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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 963/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
e ol patrocinio dell'avv. FABIANA LEDDA Parte_1 Parte_2
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione - divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51, c.p.c., il 18 marzo 2025 Parte_1
e chiedevano dichiararsi la separazione e il successivo scioglimento del
[...] Parte_2 matrimonio contratto in Sassari il 17 dicembre 2011 (atto 184, parte I), unione dalla quale non erano nati figli.
Esponendo di aver compiutamente definito ogni questione economico patrimoniale fra loro e dichiarando di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte, concludevano come segue:
“a) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa da far valere l'uno nei confronti dell'altro e di rinunciare al mantenimento. c) i coniugi dichiarano con gli accordi di cui sopra di aver definito ogni questione economico- patrimoniale”.
All'udienza cartolare del 27 maggio 2025 le parti confermavano con le note scritte di non volersi riconciliare e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni per la pronuncia di separazione, essendo manifesta perché concordemente prospettata dalle parti l'impossibilità di proseguire, anche solo temporaneamente, la convivenza matrimoniale. Avendo le parti col ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della domanda di separazione e divorzio congiunta, definitivamente pronunciando solo rispetto alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassari alle Parte_2 trascrizioni di legge.
2) Recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate il 15 maggio 2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe.
3) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Sassari, 21 giugno 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
e ol patrocinio dell'avv. FABIANA LEDDA Parte_1 Parte_2
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione - divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51, c.p.c., il 18 marzo 2025 Parte_1
e chiedevano dichiararsi la separazione e il successivo scioglimento del
[...] Parte_2 matrimonio contratto in Sassari il 17 dicembre 2011 (atto 184, parte I), unione dalla quale non erano nati figli.
Esponendo di aver compiutamente definito ogni questione economico patrimoniale fra loro e dichiarando di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte, concludevano come segue:
“a) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa da far valere l'uno nei confronti dell'altro e di rinunciare al mantenimento. c) i coniugi dichiarano con gli accordi di cui sopra di aver definito ogni questione economico- patrimoniale”.
All'udienza cartolare del 27 maggio 2025 le parti confermavano con le note scritte di non volersi riconciliare e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni per la pronuncia di separazione, essendo manifesta perché concordemente prospettata dalle parti l'impossibilità di proseguire, anche solo temporaneamente, la convivenza matrimoniale. Avendo le parti col ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della domanda di separazione e divorzio congiunta, definitivamente pronunciando solo rispetto alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassari alle Parte_2 trascrizioni di legge.
2) Recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate il 15 maggio 2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe.
3) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Sassari, 21 giugno 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana