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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/09/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1244/2021
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 15/09/2025
È presente, per l'attore, l'avv. ALESSANDRO FARINA, in sostituzione dell'avv. MARIO
LUCCHESE.
È altresì presente, per il convenuto, l'avv. LUIGI BOTTINO, in sostituzione dell'avv. NICOLA
GRECO.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi, agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6 R.G.N. 1244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1244/2021 vertente
TRA
con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30, (P. IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Lucchese (C.F. P.IVA_1 C.F._1
attore
E
(P.I. , in persona del suo Presidente, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Catanzaro, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Greco (C.F. ) C.F._2
convenuto
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. con ricorso presentato ai sensi dell'art. 6 comma 4 D. Lgs Parte_1
150/2011, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione prot. n. 355665 del 10/08/2021 emessa dal Controparte_2
, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.015,90 a titolo di
[...]
pagina 2 di 6 sanzione perché, quale gestore dell'impianto di depurazione del Comune di Guardia Piemontese, non ha rispettato i limiti di cui alla Tabella 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs 152/06, come accertato nel verbale di campionamento di acqua reflua eseguito dall' di Cosenza in data 22/08/2016 e successivo processo verbale di accertamento Pt_2 prot. n. 36942 del 27/09/2016.
1.1. A sostegno della domanda, parte ricorrente assume, in via preliminare, la violazione dell'art. 15 della L. 689/1981 e dell'art. 223 D. Lgs 271/1990 nonché l'omessa notifica del verbale di campionamento del 22/08/2016 e del relativo avviso di apertura del campione, contenente l'indicazione sul giorno, l'ora e il luogo dove le analisi sarebbero state eseguite al fine di consentire all'interessato la partecipazione alle stesse, e, nel merito, la violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 per l'assenza di dolo o di colpa, atteso che l'impianto di depurazione gestito presenta forte instabilità depurativa soprattutto nei periodi di punte di massimo carico estivo e/o di piogge, situazione questa non imputabile al gestore ma a vizi propri dell'impianto. Deduce, inoltre, che proprio il 19/08/2016, tre giorni prima del campionamento, la Società aveva comunicato al Comune di Guardia Piemontese il guasto della soffiante a servizio del depuratore del centro storico, vale a dire quell'apparecchiatura che immette aria nel comparto di ossidazione, cioè quella fase del trattamento ove viene eseguito il primo significativo abbattimento della carica batterica (escherichia coli) e degli altri tre parametri risultati fuori limite (COS, tensioattivi e azoto ammoniacale) e che l'autorizzazione comunale a effettuare l'intervento riparativo è intervenuta in data 29/08/2016, quando i risultati del campionamento risultavano ormai compromessi dalla circostanza descritta. Il funzionamento dell'impianto nonostante la mancanza del soffiatore era comunque necessario, al fine di evitare gravi conseguenze a carico della collettività, per l'interruzione del funzionamento.
Per quanto sopra, la ha concluso chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza – ingiunzione.
1.2. La , nel contestare le avverse doglianze, ha, preliminarmente, Controparte_1 osservato che essendo in presenza di un prelievo di acque reflue di scarico di rapida deteriorabilità, il disposto di cui all'art. 15 della L. 689/1981 va coordinato con la norma di cui all'art. 223 delle disposizione di attuazione del c.p.p., secondo la quale il preavviso costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi e una volta che l'interessato l'abbia ricevuto e non sia stato presente all'inizio delle operazioni di analisi, non potrà, ex post, eccepire eventuali irregolarità. Peraltro, nel caso di specie, era presente al momento del sopralluogo un dipendente della società opponente che si è, peraltro, rifiutato di sottoscrivere il verbale di campionamento, onde la parte ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso oralmente reso. Deduce, inoltre, che la rottura di un componente dell'impianto - che costituisce circostanza prevedibile e prevenibile – non può mai assurgere a caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del gestore, sul quale incombe l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare la costante funzionalità dell'impianto. Conclude, dunque, per il rigetto dell'opposizione. pagina 3 di 6 1.3. Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con sentenza contestuale, all'esito della discussione della causa.
2. La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione relativa alla illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell'omessa notifica del verbale di campionamento e del relativo avviso di apertura del campione. La comunicazione dell'avviso circa la data ed il luogo dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati dagli accertatori, necessaria per il caso di irripetibilità delle stese e requisito imprescindibile per la loro utilizzabilità, può essere data senza particolari formalità, anche oralmente [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9282 del 03/09/1999 (Rv. 529609 - 01)] e non solo al titolare dello scarico o al gestore dell'impianto di depurazione, ma anche a un loro dipendente o, comunque sia, a persona operante nell'insediamento presente sul posto [Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 17419 del 03/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 266835 - 01], ciò in quanto l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 15170 del 29/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224456 - 01].
Nel caso di specie, dal verbale di campionamento, dal quale risulta anche l'avviso della data, del luogo e dell'ora di apertura e di analisi dei campioni e che costituisce atto idoneo a provare quanto avvenuto in occasione dell'accesso presso il depuratore avvenuto da incaricati dell' , emerge che Parte_3 al momento dell'ispezione e del campionamento era presente un dipendente della società
, tale , il quale ha anche reso dichiarazioni e si è poi Parte_4 Tes_1 rifiutato di sottoscrivere il verbale “adducendo ordini gerarchici in tal senso”. Pertanto, non è vero che l'opponente non abbia ricevuto l'avviso in questione.
2.2. L'ulteriore doglianza relativa all'assenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente, è parimenti infondata.
Innanzitutto, la circostanza che l'inquinamento rilevato e per il quale è stata comminata la sanzione qui impugnata sia ascrivibile a difetti o limiti strutturali dell'impianto risulta non provata. Peraltro, lo stesso opponente ammette che il depuratore “è sempre stato condotto dalla in maniera da rispettare i limiti tabellari allo scarico, cosa possibile in Pt_1 assenza di punte idrauliche dovute al massimo carico che si verifica nel periodo estivo e/o precipitazioni meteoriche” (cfr. Opposizione pag. 6), ciò che conferma che l'impianto, pur con i suoi deficit è in condizione di funzionare nel rispetto dei limiti tabellari.
Per quanto attiene alla rottura del soffiatore, occorre rilevare che il mero guasto tecnico dell'impianto non integra l'ipotesi del caso fortuito e non esonera da responsabilità il gestore, se non viene provata l'inevitabilità dell'evento pur a fronte dell'osservanza di tutte le regole cautelari imposte dalla corretta gestione dell'impianto. L'elemento soggettivo pagina 4 di 6 della colpa si presume insito nel compimento della condotta vietata ossia nel superamento dei limiti tabellari, con onere per il trasgressore di fornire la prova liberatoria circa l'esistenza di un fatto non imputabile che abbia reso inevitabile la violazione [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15580 del 07/07/2006 (Rv. 593107 - 01)]. Non integra il caso fortuito il guasto meccanico dell'impianto, in quanto il soggetto gestore è obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento e a controllare l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili e imprevedibili il guasto c.d. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso [Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 15/11/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 223289 - 01].
Il ricorrente ha depositato le note con le quali aveva comunicato all'ente il guasto del soffiatore, sicché era ben consapevole delle conseguenze ascrivibili a tale malfunzionamento. Pertanto, al di là della necessità di acquisire una preventiva autorizzazione (che attiene al rapporto negoziale con il e non può certo essere CP_3 invocata come causa di giustificazione per la violazione dei doveri che anche sul gestore incombono ai sensi dell'art. 124, co. 2, del D. lgs. 152/2006) questi avrebbe dovuto senza indugio adoperarsi per la riparazione/sostituzione del macchinario guasto (soffiatore), tanto più che il costo per la sua sostituzione era stato indicato in soli 300,00 euro, importo da considerarsi alquanto modesto nell'economia di un contratto dal valore complessivo di circa due milioni di euro (130.733,33 euro annui per servizio di gestione e manutenzione). Peraltro, da contratto è prevista una presenza giornaliera minima di personale dipendente del gestore sei giorni su sette per almeno otto ore, sicché non è vero che sussiste un'impossibilità oggettiva di intervenire tempestivamente “anche in relazione alle particolari condizioni che regolavano l'appalto e che non prevedevano in presidio fisso dell'impianto”.
In ogni caso, non vi è prova che la causa del superamento dei valori sia ascrivibile al malfunzionamento del soffiatore, posto che nella stessa nota del 19 agosto 2016 con la quale la segnalò il guasto si legge che “al momento sono in funzione i soffiatori di Pt_1 riserva per entrambe le linee”, onde non può essere quella la causa che ha determinato il superamento dei valori tabellari.
Per le medesime ragioni non può nemmeno invocarsi l'esimente del funzionamento dell'impianto in stato di necessità, per evitare le conseguenze maggiori e più gravi ascrivibili alla sospensione del servizio. In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, e la prova, a carico dell'opponente [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15195 del 09/06/2008 (Rv. 603581 - 01)], della non evitabilità altrimenti della condotta illecita.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari previsti per procedimenti di cognizione pagina 5 di 6 dinnanzi al Tribunale appartenenti al secondo scaglione, ai minimi, data la non complessità delle questioni dedotte ed esaminate.
PQM
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.355665 del 10/08/2021.
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 1.278,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se
[...] dovuta.
Paola, 15 settembre 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 15/09/2025
È presente, per l'attore, l'avv. ALESSANDRO FARINA, in sostituzione dell'avv. MARIO
LUCCHESE.
È altresì presente, per il convenuto, l'avv. LUIGI BOTTINO, in sostituzione dell'avv. NICOLA
GRECO.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi, agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6 R.G.N. 1244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1244/2021 vertente
TRA
con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30, (P. IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Lucchese (C.F. P.IVA_1 C.F._1
attore
E
(P.I. , in persona del suo Presidente, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Catanzaro, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Greco (C.F. ) C.F._2
convenuto
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. con ricorso presentato ai sensi dell'art. 6 comma 4 D. Lgs Parte_1
150/2011, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione prot. n. 355665 del 10/08/2021 emessa dal Controparte_2
, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.015,90 a titolo di
[...]
pagina 2 di 6 sanzione perché, quale gestore dell'impianto di depurazione del Comune di Guardia Piemontese, non ha rispettato i limiti di cui alla Tabella 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs 152/06, come accertato nel verbale di campionamento di acqua reflua eseguito dall' di Cosenza in data 22/08/2016 e successivo processo verbale di accertamento Pt_2 prot. n. 36942 del 27/09/2016.
1.1. A sostegno della domanda, parte ricorrente assume, in via preliminare, la violazione dell'art. 15 della L. 689/1981 e dell'art. 223 D. Lgs 271/1990 nonché l'omessa notifica del verbale di campionamento del 22/08/2016 e del relativo avviso di apertura del campione, contenente l'indicazione sul giorno, l'ora e il luogo dove le analisi sarebbero state eseguite al fine di consentire all'interessato la partecipazione alle stesse, e, nel merito, la violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 per l'assenza di dolo o di colpa, atteso che l'impianto di depurazione gestito presenta forte instabilità depurativa soprattutto nei periodi di punte di massimo carico estivo e/o di piogge, situazione questa non imputabile al gestore ma a vizi propri dell'impianto. Deduce, inoltre, che proprio il 19/08/2016, tre giorni prima del campionamento, la Società aveva comunicato al Comune di Guardia Piemontese il guasto della soffiante a servizio del depuratore del centro storico, vale a dire quell'apparecchiatura che immette aria nel comparto di ossidazione, cioè quella fase del trattamento ove viene eseguito il primo significativo abbattimento della carica batterica (escherichia coli) e degli altri tre parametri risultati fuori limite (COS, tensioattivi e azoto ammoniacale) e che l'autorizzazione comunale a effettuare l'intervento riparativo è intervenuta in data 29/08/2016, quando i risultati del campionamento risultavano ormai compromessi dalla circostanza descritta. Il funzionamento dell'impianto nonostante la mancanza del soffiatore era comunque necessario, al fine di evitare gravi conseguenze a carico della collettività, per l'interruzione del funzionamento.
Per quanto sopra, la ha concluso chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza – ingiunzione.
1.2. La , nel contestare le avverse doglianze, ha, preliminarmente, Controparte_1 osservato che essendo in presenza di un prelievo di acque reflue di scarico di rapida deteriorabilità, il disposto di cui all'art. 15 della L. 689/1981 va coordinato con la norma di cui all'art. 223 delle disposizione di attuazione del c.p.p., secondo la quale il preavviso costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi e una volta che l'interessato l'abbia ricevuto e non sia stato presente all'inizio delle operazioni di analisi, non potrà, ex post, eccepire eventuali irregolarità. Peraltro, nel caso di specie, era presente al momento del sopralluogo un dipendente della società opponente che si è, peraltro, rifiutato di sottoscrivere il verbale di campionamento, onde la parte ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso oralmente reso. Deduce, inoltre, che la rottura di un componente dell'impianto - che costituisce circostanza prevedibile e prevenibile – non può mai assurgere a caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del gestore, sul quale incombe l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare la costante funzionalità dell'impianto. Conclude, dunque, per il rigetto dell'opposizione. pagina 3 di 6 1.3. Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con sentenza contestuale, all'esito della discussione della causa.
2. La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione relativa alla illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell'omessa notifica del verbale di campionamento e del relativo avviso di apertura del campione. La comunicazione dell'avviso circa la data ed il luogo dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati dagli accertatori, necessaria per il caso di irripetibilità delle stese e requisito imprescindibile per la loro utilizzabilità, può essere data senza particolari formalità, anche oralmente [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9282 del 03/09/1999 (Rv. 529609 - 01)] e non solo al titolare dello scarico o al gestore dell'impianto di depurazione, ma anche a un loro dipendente o, comunque sia, a persona operante nell'insediamento presente sul posto [Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 17419 del 03/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 266835 - 01], ciò in quanto l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 15170 del 29/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224456 - 01].
Nel caso di specie, dal verbale di campionamento, dal quale risulta anche l'avviso della data, del luogo e dell'ora di apertura e di analisi dei campioni e che costituisce atto idoneo a provare quanto avvenuto in occasione dell'accesso presso il depuratore avvenuto da incaricati dell' , emerge che Parte_3 al momento dell'ispezione e del campionamento era presente un dipendente della società
, tale , il quale ha anche reso dichiarazioni e si è poi Parte_4 Tes_1 rifiutato di sottoscrivere il verbale “adducendo ordini gerarchici in tal senso”. Pertanto, non è vero che l'opponente non abbia ricevuto l'avviso in questione.
2.2. L'ulteriore doglianza relativa all'assenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente, è parimenti infondata.
Innanzitutto, la circostanza che l'inquinamento rilevato e per il quale è stata comminata la sanzione qui impugnata sia ascrivibile a difetti o limiti strutturali dell'impianto risulta non provata. Peraltro, lo stesso opponente ammette che il depuratore “è sempre stato condotto dalla in maniera da rispettare i limiti tabellari allo scarico, cosa possibile in Pt_1 assenza di punte idrauliche dovute al massimo carico che si verifica nel periodo estivo e/o precipitazioni meteoriche” (cfr. Opposizione pag. 6), ciò che conferma che l'impianto, pur con i suoi deficit è in condizione di funzionare nel rispetto dei limiti tabellari.
Per quanto attiene alla rottura del soffiatore, occorre rilevare che il mero guasto tecnico dell'impianto non integra l'ipotesi del caso fortuito e non esonera da responsabilità il gestore, se non viene provata l'inevitabilità dell'evento pur a fronte dell'osservanza di tutte le regole cautelari imposte dalla corretta gestione dell'impianto. L'elemento soggettivo pagina 4 di 6 della colpa si presume insito nel compimento della condotta vietata ossia nel superamento dei limiti tabellari, con onere per il trasgressore di fornire la prova liberatoria circa l'esistenza di un fatto non imputabile che abbia reso inevitabile la violazione [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15580 del 07/07/2006 (Rv. 593107 - 01)]. Non integra il caso fortuito il guasto meccanico dell'impianto, in quanto il soggetto gestore è obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento e a controllare l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili e imprevedibili il guasto c.d. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso [Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 15/11/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 223289 - 01].
Il ricorrente ha depositato le note con le quali aveva comunicato all'ente il guasto del soffiatore, sicché era ben consapevole delle conseguenze ascrivibili a tale malfunzionamento. Pertanto, al di là della necessità di acquisire una preventiva autorizzazione (che attiene al rapporto negoziale con il e non può certo essere CP_3 invocata come causa di giustificazione per la violazione dei doveri che anche sul gestore incombono ai sensi dell'art. 124, co. 2, del D. lgs. 152/2006) questi avrebbe dovuto senza indugio adoperarsi per la riparazione/sostituzione del macchinario guasto (soffiatore), tanto più che il costo per la sua sostituzione era stato indicato in soli 300,00 euro, importo da considerarsi alquanto modesto nell'economia di un contratto dal valore complessivo di circa due milioni di euro (130.733,33 euro annui per servizio di gestione e manutenzione). Peraltro, da contratto è prevista una presenza giornaliera minima di personale dipendente del gestore sei giorni su sette per almeno otto ore, sicché non è vero che sussiste un'impossibilità oggettiva di intervenire tempestivamente “anche in relazione alle particolari condizioni che regolavano l'appalto e che non prevedevano in presidio fisso dell'impianto”.
In ogni caso, non vi è prova che la causa del superamento dei valori sia ascrivibile al malfunzionamento del soffiatore, posto che nella stessa nota del 19 agosto 2016 con la quale la segnalò il guasto si legge che “al momento sono in funzione i soffiatori di Pt_1 riserva per entrambe le linee”, onde non può essere quella la causa che ha determinato il superamento dei valori tabellari.
Per le medesime ragioni non può nemmeno invocarsi l'esimente del funzionamento dell'impianto in stato di necessità, per evitare le conseguenze maggiori e più gravi ascrivibili alla sospensione del servizio. In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, e la prova, a carico dell'opponente [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15195 del 09/06/2008 (Rv. 603581 - 01)], della non evitabilità altrimenti della condotta illecita.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari previsti per procedimenti di cognizione pagina 5 di 6 dinnanzi al Tribunale appartenenti al secondo scaglione, ai minimi, data la non complessità delle questioni dedotte ed esaminate.
PQM
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.355665 del 10/08/2021.
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 1.278,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se
[...] dovuta.
Paola, 15 settembre 2025.
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 6 di 6