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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12697 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile
N. 17630/2024 R.G.A.C.
TRA
Parte 1
elettivamente domiciliato in Roma, viale Europa 331 presso lo studio dell'Avv. BONIFAZI MARCO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1
elettivamente domiciliato in Roma,via VIA LUNGOTEVERE ARNALDO
DA BRESCIA 4 presso lo studio dell'Avv. BONURA HARALD MASSIMO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell'udienza del 20.11.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 Parte_1 proponeva n. 1710/2024 del opposizione avverso il decreto ingiuntivo
15.3.2024 notificato in data 2.4.2024 con il quale gli veniva richiesta la somma di € 46.637,95 a titolo di mancato pagamento di contributi obbligatori relativi agli anni di imposta 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese vantate fino all'anno 2019.
Nel merito contestava i conteggi e lamentava l'errata applicazione degli interessi e delle sanzioni, soggetti anch'essi alla prescrizione quinquennale. Concludeva chiedendo revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo. Si costituiva la rilevando che per le annualità CP_1
2007/2017 al ricorrente erano state notificate le cartelle di pagamento n. 09720140078645246000, relativamente alle annualità
d'imposta 2007, 2008 e 2011, notificata in data 7.09.2015; n.
09720160059668356000, relativamente all'annualità d'imposta 2013, notificata in data 15.12.2016; n. 09720180027944507000, relativamente all'annualità d'imposta 2015, notificata in data 13.03.2018; n. 09720190094029272000, relativamente all'annualità
d'imposta 2014 e 2016, notificata in data 21.03.2019; n.
09720200089389060000, relativamente all'annualità d'imposta 2017, notificata in data 17.09.2021.
Evidenziava che il ricorrente non aveva proposto opposizione avverso le cartelle richiamate, con incontestabilità della pretesa contributiva e richiamava la documentazione relativa ai solleciti di pagamento, costituente interruzione della prescrizione.
Contestava quanto sostenuto dalla controparte con riferimento al calcolo del debito e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore degli scritti difensivi delle parti risulta che la aveva già attivato i crediti oggettoCP_1 del decreto ingiuntivo opposto mediante iscrizione a ruolo La S.C. ha affermato, di recente, che: "Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo." ( Cfr. Cass. Ord. 21.5.2025 n. 13612). Nel caso in esame la parte opposta ha previamente agito mediante l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati, così come dalla stessa riconosciuto nella memoria di costituzione, laddove indica specificamente cinque cartelle di pagamento asseritamente notificate tra il 2015 ed il 2021, relative a crediti riferibili al periodo dal 2007 al 2017.
Dalla documentazione da ultimo depositata dalla parte ricorrente risulta che
L'Agenzia delle Entrate ha posto in essere un pignoramento presso terzi relativamente al credito vantato dalla CP_1 con la cartella di pagamento n.09720190094029272000.
Con alla cartella di n.riferimento pagamento
09720180027944507000 risulta che parte dell'importo è stato riscosso e che una parte è stata sgravata. parte opponente ha prodotto, poi, altra documentazione comprovante dei pagamenti, senza specificare i titoli per i quali sono stati effettuati.
In ogni caso, ritiene questo Giudice che, sebbene non vi sia un espresso divieto per il creditore di procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, deve comunque aversi riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Orbene, nel caso in esame, in presenza di atti dai quali risulta che i titoli previamente azionati hanno prodotto degli effetti nel rapporto di debito tra le parti, non emergono elementi che consentano di affermare che un decreto ingiuntivo possa realizzare l'interesse della parte, più di quanto lo stesso interesse non sia già in corso di realizzazione attraverso l'azione esecutiva già intrapresa. Tale circostanza induce all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda formulata dalla parte opposta - relativa alla
-
sussistenza di obblighi contributivi dell'opponente, la stessa risulta essere priva di adeguati riscontri, considerata la documentazione prodotta dalla controparte.
La circostanza che, comunque, i rapporti di credito/debito tra le parti appaiano non essere interamente risolti, induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e compensa integralmente tra le parti le spese di lite IL GIUDICE
AR AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile
N. 17630/2024 R.G.A.C.
TRA
Parte 1
elettivamente domiciliato in Roma, viale Europa 331 presso lo studio dell'Avv. BONIFAZI MARCO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1
elettivamente domiciliato in Roma,via VIA LUNGOTEVERE ARNALDO
DA BRESCIA 4 presso lo studio dell'Avv. BONURA HARALD MASSIMO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell'udienza del 20.11.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 Parte_1 proponeva n. 1710/2024 del opposizione avverso il decreto ingiuntivo
15.3.2024 notificato in data 2.4.2024 con il quale gli veniva richiesta la somma di € 46.637,95 a titolo di mancato pagamento di contributi obbligatori relativi agli anni di imposta 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese vantate fino all'anno 2019.
Nel merito contestava i conteggi e lamentava l'errata applicazione degli interessi e delle sanzioni, soggetti anch'essi alla prescrizione quinquennale. Concludeva chiedendo revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo. Si costituiva la rilevando che per le annualità CP_1
2007/2017 al ricorrente erano state notificate le cartelle di pagamento n. 09720140078645246000, relativamente alle annualità
d'imposta 2007, 2008 e 2011, notificata in data 7.09.2015; n.
09720160059668356000, relativamente all'annualità d'imposta 2013, notificata in data 15.12.2016; n. 09720180027944507000, relativamente all'annualità d'imposta 2015, notificata in data 13.03.2018; n. 09720190094029272000, relativamente all'annualità
d'imposta 2014 e 2016, notificata in data 21.03.2019; n.
09720200089389060000, relativamente all'annualità d'imposta 2017, notificata in data 17.09.2021.
Evidenziava che il ricorrente non aveva proposto opposizione avverso le cartelle richiamate, con incontestabilità della pretesa contributiva e richiamava la documentazione relativa ai solleciti di pagamento, costituente interruzione della prescrizione.
Contestava quanto sostenuto dalla controparte con riferimento al calcolo del debito e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore degli scritti difensivi delle parti risulta che la aveva già attivato i crediti oggettoCP_1 del decreto ingiuntivo opposto mediante iscrizione a ruolo La S.C. ha affermato, di recente, che: "Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo." ( Cfr. Cass. Ord. 21.5.2025 n. 13612). Nel caso in esame la parte opposta ha previamente agito mediante l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati, così come dalla stessa riconosciuto nella memoria di costituzione, laddove indica specificamente cinque cartelle di pagamento asseritamente notificate tra il 2015 ed il 2021, relative a crediti riferibili al periodo dal 2007 al 2017.
Dalla documentazione da ultimo depositata dalla parte ricorrente risulta che
L'Agenzia delle Entrate ha posto in essere un pignoramento presso terzi relativamente al credito vantato dalla CP_1 con la cartella di pagamento n.09720190094029272000.
Con alla cartella di n.riferimento pagamento
09720180027944507000 risulta che parte dell'importo è stato riscosso e che una parte è stata sgravata. parte opponente ha prodotto, poi, altra documentazione comprovante dei pagamenti, senza specificare i titoli per i quali sono stati effettuati.
In ogni caso, ritiene questo Giudice che, sebbene non vi sia un espresso divieto per il creditore di procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, deve comunque aversi riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Orbene, nel caso in esame, in presenza di atti dai quali risulta che i titoli previamente azionati hanno prodotto degli effetti nel rapporto di debito tra le parti, non emergono elementi che consentano di affermare che un decreto ingiuntivo possa realizzare l'interesse della parte, più di quanto lo stesso interesse non sia già in corso di realizzazione attraverso l'azione esecutiva già intrapresa. Tale circostanza induce all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda formulata dalla parte opposta - relativa alla
-
sussistenza di obblighi contributivi dell'opponente, la stessa risulta essere priva di adeguati riscontri, considerata la documentazione prodotta dalla controparte.
La circostanza che, comunque, i rapporti di credito/debito tra le parti appaiano non essere interamente risolti, induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e compensa integralmente tra le parti le spese di lite IL GIUDICE
AR AG