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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA ANTONELLA, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5398/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Ance Cardiologia Italiana Del Ricorrente_1 - 94013530483
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3691/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7132 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Associazione_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale ai fini IUC-TASI n.7132 per l'anno d'imposta 2017 e ne chiedeva l'annullamento, eccependo il difetto di insufficiente motivazione dell'atto e sostenendo che gli immobili ripresi a tassazione dovevano considerarsi esenti dall'imposta in quanto associazione senza scopo di lucro.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale e deduceva che per l'immobile di Indirizzo_1 l'esenzione si applicava per le sole annualità dal 2018 in poi.
La CGT di I Grado di Roma, Sez.n. 33, con sentenza n.3691/2023 del 21-12-2022 rigettava il ricorso essendo l'avviso adeguatamente motivato, tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Nel merito statuiva che “ Il ricorso va rigettato, atteso .che l'esenzione si applica, come eccepito da Roma Capitale e secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito alla quale il Collegio ritiene di aderire (CTP Roma sent. 408/0112J, :3485/2022), per le sole annualità dal 2018 in poi.”. Spese di lite € 1.500,00 in favore del comune di Roma.
Proponeva appello l'ANCE insisteva sul motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'atto.
Rappresentava poi la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva che il beneficio dell'esenzione fosse applicabile alle sole annualità dal 2018 in poi ai sensi dell'art.82 del d.lgs. n.117/2017
(codice del terzo settore). Chiedeva la riforma della sentenza anche per la parte relativa alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, insisteva per la legittimità dell'atto e chiedeva la conferma del primo giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
Ritiene la Corte fondato l'appello proposto dall'Associazione_1 del Territorio (Ance) e pertanto lo accoglie.
Dispone l'art. 7, comma 1 del d.lgs. 504/1992, relativo alla esenzione IMU che si applica anche alla presente controversia relativa alla Associazione_2, che:
“Sono esenti dall'imposta:
…………………………
“i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Quindi l'agevolazione è riconosciuta in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, come statuito anche da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nella specie, l'Ance prova già nel giudizio di primo grado, con allegazione dello Statuto sociale ed altri atti, che trattasi di associazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di valorizzare la figura del cardiologo specialista mediante lo svolgimento di attività di formazione professionale nei locali oggetto di accertamento.
L'Associazione ha inoltre regolarmente presentato le dichiarazioni annuali ai fini IMU Associazione_2, enti non commerciali, nelle quali si richiedeva la esenzione al 100% dei predetti immobili, in quanto destinati in via esclusiva allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di formazione previste dallo statuto.
Dichiarazioni e circostanze non contestate dal Comune che non fornisce alcuna prova contraria.
Motivi per cui le predette unità immobiliari devono ritenersi totalmente esenti dalla Associazione_2 ai sensi dell'art.13, comma 13, d.l. 201/2011, come peraltro già statuito per lo stesso anno 2017 in tema di IMU dalla sentenza della CGT di I grado di Roma, n.3535/2023 depositata il 15-3-2023, che la contribuente richiama ed allega e questo Collegio condivide.
Sentenza che si condivide anche nella parte relativa all'applicazione dell'art.82 del d.lgs.n.117/2017 (codice del terzo settore), laddove si precisa che “ Tale art.82 che comunque decorre all'anno successivo a quello oggetto di questo giudizio, si affianca quindi al preesistente art. 7 comma 1 del d.lgs.n.504/1992, senza limitarlo o tantomeno sostituirlo come sembra ritenere il Comune nelle sue controdeduzioni”.
In sostanza, si ritiene che il predetto articolo 82, ancora invocato nelle controdeduzioni dall'appellato, non rileva sulle disposizioni di legge di riferimento ai fini della esenzione dei predetti tributi e cioè gli articoli art.7
IMU e 73 TUID citati.
Pertanto, la Corte accoglie l'appello dell'Ance ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara illegittimo l'accertamento notificato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'Ufficio alle spese che si liquidano in Euro 600,00 per il primo grado ed
Euro 700,00 per il secondo grado.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
ES ON TO TA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA ANTONELLA, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5398/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Ance Cardiologia Italiana Del Ricorrente_1 - 94013530483
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3691/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7132 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Associazione_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale ai fini IUC-TASI n.7132 per l'anno d'imposta 2017 e ne chiedeva l'annullamento, eccependo il difetto di insufficiente motivazione dell'atto e sostenendo che gli immobili ripresi a tassazione dovevano considerarsi esenti dall'imposta in quanto associazione senza scopo di lucro.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale e deduceva che per l'immobile di Indirizzo_1 l'esenzione si applicava per le sole annualità dal 2018 in poi.
La CGT di I Grado di Roma, Sez.n. 33, con sentenza n.3691/2023 del 21-12-2022 rigettava il ricorso essendo l'avviso adeguatamente motivato, tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Nel merito statuiva che “ Il ricorso va rigettato, atteso .che l'esenzione si applica, come eccepito da Roma Capitale e secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito alla quale il Collegio ritiene di aderire (CTP Roma sent. 408/0112J, :3485/2022), per le sole annualità dal 2018 in poi.”. Spese di lite € 1.500,00 in favore del comune di Roma.
Proponeva appello l'ANCE insisteva sul motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'atto.
Rappresentava poi la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva che il beneficio dell'esenzione fosse applicabile alle sole annualità dal 2018 in poi ai sensi dell'art.82 del d.lgs. n.117/2017
(codice del terzo settore). Chiedeva la riforma della sentenza anche per la parte relativa alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, insisteva per la legittimità dell'atto e chiedeva la conferma del primo giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
Ritiene la Corte fondato l'appello proposto dall'Associazione_1 del Territorio (Ance) e pertanto lo accoglie.
Dispone l'art. 7, comma 1 del d.lgs. 504/1992, relativo alla esenzione IMU che si applica anche alla presente controversia relativa alla Associazione_2, che:
“Sono esenti dall'imposta:
…………………………
“i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Quindi l'agevolazione è riconosciuta in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, come statuito anche da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nella specie, l'Ance prova già nel giudizio di primo grado, con allegazione dello Statuto sociale ed altri atti, che trattasi di associazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di valorizzare la figura del cardiologo specialista mediante lo svolgimento di attività di formazione professionale nei locali oggetto di accertamento.
L'Associazione ha inoltre regolarmente presentato le dichiarazioni annuali ai fini IMU Associazione_2, enti non commerciali, nelle quali si richiedeva la esenzione al 100% dei predetti immobili, in quanto destinati in via esclusiva allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di formazione previste dallo statuto.
Dichiarazioni e circostanze non contestate dal Comune che non fornisce alcuna prova contraria.
Motivi per cui le predette unità immobiliari devono ritenersi totalmente esenti dalla Associazione_2 ai sensi dell'art.13, comma 13, d.l. 201/2011, come peraltro già statuito per lo stesso anno 2017 in tema di IMU dalla sentenza della CGT di I grado di Roma, n.3535/2023 depositata il 15-3-2023, che la contribuente richiama ed allega e questo Collegio condivide.
Sentenza che si condivide anche nella parte relativa all'applicazione dell'art.82 del d.lgs.n.117/2017 (codice del terzo settore), laddove si precisa che “ Tale art.82 che comunque decorre all'anno successivo a quello oggetto di questo giudizio, si affianca quindi al preesistente art. 7 comma 1 del d.lgs.n.504/1992, senza limitarlo o tantomeno sostituirlo come sembra ritenere il Comune nelle sue controdeduzioni”.
In sostanza, si ritiene che il predetto articolo 82, ancora invocato nelle controdeduzioni dall'appellato, non rileva sulle disposizioni di legge di riferimento ai fini della esenzione dei predetti tributi e cioè gli articoli art.7
IMU e 73 TUID citati.
Pertanto, la Corte accoglie l'appello dell'Ance ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara illegittimo l'accertamento notificato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'Ufficio alle spese che si liquidano in Euro 600,00 per il primo grado ed
Euro 700,00 per il secondo grado.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
ES ON TO TA