TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15502/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN IN;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 dicembre 2025
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_2 dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1362/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 4 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u., vista la delicatezza delle patologie della ricorrente, al fine di acquisire un secondo parere medico legale (cfr. ordinanza del 15 novembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott. : “ (…) Sulla scorta di Per_1
quanto testé riportato, si può affermare che, dal 17/11/2022 (data della visita di revisione), le affezioni accertate e documentate non determinano nella signora una riduzione della Parte_2 capacità di lavoro e di guadagno tale da riconoscerle il diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza per invalidità civile) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, pur riconoscendo una percentuale d'invalidità del 67%, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 23 agosto 2025: “La sig.ra chiedeva il riconoscimento della propria condizione di invalido civile nella Parte_2 misura del 74%. Esperita consulenza medico legale da parte del CTU Dott. , con cui Persona_2 veniva negato il diritto all'assegno mensile di assistenza si procedeva con ricorso di merito. Nel corso dell'attuale procedimento emerge che: La ricorrente risulta affetta da Sindrome poli- malformativa da infezione CMV con deficit visivo bilaterale e uditivo. Scoliosi dorso-lombare in soggetto con piede torto congenito bilaterale trattato chirurgicamente. Gastrite cronica aspecifica” Il grado di invalidità è pari al 67%. Non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza”), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_2
dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_2
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1
decreti.
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15502/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN IN;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 dicembre 2025
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_2 dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1362/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 4 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u., vista la delicatezza delle patologie della ricorrente, al fine di acquisire un secondo parere medico legale (cfr. ordinanza del 15 novembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott. : “ (…) Sulla scorta di Per_1
quanto testé riportato, si può affermare che, dal 17/11/2022 (data della visita di revisione), le affezioni accertate e documentate non determinano nella signora una riduzione della Parte_2 capacità di lavoro e di guadagno tale da riconoscerle il diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza per invalidità civile) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, pur riconoscendo una percentuale d'invalidità del 67%, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 23 agosto 2025: “La sig.ra chiedeva il riconoscimento della propria condizione di invalido civile nella Parte_2 misura del 74%. Esperita consulenza medico legale da parte del CTU Dott. , con cui Persona_2 veniva negato il diritto all'assegno mensile di assistenza si procedeva con ricorso di merito. Nel corso dell'attuale procedimento emerge che: La ricorrente risulta affetta da Sindrome poli- malformativa da infezione CMV con deficit visivo bilaterale e uditivo. Scoliosi dorso-lombare in soggetto con piede torto congenito bilaterale trattato chirurgicamente. Gastrite cronica aspecifica” Il grado di invalidità è pari al 67%. Non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza”), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_2
dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_2
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1
decreti.
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
3