Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03151/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Cantu' e Massimo Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS- del 14 settembre 2022, comunicato in pari data, di decadenza del ricorrente dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)
nonche' di ogni altro atto presupposto e connesso, anche di esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 19 giugno 2015 il ricorrente otteneva “in forma condizionata”, mediante attestazione dirigenziale della Città Metropolitana di Milano n. -OMISSIS-, la qualifica di imprenditore agricolo professionale - I.A.P..
A seguito delle verifiche iniziate dalla Regione - avvio dei controlli con atto del 15 marzo 2022, cui seguiva la presentazione di apposite deduzioni da parte dell’attuale ricorrente in data 14 aprile 2022, poscia integrate con atto del 27-30 maggio 2022- emergeva il mancato conseguimento da patrte dell’attuale ricorrente dei prescritti flussi reddituali. Di qui l’avvio del procedimento di decadenza con atto del 26 luglio 2022, cui seguivano le deduzioni del ricorrente in data 4 agosto 2022.
Alfine, con il provvedimento n. 12892 del 14 settembre 2022, la Regione disponeva nei confronti del ricorrente la decadenza dalla qualifica di IPA, stante il volume di affari negativo per l’anno 2022, non cagionato da eventi eccezionali riconducibili ai genera enumerati al punto 4.4. delle linee guida di cui al DGR 17 marzo 2021, n. XI/4416.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 99/2004, stante la inidoneità dei soli dati indicati nelle dichiarazioni IVA a determinare l’effettivo reddito agricolo ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 99/04; le perdite risultanti dal bilancio sarebbero ascrivibili alla sola sede di DR e alla oggettiva impossibilità ivi di esercitare la propria attività, stante il sequestro dell’area;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle linee guida (d.gr.17 marzo 2001 - n. XI/4416). violazione di legge per difetto di motivazione o comunque eccesso di potere per motivazione illogica e irragionevole; in ogni caso, acclarata la inidoneità dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA a dare contezza del reddito prodotto, anche la perdita di € 252.068,00 che comunque risulta dalla utilizzazione del bilancio di esercizio, sarebbe stata cagionata da factum principis , giusta la indisponibilità dell’area di DR a cagione del sequestro; ciò che integrerebbe un “ evento eccezionale ” ai sensi delle linee guida regionali, giustificativo di tali perdite.
Si costituiva la intimata Regione, rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo TAR e instando, in ogni caso, per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
La causa, alfine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Va, in via liminare, esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Amministrazione regionale, al fine di disvelarne la evanescenza.
L’attività finalizzata all’accertamento dei requisiti (capacità professionale, tempo dedicato, reddito ricavato), previsti dall’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, per l’ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ha una matrice nelle disposizioni euro-unitarie in materia di politiche agricole.
Tal imprenditore deve essere in possesso delle “conoscenze e competenze professionali”, così come richieste dalla normativa unionale, dal cui positivo riscontro derivano benefici, che gravano sulla finanza pubblica e che rispondono allo specifico interesse pubblico della promozione e della salvaguardia dell’attività economica primaria dell’agricoltura e delle attività connesse, contemplata invero sia da norme costituzionali (artt. 44 e 47, comma 2°, 117, comma 3°, parte finale, Cost.), che europee (art. 38 T.F.U.E.).
L’accertamento del possesso dei tre requisiti sopra menzionati (tempo dedicato, reddito ricavato e capacità professionale) non riposa su parametri di applicazione di tipo meccanico, ma postula pur sempre l’esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa posta nell’interesse pubblico, da parte dei preposti uffici pubblici della Regione.
Indicativa è la circostanza che il legislatore abbia assegnato proprio all’Ente pubblico autarchico regionale la competenza in materia, che peraltro svolge primari compiti in materia di agricoltura, connotati da immanente discrezionalità, e non già all’Ente pubblico assicurativo-sociale, che invece gestisce il mero rapporto contributivo-previdenziale.
Di qui la sussistenza della giurisdizione di questo TAR, siccome già reputato in occasione dello scrutinio di analoghe fattispecie (TAR Puglia, 156/21).
Il ricorso non è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle censure che lo assistono.
La prima doglianza, per vero, non sfugge:
- ad un giudizio di infondatezza, atteso che, siccome è testualmente dato leggere nelle più volte invocate linee guida regionali -con previsioni che si appalesano ragionevoli e, peraltro, giammai gravate neanche in questa sede dal ricorrente- “ per reddito prodotto dall’attività agricola si considera la differenza tra le operazioni attive a cui è necessario sommare i contributi pubblici (Comunitari, Nazionali, Regionali) e le operazioni passive desumibili dalla dichiarazione annuale IVA. Si ritiene quindi utile per una verifica del reddito prodotto dall’attività agricola un’analisi della dichiarazione annuale IVA con particolare riferimento alle operazioni attive e determinazione del volume di affari dove sono esposte tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente, siano esse imponibili, non imponibili o esenti, ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del “volume d’affari”. Analoga verifica per le operazioni passive ” (punto 4.4.c);
- ad un giudizio di inammissibilità, prima ancora che infondatezza, atteso che, nella stessa prospettazione del ricorrente, anche l’accoglimento della argomentazione che la sostiene- inidoneità della dichiarazione Iva a dar esatta contezza del reddito, ovvero dell’utile di impresa esplicante attività agricola- implica in ogni caso la esistenza di un “reddito negativo” per l’annualità esaminata, con la perdita registrata dalla ricorrente anche tenendo conto del bilancio di esercizio.
Trattasi di circostanza -perdita di esercizio, “reddito nagativo”- pacificamente riconosciuta dallo stesso ricorrente che, solo, tenta di ricondurla nell’alveo delle cause “giustificative” foggiate al punto 4.4. delle linee guida regionali, comechè cagionata “in thesi” da eventi di natura eccezionali, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore e ad essi in nessun modo ascrivibili.
Ora, le previsioni invocate dal ricorrente così testualmente recitano “ la presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell’anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l’avvio della coltura) può motivatamente essere considerata come evento eccezionale che distorce l’informazione riguardo il reddito prodotto dall’attività agricola ”.
Trattasi di circostanze esemplificate nelle ridette linee guida ed integranti, ictu oculi , situazioni affatto “inimputabili” all’imprenditore, rientranti nei tradizionali genera della vis maior , del casus fortuitus .
Nella fattispecie che ne occupa, per converso, la situazione “impediente” che il ricorrente invoca a sostegno della dedotta applicabilità delle cause di “giustificazione” indicate dalle linee guida attiene:
- alle misure reali di sequestro disposte dalla Autorità giudiziaria nel lontano 2017;
- agli effetti preclusivi del diritto di sfruttare economicamente l’area di DR discendenti dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico;
- a conseguenze -di compressione della propria sfera giuridica- discendenti in ogni caso da condotte lato sensu “imputabili” ad esso ricorrente, ancorchè non ancora giudizialmente acclarate.
Il sequestro penale di una delle sedi della impresa del ricorrente, indi - lungi dall’inverare una situazione “fortuita”, ovvero l’effetto di forza maggiore cui resisti non potest , affatto “slegati” dall’ agere di esso ricorrente- costituisce per così dire il “portato” di azioni e condotte in ogni caso riferibili all’imprenditore, in quanto tali giustificanti l’apertura di un procedimento penale a suo carico e, di più, la emanazione della misura del sequestro della area ove insisteva la unità produttiva di DR già nel 2017 e poscia perdurata per circa un lustro.
E ciò anche a voler obnubilare il di per sé dirimente rilievo per cui le specifiche condizioni suscettibili di essere considerate quale “eventi eccezionali” ai fini che ne occupano non possono che ontologicamente assumere connotazioni transeunti e provvisorie.
Di qui la irriducibilità a tale paradigma normativo dell’evento occorso al ricorrente, concretatosi nel lontano 20 aprile 2017 ed ancora perdurante nel 2021 e nel 2022.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
RT Di IO, Presidente
CO MP, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MP | RT Di IO |
IL SEGRETARIO