Sentenza 24 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2018, n. 41055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41055 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2017 del Tribunale della libertà di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pietro Cerasaro del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Paolo Cognini del foro di Ancona, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AN RE avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Ascoli Piceno in data 4 settembre 2017, che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con DO LO, pure tratto in arresto in flagranza di reato e destinatario di analoga misura coercitiva.
2. Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, con cui si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 606 lett. c) e 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., e conseguente mancanza di motivazione. Deduce il ricorrente che il tribunale del riesame non avrebbe valutato le concrete e specifiche ragioni, per le quali esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, né, tantomeno, avrebbe motivato sul punto, essendosi limitato a confutare le deduzione difensive in tema di gravità indiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta genericità del motivo dedotto.
2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato, il tribunale, nel solco tracciato dall'ordinanza generica, l'ha correttamente motivata, sulla base di solidi elementi di fatto, puntualmente indicati;
in particolare: a) all'interno del furgone su cui si trovava LO, unitamente al RE, controllato mentre stava percorrendo una strada sterrata sita all'interno della riserva naturale "La Sentina", fu rinvenuto carburante per 630 kg., senza che venisse giustificata né la presenza degli indagati in quel luogo isolato, né il motivo del trasporto di quell'ingente quantitativo di carburante, all'evidenza destinato all'uso di altro mezzo di trasporto;
b) sull'arenile, a circa 500 metri dal luogo in cu il furgone venne controllato, furono rivenuti kg.
2.322 di marijuana, suddivisi in 112 colli, e fu notata un'imbarcazione, a poca distanza dalla riva, che si stava allontanando. Di qui la conclusione, non manifestamente illogica, che il carburante trasportato fosse destinato al natante utilizzato per il trasporto dello stupefacente a terra e che gli indagati, oltre alla consegna del carburante, dovessero curare anche il ritiro dello stupefacente. Il tribunale ha poi puntualmente replicato alla deduzione difensiva, secondo cui l'unico addebito che potrebbe muoversi all'indagato era quello di aver consegnato il carburante, osservando che la condotta si inseriva in una distribuzione di ruoli tra plurimi concorrenti, alcuni dei quali allo stato ignoti, nel traffico di stupefacenti, culminato nell'importazione dell'ingente quantitativo di marijuana sequestrata.
3. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale le ha ravvisate nel pericolo, concreto e attuale, anche in considerazione della situazione di flagranza, di reiterazione di analoghe condotte criminose, sulla base sia dell'ingentissimo quantitativo di droga sequestrata, sia della modalità della condotta, necessariamente attuata da un'organizzazione criminale: l'unica in grado di disporre delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per la realizzazione di un'importazione, via mare, di quell'ingentissimo quantitativo di droga e poi di curarne lo smercio. Il tribunale ha poi evidenziato il necessario collegamento del RE con la predetta organizzazione, unitamente al coindagato LO, giunto in Italia dall'Albania solo pochi giorni prima dell'arresto. Quanto al giudizio di adeguatezza della misura, il tribunale, nel confermare la valutazione già espressa dal g.i.p., ha evidenziato che la custodia in carcere è l'unica in grado di preservare le evidenziate esigenze cautelari, attesa l'estrema gravità del fatto, come sopra delineato (ossia l'importazione, via mare, di oltre due tonnellate di marijuana), che si inserisce in un chiaro contesto di criminalità organizzata;
di qui l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, come richiesto dalla difesa, trattandosi di una misura che non è in grado di garantire un reale controllo dell'indagato. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che, pertanto, non merita censura.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 24/01/2018. Il Consigliere estensore Il President