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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8880 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3838/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. BISCARDO SABRINA, con Parte_1 cui è elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rapp.ta e difesa dall'avv. TORNINCASA SOSIO e Controparte_1 dall'avv. SAVIANO ROSARIO ed elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che di aver prestato la propria opera in favore della ditta Parte_2 dal 10/07/2006 al 19/12/2018 e, poi, della
[...] Controparte_2
da dicembre 2018 al 10 ottobre 2021, svolgendo mansioni di
[...] panificatore categoria A1 (addetto alla lavorazione del pane e dei panini) e, in particolare, di produzione di pane e panini, presso l'unità locale sita in Napoli alla via Colonnello Lahalle n. 12; che il rapporto di lavoro cessava a causa delle dimissioni per giusta causa rassegnate, in data 10/10/2021; che la prestazione lavorativa si svolgeva nella seguente disumana maniera: dal lunedì al sabato dalle
08:00 alle 22:00 e la domenica dalle 06:00 alle 15:00; che lavorava per 14 ore al giorno, dal lunedì al sabato, e per 9 ore al giorno la domenica.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale che tra
e società è Parte_1 Controparte_2 intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10/07/2006 al 10/10/2021. 2) Sempre in via principale accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le dovute differenze retributive maturate e riconoscere il diritto al pagamento delle stesse;
3) Ancora in via principale condannare la società
al pagamento a favore Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di € 139.792,77. Con vittoria di spese…”.
[...]
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo: “rigettare le domande di parte ricorrente poiché tutte infondate ed indimostrate, e basate sulla ricostruzione di fatti specificamente contestati, oltreché per nulla corrispondenti al vero;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse accertarsi la fondatezza di qualsivoglia avversa pretesa, accertare, per tutto quanto sopra esposto, l'intervenuta prescrizione delle somme maturate”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Parte ricorrente, invero, non ha fornito adeguata e rigorosa prova dello stesso, come, invece, costituiva suo preciso onere in base ai principi generali vigenti in materia.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui ogni attività umana può essere svolta in modo autonomo o subordinato e che chi deduce l'esistenza del lavoro subordinato è tenuto a fornirne la prova
Cio posto, va, in primo luogo, rilevato che, a conforto della prospettazione attorea, non esiste alcun elemento di prova documentale. Deve poi rilevarsi che la prova testimoniale nemmeno risulta idonea ad offrire adeguato riscontro alla tesi del ricorrente.
Ed invero, il primo teste di parte ricorrente , Parte_3 dichiarava quanto segue: “sono indifferente”.
Adr:”Io e il ricorrente abbiamo vissuto nella stessa abitazione dal 2015 fino al 2022 in Santa Maria a Cancello n.40 ”.
Adr:”Io ho conosciuto il ricorrente nel 2006 perché ho lavorato, in quell'epoca, come autista per una ditta individuale il cui titolare era tale sig. di cui però Per_1 non ricordo il cognome.”.
Adr:”Preciso che il deposito di questo tale signore dove andare a carica Per_1 la merce, era sito in San Sebastiano però io portavo la merce ad un negozio sito ad un incrocio vicino a Corso Novara dove ci stava il negozio dove lavorava il ricorrente
”.
Adr:”Io conosco che lavorava in una pizzeria sita in via Colonnello Vacale Pt_1
12, dove io mi recavo, dal 2006 al 2012, a prendere una pizzetta, per fare colazione, il martedì e il giovedì alle 8.00 del mattino ”.
Adr:”Quando io mi recavo a mangiare la pizzetta vedevo che aggiustava i Pt_1 prodotti del negozio avanti al negozio”.
Adr:”Era mi riferiva che era addetto alla produzione del pane ma io non ho Pt_1 mai il ricorrente fare il pane perché non potevo entrare nella pizzeria”.
Adr:”Qualche volta, tra il 2006 e il 2021, sono andato a prendere sul posto Pt_1 di lavoro alle 22.00/22.30 perché non aveva la macchina, ciò capitava una Pt_1
o due volte a settimana ”.
Adr:”Ricordo che ha lavorato senza interruzione dal 2006 ad ottobre 2021, Pt_1 ricordo questa data perché mi hanno sequestrato la macchina proprio ad ottobre
2021”.
Adr:” mi riferiva di ricevere una retribuzione settimanale di euro 180,00”. Pt_1
Adr:” mi riferì che alla cessazione del rapporto il datore di lavoro gli diede Pt_1
500,00 euro”.
Adr:”La pizzeria recava un insegna con la scritta . Controparte_2
Il secondo teste di parte ricorrente , Testimone_1 dichiarava quanto segue: “sono indifferente”.
Adr:”Conosco il ricorrente dal marzo 2006, epoca in cui io sono venuta in Italia”. Adr:”Preciso di essere molto amica della compagna del ricorrente, la quale vive con lui , per quello che io so, dal 2006 ad oggi”.
Adr:”Nel 2017 ho lavorato per la società come addetta alle Controparte_2 pulizie, solo per una settimana e 3 giorni nel mese di settembre”.
Adr:”Non ho causa in corso nei confronti del convenuto”.
Adr:”Dal 2006 al 2017 ero cliente del negozio dove lavorava ”. Pt_1
Testi
”Preciso che quest'ultimo era addetto alla panificazione e ciò lo so per averlo visto io personalmente”.
Adr:”Io mi recavo nel negozio 3 volte a settimana per acquistare il pane, a volte di mattina e a volte di pomeriggio a secondo dell'orario in cui lavoravo io e ogni volta incontrava il ricorrente”.
Adr:”Io abitavo vicino alla casa di e lavoravo vicino al negozio del ricorrente, Pt_1 per cui, al mattino io e il ricorrente scendeva insieme da casa verso le 7.30, perché lui doveva stare al negozio alle ore 8:00 e lo vedevo rientrare a casa alle
22.00/22:30”; preciso che lo vedevo rientrare a quell'ora perché io facevo compagnia alla compagna”.
Adr:”Io in quel periodo ero addetta alle pulizie presso l'abitazione di una signora o anche due signore;
preciso che una signora, tale , di cui non ricordo il Per_2 cognome, aveva l'abitazione vicino al negozio dove lavorava ossia a Piazza Pt_1
Carlo III, ma non ricordo il nome della strada perché sono passati molti anni ”.
Adr:”Ricordo , invece, l'indirizzo del negozio in cui lavorava AP, era via
Colonello Lahalle n. 12”.
Adr:”Penso che abbia lavorato dal 2006 fino 2021 presso lo stesso negozio, Pt_1 lavorava tutti i giorni anche la domenica ma fino alle 15.00”.
Adr:”Non ricordo il nome del negozio dove lavorava né ricordo se fuori ci Pt_1 fosse una insegna”.
Adr:” mi riferiva di ricevere una retribuzione settimanale pari a 180,00 euro Pt_1
”.
Invero, i testi indicati da parte ricorrente, semplici avventori del negozio del convenuto, hanno reso dichiarazioni generiche e relative a circostanze, per lo più, apprese dallo stesso ricorrente.
Pur avendo riferito che il ricorrente prestava attività lavorativa presso l'esercizio commerciale del convenuto e pur avendo dichiarato di essere stati in varie occasioni a comprare il pane, i testi non hanno riferito altre circostanze, a loro diretta conoscenza, utili per ritenere comprovata la natura subordinata del rapporto, ovvero hanno riferito fatti genericamente riportati e poco credibili (come ad es. la teste , la quale dichiarava di Testimone_1 essersi recata presso il negozio dove lavorava il ricorrente per 3 volte a settimana e, tuttavia, poi non ricordava né il nome della strada in cui si trovava il negozio, né il nome dello stesso negozio, né se fuori vi fosse o meno un qualche insegna).
In conclusione, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze acquisite, la domanda deve essere rigettata.
Dall'istruttoria svolta, non risulta, invero, né la “subordinazione”, intesa come sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, né la ricorrenza di altri significativi indici sussidiari di qualificazione del rapporto
(elaborati da dottrina e giurisprudenza), i quali, privi ciascuno di valore decisivo, complessivamente valutati, possono orientare, però, per la natura dipendente del lavoro prestato (ad esempio, obbligo di osservanza di un orario predeterminato, obbligo di giustificare l'assenza, corresponsione di una paga fissa e concordata, utilizzazione, per l'esecuzione della prestazione, degli strumenti forniti dal datore di lavoro, continuità da intendersi come persistenza nel tempo del vincolo giuridico ed altri) (cfr. Cass. civ. n. 1555/2020; n. 10050/2023; n. 26138/2024).
La qualità delle parti e motivi d'equità giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda
B) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 02/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3838/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. BISCARDO SABRINA, con Parte_1 cui è elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rapp.ta e difesa dall'avv. TORNINCASA SOSIO e Controparte_1 dall'avv. SAVIANO ROSARIO ed elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che di aver prestato la propria opera in favore della ditta Parte_2 dal 10/07/2006 al 19/12/2018 e, poi, della
[...] Controparte_2
da dicembre 2018 al 10 ottobre 2021, svolgendo mansioni di
[...] panificatore categoria A1 (addetto alla lavorazione del pane e dei panini) e, in particolare, di produzione di pane e panini, presso l'unità locale sita in Napoli alla via Colonnello Lahalle n. 12; che il rapporto di lavoro cessava a causa delle dimissioni per giusta causa rassegnate, in data 10/10/2021; che la prestazione lavorativa si svolgeva nella seguente disumana maniera: dal lunedì al sabato dalle
08:00 alle 22:00 e la domenica dalle 06:00 alle 15:00; che lavorava per 14 ore al giorno, dal lunedì al sabato, e per 9 ore al giorno la domenica.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale che tra
e società è Parte_1 Controparte_2 intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10/07/2006 al 10/10/2021. 2) Sempre in via principale accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le dovute differenze retributive maturate e riconoscere il diritto al pagamento delle stesse;
3) Ancora in via principale condannare la società
al pagamento a favore Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di € 139.792,77. Con vittoria di spese…”.
[...]
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo: “rigettare le domande di parte ricorrente poiché tutte infondate ed indimostrate, e basate sulla ricostruzione di fatti specificamente contestati, oltreché per nulla corrispondenti al vero;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse accertarsi la fondatezza di qualsivoglia avversa pretesa, accertare, per tutto quanto sopra esposto, l'intervenuta prescrizione delle somme maturate”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Parte ricorrente, invero, non ha fornito adeguata e rigorosa prova dello stesso, come, invece, costituiva suo preciso onere in base ai principi generali vigenti in materia.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui ogni attività umana può essere svolta in modo autonomo o subordinato e che chi deduce l'esistenza del lavoro subordinato è tenuto a fornirne la prova
Cio posto, va, in primo luogo, rilevato che, a conforto della prospettazione attorea, non esiste alcun elemento di prova documentale. Deve poi rilevarsi che la prova testimoniale nemmeno risulta idonea ad offrire adeguato riscontro alla tesi del ricorrente.
Ed invero, il primo teste di parte ricorrente , Parte_3 dichiarava quanto segue: “sono indifferente”.
Adr:”Io e il ricorrente abbiamo vissuto nella stessa abitazione dal 2015 fino al 2022 in Santa Maria a Cancello n.40 ”.
Adr:”Io ho conosciuto il ricorrente nel 2006 perché ho lavorato, in quell'epoca, come autista per una ditta individuale il cui titolare era tale sig. di cui però Per_1 non ricordo il cognome.”.
Adr:”Preciso che il deposito di questo tale signore dove andare a carica Per_1 la merce, era sito in San Sebastiano però io portavo la merce ad un negozio sito ad un incrocio vicino a Corso Novara dove ci stava il negozio dove lavorava il ricorrente
”.
Adr:”Io conosco che lavorava in una pizzeria sita in via Colonnello Vacale Pt_1
12, dove io mi recavo, dal 2006 al 2012, a prendere una pizzetta, per fare colazione, il martedì e il giovedì alle 8.00 del mattino ”.
Adr:”Quando io mi recavo a mangiare la pizzetta vedevo che aggiustava i Pt_1 prodotti del negozio avanti al negozio”.
Adr:”Era mi riferiva che era addetto alla produzione del pane ma io non ho Pt_1 mai il ricorrente fare il pane perché non potevo entrare nella pizzeria”.
Adr:”Qualche volta, tra il 2006 e il 2021, sono andato a prendere sul posto Pt_1 di lavoro alle 22.00/22.30 perché non aveva la macchina, ciò capitava una Pt_1
o due volte a settimana ”.
Adr:”Ricordo che ha lavorato senza interruzione dal 2006 ad ottobre 2021, Pt_1 ricordo questa data perché mi hanno sequestrato la macchina proprio ad ottobre
2021”.
Adr:” mi riferiva di ricevere una retribuzione settimanale di euro 180,00”. Pt_1
Adr:” mi riferì che alla cessazione del rapporto il datore di lavoro gli diede Pt_1
500,00 euro”.
Adr:”La pizzeria recava un insegna con la scritta . Controparte_2
Il secondo teste di parte ricorrente , Testimone_1 dichiarava quanto segue: “sono indifferente”.
Adr:”Conosco il ricorrente dal marzo 2006, epoca in cui io sono venuta in Italia”. Adr:”Preciso di essere molto amica della compagna del ricorrente, la quale vive con lui , per quello che io so, dal 2006 ad oggi”.
Adr:”Nel 2017 ho lavorato per la società come addetta alle Controparte_2 pulizie, solo per una settimana e 3 giorni nel mese di settembre”.
Adr:”Non ho causa in corso nei confronti del convenuto”.
Adr:”Dal 2006 al 2017 ero cliente del negozio dove lavorava ”. Pt_1
Testi
”Preciso che quest'ultimo era addetto alla panificazione e ciò lo so per averlo visto io personalmente”.
Adr:”Io mi recavo nel negozio 3 volte a settimana per acquistare il pane, a volte di mattina e a volte di pomeriggio a secondo dell'orario in cui lavoravo io e ogni volta incontrava il ricorrente”.
Adr:”Io abitavo vicino alla casa di e lavoravo vicino al negozio del ricorrente, Pt_1 per cui, al mattino io e il ricorrente scendeva insieme da casa verso le 7.30, perché lui doveva stare al negozio alle ore 8:00 e lo vedevo rientrare a casa alle
22.00/22:30”; preciso che lo vedevo rientrare a quell'ora perché io facevo compagnia alla compagna”.
Adr:”Io in quel periodo ero addetta alle pulizie presso l'abitazione di una signora o anche due signore;
preciso che una signora, tale , di cui non ricordo il Per_2 cognome, aveva l'abitazione vicino al negozio dove lavorava ossia a Piazza Pt_1
Carlo III, ma non ricordo il nome della strada perché sono passati molti anni ”.
Adr:”Ricordo , invece, l'indirizzo del negozio in cui lavorava AP, era via
Colonello Lahalle n. 12”.
Adr:”Penso che abbia lavorato dal 2006 fino 2021 presso lo stesso negozio, Pt_1 lavorava tutti i giorni anche la domenica ma fino alle 15.00”.
Adr:”Non ricordo il nome del negozio dove lavorava né ricordo se fuori ci Pt_1 fosse una insegna”.
Adr:” mi riferiva di ricevere una retribuzione settimanale pari a 180,00 euro Pt_1
”.
Invero, i testi indicati da parte ricorrente, semplici avventori del negozio del convenuto, hanno reso dichiarazioni generiche e relative a circostanze, per lo più, apprese dallo stesso ricorrente.
Pur avendo riferito che il ricorrente prestava attività lavorativa presso l'esercizio commerciale del convenuto e pur avendo dichiarato di essere stati in varie occasioni a comprare il pane, i testi non hanno riferito altre circostanze, a loro diretta conoscenza, utili per ritenere comprovata la natura subordinata del rapporto, ovvero hanno riferito fatti genericamente riportati e poco credibili (come ad es. la teste , la quale dichiarava di Testimone_1 essersi recata presso il negozio dove lavorava il ricorrente per 3 volte a settimana e, tuttavia, poi non ricordava né il nome della strada in cui si trovava il negozio, né il nome dello stesso negozio, né se fuori vi fosse o meno un qualche insegna).
In conclusione, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze acquisite, la domanda deve essere rigettata.
Dall'istruttoria svolta, non risulta, invero, né la “subordinazione”, intesa come sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, né la ricorrenza di altri significativi indici sussidiari di qualificazione del rapporto
(elaborati da dottrina e giurisprudenza), i quali, privi ciascuno di valore decisivo, complessivamente valutati, possono orientare, però, per la natura dipendente del lavoro prestato (ad esempio, obbligo di osservanza di un orario predeterminato, obbligo di giustificare l'assenza, corresponsione di una paga fissa e concordata, utilizzazione, per l'esecuzione della prestazione, degli strumenti forniti dal datore di lavoro, continuità da intendersi come persistenza nel tempo del vincolo giuridico ed altri) (cfr. Cass. civ. n. 1555/2020; n. 10050/2023; n. 26138/2024).
La qualità delle parti e motivi d'equità giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda
B) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 02/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo