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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8554 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 13283/2014 del R.G., pendente tra e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e , e, quanto a , anche
[...] Persona_2 Parte_2
quale erede di , con l'Avv. TONACHELLA AMEDEO, Persona_3
PARTI ATTRICI
E
, con gli Avv.ti TURRIO BALDASSARRI FILIPPO e TANZI Controparte_1
ANGELO;
, quali eredi di Parte_3 Parte_4 Per_4
, con l'Avv. CICCOTTI SIMONE;
[...]
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, queste ultime due anche quali eredi di , con l'Avv. DI
[...] Persona_5
CAPRIO ROSA,
PARTI CONVENUTE
NONCHÉ
, quale erede di Controparte_2 Persona_6
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
Pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accertare e dichiarare la consistenza del patrimonio relitto alla successione del sig.
[...]
apertasi in data 29/10/1980 Per_7
Accertare e dichiarare l'indivisibilità dei seguenti immobili:
• partita 80968 foglio 894 part. 91/92 sub. 506 Via Casalmonferrato 6/A, P.T. cat D/1 rendita 10.845,59;
• partita 808968 foglio 894 part. 92 sub. 502 Via Casalmonferrato 6/A piano S1 ctg. C/2 classe 3, MQ 141 rendita 618,97;
• partita 80968 foglio 894 part. 285 Via Casalmonferrato 6/A int. B PT ctg C/6 classe 8 mq
22 rendita € 209,06;
Accertare e dichiarare l'ammontare delle somme e delle utilità percepite da ciascun erede in conto della propria quota successoria;
Accertare e dichiarare l'esatta consistenza delle quote successorie degli eredi e dei loro aventi diritto;
Accertata e dichiarata la validità ed efficacia dell'atto divisorio sottoscritto in data
13/5/1996, disporre lo scioglimento della comunione suddetta procedendo alla divisione ex art. 720 c.c., assegnando in adesione alle volontà ivi espresse:
1. agli attori, e congiuntamente fra loro, e per Parte_1 Parte_2
quanto di rispettiva ragione, quali eredi di e suoi aventi causa, il seguente Persona_1
bene: partita 80968 foglio 894 part. 92 sub. 504 Via Casalmonferrato 6/A int. 2 P 1° ctg
A/2 classe 3 vani 6,5 rendita € 1.745,62,
2. al sig. quale erede universale di l'immobile: Parte_2 Persona_3
partita 80968 foglio 894 part. 92 sub. 505 Via Casalmonferrato 6/A int. 3 P2° ctg A/2 classe 3 vani 6,5 rendita € 1.745,62;
Ricondotto in collazione il valore dell'immobile di via S. Pio V determinare le quote successorie secondo il prospetto divisionale riportato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Accertata e dichiarata l'indivisibilità del restante patrimonio disporne la vendita ed all'esito determinare i valori a conguaglio delle rispettive quote spettanti a ciascun erede, avendo in conto anche quanto già percepito rivalutato ed aggiornato secondo i valori di mercato”.
Pagina 2 di 24 Per parte convenuta : «IN VIA PRELIMINARE Controparte_1
Avendo la concludente sollevato contestazioni sul diritto alla divisione Controparte_1
del bene sito in Roma alla Via Pio IV, 52, in quanto di sua proprietà esclusiva (cfr. memorie ex art. 183 VI comma n.1 e 2 versate in atti), e quindi non esistendo una concorde volontà delle parti in ordine ai beni oggetto di divisione, decidere ai sensi dell'art. 785 c.p.c. sulla inesistenza del diritto alla divisione del cespite di Via Pio IV e sulle altre questioni sollevate dai condividenti in ordine al diritto alla divisione, in particolare sulla inefficacia della scrittura del 13 maggio 1996, emettere ordinanza ex art. 785 c.p.c. stabilendo:
1) che gli unici beni relitti in comunione sono:
a) quelli di via Casalmonferrato 6/A in Roma come meglio descritti nella relazione del CTU
e che vanno divisi secondo quanto stabilito nelle attuali intestazioni risultanti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
b) i terreni in Capitignano da dividersi secondo la relazione della CTU dell'Arch Per_8
[...]
2) condannare i Sigg.ri , e e Persona_2 Parte_2 Pt_1 Parte_9
a corrispondere agli altri condividenti i frutti civili quale ristoro della privazione
[...] della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai valori di mercato determinati dalla CTU dell'Arch Persona_8
3) ordinare la vendita all'incanto dei cespiti sub 1 con attribuzione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote, come attualmente risultanti dalla intestazione ai pubblici registri.
GRADATAMENTE SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre la rinnovazione delle indagini in quanto lo stesso nella propria relazione non ha preso in considerazione i beni di cui alla CTU relativa al giudizio RG 12605/83 avanti al
Tribunale di Roma – Dott.ssa versata in atti il 15.12.2022 che riporta gli stessi dati Per_9
di cui alle risultanze della sentenza del 1993 prodotta dalla difesa LA e le successive vicende successorie relative a detti beni.
Inoltre, non correttamente e comunque contro la volontà della concludente, nella CTU dell'Arch è incluso tra i beni oggetto di divisione l'appartamento di Via Pio IV Per_8
acquistato dalla signora nell'anno 1971 (quindi prima dell'apertura della Per_1
successione), anche con il ricavato di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile i cui ratei sono stati rimborsati all'istituto di credito anche dopo l'apertura della successione.
Pagina 3 di 24 GRADATAMENTE NEL MERITO
Dichiarare:
1) che gli unici beni relitti in comunione sono quelli di via Casalmonferrato 6/A in Roma ed i terreni in Capitignano come meglio descritti nella relazione del CTU e che vanno divisi secondo quanto stabilito nelle attuali intestazioni presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari e secondo le rispettive quote ereditarie;
2) condannare i Sigg.ri , e e Persona_2 Parte_2 Pt_1 Parte_9
a corrispondere agli altri condividenti i frutti civili quale ristoro della privazione
[...]
della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai valori di mercato da determinarsi con CTU;
3) ordinare la vendita all'incanto dei cespiti sub 1 con attribuzione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote, come attualmente risultanti dalla intestazione catastale e secondo le rispettive quote ereditarie.
Con la vittoria delle spese ed onerando definitivamente delle pesanti spese della CTU per intero la parte attrice richiedente».
Per i convenuti e : “Il difensore dei convenuti e precisa le Pt_3 Pt_9 Pt_3 Pt_9
conclusioni richiamando integralmente quelle di cui alla comparsa di risposta - già precisate in occasione della prima assunzione della causa in decisione e di cui al verbale di udienza del 12.04.2019 - e pertanto per l'assegnazione in loro favore nelle rispettive quote ereditarie del 40% il sig. e del 60% la Sig.ra del cespite attribuito al loro Pt_3 Pt_9
dante causa come da atto di divisione del 13.05.1996 ivi specificato e sito in Persona_4
Roma alla via Casalmonferrato 6/A int.1 piano terra, distinto al catasto con la partita
80968, foglio 894, particella 92, sub 503, categoria A/2, classe 3, vani 6,5. Ribadisce che i propri assistiti accettano il progetto di riparto predisposto dal CTU arch. per essere Per_8
lo stesso coerente con le previsioni dell'atto divisionale. Con il favore delle spese sia della fase di merito che di quella incidentale di sequestro a carico delle parti soccombenti in solido tra loro. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione e che siano assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Per i convenuti e “l'avv. Rosa Di Caprio, si riporta ai propri atti, ai propri Per_1 Pt_5
scritti difensivi, alla documentazione depositata e a tutti i verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle proprie richieste.
Impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito ex adverso in quanto
Pagina 4 di 24 infondato in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
Il presente giudizio ha ad oggetto la successione al sig. deceduto in data Persona_7
29.10.1980, al quale sono succedute la moglie (poi deceduta nel 1999, Per_10
lasciando quali eredi le figlie) e le otto figlie: (deceduta nel 2009, erede Persona_4
, anch'egli deceduto nel 2012, lasciando quali eredi e Persona_11 Parte_3
, (deceduta nel 2002, lasciando quale Parte_4 Persona_3
erede ), (deceduta nel 1998, Parte_2 Parte_8 Persona_1
lasciando quali eredi gli attori, il marito ed i figli , Persona_2 Parte_2
e quest'ultima deceduta nel 2003, lasciando eredi il padre ed il marito Pt_1 Per_6 Per_2
, (deceduta in corso di Controparte_2 Controparte_1 Persona_5
causa, cui sono succedute e , (deceduta nel 2003, Parte_8 Pt_7 CP_1
lasciando quali eredi il coniuge e la figlia e Parte_5 Parte_6
Parte_7
Si dà atto che, con comparsa del 14.01.2025, si sono costituiti in giudizio , Controparte_3
e , quali eredi di;
tuttavia, dal Controparte_4 Controparte_5 Parte_8
momento che tale costituzione è avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, della stessa non si terrà conto, e, ai fini della divisione e della individuazione delle quote, si considererà la sola quota spettante a , posto che, comunque, ai sensi dell'art. Parte_8
2909 c.c., la sentenza farà stato anche nei confronti dei suoi eredi o aventi causa.
In relazione alla vicenda successoria di , erano stati avviati due giudizi (RG Persona_7
12605 e 13474 del 1983, poi riuniti) nell'ambito dei quali era stata pronunciata una prima sentenza parziale, in data 17.04.1991 (n. 80/91, pubblicata il 7.05.1991, doc. 3 allegato all'atto di citazione), con la quale si dichiarava valido il testamento olografo del de cuius e, conseguentemente, si dichiarava aperta la successione in parte testamentaria ed in parte ex lege, riconoscendo quali eredi la moglie e le figlie, accertandosi inoltre la validità di una scrittura privata dell'80, intervenuta tra le coeredi, ove alcune di loro dichiaravano di conferire in collazione (in natura) beni immobili ricevuti in donazione;
inoltre, veniva accertata la simulazione assoluta di due atti di compravendita immobiliare (uno in favore della figlia ed uno in favore di ), con conseguente riacquisto dei Pt_7 Parte_10
Pagina 5 di 24 beni in capo al de cuius donante, ed inclusione degli stessi nell'asse ereditario;
con la medesima sentenza si disponeva, poi, la prosecuzione del giudizio per la divisione del patrimonio ereditario.
Con una seconda sentenza parziale, n. 5929/93 (del 3.02.1993, pubblicata il 15.04.1993; prodotta con le note di parte attrice depositate il 28.03.2022 e, successivamente, con attestazione di passaggio in giudicato, il 27.07.2022), il Tribunale rigettava la domanda di riduzione della disposizione testamentaria, con la quale veniva lasciato a , Persona_3
l'immobile sito in Via Casalmonferrato n. 6/B, ritenendo che il suo valore non superasse la quota disponibile spettante alla beneficiaria, previo accertamento dell'intero valore dell'asse
(comprensivo dei beni mobili), in L. 6.740.061.000, come da stime della CTU;
disponendo, con contestuale ordinanza, la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande delle parti.
Tale giudizio non veniva, però, definito con sentenza, ma si estingueva perché i coeredi dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione consensuale, con una scrittura privata del 13.05.1996, nella quale si accordavano per la divisione dell'asse ereditario in nove parti Per_1 uguali (essendo, all'epoca, ancora viva la ED .
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori (quali eredi di Per_3
ed successivamente, poi, costituitisi anche quali eredi di ),
[...] Per_1 Persona_2
chiedevano pertanto -preso atto delle statuizioni definitive della sentenza del 1990 e di tutti gli accordi intervenuti nelle more tra i coeredi- di procedersi alla divisione ereditaria del patrimonio del defunto , secondo i dettami della scrittura privata del 1996, e, Persona_7
quindi, procedendo all'assegnazione dei beni immobili siti in Roma, Via Casalmonferrato, agli eredi di , e , e dell'immobile sito in Roma, Persona_1 Persona_3 Persona_4
Via Pio IV, a , stabilendo i dovuti conguagli, tenendo conto degli acconti Controparte_1
già ricevuti da alcune coeredi.
I convenuti e si sono costituiti, aderendo alle domande attrici e chiedendo Pt_3 Pt_9
l'assegnazione, in loro favore, della quota immobiliare già riconosciuta alla loro dante causa.
Gli altri convenuti, pur non contestando il diritto alla divisione, hanno mosso diverse obiezioni alla ricostruzione offerta dagli attori: hanno infatti contestato la efficacia e la valenza della scrittura privata del 1996, poiché l'accordo non era stato attuato e rispettato dagli stessi condividenti, che avevano venduto uno degli immobili di cui si prevedeva l'assegnazione (quello di Porto Santo Stefano) e non avevano dato attuazione alle
Pagina 6 di 24 condizioni pattuite, nei termini previsti (valutazione degli immobili e manifestazione dell'espresso consenso all'assegnazione); hanno anche contestato in parte la ricostruzione degli attori in relazione agli anticipi e conguagli ricevuti da alcuni coeredi.
Anche la convenuta aderiva alle domande attrici, quanto meno con Persona_5 riferimento alla divisione, individuazione di quote e beni ed inclusione dell'immobile di Via
Pio IV n. 52, già conferito in collazione dalla donataria , come da scrittura Controparte_1
privata e sentenza n. 80/91; contestava, invece, l'imputabilità a titolo di anticipo sull'eredità, di alcune somme da lei ricevuta, sostenendo che si trattasse di prestiti a titolo personale.
I convenuti e inoltre, hanno evidenziato come una parte degli immobili in Per_1 Pt_5
comunione fosse stata goduta od occupata esclusivamente da alcuni soltanto dei coeredi, chiedendo che gli stessi venissero condannati al pagamento della corrispondente indennità pro quota.
Quanto alla convenuta (inizialmente costituitasi insieme ad altri Controparte_1
convenuti, poi separatamente), in particolare, ha sostenuto che l'immobile di Via Pio IV n.
52, a Roma, fosse di sua esclusiva proprietà e non potesse essere ricompreso nell'asse ereditario relitto, dovendosi soltanto imputare a collazione.
La causa è stata istruita mediante CTU estimativa dei beni ereditari, che ha proceduto anche alla predisposizione di un progetto divisionale.
All'esito, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione dal GI dr.ssa Battagliese, veniva rimessa in istruttoria a causa del collocamento fuori ruolo del giudice titolare;
dopo la riassegnazione del fascicolo ad altro giudice togato, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 6.07.2021, il GU rimetteva la causa sul ruolo, per un supplemento di
CTU, rilevando che, nel precedente accertamento tecnico e conseguente progetto divisionale, non si era tenuto conto di alcuni beni immobili che, invece, erano parte dell'asse ereditario del sig. , come emergeva chiaramente sia dalla sentenza n. Persona_7
81/91, sia dalle scritture private tra le parti, nonché dalla documentazione catastale allegata in atti, ritenendo, pertanto, che, una volta fatta la valutazione di tali ulteriori beni, era necessario predisporre un nuovo progetto divisionale che li includesse nell'asse.
La CTU, inizialmente affidata al già nominato geom. -che risultava Controparte_6
essere stato cancellato dall'albo- veniva poi demandata all'Arch. Persona_8
Pagina 7 di 24 Svolta l'integrazione peritale (dopo alcune modifiche e precisazioni dei quesiti originariamente predisposti, nel contraddittorio tra le parti), e sentite le parti, anche al fine di verificare una possibilità di conciliazione tra le stesse, il GU fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito di tale udienza, svoltasi ex art. 127ter c.p.c., il GU, con provvedimento emesso in data 19.11.2024, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Diritto. Successione, individuazione degli eredi e delle quote. Scrittura privata del
1996.
In primo luogo, deve rilevarsi come non vi sia contestazione tra le parti in ordine all'individuazione degli eredi di (nonché dei successivi eredi ed aventi causa di Persona_7
alcuni dei successori dell'originario de cuius, a loro volta defunti), come riportati nella precedente parte in fatto e come, del resto, risulta ampiamente documentato.
Del resto, la qualità di eredi e le rispettive quote spettanti, si evincono anche dalla già citata sentenza n. 80/91, che ha dichiarato aperta la successione di in base al Persona_7
testamento olografo da questi redatto (e non impugnato), da quella successiva del 1993, che ha rigettato la domanda di riduzione sul lascito in favore di , dalle varie Persona_3
denunce di successione, e dalle due scritture private sottoscritte dalle parti, la prima, in data
15.11.1980 (dichiarata valida nella prima sentenza parziale, doc. 3 citazione) e la seconda, datata 13.05.1996 (doc. 11 citazione).
A proposito di quest'ultima scrittura, deve essere disattesa la contestazione della convenuta in ordine alla sua asserita inefficacia. Controparte_1
Innanzi tutto, si rileva come non sia stata dedotta alcuna causa di invalidità dell'accordo, né, tanto meno, lo stesso sia stato disconosciuto (avendolo, peraltro, espressamente riconosciuto anche tutte le altre parti firmatarie o i loro aventi causa).
Quanto alla inefficacia, si osserva come la stessa non costituisca -a differenza della nullità o annullabilità- una ipotesi specificamente tipizzata dal legislatore, trattandosi, piuttosto che di un vizio vero e proprio del negozio, di una conseguenza che può derivare da diverse cause (ad esempio, un contratto può essere inefficacie a seguito di risoluzione per inadempimento, per mancato avveramento di una condizione sospensiva o per il verificarsi di una risolutiva, oltre alle ipotesi di inefficacia “soggettiva”, ad esempio quella disciplinata
Pagina 8 di 24 dall'art. 1372 c.c. -inefficacia nei confronti dei terzi- o quella derivante dal vittorioso esperimento dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c.); orbene, sotto questo profilo, non può che evidenziarsi, in prima battuta, la assoluta genericità della deduzione della parte convenuta, e la sostanziale carenza dell'indicazione della causa petendi giuridica di tale eccezione, ovvero di quali sarebbero i motivi in diritto, per cui la scrittura del 1996 dovrebbe essere divenuta inefficace.
Dalla lettura complessiva delle difese della convenuta, l'unica ipotesi che si può ricavare, per induzione, è quella per cui la sig.ra sosterrebbe una sorta di Controparte_1
risoluzione per mutuo consenso da parte dei contraenti, laddove ha affermato che la stipula del 1996 sarebbe stata “superata dai fatti successivi” (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2, punto 3), fatti costituiti dalla vendita di alcuni dei beni per i quali era prevista l'assegnazione e dalla mancata ottemperanza all'obbligo di stipulare la divisione consensuale definitiva, previa valutazione aggiornata dei beni.
La tesi non è fondata: quanto all'asserita inottemperanza ad alcuni obblighi previsti nella scrittura, è evidente che la stessa avrebbe potuto legittimare una domanda di risoluzione per inadempimento, che però non è stata affatto avanzata dalla convenuta;
anzi, gli attori ne hanno chiesto l'attuazione; inoltre, non si tratta di adempimenti di obbligazioni principali.
Quanto alla presunta condotta contraria alla volontà di dare esecuzione al contratto, si osserva, al contrario, che le parti hanno dato attuazione a quasi tutte le previsioni della scrittura: sono stati alienati gli immobili di cui era espressamente prevista la vendita, ciascuno dei coeredi ha continuato ad occupare e godere degli immobili che gli erano stati rispettivamente assegnati (ivi compresa, come si vedrà, la stessa ). Controparte_1
L'unico atto non conforme al progetto divisionale in esame, è stata la vendita dell'immobile di Porto Santo Stefano, di cui era prevista l'assegnazione a;
tuttavia, risulta CP_1
che il ricavato della vendita è stato distribuito tra la stessa -ovvero la CP_1 destinataria dell'assegnazione in natura dell'immobile- e , e Persona_5 Pt_8
per le quali, invece, era prevista, nella scrittura del '96, la sola liquidazione della Pt_7
quota in denaro;
sicché tale atto non è, poi, del tutto contrario allo schema generale della divisione consensuale e non è idoneo, tenuto conto del comportamento complessivo di tutti i coeredi, a configurarne una risoluzione consensuale.
Ma vi è di più, perché, come sopra accennato, è la stessa sig.ra che, nei Controparte_1
fatti, ha dimostrato di ritenere valida, efficace e vincolante la scrittura, tanto è vero che si è
Pagina 9 di 24 ritenuta proprietaria dell'immobile di Roma, Via Pio IV n. 52, di cui era appunto prevista l'assegnazione in suo favore nell'accordo del 13.05.1996, addirittura alienandolo senza il consenso delle altre parti e ritenendone per sé l'intero ricavato.
Ne consegue che, per la parte ancora eseguibile, a tale scrittura va riconosciuta validità
(ovviamente, con efficacia meramente obbligatoria e non reale) e va data attuazione, disponendo l'assegnazione, ai coeredi indicati in contratto, dei beni ancora presenti nell'asse ereditario.
Con riferimento, infine, alle quote, non può che rilevarsi come nella scrittura del 1996, i coeredi si impegnavano a dividere i ricavi delle vendite in nove parti uguali, essendo, all'epoca, ancora in vita la coniuge del de cuius, sig.ra e come, in corso di causa Per_10
e di istruttoria, nessuno abbia mai contestato entrambi i progetti divisionali elaborati dai due
CTU incaricati (geom. e Arch. , i quali hanno sempre suddiviso il patrimonio CP_6 Per_8
comune in quote uguali per ciascun erede, ovvero 1/8 per ciascuna figlia dell'originario de Per_1 cuius tenendo conto del successivo decesso della coniuge cui pure Persona_7
succedevano tutte le figlie, con proporzionale accrescimento delle rispettive quote.
Tale distribuzione non confligge con le quote risultanti dal testamento olografo, di cui alla sentenza n. 80/91, poiché, come si dirà meglio più avanti, la divisione non comprende l'immobile lasciato alla figlia , che soddisfa la quota disponibile lasciata a Persona_3 quest'ultima, ma riguarda esclusivamente i restanti beni.
Individuazione del patrimonio ereditario. Immobile sito in Roma, Via Pio IV n. 52.
Per quanto riguarda l'individuazione del patrimonio ereditario, si rimanda anche in questo caso alle precedenti sentenze, alle denunce di successione, alla documentazione ipocatastale, alle due scritture private citate ed esaminate, nonché agli esiti delle due CTU svolte in corso di causa, nessuna delle quali è stata contestata, quanto meno sotto questo profilo.
L'unica contestazione mossa è quella della convenuta , secondo cui non Controparte_1
dovrebbe essere incluso nell'asse da dividere l'immobile (già citato) di Via Pio IV n. 52, in quanto di sua esclusiva proprietà.
Tale contestazione, francamente, lascia alquanto sorpresi, dal momento che, se è vero che l'immobile risultava, formalmente, intestato alla convenuta, tuttavia è pacifico, per stessa ammissione della sig.ra che l'acquisto era avvenuto con denaro dei Controparte_1
genitori, o, meglio del padre e, quindi, era frutto di donazione;
tanto è vero che la convenuta
Pagina 10 di 24 firmava la scrittura del novembre 1980, nella quale, espressamente, dichiarava di conferire detto immobile in collazione, in natura;
scrittura che, non solo non è mai stata impugnata, disconosciuta o altrimenti contestata da -e nemmeno da nessun altro dei Controparte_1
sottoscrittori- ma che, come sopra già detto, è stata persino dichiarata valida con la sentenza n. 80/91, passata in giudicato.
Del tutto prive di pregio giuridico sono, quindi, le tardive ed ormai precluse contestazioni sulla mancanza, nel presente giudizio, di una domanda di rivendica, riduzione, reintegrazione o collazione sull'immobile di Via Pio IV n. 52, per il semplice fatto che non era affatto necessario proporre una simile domanda, visto che, nella più volte citata sentenza n. 80/91, era già stata dichiarata espressamente la collazione in natura di quest'immobile e la sua conseguente inclusione nell'asse ereditario e nella comunione apertasi dopo la successione, essendo sufficiente, in questa sede, prenderne atto e tenerne conto.
Correttamente, quindi, anche tale immobile è stato considerato parte integrante dell'asse ereditario, proprio a seguito della collazione in natura, che ha come effetto quello di far rientrare il bene nel patrimonio caduto in successione (Cass. sez. 2, n. 28196 del
10/12/2020), sicché, a differenza di quanto avviene in caso di azione di riduzione, il suo valore non sarà stimato alla data di apertura della successione, bensì all'attualità, al momento della divisione;
poiché, nel caso di specie, l'immobile è stato nelle more venduto dalla sig.ra la collazione non può che farsi sul valore pari al prezzo di vendita Per_1
(argomenta ex art. 746, secondo comma, c.c.). Ed è poi evidente che, avendo la parte venduto autonomamente l'immobile e trattenuto per sé l'intero ricavo, non può che considerarsi tale bene (e il corrispondente valore) a lei assegnato, come del resto anche previsto nella scrittura del '96.
Non si ritiene avere alcuna incidenza, sulla corretta individuazione del compendio e sulle operazioni divisionali, la consulenza dell'Ing. (e non, come erroneamente Per_12
indicato dalla parte, della dr.ssa che era la Giudice Istruttrice del procedimento); a Per_9
parte la tardività della produzione -fatta soltanto con la nota del 15.12.2022, quando ormai erano ampiamente decorsi tutti i termini preclusivi istruttori (la causa, lo si ricorda, era già andata due volte in decisione)- da una lettura della relazione, emerge che vi sono elencati i medesimi beni già risultanti da tutti gli altri documenti, atti e provvedimenti giudiziari acquisiti e sopra citati.
Gli unici beni ulteriori, rispetto al progetto divisionale ed alle valutazioni effettuate nel
Pagina 11 di 24 presente giudizio sono: un'abitazione sita in Via Casalmonferrato n. 17 e il complesso immobiliare di Via Casalmonferrato nn. 6/B e 6/C. Il primo immobile (che, in effetti, era menzionato anche nella scrittura del novembre 1980), tuttavia, come risulta proprio dalla consulenza dell'Ing. era già stato venduto dagli eredi;
quindi, ovviamente, non Per_12
può essere preso in considerazione ai fini della odierna divisione;
né risulta quale fosse il ricavato della vendita e come sia stato distribuito tra i coeredi;
dal momento che non se ne dice nulla, né nella scrittura del 13.05.1996, né in tutti gli atti di quietanza di versamento di acconti tra le parti e che non è mai stato indicato nel lungo corso del presente giudizio
(nemmeno dalla convenuta ), se ne deve desumere che il ricavato sia stato Controparte_1 già equamente distribuito trai i coeredi e che, quindi, l'immobile sia stato oggetto di un c.d. stralcio divisionale.
Per quanto riguarda il secondo immobile, Via Casalmonferrato nn. 6B e 6C, si tratta di quello oggetto del lascito testamentario in favore di , a titolo di quota Persona_3
disponibile; testamento, lo si ricorda, dichiarato valido dalla sentenza n. 80/91 e disposizione dichiarata efficace e non lesiva della quota dei legittimari, nella successiva sentenza n. 5929/93; tanto è vero che il bene -inizialmente elencato nell'ordinanza del
6.07.2021 tra quelli da stimare per la divisione- è stato poi escluso dal supplemento di CTU, su istanza delle parti attrici e senza che, sul punto, le altre difese, muovessero alcuna obiezione.
Invero, una volta accertato che il bene era stato oggetto di un lascito testamentario in favore di una sola erede e che tale disposizione era valida e non lesiva della quota di riserva spettante agli altri eredi, dal momento che il suo valore, al momento dell'apertura della successione, non superava quello della quota disponibile, è evidente che l'immobile non può rientrare nella comunione ereditaria e nella divisione, essendo stato trasferito, a titolo successorio, direttamente ed esclusivamente all'erede beneficiaria, a soddisfazione del lascito della quota disponibile previsto in suo favore nel testamento.
Domanda di indennità per occupazione degli immobili.
Sulla domanda di indennità per occupazione esclusiva di immobili, occorre fare alcune distinzioni e precisazioni preliminari.
In primo luogo, sebbene la domanda era stata originariamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e , , Parte_7 Pt_8 Parte_5 Pt_5
Pagina 12 di 24 e (all'epoca assistita dal medesimo legale), tuttavia, i primi Parte_6 Controparte_1
quattro convenuti hanno abbandonato tale domanda, non avendola più riproposta nelle conclusioni, né fatta oggetto di trattazione negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., avendo insistito su di essa soltanto . Controparte_1
Tuttavia (ed è questo il secondo rilievo preliminare), risulta che la richiesta di indennità, nelle conclusioni da ultimo precisate dalla suddetta convenuta, è stata avanzata anche nei confronti della convenuta Parte_9
Tale richiesta è tardiva e processualmente inammissibile, perché nella comparsa di costituzione e risposta (in cui, lo si ricorda, a pena di decadenza, devono essere formulate le domande riconvenzionali, art. 167 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al presente procedimento), la richiesta era stata formulata esclusivamente nei confronti degli attori,
, e (cfr. secondo punto delle conclusioni “nel Persona_2 Parte_2 Pt_1
merito”), mentre la domanda contro l'altra convenuta è stata formalizzata, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (la prima) del 12.04.2019 (vedi foglio allegato a verbale, dagli Avv.ti Tanzi e Turrio Baldassari); è bene precisare che, quando la sig.ra si è costituita con una nuova difesa, in data 25.03.2016, ha Controparte_1
richiamato le conclusioni della originaria comparsa di costituzione, così come ha fatto anche con la coeva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; sicché la modifica, o, meglio, la nuova domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, è palesemente inammissibile (senza contare, comunque, la totale carenza di prova in ordine alla effettiva occupazione dell'immobile di Via Casalmonferrato n. 6/A, piano 1, int. 1, contestata, appunto, alla sig.ra , oltre, comunque, alla legittimità di tale uso, per Pt_9
quanto si dirà più avanti).
Per quanto riguarda la domanda nei confronti degli attori -ovviamente tempestiva ed ammissibile- la stessa è però infondata.
Al di là di un certa genericità della deduzione, soprattutto con riferimento all'occupazione degli immobili di cui al punto 22) della comparsa di costituzione, Via Casalmonferrato n.
6/A, piano 2, int. 1 (non è dato infatti capire quando sarebbe stato occupato, con che modalità, se e quando gli altri coeredi ne avrebbero chiesto l'uso o contestato quello esclusivo fatto dagli attori;
per quanto riguarda, invece, l'occupazione dell'interno 3 del piano 2°, ad opera di un terzo cui era stato concesso in uso, tale la Persona_13
contestazione è più specifica e vi è, in effetti, una diffida in atti, la cui risposta delle
Pagina 13 di 24 controparti non contesta la circostanza fattuale), è evidente come, posta la validità ed efficacia dell'accordo del maggio 1996, il godimento di questi immobili da parte dei sig.ri era legittimato, in forza della previsione di assegnazione in loro favore e Per_2
dell'accordo di tutte le parti, che davano atto, nella stessa scrittura, che gli immobili erano già occupati dai rispettivi assegnatari, in tal modo dandone l'implicito consenso;
accordo che, come già rilevato, era stato nei fatti rispettato da tutti i condividenti, ivi compresa la sig.ra che, dal canto suo, aveva goduto in via esclusiva dell'abitazione di Controparte_1
Via Pio IV. Tale ultima circostanza, al di là del consenso delle parti, esclude anche da un punto di vista oggettivo la configurabilità di una occupazione illegittima da parte dei sig.ri
Per_2
Infatti, è bene ricordare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, l'utilizzo di un bene in comunione da uno dei comproprietari non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102
c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se vi arrechi danni o ne modifichi la destinazione, oppure se impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.
La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del
28/08/2020); «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «i limiti posti dall'art. 1102
c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità» (Cass. sez. 2, n. 6458 del
6/03/2019).
Pagina 14 di 24 Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: «l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.
Tali principi vanno ovviamente interpretati ed adattati in base alla natura e composizione del compendio ereditario in comunione;
laddove l'asse sia costituito da un unico immobile, si può porre un problema di utilizzo turnario o promiscuo, mentre quando, come nel caso di specie, il patrimonio è formato da numerosi immobili, è ben possibile che -sempre con il consenso delle parti- ciascuno faccia un utilizzo di un singolo immobile, anche in via esclusiva, senza che ciò leda i diritti altrui o travalichi i limiti di cui all'art. 1102 c.c. se anche gli altri hanno in godimento un bene diverso, poiché in questo caso si realizza comunque un godimento della proprietà comune da parte di tutti, senza illecite esclusioni e, quindi, senza alcun pregiudizio risarcibile.
Modalità di divisione. Anticipi e conguagli ricevuti.
Giungendo, infine, alla domanda di divisione ed alla determinazione delle modalità con cui attuarla, è bene richiamare alcuni principi fondamentali, ormai assolutamente consolidati in materia.
Innanzi tutto, la regola dell'art. 720 c.c. -norma basilare in tema di scioglimento delle
Pagina 15 di 24 comunioni- che stabilisce una vera e propria gerarchia tra le diverse modalità di attuazione della divisione, che vanno dalla divisione in natura, all'assegnazione per intero dei beni ad uno o più coeredi, fino alla vendita, costituendo quest'ultima l'opzione residuale, ove non possano essere utilmente percorse le altre due;
con la precisazione che la richiesta di attribuzione, quale alternativa alle altre due opzioni, deve riguardare l'intero compendio, risolvendosi altrimenti in una mera richiesta di assegnazione di una porzione dell'asse e, quindi, finendo per realizzare pur sempre una divisione in natura. In tal senso devono interpretarsi, quindi, le richieste delle parti di assegnare alcuni beni ai condividenti, tenendo conto anche dei patti del 1996.
Altro principio fondamentale è quello della universalità della divisione, secondo cui si deve procedere contestualmente alla divisione dell'intero patrimonio, ove derivante da un'unica successione, salvo diverso accordo di tutte le parti (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Da tale principio deriva, come inevitabile corollario, che la comoda divisibilità in natura deve essere valutata avendo riguardo all'intero compendio ereditario e non già ai singoli beni che lo compongono;
soltanto ove il bene comune sia unico, si potrà verificarne la frazionabilità in natura, mentre, se i beni siano molteplici, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo alla globalità del patrimonio comune e, quindi, il diritto di ciascun condividente ad ottenere una quota di beni in natura (art. 718 c.c.), si realizzerà tendenzialmente con la creazione di quote comprendenti distinti beni interi, piuttosto che con il frazionamento di ciascun bene (cfr. Cass. sez. 2, n. 8286 del 25/03/2019 e n. 3694 del
12/02/2021).
È per questo che non possono essere accolte le richieste delle parti, laddove vorrebbero, in parte, assegnare beni in natura ad alcuni eredi, e, per il resto, dichiarare gli immobili indivisibili e procedere alla loro vendita;
una simile soluzione, infatti -che sarebbe possibile soltanto in via consensuale, con l'accordo di tutte le parti, come del resto già fatto con altri immobili in precedenza- realizzerebbe uno schema divisionale non conforme alla legge ed ai principi sopra richiamati, perché si tradurrebbe in una divisione in natura meramente parziale, che non consentirebbe, peraltro, nemmeno di determinare in via definitiva i conguagli, visto che si dovrebbe attendere l'esito delle vendite, per sapere il prezzo ricavatone.
Pagina 16 di 24 Pertanto, non sono condivisibili e non possono essere recepite, sul punto, le conclusioni dei
CTU, che hanno ritenuto l'indivisibilità dei beni ereditari, proprio perché la hanno valutata in relazione soltanto ai beni immobili ancora presenti e non con riguardo all'intero compendio;
tanto è vero che, poi, hanno entrambi elaborato un progetto divisionale, che prevede l'assegnazione di beni in natura ad alcuni condividenti (anche seguendo le indicazioni della scrittura 13.05.1996).
Pure da modificare, rispetto al progetto della CTU, è il calcolo dei valori locativi e l'attribuzione degli stessi, a titolo di debito, a carico di alcune quote, stante il rigetto della relativa domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione (per meglio chiarire, si tratta dei valori -€ 52.237,08, -€ 62.640,33 e -€ 54.298,68, addebitati nelle quote dei e dei ); ovviamente, il corrispondente valore complessivo di € Per_2 Parte_11
169.176,06, che la CTU ha aggiunto al valore totale stimato dell'asse, deve essere eliminato.
Ne consegue che, rispetto ai valori riportati nel progetto divisionale, il valore complessivo dell'asse è pari ad € 4.362.773,06 (anziché € 4.531.949,12, come indicato dalla CTU), il che determina un valore di ciascuna quota di un ottavo, di € 545.346,6325 (anziché €
566.493,64, come indicato dalla CTU).
Ancora, deve essere espunta la voce “conto quota ereditaria”, quantificata in € 57.113,33, a carico della quota di , con l'equivalente valore positivo a favore della quota Persona_5
dei (quali eredi di ); invero, come si ricava dal valore della Per_2 Persona_3
somma e dai criteri di rivalutazione adottati dalla consulente, tale somma corrisponde ai
68.000.000 di lire a suo tempo ricevuti da , di cui alle quietanze docc. 14 e Persona_5
Pagina 17 di 24 Devono invece essere calcolati, in quanto documentati e, per la verità, nemmeno contestati,
i soldi ricevuti da alcune coeredi, derivanti dalla distribuzione del ricavato della vendita di alcuni beni ereditari (immobili in Roma, Via Bobbio ed in Porto Santo Stefano), con espressa previsione che si trattasse di acconti sulle quote, con salvezza di eventuali conguagli: si tratta, in particolare, dell'importo di L. 400.000.000 ciascuna, ricevuto dalle coeredi , , e (doc. 12 citazione). CP_1 Per_5 Pt_7 Pt_8
Analogamente è a dirsi per la somma di L. 100.000.000, ricevuta a suo tempo da Per_4
, sempre come anticipo tratto dal ricavato della vendita dell'immobile di Via Bobbio
[...]
(doc. 16 citazione); anche in questo caso, la dazione e la sua causale, oltre che documentata, non è nemmeno contestata;
tale importo va calcolato, quindi, sulla quota degli eredi di
, i convenuti e . Persona_4 Pt_3 Pt_9
Correttamente tutti questi importi, sono stati rivalutati dalla CTU all'attualità, secondo criteri e calcoli esatti e non contestati da alcuna delle parti.
Infine -sempre in applicazione delle regole e dei principi testé richiamati- non è condivisibile la suddivisione dei terreni di Capitignano proposta dalla CTU, che ha assegnato una porzione di 1/8 a ciascuna quota ereditaria;
tale soluzione, infatti, non realizza una divisione, comportando il mantenimento di una comproprietà indivisa tra tutti (e, oltretutto, di porzioni, anche minimali, di terreni, di scarsissimo valore unitario); si reputa, quindi, migliore e più funzionale alla divisione, accorpare tutti e cinque i terreni ed inserirli all'interno di un'unica quota, possibilmente una di quelle che ha diritto ad un conguaglio in denaro, in modo da diminuirlo del corrispondente valore (€ 2.925,25, come stimato dalla
CTU, anche qui senza contestazioni o critiche delle parti); si ritiene, quindi, di assegnare i terreni nella quota dei sig.ri (eredi di ), che non avrebbero, altrimenti, Pt_5 CP_1
alcun bene in natura attribuito, e che hanno diritto ad un conguaglio in denaro. Da tale modifica consegue che, rispetto al progetto della CTU, bisogna sottrarre, dal valore dei beni assegnati a ciascuna quota, la somma di € 365,66 (corrispondente ad un ottavo del valore totale) ed aggiungere, invece, il valore di € 2.925,25 alla quota dei che andrà dunque Pt_5
a diminuire l'ammontare del conguaglio in denaro.
Conclusivamente, il progetto divisionale da ultimo redatto dall'Arch. deve essere Per_8
modificato nei termini sopra descritti (ricalcolo del valore dell'intero asse, diminuito dei
“valori locativi” e delle conseguenti quote spettanti a ciascuno, che vengono quantificate in
€ 545.346,6325; assegnazione in natura, in unico lotto, dei terreni in Capitignano, con
Pagina 18 di 24 conseguente riduzione dei valori dei beni assegnati a tutte le altre quote, di € 365,66 per ciascuna quota di un ottavo ed aggiunta del valore totale di € 2.925,25 alla quota di assegnazione, quella dei sig.ri esclusione della voce “conto quota ereditaria” a carico Pt_5
della quota ed a favore degli eredi di ). Persona_5 Persona_3
All'esito di tali modifiche la divisione avverrà nel modo seguente:
• a (e, quindi, alle sue eredi/aventi causa, e , in Persona_5 Parte_7 Pt_8
quota indivisa) viene assegnato 1/3 della tipografia di Via Casalmonferrato n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, del valore di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità già ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo
(cioè, a carico), di € 55.779,4475 (costituito dalla differenza tra il valore totale dei beni ricevuti e il valore della quota);
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Via Casalmonferrato n. 6/A, al Parte_7
piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, del valore di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (cioè,
a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Via Casalmonferrato n. 6/A, al Parte_8 piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, del valore di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (cioè,
a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato l'appartamento di Via Pio IV n. 52 con il garage Controparte_1
con accesso da Via Pio IV n. 48 (venduti), del valore complessivo di € 872.177,60, superiore, rispetto al valore della quota spettante, con un conseguente conguaglio negativo
(a carico), di € 326.830,9675;
• a e (1/16 indiviso ciascuno;
quota di 1/8 totale, Parte_5 Parte_6
quali eredi di ), vengono assegnati tutti e cinque i terreni, siti in Capitignano CP_1
(AQ), del valore complessivo di € 2.925,25, oltre al denaro già ricevuto, per € 294.126,08, con un conguaglio a favore (da ricevere), di € 248.295,3025;
• a (quale erede di ) l'appartamento sito al Parte_2 Persona_3
piano 2°, int. 3, di Via Casalmonferrato 6/A, con l'annesso garage al piano terra, int. A, del valore complessivo di € 443.000,00, con un conguaglio a favore (da ricevere), di €
102.346,6325;
• a (per la quota indivisa di 7/216), (quota Parte_2 Persona_2
Pagina 19 di 24 indivisa di 31/864), (quota indivisa di 7/216) e Parte_1 CP_2
(quota indivisa di 7/288), tutti quali eredi della quota di 1/8 spettante a
[...] Per_1
viene assegnato l'appartamento di Via Casalmonferrato n. 6/A, posto al piano 1, int.
[...]
2, del valore di € 442.000,00, con un conguaglio a favore di € 103.346,6325;
• a (quota indivisa di 1/20) e (quota indivisa di Parte_3 Parte_9
3/40), quali eredi di viene assegnato l'appartamento sito in Via Persona_4
Casalmonferrato 6/A, al piano terra, int. 1, con l'annesso garage, al piano terra, int. B, del valore di € 432.000,00, oltre al denaro già ricevuto, per complessivi € 73.531,52, con conguaglio a favore di € 39.815,1125.
Ovviamente, tutte le somme dovute a conguaglio positivo dovranno essere versate, in proporzione, da parte dei coeredi le cui quote hanno un conguaglio a carico.
Spese di lite.
Le spese sono regolate in base al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, quindi, quelle strettamente attinenti alla domanda di divisione (cui, sostanzialmente, nessuna delle parti si è opposta), devono essere integralmente compensate, tenuto conto del fatto che sulla divisione non può ravvisarsi una soccombenza in senso proprio, trattandosi di domanda svolta nell'interesse comune di tutti i condividenti.
È infatti giurisprudenza pacifica che, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n.
22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).
Pertanto, in base a questi criteri, la convenuta , che risulta soccombente in Controparte_1
relazione alle domande accessorie di pagamento dell'indennità di occupazione (domanda rivolta contro gli attori e contro i convenuti ), nonché in relazione alle Parte_11 eccezioni e difese sulla inefficacia della scrittura del 1996, sull'esclusione dalla successione dell'immobile di Via Pio IV e sulle altre contestazioni in ordine alla individuazione dei beni ereditari, dovrà rifondere la metà delle spese di lite nei confronti degli attori e dei Per_2
convenuti , con compensazione della restante metà. Parte_11
Pagina 20 di 24 I convenuti , , e che, Parte_7 Parte_8 Parte_5 Parte_6
come visto, hanno rinunciato alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni in origine proposte in comparsa, con conseguente compensazione delle spese sul giudizio di divisione, devono invece essere condannati alla refusione delle spese di lite della fase cautelare in corso di causa, essendo sul punto soccombenti, sempre nei confronti degli attori e dei convenuti e non anche della convenuta che pure - Parte_11 Controparte_1
essendosi costituita unitamente a loro- aveva inizialmente formulato l'istanza di sequestro giudiziario.
La misura delle spese della fase di merito è liquidata in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 40.500,00 (di cui € 10.000,00 per la fase di studio, € 6.500,00 per quella introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria ed €
9.000,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 20.250,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose.
La misura della fase cautelare, esauritasi con ordinanza dell'ottobre 2014, deve invece essere liquidata secondo le tariffe vigenti all'epoca, ovvero quelle di cui al DM n. 55 del
2014, in complessivi € 10.800,00 (di cui € 5.100,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per quella introduttiva ed € 3.500,00), per ciascuna parte vittoriosa.
Le spese di entrambe le CTU svolte -nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreti non impugnati e quindi irrevocabili- devono essere definitivamente poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione
(ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018) e che sarebbero state affrontate in ogni caso, a prescindere dalle contestazioni e domande accessorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 13283/2014, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di;
Persona_7
- dichiara che l'immobile di Roma, Via Pio IV n. 52, è entrato a far parte dell'asse
Pagina 21 di 24 ereditario a seguito di collazione in natura, come da scrittura privata del 1980, e sentenza
Tribunale di Roma, n. 80 del 1991;
- dispone la divisione in natura del predetto patrimonio, tenuto conto dei patti di cui alla scrittura privata del 13.05.1996, dei beni già venduti, di quelli assegnati per testamento, dei conguagli e degli anticipi già ricevuti, nel seguente modo:
• a (e, quindi, alle sue eredi/aventi causa, e Persona_5 Parte_7 Pt_8
, in quota indivisa) viene assegnato 1/3 della tipografia di Roma, Via
[...]
Casalmonferrato n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, censiti al foglio 894, part. 91/92, sub. 506; foglio 894, part. 90 e foglio 894, part. 92, sub 502, del valore complessivo di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità già ricevuta, di €
294.126,08, con un conguaglio negativo (a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Roma, Via Casalmonferrato Parte_7
n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, censiti al foglio 894, part. 91/92, sub. 506; foglio 894, part. 90 e foglio 894, part. 92, sub 502, del valore complessivo di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Roma, Via Casalmonferrato Parte_8
n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, censiti al foglio 894, part. 91/92, sub. 506; foglio 894, part. 90 e foglio 894, part. 92, sub 502, del valore complessivo di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato l'appartamento di Roma, Via Pio IV n. 52 con Controparte_1
l'annesso garage con accesso da Via Pio IV n. 48 (venduti), del valore complessivo
(rivalutato) di € 872.177,60, con un conguaglio negativo (a carico), di € 326.830,9675;
• a e (1/16 ciascuno;
quota di 1/8 totale, quali Parte_5 Parte_6
eredi di ), vengono assegnati tutti e cinque i terreni, siti in Capitignano (AQ), CP_1
censiti al foglio 13, particella 325, seminativo di mq 1330; foglio 14, particella 476, seminativo di mq 5420; foglio 14, particella 878, seminativo di mq 1430 (quota di 1/7); foglio 15, particella 384, seminativo di mq 146; foglio 16, particella 395, seminativo di mq
1490 (quota di 1/7), del valore complessivo di € 2.925,25, oltre al denaro già ricevuto, per €
294.126,08, con un conguaglio a favore (da ricevere), di € 248.295,3025;
• a (quale erede di ) l'appartamento sito al Parte_2 Persona_3
Pagina 22 di 24 piano 2°, int. 3, di Roma, Via Casalmonferrato 6/A, censito al foglio 894, part. 92, sub. 505, con l'annesso garage al piano terra, int. A, censito al foglio 894, part. 93, sub 2, del valore complessivo di € 443.000,00, con un conguaglio a favore (da ricevere), di € 102.346,6325;
• a (per la quota indivisa di 7/216), Parte_2 Persona_2
(quota indivisa di 31/864), (quota indivisa di 7/216) e Parte_1 CP_2
(quota indivisa di 7/288), tutti quali eredi della quota di 1/8 spettante a
[...] Per_1
viene assegnato l'appartamento di Roma, Via Casalmonferrato n. 6/A, posto al piano
[...]
1, int. 2, censito al foglio 894, part. 92, sub. 504, del valore di € 442.000,00, con un conguaglio a favore (da ricevere) di € 103.346,6325;
• a (quota indivisa di 1/20) e (quota indivisa di Parte_3 Parte_9
3/40), quali eredi di viene assegnato l'appartamento sito in Via Persona_4
Casalmonferrato 6/A, al piano terra, int. 1, censito al foglio 894, part. 92, sub. 503, con l'annesso garage, al piano terra, int. B, censito al foglio 894, part. 285, del valore complessivo di € 432.000,00, oltre al denaro già ricevuto, per complessivi € 73.531,52, con conguaglio a favore di € 39.815,1125;
- ordina alle competenti Agenzie del Territorio / Conservatorie dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza, da eseguirsi a cura delle parti;
- rigetta le domande di condanna al pagamento di indennità per occupazione esclusiva di alcuni immobili ereditari avanzata nei confronti degli attori dalla convenuta CP_1
;
[...]
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione nei confronti della convenuta Parte_9
- condanna alla refusione della metà delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e , in solido tra loro, liquidate in complessivi € Parte_1 Parte_2
20.250,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti;
- condanna alla refusione della metà delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e in solido tra loro, liquidate in complessivi € Parte_3 Parte_4
20.250,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti;
- condanna , e , in Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
solido tra loro, alla refusione, in favore di e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge;
Pagina 23 di 24 - condanna , e , in Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
solido tra loro, alla refusione, in favore di e Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge;
- compensa, per il resto, le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di tutte le CTU svolte -come già liquidate nei decreti del GU- a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Così deciso in Roma, in data 9/06/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 allegati all'atto di citazione. Di tali somme, tuttavia, che sono state espressamente contestate dalla convenuta, come addebitabili a suo carico, non si può tenere conto in sede divisionale: infatti, dei 50.000.000 milioni di lire di cui alla ricevuta del 26.02.1991 (doc. 14 atto di citazione), non vi è alcuna prova che si tratti di denaro ereditario o proveniente dalla vendita di beni caduti in successione, dal momento che nella quietanza si parla espressamente di somma ricevuta “a titolo personale” e, inoltre, è stata data da parte di alcune soltanto delle coeredi ( mamma, , e , così Per_3 Per_14 CP_1 Pt_7 Pt_8
come indicate nella dichiarazione;
il che, peraltro, rende erronea la soluzione della CTU, di porle a favore dei soli eredi di dovendo essere restituita anche alle altre mutuanti); Per_3
stesse considerazioni possono farsi per i 18 milioni di cui alla ricevuta del 1993 (doc. 15, dazione, questa sì, da parte della sola a ). Per_3 Per_5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 13283/2014 del R.G., pendente tra e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e , e, quanto a , anche
[...] Persona_2 Parte_2
quale erede di , con l'Avv. TONACHELLA AMEDEO, Persona_3
PARTI ATTRICI
E
, con gli Avv.ti TURRIO BALDASSARRI FILIPPO e TANZI Controparte_1
ANGELO;
, quali eredi di Parte_3 Parte_4 Per_4
, con l'Avv. CICCOTTI SIMONE;
[...]
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, queste ultime due anche quali eredi di , con l'Avv. DI
[...] Persona_5
CAPRIO ROSA,
PARTI CONVENUTE
NONCHÉ
, quale erede di Controparte_2 Persona_6
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
Pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accertare e dichiarare la consistenza del patrimonio relitto alla successione del sig.
[...]
apertasi in data 29/10/1980 Per_7
Accertare e dichiarare l'indivisibilità dei seguenti immobili:
• partita 80968 foglio 894 part. 91/92 sub. 506 Via Casalmonferrato 6/A, P.T. cat D/1 rendita 10.845,59;
• partita 808968 foglio 894 part. 92 sub. 502 Via Casalmonferrato 6/A piano S1 ctg. C/2 classe 3, MQ 141 rendita 618,97;
• partita 80968 foglio 894 part. 285 Via Casalmonferrato 6/A int. B PT ctg C/6 classe 8 mq
22 rendita € 209,06;
Accertare e dichiarare l'ammontare delle somme e delle utilità percepite da ciascun erede in conto della propria quota successoria;
Accertare e dichiarare l'esatta consistenza delle quote successorie degli eredi e dei loro aventi diritto;
Accertata e dichiarata la validità ed efficacia dell'atto divisorio sottoscritto in data
13/5/1996, disporre lo scioglimento della comunione suddetta procedendo alla divisione ex art. 720 c.c., assegnando in adesione alle volontà ivi espresse:
1. agli attori, e congiuntamente fra loro, e per Parte_1 Parte_2
quanto di rispettiva ragione, quali eredi di e suoi aventi causa, il seguente Persona_1
bene: partita 80968 foglio 894 part. 92 sub. 504 Via Casalmonferrato 6/A int. 2 P 1° ctg
A/2 classe 3 vani 6,5 rendita € 1.745,62,
2. al sig. quale erede universale di l'immobile: Parte_2 Persona_3
partita 80968 foglio 894 part. 92 sub. 505 Via Casalmonferrato 6/A int. 3 P2° ctg A/2 classe 3 vani 6,5 rendita € 1.745,62;
Ricondotto in collazione il valore dell'immobile di via S. Pio V determinare le quote successorie secondo il prospetto divisionale riportato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Accertata e dichiarata l'indivisibilità del restante patrimonio disporne la vendita ed all'esito determinare i valori a conguaglio delle rispettive quote spettanti a ciascun erede, avendo in conto anche quanto già percepito rivalutato ed aggiornato secondo i valori di mercato”.
Pagina 2 di 24 Per parte convenuta : «IN VIA PRELIMINARE Controparte_1
Avendo la concludente sollevato contestazioni sul diritto alla divisione Controparte_1
del bene sito in Roma alla Via Pio IV, 52, in quanto di sua proprietà esclusiva (cfr. memorie ex art. 183 VI comma n.1 e 2 versate in atti), e quindi non esistendo una concorde volontà delle parti in ordine ai beni oggetto di divisione, decidere ai sensi dell'art. 785 c.p.c. sulla inesistenza del diritto alla divisione del cespite di Via Pio IV e sulle altre questioni sollevate dai condividenti in ordine al diritto alla divisione, in particolare sulla inefficacia della scrittura del 13 maggio 1996, emettere ordinanza ex art. 785 c.p.c. stabilendo:
1) che gli unici beni relitti in comunione sono:
a) quelli di via Casalmonferrato 6/A in Roma come meglio descritti nella relazione del CTU
e che vanno divisi secondo quanto stabilito nelle attuali intestazioni risultanti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
b) i terreni in Capitignano da dividersi secondo la relazione della CTU dell'Arch Per_8
[...]
2) condannare i Sigg.ri , e e Persona_2 Parte_2 Pt_1 Parte_9
a corrispondere agli altri condividenti i frutti civili quale ristoro della privazione
[...] della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai valori di mercato determinati dalla CTU dell'Arch Persona_8
3) ordinare la vendita all'incanto dei cespiti sub 1 con attribuzione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote, come attualmente risultanti dalla intestazione ai pubblici registri.
GRADATAMENTE SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre la rinnovazione delle indagini in quanto lo stesso nella propria relazione non ha preso in considerazione i beni di cui alla CTU relativa al giudizio RG 12605/83 avanti al
Tribunale di Roma – Dott.ssa versata in atti il 15.12.2022 che riporta gli stessi dati Per_9
di cui alle risultanze della sentenza del 1993 prodotta dalla difesa LA e le successive vicende successorie relative a detti beni.
Inoltre, non correttamente e comunque contro la volontà della concludente, nella CTU dell'Arch è incluso tra i beni oggetto di divisione l'appartamento di Via Pio IV Per_8
acquistato dalla signora nell'anno 1971 (quindi prima dell'apertura della Per_1
successione), anche con il ricavato di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile i cui ratei sono stati rimborsati all'istituto di credito anche dopo l'apertura della successione.
Pagina 3 di 24 GRADATAMENTE NEL MERITO
Dichiarare:
1) che gli unici beni relitti in comunione sono quelli di via Casalmonferrato 6/A in Roma ed i terreni in Capitignano come meglio descritti nella relazione del CTU e che vanno divisi secondo quanto stabilito nelle attuali intestazioni presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari e secondo le rispettive quote ereditarie;
2) condannare i Sigg.ri , e e Persona_2 Parte_2 Pt_1 Parte_9
a corrispondere agli altri condividenti i frutti civili quale ristoro della privazione
[...]
della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai valori di mercato da determinarsi con CTU;
3) ordinare la vendita all'incanto dei cespiti sub 1 con attribuzione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote, come attualmente risultanti dalla intestazione catastale e secondo le rispettive quote ereditarie.
Con la vittoria delle spese ed onerando definitivamente delle pesanti spese della CTU per intero la parte attrice richiedente».
Per i convenuti e : “Il difensore dei convenuti e precisa le Pt_3 Pt_9 Pt_3 Pt_9
conclusioni richiamando integralmente quelle di cui alla comparsa di risposta - già precisate in occasione della prima assunzione della causa in decisione e di cui al verbale di udienza del 12.04.2019 - e pertanto per l'assegnazione in loro favore nelle rispettive quote ereditarie del 40% il sig. e del 60% la Sig.ra del cespite attribuito al loro Pt_3 Pt_9
dante causa come da atto di divisione del 13.05.1996 ivi specificato e sito in Persona_4
Roma alla via Casalmonferrato 6/A int.1 piano terra, distinto al catasto con la partita
80968, foglio 894, particella 92, sub 503, categoria A/2, classe 3, vani 6,5. Ribadisce che i propri assistiti accettano il progetto di riparto predisposto dal CTU arch. per essere Per_8
lo stesso coerente con le previsioni dell'atto divisionale. Con il favore delle spese sia della fase di merito che di quella incidentale di sequestro a carico delle parti soccombenti in solido tra loro. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione e che siano assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Per i convenuti e “l'avv. Rosa Di Caprio, si riporta ai propri atti, ai propri Per_1 Pt_5
scritti difensivi, alla documentazione depositata e a tutti i verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle proprie richieste.
Impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito ex adverso in quanto
Pagina 4 di 24 infondato in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
Il presente giudizio ha ad oggetto la successione al sig. deceduto in data Persona_7
29.10.1980, al quale sono succedute la moglie (poi deceduta nel 1999, Per_10
lasciando quali eredi le figlie) e le otto figlie: (deceduta nel 2009, erede Persona_4
, anch'egli deceduto nel 2012, lasciando quali eredi e Persona_11 Parte_3
, (deceduta nel 2002, lasciando quale Parte_4 Persona_3
erede ), (deceduta nel 1998, Parte_2 Parte_8 Persona_1
lasciando quali eredi gli attori, il marito ed i figli , Persona_2 Parte_2
e quest'ultima deceduta nel 2003, lasciando eredi il padre ed il marito Pt_1 Per_6 Per_2
, (deceduta in corso di Controparte_2 Controparte_1 Persona_5
causa, cui sono succedute e , (deceduta nel 2003, Parte_8 Pt_7 CP_1
lasciando quali eredi il coniuge e la figlia e Parte_5 Parte_6
Parte_7
Si dà atto che, con comparsa del 14.01.2025, si sono costituiti in giudizio , Controparte_3
e , quali eredi di;
tuttavia, dal Controparte_4 Controparte_5 Parte_8
momento che tale costituzione è avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, della stessa non si terrà conto, e, ai fini della divisione e della individuazione delle quote, si considererà la sola quota spettante a , posto che, comunque, ai sensi dell'art. Parte_8
2909 c.c., la sentenza farà stato anche nei confronti dei suoi eredi o aventi causa.
In relazione alla vicenda successoria di , erano stati avviati due giudizi (RG Persona_7
12605 e 13474 del 1983, poi riuniti) nell'ambito dei quali era stata pronunciata una prima sentenza parziale, in data 17.04.1991 (n. 80/91, pubblicata il 7.05.1991, doc. 3 allegato all'atto di citazione), con la quale si dichiarava valido il testamento olografo del de cuius e, conseguentemente, si dichiarava aperta la successione in parte testamentaria ed in parte ex lege, riconoscendo quali eredi la moglie e le figlie, accertandosi inoltre la validità di una scrittura privata dell'80, intervenuta tra le coeredi, ove alcune di loro dichiaravano di conferire in collazione (in natura) beni immobili ricevuti in donazione;
inoltre, veniva accertata la simulazione assoluta di due atti di compravendita immobiliare (uno in favore della figlia ed uno in favore di ), con conseguente riacquisto dei Pt_7 Parte_10
Pagina 5 di 24 beni in capo al de cuius donante, ed inclusione degli stessi nell'asse ereditario;
con la medesima sentenza si disponeva, poi, la prosecuzione del giudizio per la divisione del patrimonio ereditario.
Con una seconda sentenza parziale, n. 5929/93 (del 3.02.1993, pubblicata il 15.04.1993; prodotta con le note di parte attrice depositate il 28.03.2022 e, successivamente, con attestazione di passaggio in giudicato, il 27.07.2022), il Tribunale rigettava la domanda di riduzione della disposizione testamentaria, con la quale veniva lasciato a , Persona_3
l'immobile sito in Via Casalmonferrato n. 6/B, ritenendo che il suo valore non superasse la quota disponibile spettante alla beneficiaria, previo accertamento dell'intero valore dell'asse
(comprensivo dei beni mobili), in L. 6.740.061.000, come da stime della CTU;
disponendo, con contestuale ordinanza, la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande delle parti.
Tale giudizio non veniva, però, definito con sentenza, ma si estingueva perché i coeredi dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione consensuale, con una scrittura privata del 13.05.1996, nella quale si accordavano per la divisione dell'asse ereditario in nove parti Per_1 uguali (essendo, all'epoca, ancora viva la ED .
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori (quali eredi di Per_3
ed successivamente, poi, costituitisi anche quali eredi di ),
[...] Per_1 Persona_2
chiedevano pertanto -preso atto delle statuizioni definitive della sentenza del 1990 e di tutti gli accordi intervenuti nelle more tra i coeredi- di procedersi alla divisione ereditaria del patrimonio del defunto , secondo i dettami della scrittura privata del 1996, e, Persona_7
quindi, procedendo all'assegnazione dei beni immobili siti in Roma, Via Casalmonferrato, agli eredi di , e , e dell'immobile sito in Roma, Persona_1 Persona_3 Persona_4
Via Pio IV, a , stabilendo i dovuti conguagli, tenendo conto degli acconti Controparte_1
già ricevuti da alcune coeredi.
I convenuti e si sono costituiti, aderendo alle domande attrici e chiedendo Pt_3 Pt_9
l'assegnazione, in loro favore, della quota immobiliare già riconosciuta alla loro dante causa.
Gli altri convenuti, pur non contestando il diritto alla divisione, hanno mosso diverse obiezioni alla ricostruzione offerta dagli attori: hanno infatti contestato la efficacia e la valenza della scrittura privata del 1996, poiché l'accordo non era stato attuato e rispettato dagli stessi condividenti, che avevano venduto uno degli immobili di cui si prevedeva l'assegnazione (quello di Porto Santo Stefano) e non avevano dato attuazione alle
Pagina 6 di 24 condizioni pattuite, nei termini previsti (valutazione degli immobili e manifestazione dell'espresso consenso all'assegnazione); hanno anche contestato in parte la ricostruzione degli attori in relazione agli anticipi e conguagli ricevuti da alcuni coeredi.
Anche la convenuta aderiva alle domande attrici, quanto meno con Persona_5 riferimento alla divisione, individuazione di quote e beni ed inclusione dell'immobile di Via
Pio IV n. 52, già conferito in collazione dalla donataria , come da scrittura Controparte_1
privata e sentenza n. 80/91; contestava, invece, l'imputabilità a titolo di anticipo sull'eredità, di alcune somme da lei ricevuta, sostenendo che si trattasse di prestiti a titolo personale.
I convenuti e inoltre, hanno evidenziato come una parte degli immobili in Per_1 Pt_5
comunione fosse stata goduta od occupata esclusivamente da alcuni soltanto dei coeredi, chiedendo che gli stessi venissero condannati al pagamento della corrispondente indennità pro quota.
Quanto alla convenuta (inizialmente costituitasi insieme ad altri Controparte_1
convenuti, poi separatamente), in particolare, ha sostenuto che l'immobile di Via Pio IV n.
52, a Roma, fosse di sua esclusiva proprietà e non potesse essere ricompreso nell'asse ereditario relitto, dovendosi soltanto imputare a collazione.
La causa è stata istruita mediante CTU estimativa dei beni ereditari, che ha proceduto anche alla predisposizione di un progetto divisionale.
All'esito, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione dal GI dr.ssa Battagliese, veniva rimessa in istruttoria a causa del collocamento fuori ruolo del giudice titolare;
dopo la riassegnazione del fascicolo ad altro giudice togato, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 6.07.2021, il GU rimetteva la causa sul ruolo, per un supplemento di
CTU, rilevando che, nel precedente accertamento tecnico e conseguente progetto divisionale, non si era tenuto conto di alcuni beni immobili che, invece, erano parte dell'asse ereditario del sig. , come emergeva chiaramente sia dalla sentenza n. Persona_7
81/91, sia dalle scritture private tra le parti, nonché dalla documentazione catastale allegata in atti, ritenendo, pertanto, che, una volta fatta la valutazione di tali ulteriori beni, era necessario predisporre un nuovo progetto divisionale che li includesse nell'asse.
La CTU, inizialmente affidata al già nominato geom. -che risultava Controparte_6
essere stato cancellato dall'albo- veniva poi demandata all'Arch. Persona_8
Pagina 7 di 24 Svolta l'integrazione peritale (dopo alcune modifiche e precisazioni dei quesiti originariamente predisposti, nel contraddittorio tra le parti), e sentite le parti, anche al fine di verificare una possibilità di conciliazione tra le stesse, il GU fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito di tale udienza, svoltasi ex art. 127ter c.p.c., il GU, con provvedimento emesso in data 19.11.2024, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Diritto. Successione, individuazione degli eredi e delle quote. Scrittura privata del
1996.
In primo luogo, deve rilevarsi come non vi sia contestazione tra le parti in ordine all'individuazione degli eredi di (nonché dei successivi eredi ed aventi causa di Persona_7
alcuni dei successori dell'originario de cuius, a loro volta defunti), come riportati nella precedente parte in fatto e come, del resto, risulta ampiamente documentato.
Del resto, la qualità di eredi e le rispettive quote spettanti, si evincono anche dalla già citata sentenza n. 80/91, che ha dichiarato aperta la successione di in base al Persona_7
testamento olografo da questi redatto (e non impugnato), da quella successiva del 1993, che ha rigettato la domanda di riduzione sul lascito in favore di , dalle varie Persona_3
denunce di successione, e dalle due scritture private sottoscritte dalle parti, la prima, in data
15.11.1980 (dichiarata valida nella prima sentenza parziale, doc. 3 citazione) e la seconda, datata 13.05.1996 (doc. 11 citazione).
A proposito di quest'ultima scrittura, deve essere disattesa la contestazione della convenuta in ordine alla sua asserita inefficacia. Controparte_1
Innanzi tutto, si rileva come non sia stata dedotta alcuna causa di invalidità dell'accordo, né, tanto meno, lo stesso sia stato disconosciuto (avendolo, peraltro, espressamente riconosciuto anche tutte le altre parti firmatarie o i loro aventi causa).
Quanto alla inefficacia, si osserva come la stessa non costituisca -a differenza della nullità o annullabilità- una ipotesi specificamente tipizzata dal legislatore, trattandosi, piuttosto che di un vizio vero e proprio del negozio, di una conseguenza che può derivare da diverse cause (ad esempio, un contratto può essere inefficacie a seguito di risoluzione per inadempimento, per mancato avveramento di una condizione sospensiva o per il verificarsi di una risolutiva, oltre alle ipotesi di inefficacia “soggettiva”, ad esempio quella disciplinata
Pagina 8 di 24 dall'art. 1372 c.c. -inefficacia nei confronti dei terzi- o quella derivante dal vittorioso esperimento dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c.); orbene, sotto questo profilo, non può che evidenziarsi, in prima battuta, la assoluta genericità della deduzione della parte convenuta, e la sostanziale carenza dell'indicazione della causa petendi giuridica di tale eccezione, ovvero di quali sarebbero i motivi in diritto, per cui la scrittura del 1996 dovrebbe essere divenuta inefficace.
Dalla lettura complessiva delle difese della convenuta, l'unica ipotesi che si può ricavare, per induzione, è quella per cui la sig.ra sosterrebbe una sorta di Controparte_1
risoluzione per mutuo consenso da parte dei contraenti, laddove ha affermato che la stipula del 1996 sarebbe stata “superata dai fatti successivi” (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2, punto 3), fatti costituiti dalla vendita di alcuni dei beni per i quali era prevista l'assegnazione e dalla mancata ottemperanza all'obbligo di stipulare la divisione consensuale definitiva, previa valutazione aggiornata dei beni.
La tesi non è fondata: quanto all'asserita inottemperanza ad alcuni obblighi previsti nella scrittura, è evidente che la stessa avrebbe potuto legittimare una domanda di risoluzione per inadempimento, che però non è stata affatto avanzata dalla convenuta;
anzi, gli attori ne hanno chiesto l'attuazione; inoltre, non si tratta di adempimenti di obbligazioni principali.
Quanto alla presunta condotta contraria alla volontà di dare esecuzione al contratto, si osserva, al contrario, che le parti hanno dato attuazione a quasi tutte le previsioni della scrittura: sono stati alienati gli immobili di cui era espressamente prevista la vendita, ciascuno dei coeredi ha continuato ad occupare e godere degli immobili che gli erano stati rispettivamente assegnati (ivi compresa, come si vedrà, la stessa ). Controparte_1
L'unico atto non conforme al progetto divisionale in esame, è stata la vendita dell'immobile di Porto Santo Stefano, di cui era prevista l'assegnazione a;
tuttavia, risulta CP_1
che il ricavato della vendita è stato distribuito tra la stessa -ovvero la CP_1 destinataria dell'assegnazione in natura dell'immobile- e , e Persona_5 Pt_8
per le quali, invece, era prevista, nella scrittura del '96, la sola liquidazione della Pt_7
quota in denaro;
sicché tale atto non è, poi, del tutto contrario allo schema generale della divisione consensuale e non è idoneo, tenuto conto del comportamento complessivo di tutti i coeredi, a configurarne una risoluzione consensuale.
Ma vi è di più, perché, come sopra accennato, è la stessa sig.ra che, nei Controparte_1
fatti, ha dimostrato di ritenere valida, efficace e vincolante la scrittura, tanto è vero che si è
Pagina 9 di 24 ritenuta proprietaria dell'immobile di Roma, Via Pio IV n. 52, di cui era appunto prevista l'assegnazione in suo favore nell'accordo del 13.05.1996, addirittura alienandolo senza il consenso delle altre parti e ritenendone per sé l'intero ricavato.
Ne consegue che, per la parte ancora eseguibile, a tale scrittura va riconosciuta validità
(ovviamente, con efficacia meramente obbligatoria e non reale) e va data attuazione, disponendo l'assegnazione, ai coeredi indicati in contratto, dei beni ancora presenti nell'asse ereditario.
Con riferimento, infine, alle quote, non può che rilevarsi come nella scrittura del 1996, i coeredi si impegnavano a dividere i ricavi delle vendite in nove parti uguali, essendo, all'epoca, ancora in vita la coniuge del de cuius, sig.ra e come, in corso di causa Per_10
e di istruttoria, nessuno abbia mai contestato entrambi i progetti divisionali elaborati dai due
CTU incaricati (geom. e Arch. , i quali hanno sempre suddiviso il patrimonio CP_6 Per_8
comune in quote uguali per ciascun erede, ovvero 1/8 per ciascuna figlia dell'originario de Per_1 cuius tenendo conto del successivo decesso della coniuge cui pure Persona_7
succedevano tutte le figlie, con proporzionale accrescimento delle rispettive quote.
Tale distribuzione non confligge con le quote risultanti dal testamento olografo, di cui alla sentenza n. 80/91, poiché, come si dirà meglio più avanti, la divisione non comprende l'immobile lasciato alla figlia , che soddisfa la quota disponibile lasciata a Persona_3 quest'ultima, ma riguarda esclusivamente i restanti beni.
Individuazione del patrimonio ereditario. Immobile sito in Roma, Via Pio IV n. 52.
Per quanto riguarda l'individuazione del patrimonio ereditario, si rimanda anche in questo caso alle precedenti sentenze, alle denunce di successione, alla documentazione ipocatastale, alle due scritture private citate ed esaminate, nonché agli esiti delle due CTU svolte in corso di causa, nessuna delle quali è stata contestata, quanto meno sotto questo profilo.
L'unica contestazione mossa è quella della convenuta , secondo cui non Controparte_1
dovrebbe essere incluso nell'asse da dividere l'immobile (già citato) di Via Pio IV n. 52, in quanto di sua esclusiva proprietà.
Tale contestazione, francamente, lascia alquanto sorpresi, dal momento che, se è vero che l'immobile risultava, formalmente, intestato alla convenuta, tuttavia è pacifico, per stessa ammissione della sig.ra che l'acquisto era avvenuto con denaro dei Controparte_1
genitori, o, meglio del padre e, quindi, era frutto di donazione;
tanto è vero che la convenuta
Pagina 10 di 24 firmava la scrittura del novembre 1980, nella quale, espressamente, dichiarava di conferire detto immobile in collazione, in natura;
scrittura che, non solo non è mai stata impugnata, disconosciuta o altrimenti contestata da -e nemmeno da nessun altro dei Controparte_1
sottoscrittori- ma che, come sopra già detto, è stata persino dichiarata valida con la sentenza n. 80/91, passata in giudicato.
Del tutto prive di pregio giuridico sono, quindi, le tardive ed ormai precluse contestazioni sulla mancanza, nel presente giudizio, di una domanda di rivendica, riduzione, reintegrazione o collazione sull'immobile di Via Pio IV n. 52, per il semplice fatto che non era affatto necessario proporre una simile domanda, visto che, nella più volte citata sentenza n. 80/91, era già stata dichiarata espressamente la collazione in natura di quest'immobile e la sua conseguente inclusione nell'asse ereditario e nella comunione apertasi dopo la successione, essendo sufficiente, in questa sede, prenderne atto e tenerne conto.
Correttamente, quindi, anche tale immobile è stato considerato parte integrante dell'asse ereditario, proprio a seguito della collazione in natura, che ha come effetto quello di far rientrare il bene nel patrimonio caduto in successione (Cass. sez. 2, n. 28196 del
10/12/2020), sicché, a differenza di quanto avviene in caso di azione di riduzione, il suo valore non sarà stimato alla data di apertura della successione, bensì all'attualità, al momento della divisione;
poiché, nel caso di specie, l'immobile è stato nelle more venduto dalla sig.ra la collazione non può che farsi sul valore pari al prezzo di vendita Per_1
(argomenta ex art. 746, secondo comma, c.c.). Ed è poi evidente che, avendo la parte venduto autonomamente l'immobile e trattenuto per sé l'intero ricavo, non può che considerarsi tale bene (e il corrispondente valore) a lei assegnato, come del resto anche previsto nella scrittura del '96.
Non si ritiene avere alcuna incidenza, sulla corretta individuazione del compendio e sulle operazioni divisionali, la consulenza dell'Ing. (e non, come erroneamente Per_12
indicato dalla parte, della dr.ssa che era la Giudice Istruttrice del procedimento); a Per_9
parte la tardività della produzione -fatta soltanto con la nota del 15.12.2022, quando ormai erano ampiamente decorsi tutti i termini preclusivi istruttori (la causa, lo si ricorda, era già andata due volte in decisione)- da una lettura della relazione, emerge che vi sono elencati i medesimi beni già risultanti da tutti gli altri documenti, atti e provvedimenti giudiziari acquisiti e sopra citati.
Gli unici beni ulteriori, rispetto al progetto divisionale ed alle valutazioni effettuate nel
Pagina 11 di 24 presente giudizio sono: un'abitazione sita in Via Casalmonferrato n. 17 e il complesso immobiliare di Via Casalmonferrato nn. 6/B e 6/C. Il primo immobile (che, in effetti, era menzionato anche nella scrittura del novembre 1980), tuttavia, come risulta proprio dalla consulenza dell'Ing. era già stato venduto dagli eredi;
quindi, ovviamente, non Per_12
può essere preso in considerazione ai fini della odierna divisione;
né risulta quale fosse il ricavato della vendita e come sia stato distribuito tra i coeredi;
dal momento che non se ne dice nulla, né nella scrittura del 13.05.1996, né in tutti gli atti di quietanza di versamento di acconti tra le parti e che non è mai stato indicato nel lungo corso del presente giudizio
(nemmeno dalla convenuta ), se ne deve desumere che il ricavato sia stato Controparte_1 già equamente distribuito trai i coeredi e che, quindi, l'immobile sia stato oggetto di un c.d. stralcio divisionale.
Per quanto riguarda il secondo immobile, Via Casalmonferrato nn. 6B e 6C, si tratta di quello oggetto del lascito testamentario in favore di , a titolo di quota Persona_3
disponibile; testamento, lo si ricorda, dichiarato valido dalla sentenza n. 80/91 e disposizione dichiarata efficace e non lesiva della quota dei legittimari, nella successiva sentenza n. 5929/93; tanto è vero che il bene -inizialmente elencato nell'ordinanza del
6.07.2021 tra quelli da stimare per la divisione- è stato poi escluso dal supplemento di CTU, su istanza delle parti attrici e senza che, sul punto, le altre difese, muovessero alcuna obiezione.
Invero, una volta accertato che il bene era stato oggetto di un lascito testamentario in favore di una sola erede e che tale disposizione era valida e non lesiva della quota di riserva spettante agli altri eredi, dal momento che il suo valore, al momento dell'apertura della successione, non superava quello della quota disponibile, è evidente che l'immobile non può rientrare nella comunione ereditaria e nella divisione, essendo stato trasferito, a titolo successorio, direttamente ed esclusivamente all'erede beneficiaria, a soddisfazione del lascito della quota disponibile previsto in suo favore nel testamento.
Domanda di indennità per occupazione degli immobili.
Sulla domanda di indennità per occupazione esclusiva di immobili, occorre fare alcune distinzioni e precisazioni preliminari.
In primo luogo, sebbene la domanda era stata originariamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e , , Parte_7 Pt_8 Parte_5 Pt_5
Pagina 12 di 24 e (all'epoca assistita dal medesimo legale), tuttavia, i primi Parte_6 Controparte_1
quattro convenuti hanno abbandonato tale domanda, non avendola più riproposta nelle conclusioni, né fatta oggetto di trattazione negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., avendo insistito su di essa soltanto . Controparte_1
Tuttavia (ed è questo il secondo rilievo preliminare), risulta che la richiesta di indennità, nelle conclusioni da ultimo precisate dalla suddetta convenuta, è stata avanzata anche nei confronti della convenuta Parte_9
Tale richiesta è tardiva e processualmente inammissibile, perché nella comparsa di costituzione e risposta (in cui, lo si ricorda, a pena di decadenza, devono essere formulate le domande riconvenzionali, art. 167 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al presente procedimento), la richiesta era stata formulata esclusivamente nei confronti degli attori,
, e (cfr. secondo punto delle conclusioni “nel Persona_2 Parte_2 Pt_1
merito”), mentre la domanda contro l'altra convenuta è stata formalizzata, per la prima volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (la prima) del 12.04.2019 (vedi foglio allegato a verbale, dagli Avv.ti Tanzi e Turrio Baldassari); è bene precisare che, quando la sig.ra si è costituita con una nuova difesa, in data 25.03.2016, ha Controparte_1
richiamato le conclusioni della originaria comparsa di costituzione, così come ha fatto anche con la coeva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; sicché la modifica, o, meglio, la nuova domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, è palesemente inammissibile (senza contare, comunque, la totale carenza di prova in ordine alla effettiva occupazione dell'immobile di Via Casalmonferrato n. 6/A, piano 1, int. 1, contestata, appunto, alla sig.ra , oltre, comunque, alla legittimità di tale uso, per Pt_9
quanto si dirà più avanti).
Per quanto riguarda la domanda nei confronti degli attori -ovviamente tempestiva ed ammissibile- la stessa è però infondata.
Al di là di un certa genericità della deduzione, soprattutto con riferimento all'occupazione degli immobili di cui al punto 22) della comparsa di costituzione, Via Casalmonferrato n.
6/A, piano 2, int. 1 (non è dato infatti capire quando sarebbe stato occupato, con che modalità, se e quando gli altri coeredi ne avrebbero chiesto l'uso o contestato quello esclusivo fatto dagli attori;
per quanto riguarda, invece, l'occupazione dell'interno 3 del piano 2°, ad opera di un terzo cui era stato concesso in uso, tale la Persona_13
contestazione è più specifica e vi è, in effetti, una diffida in atti, la cui risposta delle
Pagina 13 di 24 controparti non contesta la circostanza fattuale), è evidente come, posta la validità ed efficacia dell'accordo del maggio 1996, il godimento di questi immobili da parte dei sig.ri era legittimato, in forza della previsione di assegnazione in loro favore e Per_2
dell'accordo di tutte le parti, che davano atto, nella stessa scrittura, che gli immobili erano già occupati dai rispettivi assegnatari, in tal modo dandone l'implicito consenso;
accordo che, come già rilevato, era stato nei fatti rispettato da tutti i condividenti, ivi compresa la sig.ra che, dal canto suo, aveva goduto in via esclusiva dell'abitazione di Controparte_1
Via Pio IV. Tale ultima circostanza, al di là del consenso delle parti, esclude anche da un punto di vista oggettivo la configurabilità di una occupazione illegittima da parte dei sig.ri
Per_2
Infatti, è bene ricordare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, l'utilizzo di un bene in comunione da uno dei comproprietari non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102
c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se vi arrechi danni o ne modifichi la destinazione, oppure se impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.
La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del
28/08/2020); «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «i limiti posti dall'art. 1102
c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità» (Cass. sez. 2, n. 6458 del
6/03/2019).
Pagina 14 di 24 Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: «l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.
Tali principi vanno ovviamente interpretati ed adattati in base alla natura e composizione del compendio ereditario in comunione;
laddove l'asse sia costituito da un unico immobile, si può porre un problema di utilizzo turnario o promiscuo, mentre quando, come nel caso di specie, il patrimonio è formato da numerosi immobili, è ben possibile che -sempre con il consenso delle parti- ciascuno faccia un utilizzo di un singolo immobile, anche in via esclusiva, senza che ciò leda i diritti altrui o travalichi i limiti di cui all'art. 1102 c.c. se anche gli altri hanno in godimento un bene diverso, poiché in questo caso si realizza comunque un godimento della proprietà comune da parte di tutti, senza illecite esclusioni e, quindi, senza alcun pregiudizio risarcibile.
Modalità di divisione. Anticipi e conguagli ricevuti.
Giungendo, infine, alla domanda di divisione ed alla determinazione delle modalità con cui attuarla, è bene richiamare alcuni principi fondamentali, ormai assolutamente consolidati in materia.
Innanzi tutto, la regola dell'art. 720 c.c. -norma basilare in tema di scioglimento delle
Pagina 15 di 24 comunioni- che stabilisce una vera e propria gerarchia tra le diverse modalità di attuazione della divisione, che vanno dalla divisione in natura, all'assegnazione per intero dei beni ad uno o più coeredi, fino alla vendita, costituendo quest'ultima l'opzione residuale, ove non possano essere utilmente percorse le altre due;
con la precisazione che la richiesta di attribuzione, quale alternativa alle altre due opzioni, deve riguardare l'intero compendio, risolvendosi altrimenti in una mera richiesta di assegnazione di una porzione dell'asse e, quindi, finendo per realizzare pur sempre una divisione in natura. In tal senso devono interpretarsi, quindi, le richieste delle parti di assegnare alcuni beni ai condividenti, tenendo conto anche dei patti del 1996.
Altro principio fondamentale è quello della universalità della divisione, secondo cui si deve procedere contestualmente alla divisione dell'intero patrimonio, ove derivante da un'unica successione, salvo diverso accordo di tutte le parti (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Da tale principio deriva, come inevitabile corollario, che la comoda divisibilità in natura deve essere valutata avendo riguardo all'intero compendio ereditario e non già ai singoli beni che lo compongono;
soltanto ove il bene comune sia unico, si potrà verificarne la frazionabilità in natura, mentre, se i beni siano molteplici, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo alla globalità del patrimonio comune e, quindi, il diritto di ciascun condividente ad ottenere una quota di beni in natura (art. 718 c.c.), si realizzerà tendenzialmente con la creazione di quote comprendenti distinti beni interi, piuttosto che con il frazionamento di ciascun bene (cfr. Cass. sez. 2, n. 8286 del 25/03/2019 e n. 3694 del
12/02/2021).
È per questo che non possono essere accolte le richieste delle parti, laddove vorrebbero, in parte, assegnare beni in natura ad alcuni eredi, e, per il resto, dichiarare gli immobili indivisibili e procedere alla loro vendita;
una simile soluzione, infatti -che sarebbe possibile soltanto in via consensuale, con l'accordo di tutte le parti, come del resto già fatto con altri immobili in precedenza- realizzerebbe uno schema divisionale non conforme alla legge ed ai principi sopra richiamati, perché si tradurrebbe in una divisione in natura meramente parziale, che non consentirebbe, peraltro, nemmeno di determinare in via definitiva i conguagli, visto che si dovrebbe attendere l'esito delle vendite, per sapere il prezzo ricavatone.
Pagina 16 di 24 Pertanto, non sono condivisibili e non possono essere recepite, sul punto, le conclusioni dei
CTU, che hanno ritenuto l'indivisibilità dei beni ereditari, proprio perché la hanno valutata in relazione soltanto ai beni immobili ancora presenti e non con riguardo all'intero compendio;
tanto è vero che, poi, hanno entrambi elaborato un progetto divisionale, che prevede l'assegnazione di beni in natura ad alcuni condividenti (anche seguendo le indicazioni della scrittura 13.05.1996).
Pure da modificare, rispetto al progetto della CTU, è il calcolo dei valori locativi e l'attribuzione degli stessi, a titolo di debito, a carico di alcune quote, stante il rigetto della relativa domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione (per meglio chiarire, si tratta dei valori -€ 52.237,08, -€ 62.640,33 e -€ 54.298,68, addebitati nelle quote dei e dei ); ovviamente, il corrispondente valore complessivo di € Per_2 Parte_11
169.176,06, che la CTU ha aggiunto al valore totale stimato dell'asse, deve essere eliminato.
Ne consegue che, rispetto ai valori riportati nel progetto divisionale, il valore complessivo dell'asse è pari ad € 4.362.773,06 (anziché € 4.531.949,12, come indicato dalla CTU), il che determina un valore di ciascuna quota di un ottavo, di € 545.346,6325 (anziché €
566.493,64, come indicato dalla CTU).
Ancora, deve essere espunta la voce “conto quota ereditaria”, quantificata in € 57.113,33, a carico della quota di , con l'equivalente valore positivo a favore della quota Persona_5
dei (quali eredi di ); invero, come si ricava dal valore della Per_2 Persona_3
somma e dai criteri di rivalutazione adottati dalla consulente, tale somma corrisponde ai
68.000.000 di lire a suo tempo ricevuti da , di cui alle quietanze docc. 14 e Persona_5
Pagina 17 di 24 Devono invece essere calcolati, in quanto documentati e, per la verità, nemmeno contestati,
i soldi ricevuti da alcune coeredi, derivanti dalla distribuzione del ricavato della vendita di alcuni beni ereditari (immobili in Roma, Via Bobbio ed in Porto Santo Stefano), con espressa previsione che si trattasse di acconti sulle quote, con salvezza di eventuali conguagli: si tratta, in particolare, dell'importo di L. 400.000.000 ciascuna, ricevuto dalle coeredi , , e (doc. 12 citazione). CP_1 Per_5 Pt_7 Pt_8
Analogamente è a dirsi per la somma di L. 100.000.000, ricevuta a suo tempo da Per_4
, sempre come anticipo tratto dal ricavato della vendita dell'immobile di Via Bobbio
[...]
(doc. 16 citazione); anche in questo caso, la dazione e la sua causale, oltre che documentata, non è nemmeno contestata;
tale importo va calcolato, quindi, sulla quota degli eredi di
, i convenuti e . Persona_4 Pt_3 Pt_9
Correttamente tutti questi importi, sono stati rivalutati dalla CTU all'attualità, secondo criteri e calcoli esatti e non contestati da alcuna delle parti.
Infine -sempre in applicazione delle regole e dei principi testé richiamati- non è condivisibile la suddivisione dei terreni di Capitignano proposta dalla CTU, che ha assegnato una porzione di 1/8 a ciascuna quota ereditaria;
tale soluzione, infatti, non realizza una divisione, comportando il mantenimento di una comproprietà indivisa tra tutti (e, oltretutto, di porzioni, anche minimali, di terreni, di scarsissimo valore unitario); si reputa, quindi, migliore e più funzionale alla divisione, accorpare tutti e cinque i terreni ed inserirli all'interno di un'unica quota, possibilmente una di quelle che ha diritto ad un conguaglio in denaro, in modo da diminuirlo del corrispondente valore (€ 2.925,25, come stimato dalla
CTU, anche qui senza contestazioni o critiche delle parti); si ritiene, quindi, di assegnare i terreni nella quota dei sig.ri (eredi di ), che non avrebbero, altrimenti, Pt_5 CP_1
alcun bene in natura attribuito, e che hanno diritto ad un conguaglio in denaro. Da tale modifica consegue che, rispetto al progetto della CTU, bisogna sottrarre, dal valore dei beni assegnati a ciascuna quota, la somma di € 365,66 (corrispondente ad un ottavo del valore totale) ed aggiungere, invece, il valore di € 2.925,25 alla quota dei che andrà dunque Pt_5
a diminuire l'ammontare del conguaglio in denaro.
Conclusivamente, il progetto divisionale da ultimo redatto dall'Arch. deve essere Per_8
modificato nei termini sopra descritti (ricalcolo del valore dell'intero asse, diminuito dei
“valori locativi” e delle conseguenti quote spettanti a ciascuno, che vengono quantificate in
€ 545.346,6325; assegnazione in natura, in unico lotto, dei terreni in Capitignano, con
Pagina 18 di 24 conseguente riduzione dei valori dei beni assegnati a tutte le altre quote, di € 365,66 per ciascuna quota di un ottavo ed aggiunta del valore totale di € 2.925,25 alla quota di assegnazione, quella dei sig.ri esclusione della voce “conto quota ereditaria” a carico Pt_5
della quota ed a favore degli eredi di ). Persona_5 Persona_3
All'esito di tali modifiche la divisione avverrà nel modo seguente:
• a (e, quindi, alle sue eredi/aventi causa, e , in Persona_5 Parte_7 Pt_8
quota indivisa) viene assegnato 1/3 della tipografia di Via Casalmonferrato n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, del valore di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità già ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo
(cioè, a carico), di € 55.779,4475 (costituito dalla differenza tra il valore totale dei beni ricevuti e il valore della quota);
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Via Casalmonferrato n. 6/A, al Parte_7
piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, del valore di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (cioè,
a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Via Casalmonferrato n. 6/A, al Parte_8 piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, del valore di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (cioè,
a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato l'appartamento di Via Pio IV n. 52 con il garage Controparte_1
con accesso da Via Pio IV n. 48 (venduti), del valore complessivo di € 872.177,60, superiore, rispetto al valore della quota spettante, con un conseguente conguaglio negativo
(a carico), di € 326.830,9675;
• a e (1/16 indiviso ciascuno;
quota di 1/8 totale, Parte_5 Parte_6
quali eredi di ), vengono assegnati tutti e cinque i terreni, siti in Capitignano CP_1
(AQ), del valore complessivo di € 2.925,25, oltre al denaro già ricevuto, per € 294.126,08, con un conguaglio a favore (da ricevere), di € 248.295,3025;
• a (quale erede di ) l'appartamento sito al Parte_2 Persona_3
piano 2°, int. 3, di Via Casalmonferrato 6/A, con l'annesso garage al piano terra, int. A, del valore complessivo di € 443.000,00, con un conguaglio a favore (da ricevere), di €
102.346,6325;
• a (per la quota indivisa di 7/216), (quota Parte_2 Persona_2
Pagina 19 di 24 indivisa di 31/864), (quota indivisa di 7/216) e Parte_1 CP_2
(quota indivisa di 7/288), tutti quali eredi della quota di 1/8 spettante a
[...] Per_1
viene assegnato l'appartamento di Via Casalmonferrato n. 6/A, posto al piano 1, int.
[...]
2, del valore di € 442.000,00, con un conguaglio a favore di € 103.346,6325;
• a (quota indivisa di 1/20) e (quota indivisa di Parte_3 Parte_9
3/40), quali eredi di viene assegnato l'appartamento sito in Via Persona_4
Casalmonferrato 6/A, al piano terra, int. 1, con l'annesso garage, al piano terra, int. B, del valore di € 432.000,00, oltre al denaro già ricevuto, per complessivi € 73.531,52, con conguaglio a favore di € 39.815,1125.
Ovviamente, tutte le somme dovute a conguaglio positivo dovranno essere versate, in proporzione, da parte dei coeredi le cui quote hanno un conguaglio a carico.
Spese di lite.
Le spese sono regolate in base al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, quindi, quelle strettamente attinenti alla domanda di divisione (cui, sostanzialmente, nessuna delle parti si è opposta), devono essere integralmente compensate, tenuto conto del fatto che sulla divisione non può ravvisarsi una soccombenza in senso proprio, trattandosi di domanda svolta nell'interesse comune di tutti i condividenti.
È infatti giurisprudenza pacifica che, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n.
22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).
Pertanto, in base a questi criteri, la convenuta , che risulta soccombente in Controparte_1
relazione alle domande accessorie di pagamento dell'indennità di occupazione (domanda rivolta contro gli attori e contro i convenuti ), nonché in relazione alle Parte_11 eccezioni e difese sulla inefficacia della scrittura del 1996, sull'esclusione dalla successione dell'immobile di Via Pio IV e sulle altre contestazioni in ordine alla individuazione dei beni ereditari, dovrà rifondere la metà delle spese di lite nei confronti degli attori e dei Per_2
convenuti , con compensazione della restante metà. Parte_11
Pagina 20 di 24 I convenuti , , e che, Parte_7 Parte_8 Parte_5 Parte_6
come visto, hanno rinunciato alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni in origine proposte in comparsa, con conseguente compensazione delle spese sul giudizio di divisione, devono invece essere condannati alla refusione delle spese di lite della fase cautelare in corso di causa, essendo sul punto soccombenti, sempre nei confronti degli attori e dei convenuti e non anche della convenuta che pure - Parte_11 Controparte_1
essendosi costituita unitamente a loro- aveva inizialmente formulato l'istanza di sequestro giudiziario.
La misura delle spese della fase di merito è liquidata in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 40.500,00 (di cui € 10.000,00 per la fase di studio, € 6.500,00 per quella introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria ed €
9.000,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 20.250,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose.
La misura della fase cautelare, esauritasi con ordinanza dell'ottobre 2014, deve invece essere liquidata secondo le tariffe vigenti all'epoca, ovvero quelle di cui al DM n. 55 del
2014, in complessivi € 10.800,00 (di cui € 5.100,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per quella introduttiva ed € 3.500,00), per ciascuna parte vittoriosa.
Le spese di entrambe le CTU svolte -nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreti non impugnati e quindi irrevocabili- devono essere definitivamente poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione
(ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018) e che sarebbero state affrontate in ogni caso, a prescindere dalle contestazioni e domande accessorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 13283/2014, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di;
Persona_7
- dichiara che l'immobile di Roma, Via Pio IV n. 52, è entrato a far parte dell'asse
Pagina 21 di 24 ereditario a seguito di collazione in natura, come da scrittura privata del 1980, e sentenza
Tribunale di Roma, n. 80 del 1991;
- dispone la divisione in natura del predetto patrimonio, tenuto conto dei patti di cui alla scrittura privata del 13.05.1996, dei beni già venduti, di quelli assegnati per testamento, dei conguagli e degli anticipi già ricevuti, nel seguente modo:
• a (e, quindi, alle sue eredi/aventi causa, e Persona_5 Parte_7 Pt_8
, in quota indivisa) viene assegnato 1/3 della tipografia di Roma, Via
[...]
Casalmonferrato n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, censiti al foglio 894, part. 91/92, sub. 506; foglio 894, part. 90 e foglio 894, part. 92, sub 502, del valore complessivo di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità già ricevuta, di €
294.126,08, con un conguaglio negativo (a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Roma, Via Casalmonferrato Parte_7
n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, censiti al foglio 894, part. 91/92, sub. 506; foglio 894, part. 90 e foglio 894, part. 92, sub 502, del valore complessivo di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato 1/3 della tipografia di Roma, Via Casalmonferrato Parte_8
n. 6/A, al piano terra e dell'annessa cantina al piano seminterrato1, censiti al foglio 894, part. 91/92, sub. 506; foglio 894, part. 90 e foglio 894, part. 92, sub 502, del valore complessivo di € 307.000,00, cui aggiungere la quota di liquidità ricevuta, di € 294.126,08, con un conguaglio negativo (a carico), di € 55.779,4475;
• a viene assegnato l'appartamento di Roma, Via Pio IV n. 52 con Controparte_1
l'annesso garage con accesso da Via Pio IV n. 48 (venduti), del valore complessivo
(rivalutato) di € 872.177,60, con un conguaglio negativo (a carico), di € 326.830,9675;
• a e (1/16 ciascuno;
quota di 1/8 totale, quali Parte_5 Parte_6
eredi di ), vengono assegnati tutti e cinque i terreni, siti in Capitignano (AQ), CP_1
censiti al foglio 13, particella 325, seminativo di mq 1330; foglio 14, particella 476, seminativo di mq 5420; foglio 14, particella 878, seminativo di mq 1430 (quota di 1/7); foglio 15, particella 384, seminativo di mq 146; foglio 16, particella 395, seminativo di mq
1490 (quota di 1/7), del valore complessivo di € 2.925,25, oltre al denaro già ricevuto, per €
294.126,08, con un conguaglio a favore (da ricevere), di € 248.295,3025;
• a (quale erede di ) l'appartamento sito al Parte_2 Persona_3
Pagina 22 di 24 piano 2°, int. 3, di Roma, Via Casalmonferrato 6/A, censito al foglio 894, part. 92, sub. 505, con l'annesso garage al piano terra, int. A, censito al foglio 894, part. 93, sub 2, del valore complessivo di € 443.000,00, con un conguaglio a favore (da ricevere), di € 102.346,6325;
• a (per la quota indivisa di 7/216), Parte_2 Persona_2
(quota indivisa di 31/864), (quota indivisa di 7/216) e Parte_1 CP_2
(quota indivisa di 7/288), tutti quali eredi della quota di 1/8 spettante a
[...] Per_1
viene assegnato l'appartamento di Roma, Via Casalmonferrato n. 6/A, posto al piano
[...]
1, int. 2, censito al foglio 894, part. 92, sub. 504, del valore di € 442.000,00, con un conguaglio a favore (da ricevere) di € 103.346,6325;
• a (quota indivisa di 1/20) e (quota indivisa di Parte_3 Parte_9
3/40), quali eredi di viene assegnato l'appartamento sito in Via Persona_4
Casalmonferrato 6/A, al piano terra, int. 1, censito al foglio 894, part. 92, sub. 503, con l'annesso garage, al piano terra, int. B, censito al foglio 894, part. 285, del valore complessivo di € 432.000,00, oltre al denaro già ricevuto, per complessivi € 73.531,52, con conguaglio a favore di € 39.815,1125;
- ordina alle competenti Agenzie del Territorio / Conservatorie dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza, da eseguirsi a cura delle parti;
- rigetta le domande di condanna al pagamento di indennità per occupazione esclusiva di alcuni immobili ereditari avanzata nei confronti degli attori dalla convenuta CP_1
;
[...]
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione nei confronti della convenuta Parte_9
- condanna alla refusione della metà delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e , in solido tra loro, liquidate in complessivi € Parte_1 Parte_2
20.250,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti;
- condanna alla refusione della metà delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e in solido tra loro, liquidate in complessivi € Parte_3 Parte_4
20.250,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti;
- condanna , e , in Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
solido tra loro, alla refusione, in favore di e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge;
Pagina 23 di 24 - condanna , e , in Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
solido tra loro, alla refusione, in favore di e Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge;
- compensa, per il resto, le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di tutte le CTU svolte -come già liquidate nei decreti del GU- a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Così deciso in Roma, in data 9/06/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 allegati all'atto di citazione. Di tali somme, tuttavia, che sono state espressamente contestate dalla convenuta, come addebitabili a suo carico, non si può tenere conto in sede divisionale: infatti, dei 50.000.000 milioni di lire di cui alla ricevuta del 26.02.1991 (doc. 14 atto di citazione), non vi è alcuna prova che si tratti di denaro ereditario o proveniente dalla vendita di beni caduti in successione, dal momento che nella quietanza si parla espressamente di somma ricevuta “a titolo personale” e, inoltre, è stata data da parte di alcune soltanto delle coeredi ( mamma, , e , così Per_3 Per_14 CP_1 Pt_7 Pt_8
come indicate nella dichiarazione;
il che, peraltro, rende erronea la soluzione della CTU, di porle a favore dei soli eredi di dovendo essere restituita anche alle altre mutuanti); Per_3
stesse considerazioni possono farsi per i 18 milioni di cui alla ricevuta del 1993 (doc. 15, dazione, questa sì, da parte della sola a ). Per_3 Per_5