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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE FABRIZIO, AT
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16522/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192578956000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R. e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma
- una cartella ex art. 36 bis del Dpr n. 600/73, notificata il 17.7.2024, di € 816.426,70 per l'anno 2018.
Parte ricorrente invocava un precedente sgravio dell'Ufficio avverso la cartella n. 097 2023
0210990549000 per l'anno 2017 di € 583.002,68, a seguito del ricorso RGR 961/2024. Precisava che i crediti per ricerca e sviluppo di cui alla cartella annullata e di cui a quella odiernamente impugnata si riferivano al "Progetto Urban Value", relativo alla rigenerazione di immobili in stato di abbandono, ai sensi dell'art. 1, comma 35, L. n. 190/2014.
Chiedeva l'annullamento totale della cartella e in subordine annullamento parziale, in considerazione dell'esigibilità dei crediti per gli anni 2016 e 2017.
Allegava la cartella impugnava, visura camerale, sentenza n. 10394/2024 di estinzione per cessata materia del contendere, scambi con l'Ufficio, relazione di progetto 2018, asseverazione del credito 2018 e dichiarazione integrativa redditi 2018.
Si costituiva il solo Ufficio impositore, che allegava il provvedimento di sgravio parziale n. 2024S726309 di € 815.732,04, motivato come segue: "rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ex art. 36 bis/600 e 54 bis/633, acquisito quadro RV come da dichiarazione integrativa del 9.8.21 con riporto credito anno precedente € 381.606,00 e credito imposta spettante € 155.266,00". Chiedeva il rigetto del ricorso per il residuo carico iscritto a ruolo.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limti dello sgravio documentato dall'Ufficio resistente, che rappresenta la quasi totalità dell'importo iscritto a ruolo.
La motivazione del detto sgravio, riportata in premessa, non è stata contestata dalla Società ricorrente., mentre la esigua differenza, rimasta a ruolo a seguito del citato atto in autotutela, non è stata oggetto di ulteriori precisazioni e doglianze da parte della Società ricorrente e va quindi confermata come dovuta.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente nei limiti dello sgravio disposto dall'Agenzia delle Entrate e depositato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'attivazione dell'Ufficio per la soluzione della controversia e per la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dello sgravio dell'Ufficio. Spese compensate. Roma, 14.1.2026
Il AT Il Presidente Dott.
AB PO Dott. Antonio Spataro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE FABRIZIO, AT
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16522/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192578956000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R. e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma
- una cartella ex art. 36 bis del Dpr n. 600/73, notificata il 17.7.2024, di € 816.426,70 per l'anno 2018.
Parte ricorrente invocava un precedente sgravio dell'Ufficio avverso la cartella n. 097 2023
0210990549000 per l'anno 2017 di € 583.002,68, a seguito del ricorso RGR 961/2024. Precisava che i crediti per ricerca e sviluppo di cui alla cartella annullata e di cui a quella odiernamente impugnata si riferivano al "Progetto Urban Value", relativo alla rigenerazione di immobili in stato di abbandono, ai sensi dell'art. 1, comma 35, L. n. 190/2014.
Chiedeva l'annullamento totale della cartella e in subordine annullamento parziale, in considerazione dell'esigibilità dei crediti per gli anni 2016 e 2017.
Allegava la cartella impugnava, visura camerale, sentenza n. 10394/2024 di estinzione per cessata materia del contendere, scambi con l'Ufficio, relazione di progetto 2018, asseverazione del credito 2018 e dichiarazione integrativa redditi 2018.
Si costituiva il solo Ufficio impositore, che allegava il provvedimento di sgravio parziale n. 2024S726309 di € 815.732,04, motivato come segue: "rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ex art. 36 bis/600 e 54 bis/633, acquisito quadro RV come da dichiarazione integrativa del 9.8.21 con riporto credito anno precedente € 381.606,00 e credito imposta spettante € 155.266,00". Chiedeva il rigetto del ricorso per il residuo carico iscritto a ruolo.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limti dello sgravio documentato dall'Ufficio resistente, che rappresenta la quasi totalità dell'importo iscritto a ruolo.
La motivazione del detto sgravio, riportata in premessa, non è stata contestata dalla Società ricorrente., mentre la esigua differenza, rimasta a ruolo a seguito del citato atto in autotutela, non è stata oggetto di ulteriori precisazioni e doglianze da parte della Società ricorrente e va quindi confermata come dovuta.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente nei limiti dello sgravio disposto dall'Agenzia delle Entrate e depositato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'attivazione dell'Ufficio per la soluzione della controversia e per la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dello sgravio dell'Ufficio. Spese compensate. Roma, 14.1.2026
Il AT Il Presidente Dott.
AB PO Dott. Antonio Spataro