Ordinanza collegiale 24 febbraio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/05/2026, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16648/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16648 del 2022, proposto da
Società Gardale S.S. dei Fratelli Chiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35380, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 5.10.2022;
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa RG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2022 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
In seguito ad udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il Collegio con ordinanza nr. 3439/2026 “ considerato che nelle more della definizione del giudizio è stato approvato l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103, con cui è stato disposto che «tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti» (ovverosia dei commi 1, 2 e 3 del medesimo artt. 10-bis, d.l. n. 69/2023) e che, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già in altre occasioni ritenuto di evidenziare che tale disposizione ha comportato l’inefficacia ex lege dei provvedimenti di ricalcolo che (come quello oggetto del presente giudizio) sono stati notificati agli interessati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione (e la conseguente improcedibilità dei ricorsi avverso gli stessi proposti) «dovendo l’amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore» (cfr. Tar Lazio, IV-quater, 23 aprile 2025, n. 7987 e 13 luglio 2025, n. 13949)” ha sollevato ex art. 73, co. 3 c.p.a. l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, accordando alla parte il termine di giorni 15 per il deposito di eventuali memorie.
Parte ricorrente non ha depositato memorie.
Alla camera di consiglio riconvocata del 13 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio intende aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che, in casi analoghi, ha ritenuto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che “ Nelle more del giudizio […] è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13.6.2023 n. 69, convertito in legge 10.8.2023 n. 103 (recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha disposto: “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ” (cfr. TAR Lazio, 23 gennaio 2026, n. 4528).
Alla luce di tale norma, anche il provvedimento di ricalcolo qui in discussione è divenuto inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere alla rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore.
Alcuna utilità potrebbe derivare, pertanto, dall’annullamento di un provvedimento che, per espressa previsione normativa sopravvenuta, deve ritenersi privo di efficacia e pertanto inidoneo, ormai, a ledere l’interesse di parte ricorrente, spettando all’Amministrazione la rideterminazione – alla luce del nuovo quadro normativo – dell’importo delle somme da imputarsi a titolo di prelievo supplementare.
Per le ragioni illustrare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio di AGEA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, 13 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente
RG AT, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RG AT | NZ ND |
IL SEGRETARIO