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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4185 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Piccioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 11/03/1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/08/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sanluri.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/08/2011 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Sanluri, anno 2011, numero 11, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile
[...] Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza.
Pag. 2 di 3 2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e gli stessi provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia.
continuerà a vivere con la madre e con il padre a giorni alternati Per_1 presso l'abitazione di del SI. e a Sestu presso Per_2 Pt_1
l'abitazione della SI.ra . _2
I fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina, sempre alternati, giorni e orari decisi di comune accordo tra i genitori, in relazione agli impegni scolastici della minore e a quelli lavorativi del padre e della madre.
Le festività di Natale, Capodanno, Pasquali, sempre alternate annualmente;
le altre festività, compleanni e onomastici verranno gestite dai genitori di comune accordo secondo le loro eSIenze.
Ugualmente dicasi delle vacanze estive, che la figlia trascorrerà Per_1 quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre o a settimane alternate, a luglio o ad agosto, secondo gli impegni lavorativi e le ferie dei rispettivi genitori, preventivamente concordati almeno 15 giorni prima.
3) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento Pt_1 _2 della figlia minore , l'importo mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi presso Banca Intesa San Paolo, IBAN [...], intestato alla SI.ra _2
.
[...]
Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo indice ISTAT.
4) I coniugi parteciperanno in ragione del 50% ognuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche documentate, rimborsandone la propria quota al genitore che le abbia anticipate.
5) Il SI. restituirà alla SI.ra le somme ad oggi rimanenti del Pt_1 _2 credito da ella vantato, con le medesime modalità indicate in sede di separazione consensuale.
6) La SI.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico. _2
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4185 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Piccioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 11/03/1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/08/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sanluri.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/08/2011 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Sanluri, anno 2011, numero 11, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile
[...] Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza.
Pag. 2 di 3 2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e gli stessi provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia.
continuerà a vivere con la madre e con il padre a giorni alternati Per_1 presso l'abitazione di del SI. e a Sestu presso Per_2 Pt_1
l'abitazione della SI.ra . _2
I fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina, sempre alternati, giorni e orari decisi di comune accordo tra i genitori, in relazione agli impegni scolastici della minore e a quelli lavorativi del padre e della madre.
Le festività di Natale, Capodanno, Pasquali, sempre alternate annualmente;
le altre festività, compleanni e onomastici verranno gestite dai genitori di comune accordo secondo le loro eSIenze.
Ugualmente dicasi delle vacanze estive, che la figlia trascorrerà Per_1 quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre o a settimane alternate, a luglio o ad agosto, secondo gli impegni lavorativi e le ferie dei rispettivi genitori, preventivamente concordati almeno 15 giorni prima.
3) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento Pt_1 _2 della figlia minore , l'importo mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi presso Banca Intesa San Paolo, IBAN [...], intestato alla SI.ra _2
.
[...]
Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo indice ISTAT.
4) I coniugi parteciperanno in ragione del 50% ognuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche documentate, rimborsandone la propria quota al genitore che le abbia anticipate.
5) Il SI. restituirà alla SI.ra le somme ad oggi rimanenti del Pt_1 _2 credito da ella vantato, con le medesime modalità indicate in sede di separazione consensuale.
6) La SI.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico. _2
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3