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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/09/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3750/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.09.2024 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3750 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Tommaso Navarra, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Pigliacelli n. 46 Attore CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Achille Ronda, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 194/6 Convenuta SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] affinché l'intestato Tribunale la condannasse alla restituzione dell'importo di € 43.800,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari a quanto alla stessa corrisposto dal 13.04.2016 (data del provvedimento emesso all'esito dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione che aveva disposto il pagamento mensile dell'importo di € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento) al 30.06.2021 (data di pronuncia della sentenza n. 702/2021 che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi con addebito a con conseguente rigetto di ogni assegno di CP_1 mantenimento in favore di quest'ultima).
2. Si è costituita in giudizio la quale, dopo aver preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo le somme pagina 1 di 3 ricevute a tale titolo natura alimentare.
3. Esperita la negoziazione assistita in ottemperanza al provvedimento del giudice emesso in data 26.04.2023, la causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza.
4. In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa, spettando al giudice cui viene proposta la domanda restitutoria di indebito valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam). In quest'ottica
“l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare” (Cass. civ., sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11489; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3659). Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, altresì, chiarito che in caso di modifica, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi separati o divorziati: i) opera la «condictio indebiti», ossia la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, se si accerta l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
ii) non opera la «condictio indebiti» e, quindi, la prestazione è da ritenersi irripetibile, se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) ovvero se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
ii) al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità (cfr. Cass. civ., sez. U., 9 novembre 2022, n. 32914). Un temperamento al principio della piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.) e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.) (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10974).
4.2. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che, alla luce della definitività della sentenza di separazione che ha riconosciuto l'addebito della separazione in capo a con CP_1 conseguente venir meno dell'assegno di mantenimento in precedenza disposto in suo favore all'esito dei provvedimenti presidenziali, la domanda di ripetizione deve trovare accoglimento pagina 2 di 3 stante l'inesistenza ab origine dei presupposti per il mantenimento (cfr. Cass. civ, sez. I, ord., 14 novembre 2023, n. 31635). Né è possibile procedere ʺad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (cfr. Cass. civ., sez. I., 11 gennaio 2023, n. 477) non avendo parte resistente fornito prova della natura alimentare del suddetto assegno atteso che, da un lato, la stessa risulta proprietaria, sia pure pro-quota, di beni immobili (vd. visura catastale in atti) e, dall'altro, la stessa risulta aver ottenuto dal Tribunale di Teramo l'ingiunzione di pagamento in data 29.02.2016 a carico della società di € 43.298,29 (vd. Controparte_2 doc. allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n 3 c.p.c. di parte attrice), importo che non ha contestato non esserle stato versato. Ne deriva che essendo pacifica la corresponsione in suo favore dell'importo di € CP_1
600,00 mensili, da Aprile 2016 a Giugno 2021 per n. 60 mesi (vd. doc. 7 allegato alla citazione), è tenuta alla restituzione in favore di di € 36.000,00 oltre interessi dalla data della Parte_1 domanda (8.07.2021, vd. doc. 7 allegato alla citazione) al saldo e senza che occorra procedere alla rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di
[...]
CP_1
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 2.905,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
contro ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] CP_1 dispone: 1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 di € 36.000,00 oltre interessi dalla domanda (8.07.2021) al saldo;
[...]
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 6.713,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, il 11.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.09.2024 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3750 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Tommaso Navarra, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Pigliacelli n. 46 Attore CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Achille Ronda, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 194/6 Convenuta SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] affinché l'intestato Tribunale la condannasse alla restituzione dell'importo di € 43.800,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari a quanto alla stessa corrisposto dal 13.04.2016 (data del provvedimento emesso all'esito dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione che aveva disposto il pagamento mensile dell'importo di € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento) al 30.06.2021 (data di pronuncia della sentenza n. 702/2021 che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi con addebito a con conseguente rigetto di ogni assegno di CP_1 mantenimento in favore di quest'ultima).
2. Si è costituita in giudizio la quale, dopo aver preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo le somme pagina 1 di 3 ricevute a tale titolo natura alimentare.
3. Esperita la negoziazione assistita in ottemperanza al provvedimento del giudice emesso in data 26.04.2023, la causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza.
4. In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa, spettando al giudice cui viene proposta la domanda restitutoria di indebito valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam). In quest'ottica
“l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare” (Cass. civ., sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11489; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3659). Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, altresì, chiarito che in caso di modifica, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi separati o divorziati: i) opera la «condictio indebiti», ossia la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, se si accerta l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
ii) non opera la «condictio indebiti» e, quindi, la prestazione è da ritenersi irripetibile, se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) ovvero se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
ii) al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità (cfr. Cass. civ., sez. U., 9 novembre 2022, n. 32914). Un temperamento al principio della piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.) e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.) (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10974).
4.2. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che, alla luce della definitività della sentenza di separazione che ha riconosciuto l'addebito della separazione in capo a con CP_1 conseguente venir meno dell'assegno di mantenimento in precedenza disposto in suo favore all'esito dei provvedimenti presidenziali, la domanda di ripetizione deve trovare accoglimento pagina 2 di 3 stante l'inesistenza ab origine dei presupposti per il mantenimento (cfr. Cass. civ, sez. I, ord., 14 novembre 2023, n. 31635). Né è possibile procedere ʺad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (cfr. Cass. civ., sez. I., 11 gennaio 2023, n. 477) non avendo parte resistente fornito prova della natura alimentare del suddetto assegno atteso che, da un lato, la stessa risulta proprietaria, sia pure pro-quota, di beni immobili (vd. visura catastale in atti) e, dall'altro, la stessa risulta aver ottenuto dal Tribunale di Teramo l'ingiunzione di pagamento in data 29.02.2016 a carico della società di € 43.298,29 (vd. Controparte_2 doc. allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n 3 c.p.c. di parte attrice), importo che non ha contestato non esserle stato versato. Ne deriva che essendo pacifica la corresponsione in suo favore dell'importo di € CP_1
600,00 mensili, da Aprile 2016 a Giugno 2021 per n. 60 mesi (vd. doc. 7 allegato alla citazione), è tenuta alla restituzione in favore di di € 36.000,00 oltre interessi dalla data della Parte_1 domanda (8.07.2021, vd. doc. 7 allegato alla citazione) al saldo e senza che occorra procedere alla rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di
[...]
CP_1
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 2.905,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
contro ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] CP_1 dispone: 1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 di € 36.000,00 oltre interessi dalla domanda (8.07.2021) al saldo;
[...]
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 6.713,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, il 11.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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