1
direttore dei lavori, esponendo che: l'attore è proprietario dell'immobile in corso di costruzione distinto in catasto fabbricati del Comune di Palestrina (RM) al foglio
18, particella 1209, subalterni 1 e 2 pianto T e I;
tale immobile è stato progettato dal geom. , il quale, in data 16.1.2017, ha assunto anche la Controparte_1
direzione dei lavori di edificazione;
è anche legale rappresentante Controparte_1
p.t. dell'impresa che è stata incaricata della realizzazione Controparte_1
dell'opera, in virtù di contratto di appalto privato, sottoscritto il giorno 27.2.2017; in detto contratto sono state previste le lavorazioni che la società appaltatrice avrebbe dovuto realizzare per la somma complessiva di euro 70.000,00 (oltre IVA), somma interamente corrisposta dall'attore; in corso d'opera, il direttore lavori ha indicato la necessità di provvedere alla realizzazione di muri di recinzione perimetrali ai confini della proprietà; per tale ragione, è stato redatto un successivo capitolato d'appalto, relativo alla recinzione, per la somma aggiuntiva di euro
8.500,00 (oltre IVA), interamente corrisposta dall'attore; nel contratto d'appalto si
è previso il termine per la consegna delle opere in 120 giorni, a partire da marzo
2017; tuttavia, il cantiere ha subito un grave ritardo per cause sconosciute e imputabili unicamente all'impresa convenuta;
al fine di definire bonariamente la questione, le parti si sono accordate con scrittura privata del 16.4.2018, sottoscritta anche alla presenza del testimone con cui ha Tes_1 Controparte_1
riconosciuto l'inadempimento per la mancata realizzazione di alcune opere e si è impegnato a terminarle e a consegnare il cantiere entro dieci giorni;
le opere sono state realizzate e il cantiere è stato definitivamente riconsegnato il giorno
27.4.2018; successivamente, una volta pagato interamente il compenso del direttore dei lavori, l'attore lo ha sostituito;
in data 15.10.2018, è stata dall'odierno attore richiesta anche la consulenza tecnica dell'arch. per Persona_2
2 la ripartizione interna dell'immobile; durante il sopralluogo, l'arch. ha Per_2
posto l'attenzione su alcune problematiche tecniche delle opere in cemento armato realizzate dalla sotto la direzione lavori di , e Controparte_1 Controparte_1
ha consigliato una ispezione tecnica approfondita prima di procedere ulteriormente con le lavorazioni;
ha indi incaricato l'arch. Parte_1
di procedere ad un'ispezione dettagliata e a una perizia tecnica Per_2
sull'immobile; in data 30.10.2018, l'arch. ha consegnato l'elaborato Per_2
peritale, mediante il quale l'attore ha scoperto l'esistenza di difformità e vizi dell'opera, oltre alla mancata presenza di gran parte della documentazione tecnica;
le difformità e i vizi riscontrati sono stati denunciati con lettera datata 31.10.2018, inviata via PEC ai convenuti il 7.11.2018 (anche con raccomandata a/r ricevuta il
9.11.2018); in data 3.4.2019, è seguita una seconda denuncia di vizi per il distaccamento di alcune tegole del comignolo;
i vizi e difformità denunciate hanno per oggetto: la copertura dell'immobile; l'assenza di zone ribassate in corrispondenza degli ambienti destinati ai servizi igienici e ai balconi;
la recinzione perimetrale;
il distacco delle tegole;
tali vizi e difformità, di carettere tecnico, non erano conoscibili da parte dell'odierno attore;
il direttore dei lavori, “in evidente situazione di conflitto di interessi con l'impresa appaltatrice, essendo esso stesso socio e legale rappresentate p.t.”, non ha mai portato a conoscenza del committente tali difetti e difformità; è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al Tribunale di Tivoli, ove sono stati riscontrati vizi e difformità, nonché è stato stimato il costo previsto per le opere necessarie in euro
16.863,41.
2. Parte attrice ha dunque definitivamente articolato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla soc.
2. Nel merito, accertare l'esistenza di difformità e vizi dell'opera, Controparte_1
come descritti in atti ed eventualmente emersi in corso di causa, dell'immobile di proprietà
3 dell'attore, sito in Palestrina (RM) a Via Cori Snc (identificato catastalmente al foglio 18, particella 1209, sub 1 e 2);
3. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della società e del direttore dei lavori Geom. per loro esclusivo e/o Controparte_1 Controparte_1
concorrente fatto e colpa nella causazione dei vizi e difformità di cui sopra;
4. Per l'effetto, condannare la soc. e il Geom. in solido tra loro, o in via Controparte_1 Controparte_1
subordinata ciascuno in ragione della propria quota di responsabilità, al pagamento all'attore della somma di € 16.863,41, come quantificata dal CTU incaricato, quale riduzione del prezzo ovvero quale risarcimento del danno, salva la diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa e, in via subordinata, anche equitativamente, oltre in ogni caso interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. In ogni caso, condannare la soc. Controparte_1
e il Geom. in solido tra loro, o, in via subordinata, ciascuno in ragione della Controparte_1
propria quota di responsabilità, al pagamento delle spese legali relative all'accertamento tecnico preventivo, comprese quelle di CTU;
6. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
3. Si sono costituiti in giudizio la società e , Controparte_1 Controparte_1
eccependo la nullità della domanda attorea, “per insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda”; la “inammissibilità e/o improponibilità” delle domande attoree per decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione; l'infondatezza nel merito delle domande attoree.
4. I convenuti hanno altresì svolto “domanda riconvenzionale di compensazione del lucro con il danno” e domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per il noleggio dei ponteggi del cantiere “per oltre dieci mesi”.
4.1. ha altresì svolto istanza di chiamata in causa della compagnia Controparte_1
di assicurazione Controparte_2
5. I convenuti hanno definitivamente articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, in rito, previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare il Geometra a chiamare in causa Controparte_1
4 la società , tenuta per vincolo di polizza a garantire e mallevare Controparte_2
quest'ultimo in ipotesi di responsabilità professionale, e, per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi esposte;
in via preliminare, in rito, accertare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto fissare ex articolo 164 c.p.c. termine all'attore per integrare la domanda;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere ex art. 1665 c.c. e per l'effetto dichiarare che alcuna garanzia è dovuta all'attore per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere ex art. 1665 c.c. e per l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere ex art. 1665 c.c. e per l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia ex art. 2226 c.c. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la tardività della denuncia dei vizi ex articolo 1667 c.c. per le ragioni in fatto e diritto innanzi indicate e per
l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla relativa garanzia per vizi e difformità ex articolo 1667
c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare, la tardività della denunzia dei vizi, e, per le ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione di garanzia ex articolo 1667 c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex articolo 1667 c.c. per lo spirare del termine biennale previsto e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la tardività della denuncia dei vizi ex articolo
2226 c.c. per le ragioni in fatto e diritto innanzi indicate e per l'effetto dichiarare l'attore decaduto dalla relativa garanzia ex articolo 2226 c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare, la tardività della denunzia dei vizi, e, per le ragioni in fatto e diritto esposte, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione di garanzia ex articolo 2226 c.c.; in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex articolo 2226 c.c. per lo spirare del termine annuale previsto e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore dell'azione di garanzia ex art. 2226 c.c. per tutte le
5 motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore poiché completamente infondata in fatto e diritto e non provata per tutte le motivazioni in fatto e diritto;
nel merito, in via subordinata, anche in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'attore, disporre la compensazione del lucro con il danno e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, in ordine alle eccezioni della
accertare la tempestività della comunicazione ex art 1913 c.c. e per l'effetto Controparte_2
rigettare l'eccezione formulata dalla terza chiamata poiché completamente infondata in fatto e diritto e non provata;
in ogni caso, rigettare l'eccezione poiché completamente infondata in fatto e diritto per le ragioni in atti ed innanzi esposte;
accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto assicurativo della e per l'effetto dichiarare CP_2 Controparte_2
l'inefficacia e/o nullità della stessa per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atto esposte,
e per l'effetto dichiarare l'operatività della polizza assicurativa;
accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art.
7.a.1. del contratto assicurativo della e per Controparte_2
l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o nullità della stessa per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atto esposte, e per l'effetto dichiarare l'operatività della polizza assicurativa;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola di cui all'art.7 e anche nello specifico dell'art.
7.a.1. per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte, e previa dichiarazione di inefficacia della stessa dichiarare l'operatività della polizza;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'attore accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo di polizza della Controparte_2
e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti e subiti
[...]
dall'Avv. in via riconvenzionale, accertare che l'attore deve alla società Parte_1 [...]
la somma di €10.294,90 in forza della fattura n. 13 del 9.7.2018 e per l'effetto _1
condannare l'attore al pagamento dell'importo di €10.294,90 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
6 6. Si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_2
eccependo l'inoperatività della polizza;
la nullità della domanda per sua genericità;
l'inammissibilità della domanda per decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione, nonché la sua infondatezza nel merito.
7. La società terza chiamata ha così definitivamente articolato le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, in via pregiudiziale per quanto di ragione, dichiarare
l'inoperatività della polizza assicurativa del Geom. per quanto precisato, in particolare, _1
all'art.
7.a.1 del contratto di riferimento ma anche per le altre ragioni espresse nel presente atto al punto A) (cfr.doc.2) e per conseguenza la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, terza chiamata in giudizio dal proprio predetto assicurato;
in via preliminare Controparte_2
di rito accertare la nullità dell'atto di citazione principale dell'Avv. ex art.164 c.p.c., con Pt_1
riferimento all'art.163 n.3 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento, per quanto spiegato al punto B) - 1 della presente narrativa;
in via preliminare di merito accertare e dichiarare che con
l'accettazione delle opere da parte della committenza, ex art.1665 c.c., alcuna garanzia per i vizi ex art.1667 c.c. è dovuta;
in via preliminare di merito accertare e dichiarare comunque la decadenza della garanzia per tardività della denunzia dei vizi ex art.1667 c.c. e/o l'intervenuta prescrizione ex art.1667 c.c. per lo spirare del termine di due anni previsto dalla normativa codicistica, anche sotto il profilo ex art.2226 c.c., per quanto di ragione, con riferimento alla posizione processuale dell'assicurato geom. per quanto spiegato al punto 2 della Controparte_1
presenta narrativa;
nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, per
l'effetto rigettare ogni avversa pretesa, anche di manleva, perché destituita di fondamento e non provata, soprattutto con riferimento alla posizione della terza chiamata Controparte_2
, nei confronti della quale non assume alcuna valenza, neppure indiziaria, la consulenza
[...]
scaturita dall'ATP incardinato dall'Avv come spiegato al punto 3 della presente Pt_1
narrativa; in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza n.71
09655FF e comunque di dimostrato nesso di causalità tra l'operato del Geom.
[...]
quale direttore dei lavori de quibus ed i danni asseritamente subiti dall'attore, per _1
l'effetto accertare il quantum effettivamente dovuto, a titolo risarcitorio tenuto conto dello scoperto
7 di €.
5.000 previsto a rigore di polizza per tali casi, come precisato al punto A) della presente narrativa;
Con vittoria di spese e compenso ex D.M.55/14, del presente giudizio.”
8. Con ordinanza del 14.2.2025, resa all'esito di udienza sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa, in quanto l'esposizione di parte attrice in punto di fatto e di diritto (ex art. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) consente di compiutamente individuare le domande proposte sin dall'atto introduttivo, risultando in esso ben descritti i fatti e le ragioni che hanno condotto alla proposizione delle domande nei confronti degli odierni convenuti.
1.1. Peraltro, proprio con riguardo al dedotto vizio della citazione (art. 164, comma quarto, cod. proc. civ.), la Corte di cassazione, nel ribadire che si deve procedere ad una valutazione da compiersi caso per caso, ha chiarito che occorre sempre tenere in considerazione la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
1.2. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 Sent., 21/11/2008, n. 27670 e nello stesso senso Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 e, da ultimo, Corte appello Napoli, sez. VI,
29/01/2018, n. 462).
8 1.3. Non può dunque ravvisarsi nell'atto introduttivo la pretesa nullità, non essendo riscontrabile un'incertezza nell'oggetto della domanda e nell'individuazione degli elementi di fatto e di diritto sì grave da rendere impossibile od oltremodo difficile comprendere le ragioni dell'evocazione in giudizio e delle pretese formulate, anche alla luce della completa difesa approntata da parte convenuta.
2. Ciò posto, con riguardo al merito delle domande attorre, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez.
2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
2.2. Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria
9 prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del
31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
2.3. Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
2.4. Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita - ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto -, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di
"obbligazione" (dovere di prestazione) ma di "soggezione" (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del
13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
2.5. In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato osservato in
10 dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni.
2.6. Pertanto, traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale,
l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato - ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi - integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti.
2.7. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 cod. civ., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi.
2.8. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente.
E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda.
2.9. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per
11 facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del
25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n.
10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza
n. 23923 del 27/12/2012).
2.10. Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante.
3. Così regolato e ripartito l'onere probatorio nella presente azione, espressamente dispiegata da in quanto volta alla riduzione del prezzo convenuto Parte_1
per l'appalto ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., il Tribunale osserva come sia stato esperito, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, procedimento per accertamento tecnico preventivo (rubricato al n. 5976/2018 R.G. del Tribunale di
Tivoli), nel cui àmbito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio è pervenuta alle seguenti conclusioni:
“
3.0 Risposta ai quesiti L'esame degli atti, dei documenti di causa e le operazioni peritali effettuate e illustrate nei verbali allegati consentono di rispondere ai quesiti posti del sig. Giudice i quali sono riassunti nei seguenti punti:
3.1 Descrizione dello stato dei luoghi di interesse (sia
l'immobile che la recinzione): nell'allegato verbale di sopralluogo, effettuato in data
22/05/2019, lo stato dei luoghi è descritto puntualmente e ad esso si rimanda per la risposta al quesito.
3.2 Descrizione della corrispondenza dei lavori al capitolato speciale d'appalto: trattandosi di un lavoro il cui pagamento è previsto “a corpo”, il capitolato consiste in un elenco di
12 lavorazioni valutate anch'esse singolarmente “a corpo” per un importo totale dell'opera pari a euro 70.000 + IVA e a euro 8.500 + IVA per le opere necessarie alla realizzazione dei muri perimetrali di recinzione. Ogni singola lavorazione viene descritta in modo piuttosto generico per cui non si ritiene possibile, ne' utile, confrontare la corrispondenza con quanto eseguito, rimandando al paragrafo successivo più approfondite considerazioni sui difetti. La voce relativa alla copertura manifesta, invece, decise difformità tra quanto previsto e quanto eseguito. Nel capitolato tecnico, al punto 8, per la copertura è previsto, sinteticamente, quanto segue: - Camicia di calce sul solaio della copertura. - Guaina per la barriera al vapore di spessore 3 mm. -
Pannello isolante in polistirene spessore 40 mm. - Impermeabilizzazione della copertura con due guaine elastometriche armate con rete in poliestere, ciascuna di spessore 6 mm. - Copertura a tetto spiovente con tegole”Brizzarelli”. Da quanto sopra non si puo' evincere se la impermeabilizzazione e la coibentazione termica della copertura era prevista da realizzare sul solaio orizzontale di calpestio del sottotetto o sul tetto a spiovente. Risulta, comunque, dalla documentazione grafica allegata, che il solaio di calpestio del sottotetto è allo stato grezzo, mentre il tetto spiovente è protetto da una guaina impermeabile al di sotto dei coppi. Non è presente la camicia di calce sotto le tegole della parte di tetto ispezionata. Sembra, pertanto, che la coibentazione termica sia stata affidata, esclusivamente, con esiti non idonei, alla camera d'aria formata dal sottotetto.
3.3 Verifica delle mancanze, le omissioni, i gravi difetti, le difformità e i vizi di costruzione riconducibili alla condotta della Società e del Direttore dei Controparte_1
Lavori 3.3.1 Servizi igienici e balconi: nel corso del sopralluogo in cantiere si è immediatamente notata la perfetta complanarità dei solai di calpestio al piano terra e al primo piano e l'assenza di
“zone ribassate” in corrispondenza degli ambienti destinati ai servizi igienici. Inoltre le tubazioni degli impianti già realizzate sono tutte sovrapposte ai solai richiedendo, quindi, un massetto di copertura di almeno 5 cm con conseguente incremento dei carichi statici e diminuzione dell'altezza utile dei vani. I solai al grezzo dei balconi sono solo leggermente ribassati rispetto al calpestio dei solai al grezzo interni;
la realizzazione del massetto di copertura degli impianti, correttamente calcolato, potrà creare un dislivello idoneo alla realizzazione della soglia di uscita e quant'altro. Il
CTP di parte fa notare che i suddetti mancati ribassamenti sono stati Controparte_1
13 progettati e realizzati per ottenere “la rigidità uniforme e infinita (sic) dei piani orizzontali” trovandosi la struttura dell'edificio in zona sismica. Non è compito dello scrivente CTU entrare nel merito dei calcoli statici di una struttura comunque già collaudata, ma si fa notare il fatto che detta “rigidità” è comunque compromessa dai vani esistenti nei solai e, peraltro, il ribassamento dei solai nella zona dei servizi igienici è una norma del buon costruire applicata anche nelle zone sismiche.
3.3.2 Scala interna: problema analogo esiste in corrispondenza della scala interna di collegamento del piano terra al primo piano. Infatti, l'ultimo gradino di arrivo, misura la stessa alzata, di circa 18 cm, rispetto agli altri gradini senza tener conto del diverso spessore del rivestimento dei gradini e di quello del massetto sul solaio orizzontale di arrivo. La misura dell'alzata del primo gradino al piano terra è c.a. di 30 cm, correttamente maggiore delle altre alzate. La prima alzata della scala dista dall'ingresso principale circa 1,03 m;
occorrerà progettare la porta d'ingresso in modo da consentire un passaggio corretto.
3.3.3 Copertura: nel precedente paragrafo, 3.2, si è illustrata la totale mancata corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto prescritto nel capitolato tecnico d'appalto. Si intendeva, forse, in fase di esecuzione dei lavori, provvedere alla coibentazione termica dei locali abitati mediante la “camera d'aria” costituita dal sottotetto. I lavori eseguiti, quindi, furono ridotti alla posa in opera di una guaina impermeabile posta sul solaio inclinato del tetto a spiovente al di sotto del manto di tegole. Si ritiene questo tipo di realizzazione assolutamente non funzionale, anche tenendo conto dei vani apertura per l'accesso al sottotetto e per la realizzazione di un lucernaio.
3.3.4 Recinzione perimetrale: il CTP di parte critica il fatto che tra i paletti zincati e il cordolo perimetrale Pt_1
della recinzione, in prossimità dei salti di quota, ci sia una distanza di circa 7,5 cm dovuta al fatto che la posa in opera dei suddetti paletti era avvenuta nel getto fresco del calcestruzzo contenuto da cassaforma il cui spessore aveva provocato questa distanza .Il suddetto spazio tra i paletti e il cordolo costituisce un varco nella recinzione che puo' essere attraversato da animali.
3.3.4 Ventilazione degli scarichi: il CTP della parte ricorrente fa notare che mancano le tubazioni necessarie per la ventilazione dei servizi igienici. Sembra potersi affermare che il capitolato d'appalto, nella sua estrema e superficiale sintesi, non indica questo tipo di opere. 3.3.5
Archi frontali e laterali in c.a. della zona porticata: del portico antistante il fabbricato esiste solo
14 la struttura con pilastri in c.a. sottostanti il solaio. La realizzazione degli archi in muratura, non essendo prevista nel capitolato, dovrà, probabilmente, essere realizzata nelle successive fasi dei lavori.
3.3.6 Distacco di alcune tegole dal comignolo: dal sopralluogo effettuato risulta che tale distacco è avvenuto, senza causare danneggiamenti.
4.0 Interventi da effettuare per eliminare i difetti, loro costo e tempo necessari: occorre far presente che per l'eliminazione delle carenze di cui sopra sarebbe utile un intervento progettuale generale. In questa sede si sono, però, stimati i costi e
i tempi necessari per un corretto ripristino della situazione. Il CTP di parte ha redatto, Pt_1
in modo professionale, un computo metrico estimativo che determina i costi degli interventi necessari secondo la parte ricorrente. Il CTP di parte dopo aver praticamente Controparte_1
negato l'esistenza dei summenzionati difetti, non interviene sulla professionalità del computo metrico estimativo, ma, credo giustamente, osserva che i prezzi unitari adoperati per la valutazione delle opere sono quelli del Prezzario della Regione Lazio 2012, che potrebbero essere maggiori di quelli di mercato. Premesso quanto sopra si puo' procedere alla valutazione dei costi partendo dal computo metrico estimativo di parte come base ed intervenendo su alcune voci. Art.2: lo spessore del massetto previsto in cm 6 puo' essere ridotto a cm 5 con risparmio di euro:
1.712x1/6=285,33 euro Art.9: riutilizzo almeno al 50% della guaina impermeabile già presente sulla copertura a tetto che potrebbe non essere eliminata:
1.141x0,5=570,50 euro
Art.13: opere non previste nel capitolato: 222,90 euro Art.15: utilizzo delle tavole metalliche dei ponteggi alternativamente sulle varie facciate: 550,00x0,5=275,00 euro Totale 1.353,73 euro
Il costo previsto dal CTP di parte puo' essere ridotto a: 19.430,60- Pt_1
1.353,73=18.076,87. L'osservazione del CTP di parte va presa in Controparte_1
considerazione tenendo presente che il ribasso offerto dal mercato sul Prezzario Regionale puo' essere mediamente pari al 10% ottenendo un ulteriore risparmio pari a:
18.076,87x0,10=1.807,68 Il costo previsto per le suddette opere puo', quindi, essere pari a:
18.076,87-1.807,68=16.269,19 euro Per quanto riguarda i tempi necessari per la realizzazione delle suddette opere, si puo' fare riferimento, con qualche approssimazione, al fatto che il capitolato iniziale prevedeva 120 giorni per un importo pari a euro 70.000+IVA.
Pertanto, per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti esistenti di cui trattasi
15 si puo' prevedere un tempo pari a 16.269*120/70.000=giorni 28. 5.0 Conclusioni In esito all'incarico conferitogli, il sottoscritto ing. ritiene di aver risposto ai quesiti Parte_2
posti dal sig. Giudice che sinteticamente si riportano di seguito: - descrizione dello stato dei luoghi;
- corrispondenza dei lavori al Capitolato d'Appalto; - verifica delle mancanze o dei difetti delle opere realizzate;
- interventi necessari per l'eliminazione dei difetti, loro costo e tempi di esecuzione necessari.”.
3.1. All'esito del contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, il C.T.U. ha così rivalutato la stima dei costi: “Alla luce di quanto sopra scritto, la valutazione dei costi necessari per la eliminazione dei danni puo' essere rideterminata aggiungendo il costo per il ripristino del danno al comignolo e sottraendo quello relativo alle decurtazioni sopra descritte.
Premesso quanto sopra la valutazione dei costi, partendo dal computo metrico estimativo di parte come base ed intervenendo su alcune voci, puo' essere così ricalcolata: Art.2: lo spessore del massetto previsto in cm 6 puo' essere ridotto a cm 5 con risparmio di euro:
1.712x1/6=285,33 euro Art.9: riutilizzo almeno al 25% della guaina impermeabile già presente sulla copertura a tetto che potrebbe non essere eliminata:
1.141x0,25=285,25 euro Art.13: opere non previste nel capitolato: 222,90 euro Totale 793,48 euro Il costo previsto dal CTP di parte puo' Pt_1
essere ridotto a: 19.430,60-793,48=18.637,12 Ripristino danni al comignolo:
18.637,12+100,00=18.737,12 L'osservazione del CTP di parte va presa Controparte_1
in considerazione tenendo presente che il ribasso offerto dal mercato sul Prezzario Regionale puo' essere mediamente pari al 10% ottenendo un ulteriore risparmio pari a:
18.737,12x0,10=1.873,71 Il costo previsto per le suddette opere puo', quindi, essere pari a:
18.737,12-1.873,71=16.863,41 euro”.
3.2. Le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel contraddittorio tra l'odierno attore, la società applatatrice e Controparte_1
, in qualità di direttore dei lavori, sono condivisibili, in quanto Controparte_1
coerenti, immuni da vizi logici e raggiunte a séguito di approfondita indagine e compiuto percorso logico-argomentativo.
16 3.3. D'altro canto, non sono state prospettate dai convenuti contestazioni idonee ad infirmare le risultanze della relazione peritale, corredate dal relativo esauriente apparato fotografico dei luoghi di causa.
3.4. La relazione peritale redatta in sede di A.T.P., tale essendo un procedimento di istruzione preventiva, può essere validamente utilizzata come fonte di prova nel successivo giudizio di merito, sia esso ordinario sia sommario, come previsto dall'art. 696 bis, quindo comma, cod. proc. civ.
3.5. In ogni caso, le relazioni di consulenza sono utilizzabili in sede di cognizione ordinaria, se non altro come prove atipiche, atteso che il giudice civile può trarre il proprio convincimento da qualunque fonte utile a tal fine (vds. Cass. n. 25162 del
10 novembre 2020 secondo cui nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta;
si veda, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Ancona sez. II, dep. 4.3.2022, n. 313).
4. Ciò posto, costituisce questione controversa tra le parti, a fronte dell'azione di riduzione del prezzo esercitata dall'attore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., la tempestività della denunzia del vizio e dell'esercizio dell'azione, rispetto ai termini di decacenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ., tenuto conto che lo stesso attore rappresenta, come non contestato, che in data 27.4.2018 è avvenuta la consegna dell'opera al committente.
4.1. È giovevole sul punto rammentare i seguenti princìpi che governano la disciplina della garanzia per difformità e vizi dell'opera.
17 4.2. Occorre anzitutto distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera, potendone conseguire solo in tal caso l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017; Cass. 15711/2013).
4.3. La presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, comma quarto, cod. civ. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendosi accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 1283/1965).
4.4. Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata ha affermato che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1665, comma terzo, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass.
444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
4.5. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali (Cass. 1788/2009; Cass.
18409/2025).
18 4.6. Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo dell'esistenza dei vizi, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cass.
14199/2017; Cass. 26233/2013; Cass. 18402/2009; Cass. 15283/2005; Cass.
1655/1986; Cass. 3752/1975).
4.7. Ciò posto, da un lato la società appaltatrice non dimostra che, oltre all'incontestata consegna delle opere in data 27.4.2018, sia avvenuta, ancorché tacitamente, l'accettazione delle stesse da parte del committente.
4.8. Inoltre, la natura e le caretteristiche dei vizi e delle difformità puntualmente ricostruiti nella menzionata consulenza tecnica d'ufficio conducono a ritenere gli stessi siccome occulti.
4.8.1. La mancanza della “camicia di calce” sotto le tegole della parte di tetto ispezionata dal C.T.U., l'assenza di predisposizione delle quote corrette per i servizi igienici e i balconi, la sovrapposizione delle tubazioni ai solai, la problematiche afferenti al diverso spessore del rivestimento dei gradini e di quello del massetto sul solaio orizzontale di arrivo, alla venitlazione degli scarichi, alla distanza tra i paletti zincati e il cordolo perimetrale della recinzione, al comignolo e alla struttura degli archi della zona porticata sono, per le loro caratteristiche intrinseche, non riconoscibili da parte del committente, abbisognando di cognizioni tecniche che ne consentano la scoperta e la riconducibilità agli obblighi gravanti sull'appaltatore in base al progetto e alle leges artis.
4.8.2. Non è persuasiva, d'altronde, l'allegazione di parte convenuta, secondo cui l'attore, in quanto avvocato, avrebbe dovuto accorgersi anteriormente dei suindicati vizi e difetti, in quanto, beninteso, le congizoni tecniche della professione forense non si estendono a competenze di carattere edilizio, peraltro a
19 fronte di difetti implicanti l'effettuazione di attività ispettive (con riguardo ad esempio all'indicata mancanza della “camicia di calce”), senz'altro non esigibili, ai fini qui rilevanti, dal committente.
4.9. Emerge dagli atti che, a fronte di relazione tecnica predisposta dall'arch.
e datata 29.10.2018, con missiva inviata sia a mezzo posta sia per P.E.C. Per_2
in data 11.7.2018, l'odierno attore ha denunziato i vizi e interrotto il termine prescrizionale, ciò a cui ha fatto séguito l'introduzione del procedimento per
A.T.P. dinanzi al Tribunale di Tivoli, rubricato al n. 5976/2018 R.G.
4.10. D'altro canto, i convenuti, a fronte della ricostruzione di parte attrice corroborata dalla relativa produzione documentale, non hanno svolto deduzioni od eccezioni suscettibili di infirmare quanto dedotto in ordine alla scoperta dei vizi e delle difformità.
4.11. Non è poi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta ai sensi dell'art. 2226 cod. civ., in materia di lavoro autonomo, considerato il consolidato principio di legittimità alla cui stregua “sono inapplicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 c.c. in tema di difformità e vizi dell'opera” (cfr. Sez. Un. sentenza n. 15781/2005), secondo argomentazioni valevoli anche nei confronti del professionista che abbia assunto l'incarico di direttore dei lavori.
4.12. L'odierna azione deve essere dunque ritenuta tempestiva.
5. A fronte delle difformità e dei vizi posti in essere nell'esecuzione dell'opera da parte della società appaltatrice, perspicuamente ricostruiti nella menzionata consulenza tecnica d'ufficio, il cui esito trae conforto nel presente giudizio dalla documentazione dimessa in atti, ivi inclusa dalla convergente consulenza di parte prodotta dall'attore, deve essere accertata la responsabilità per la relativa causazione in capo alla società assuntrice Controparte_1
20 6. Con riguardo alla posizione di , nella sua qualità di direttore dei Controparte_1
lavori, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. Il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
tuttavia, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”.
6.2. Ebbene, la magnitudine dei vizi e delle difformità riscontrate nel caso di specie interpellano la responsabilità del direttore dei lavori, tra le cui obbligazioni rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cass. 24/4/2008 n.
10728; Cass. 20/7/2005 n. 15255; Cass. 15/10/2013 n. 23350).
6.3. Merita inoltre considerare che, nel caso di specie, , che ha Controparte_1
esercitato l'ufficio di direttore dei lavori (cfr. all. 1 della produzione attorea), è stato anche legale rappresentate dell'impresa appaltatrice, ciò che lo ha vieppiù posto in condizione di verificare la corretta esecuzione dell'appalto con riguardo al progetto e alle regole della tecnica.
6.4. Deve essere dunque accertata la concorrente responsabilità di _1
, quale direttore dei lavori, nella causazione dei vizi e delle difformità
[...]
suindicati, per inadempimento alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
21 7. Ciò posto, osserva il Tribunale che l'odierno attore ha domandato, oltre all'accertamento della responsabilità nella causazione dei vizi e danni denunziati, di
“condannare la soc. e il Geom. in solido tra loro, o in via Controparte_1 Controparte_1
subordinata ciascuno in ragione della propria quota di responsabilità, al pagamento all'attore della somma di € 16.863,41, come quantificata dal CTU incaricato, quale riduzione del prezzo ovvero quale risarcimento del danno, salva la diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa e, in via subordinata, anche equitativamente, oltre in ogni caso interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
7.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che sia fondata la domanda, promossa dal committente ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., primo comma, volta ad ottenere nei confronti della società appalatrice la riduzione del prezzo, la cui Controparte_1
corresponsione non è oggetto di specifica contestazione e risulta altresì dalla scrittura privata del 16.4.2018, nella misura dell'importo corrispondente a quello stimato dal C.T.U. per l'eliminazione dei descritti vizi e difformità, quantificato in euro 16.863,41.
7.3. La società deve essere per l'effetto condannata a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 16.863,41, con interessi al Parte_1
saggio di legge decorrenti dal 16.4.2018, data della scrittura privata intervenuta inter partes, ove si è dato atto del pagamento da parte di del Parte_1
corrispettivo per euro 84.000,00, non essendo stata dimostrata una decorrenza anteriore, mediante la compiuta dimostrazione delle date di tutti i pagamenti medio tempore intervenuti.
7.4. La domanda di riduzione del prezzo, testualmente proposta dall'attore anche nei confronti di , qui evocato quale direttore dei lavori, non può Controparte_1
essere accolta, considerato il perimetro soggettivo della garanzia per vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 1668 cod. civ., che intercede nel rapporto tra committente e applatatore, nel caso di specie società di capitali, da cui esorbita il direttore dei lavori, benché questi fosse anche concretamente legale rappresentante
22 della società appaltatrice, i cui profili di responsabilità beninteso non si estendono ipso iure alle persone dei soci e degli amministratori.
8. Non può essere dipoi accolta la “domanda riconvenzionale di compensazione del lucro con danno”, dispiegata da parte convenuta, che deve essere giuridicamente riqualificata in termini di eccezione, motivata sulla scorta della considerazione che il prezzo dei lavori nel contratto d'appalto è stato pattuito a corpo mentre il costo degli interventi per l'eliminazione di vizi e difformità è stato in sede di C.T.U. calcolato a misura, ciò che comporterebbe secondo i convenuti un vantaggio per il committente.
8.1. Tale eccezione è infondata atteso che, ove l'impresa appaltatrice avesse provveduto direttamente ad emendare i vizi e le difformità dalla stessa cagionati e sopra accertati, i relativi oneri economici sarebbero stati ricompresi nel prezzo dell'appalto pattuito, che all'evidenza è stato previsto per l'esecuzione di lavori conformi al progetto, alle regole dell'arte e immuni da vizi.
8.2. D'altro canto, l'art. 1668 prevede, come rimedio equipollente alla riduzione del prezzo, la rimozione di difformità e vizi a spese dell'appaltatore; è dunque al costo di tale eliminazione che dovrà aversi riguardo, poiché, diversamente opinando, residuerebbero in capo al committente i maggiori e aggiuntivi oneri per gli interventi necessari a conseguire l'opus perfectum, cioè l'opera conforme alle regole dell'arte e al progetto, interventi resi necessari dall'inadempimento della società appaltatrice, che si è obbligata a mezzo del contratto d'appalto, e in ragione di ciò è stato convenuto il relativo prezzo, a realizzare e consegnare tale opera immune da vizi e difformità.
9. Deve essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento alla società _1
della somma di euro 10.294,90, per il noleggio dei ponteggi dei cantieri per
[...]
dieci mesi, “per la prosecuzione delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate”.
23 9.1. La convenuta non ha raggiunto la dimostrazione del titolo posto alla base della sua pretesa né dell'effettuazione delle “lavorazioni ulteriori”, risultando generiche, già in via di prospettazione e vieppiù di asseverazione, le relative allegazioni, non provando nel giudizio di cognizione una fattura, quale documento predisposto unilateralmente dalla parte che se ne avvale, la realizzazione dell'attività ivi indicata né la pattuizione del relativo prezzo (cfr. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
9.2. D'altro canto, nella scrittura privata del 16.4.2018, intervenuta tra committente e appaltatore, si dà atto del “mancato smontaggio del ponteggio” e si precisa l'importo totale delle opere (euro 86.350), la somma già corrisposta dal committente (euro
84.00,00) e la residua somma da corrispondere a saldo alla e Controparte_1
cioè euro 2.350,00.
9.3. Ebbene, stante il contenuto della ridetta scrittura privata del 16.4.2018 e tenuto conto della susseguente consegna delle opere in data 27.4.2018, non risulta conforme a quanto espressamente dichiarato dalle parti nella scrittura, ove si dà atto della somma dovuta a saldo, la sussistenza di ulteriore residuo pari ad euro
10.294,90, “per il noleggio dei ponteggi di cantieri per oltre dieci mesi”, non non menzionato nel documento che le parti hanno inteso redigere proprio al fine di riconoscere, inter alia, le somme già corrisposte e quelle ancora dovute.
10. L'accoglimento nei confronti della società appaltatrice della Controparte_1
domanda di riduzione del prezzo per l'importo di euro 16.863,41 preclude l'esame della domanda alternativa, a titolo di risarcimento del danno, per il medesimo importo e per le stesse ragioni articolata da parte attrice nei confronti della società appaltatrice e di , esito cui conduce, oltre al nesso di alternatività Controparte_1
tra le domande proposte, anche il principio compensativo che governa la responsabilità risarcitoria, a fronte di pregiudizio integralmente ristorato dalla riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 cod. civ.
11. Deve essere da ultimo accolta l'eccezione svolta da Controparte_2
chiamata nel presente giudizio da , per aver quest'ultimo avvisato Controparte_1
24 la compagnia assicurativa oltre il termine di cui all'art. 1913 cod. civ., in considerazione del fatto che la contestazione dei vizi e difformità delle opere è stata rivolta a , quale direttore dei lavori, in data 7.11.2018 mentre Controparte_1
lo stesso si è limitato ad offrire comunicazione, solo in data 7.4.2019, dell'introduzione del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte dell'odierno attore.
11.1. Ebbene, non è fondato quanto allegato da , secondo cui la Controparte_1
denunzia del 7.11.2018 non sarebbe stata allo stesso inviata nella sua qualità di direttore dei lavori, essendo priva di addebiti relativi a tale incarico.
11.2. Invece, nella suddetta denunzia, oltre alla specifica elencazione dei vizi e delle difformità riscontrate nonché all'espressa sua destinazione al direttore dei lavori
, è dato leggere a pag. 5 quanto segue: Controparte_1
11.3. Emerge dunque che sin dalla missiva del 7.11.2018 il committente ha direttamente contestato, oltre che della società appaltatrice, anche e “soprattutto” la responsabilità professionale “del direttore lavori Geom. , con Controparte_1
conseguente onere normativo e negoziale di quegli, onde giovarsi della copertura assicurativa, di tempestivamente darne avviso alla compagnia d'assicurazione, mentre quest'ultima risulta avvertita solo in data 7.4.2019, a séguito dell'introduzione dell'accertamento tecnico d'ufficio.
12. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
13. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 sul valore della causa (somma riconosciuta a titolo di riduzione del prezzo), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta,
25 seguono la soccombenza prevalente nei rapporti tra attore, da un lato, e società appaltatrice e , dall'altro, essendo stata Controparte_1 Controparte_1
accertata la responsabilità di entrambi i convenuti nella causazione dei vizi e difformità per cui è causa.
13.1. Sono altresì poste a carico di e le spese Controparte_1 Controparte_1
dell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio di cognizione, come liquidate dal Giudice di tale procedimento con ordinanza del
18.10.2019.
13.2. Le spese relative alla chiamata in causa da parte di della Controparte_1
compagnia liquidate come in dispositivo secondo i Controparte_2
parametri medi di cui a D.M. 55/2014 sul valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, sono poste a carico del chiamante
, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di Controparte_1
inoperatività della polizza formulata dalla compagnia d'assicurazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. accerta la responsabilità di e di nella Controparte_1 Controparte_1
causazione dei vizi e delle difformità per come accertati in parte motiva;
2. dispone la riduzione del prezzo del contratto di appalto per cui è causa intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 16.863,41, oltre Parte_1
interessi al saggio di legge a decorrere dal 16.4.2018;
4. respinge la domanda di riduzione del prezzo nei confronti di _1
ai sensi di cui in motivazione;
[...]
5. condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1 Pt_1
26 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro Pt_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
6. condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al rimborso, in solido tra loro, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del procedimento per A.T.P. dinanzi al Tribunale di
[...]
Tivoli, rubricato al n. 5976/2018 R.G., che liquida in complessivi euro
1.450,00, oltre accessori;
7. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_2
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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