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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1779 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AR IO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MINEO ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indennità di acccompagnamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13.11.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto.
Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza depositare le controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso di prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello CP_1
stesso.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
1 Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche.
La ricorrente si duole del fatto che le valutazioni del CTU nominato nella fase di ATP risultano essere penalizzanti ed in netto contrasto con quanto presente nella documentazione sanitaria resa disponibile.
Valutazione non condivisa dalla ricorrente e che conduce il CTU a ritenere che la condizione sofferta non è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del
CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il
CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, il CTU, dopo aver riportato tutti i referti medici allegati e le diverse patologie di cui è affetta la ricorrente, ha sottoposto alla predetta le scale di valutazione
DL e IDL i cui risultati, rispettivamente di 5/6 e 4/8, sono stati ritenuti compatibili con il quadro clinico. All'esito il consulente ha ritenuto che “Dall'esame degli atti e da quanto esposto in precedenza si è nelle condizioni di assolvere al mandato conferito;
infatti, emerge un quadro di compromissione funzionale di gravità tale da far affermare che il ricorrente allo stato è soggetto invalido non bisognevole di assistenza continuativa nello svolgimento delle usuali attività della vita quotidiana.”.
2 A fronte di tale consulenza tecnica, il ricorrente non ha presentato le osservazioni nel termine concesso ex art. 195 cpc., ma si è limitato a depositare la contestazione di cui all art. 445-bis cpc e poi a depositare il ricorso oggi in decisione, ancora una volta senza spiegare le ragioni per le quali il CTU avrebbe errato, ma limitandosi a depositare una
CTP che addiviene a un diverso risultato.
Deve osservarsi che, in difetto di specifiche contestazioni concernenti il percorso argomentativo seguito dall'ausiliario del giudice, opera la presunzione di correttezza del relativo operato, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà che lo connota, a differenza del consulente nominato dalla parte.
In altri termini, posto che il dissenso attiene ai risultati e non alle premesse logiche, non può escludersi che l'enfasi sulle limitazioni lamentate dal ricorrente sia ascrivibile al consulente di parte, piuttosto che a una sottovalutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
NO RA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1779 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AR IO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MINEO ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indennità di acccompagnamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13.11.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto.
Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza depositare le controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso di prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello CP_1
stesso.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
1 Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche.
La ricorrente si duole del fatto che le valutazioni del CTU nominato nella fase di ATP risultano essere penalizzanti ed in netto contrasto con quanto presente nella documentazione sanitaria resa disponibile.
Valutazione non condivisa dalla ricorrente e che conduce il CTU a ritenere che la condizione sofferta non è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del
CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il
CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, il CTU, dopo aver riportato tutti i referti medici allegati e le diverse patologie di cui è affetta la ricorrente, ha sottoposto alla predetta le scale di valutazione
DL e IDL i cui risultati, rispettivamente di 5/6 e 4/8, sono stati ritenuti compatibili con il quadro clinico. All'esito il consulente ha ritenuto che “Dall'esame degli atti e da quanto esposto in precedenza si è nelle condizioni di assolvere al mandato conferito;
infatti, emerge un quadro di compromissione funzionale di gravità tale da far affermare che il ricorrente allo stato è soggetto invalido non bisognevole di assistenza continuativa nello svolgimento delle usuali attività della vita quotidiana.”.
2 A fronte di tale consulenza tecnica, il ricorrente non ha presentato le osservazioni nel termine concesso ex art. 195 cpc., ma si è limitato a depositare la contestazione di cui all art. 445-bis cpc e poi a depositare il ricorso oggi in decisione, ancora una volta senza spiegare le ragioni per le quali il CTU avrebbe errato, ma limitandosi a depositare una
CTP che addiviene a un diverso risultato.
Deve osservarsi che, in difetto di specifiche contestazioni concernenti il percorso argomentativo seguito dall'ausiliario del giudice, opera la presunzione di correttezza del relativo operato, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà che lo connota, a differenza del consulente nominato dalla parte.
In altri termini, posto che il dissenso attiene ai risultati e non alle premesse logiche, non può escludersi che l'enfasi sulle limitazioni lamentate dal ricorrente sia ascrivibile al consulente di parte, piuttosto che a una sottovalutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
NO RA
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