Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11405/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11405 del 2025, proposto da OL AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l'esatta esecuzione della sentenza n. 15572 del 1° agosto 2024, emessa da codesto On.le Tribunale nel giudizio iscritto con r.g.n. 10363/2021, sentenza passata in giudicato in data 30 ottobre 2024 all'esito della notifica della sentenza per decorrenza dei termini brevi, con la quale veniva accertata l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. IO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare, la questione riguarda l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla conclusione del procedimento cui l’Amministrazione è tenuta in forza della sentenza n. 15572/2024 di questo Tribunale.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e termini che seguono.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono dagli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere nei sensi di cui in dispositivo, in particolare verificando la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento alla ricorrente della classe di concorso A028, con eventuali misure compensative.
Contestualmente, ove occorra, previo contraddittorio, l’Amministrazione potrà procedere a verificare la decadenza della ricorrente dalla classe di concorso A031 considerando che la stessa ha dichiarato in ricorso di non averla mai accettata.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia nei medesimi termini.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritiene il Collegio di accoglierla, stante il ritardo cronico che caratterizza le attività del Ministero in tema di riconoscimento di titoli esteri.
L’importo della suddetta indennità è stabilito in € 15,00 (quindici/00) giornalieri (cfr. Cons. Stato 6 gennaio 2025, n. 350) e il relativo dies a quo viene fatto decorrere dalla scadenza del termine concesso al Ministero in dispositivo, con avvertenza che la predetta indennità sarà dovuta fino alla data di adozione del provvedimento di rideterminazione sull’istanza di riconoscimento del titolo presentata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente come in dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento quelli relativi alle esecuzioni mobiliari, maggiormente attinenti alla fattispecie (ex art. 3 D.M. 55/2014). Vale altresì notare che: (i) pure prendendo a riferimento i parametri dell’ordinario ricorso al TAR, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, occorre tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell’opera ed a questa stregua vanno applicati i “minimi” atteso il carattere esecutivo del ricorso; (ii) la fase decisionale non può essere liquidata, in quanto è virtualmente indistinguibile dalla fase di studio e da quella introduttiva, atteso che non sono state espletate reali attività difensionali in vista della decisione, ed ai sensi dal D.M. 55/2014 (art. 4, comma 5) sussiste il principio della liquidazione per fasi; (iii) va applicata la riduzione del 30% per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto; (iv) va richiamata la recente sentenza della settima sezione del Consiglio di Stato 6 gennaio 2025, n. 350, con una parziale riduzione considerando il diverso grado di giurisdizione e le caratteristiche concrete del caso di specie, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, pertanto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- fissa le penalità di mora come in motivazione, condannando il Ministero alla relativa corresponsione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TI, Presidente
IO TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TI | LE TI |
IL SEGRETARIO