Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1259
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che il pagamento delle spese di lite nel processo tributario, se non eseguito spontaneamente entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, può essere richiesto con giudizio di ottemperanza. Ha escluso la necessità di costituzione in mora e il passaggio in giudicato della sentenza. Ha altresì escluso la necessità della preventiva emissione di fattura e la sussistenza della sanzione per omesso deposito del doppio originale. Ha precisato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti ma solo enucleare e precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza. Ha accolto la domanda nei limiti di Euro 800,00 oltre cpa ed iva se dovuta, non ravvisando le condizioni per la condanna ex art. 96, 3 comma, c.p.c. a causa della situazione economica degli enti locali.

  • Accolto
    Liquidazione spese procedura di ottemperanza

    Le spese e competenze della procedura di ottemperanza sono state liquidate nei minimi tariffari in Euro 290,00 oltre accessori di legge ed IVA se dovuta, stante la minima complessità della questione e il comportamento processuale di controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1259
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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