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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23412/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23412 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
(P.IVA. – C.F. ), quale imprenditore Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Marelli e Luigi Cazzola, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cavaria con ME (VA), in via Amendola n. 200 A e, quindi, presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
ATTORI E (C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Bocci, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Luca n. 10 CONVENUTA OGGETTO: Rapporti bancari. CONCLUSIONI parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale : Nel merito:
-- accertare e dichiarare, in relazione al conte corrente n. 7070150 e al conto accessorio 325959, oggetto del presente giudizio :
1) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta dei medesimi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso sostitutivo legale ex art. 1284 c.c.;
2) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale, applicati per l'intera durata dei rapporti per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi debitori ultralegali avvenuta nel caso di specie;
3) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi debitori superiori al tasso di soglia usura all'epoca vigente;
4) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente di non convenute commissioni, valute e spese, nonché di ogni ulteriore onere e remunerazione non determinata e non pattuita, così come indicate in narrativa, introdotte unilateralmente dalla convenuta e modificate in peius senza sottoscrizioni dell'odierna Attrice, in assenza di giustificati motivi e, in ogni caso, prive di causa negoziale;
Per l'effetto, in via principale :
pagina 1 di 14 -accertare e dichiarare l'illegittimo addebito della somma di Euro 53.679,79.= oppure della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e rideterminare di conseguenza il giusto rapporto di dare / avere dei conti correnti n. 7070150 e 325959 alla data di notifica della presente citazione. In via subordinata, qualora non venga accolta la domanda principale, accertare e dichiarare l'illegittimo addebito della somma di Euro 7.837,17=, così come quantificata dal CTU nella sua relazione e rideterminare di conseguenza il giusto rapporto di dare/avere dei conti correnti n.7070150 e 325959 alla data di notifica della presente citazione . In ogni caso e sempre:
-- oltre agli interessi moratori dal dovuto e il risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria;
-- con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: si chiede che venga richiamato il CTU, al fine di effettuare un nuovo conteggio, nel quale:
-si considerino non pattuite le condizioni economiche;
- venga eliminata la capitalizzazione applicata dalla banca, sia sul conto principale che sul rapporto di anticipo, fino alla data del 14 febbraio 2017;
- vengano ricalcolati al tasso sostitutivo, relativamente al conto anticipi, gli interessi debitori maturati dopo il 30/09/2014 in quanto essi sono privi di pattuizione almeno fino al 05/05/2022 (linea di anticipo fatture di Euro 30.000,00 = sul conto corrente 7070150- doc.n.8 convenuta pag.39).
- vengano ricalcolati gli interessi debitori al tasso sostitutivo sul conto principale (n.7070150) vista la mancata rilevazione di contratti di affidamento in atti anteriori alla data del 16/05/2014. Si chiede altresì che venga disposta integrazione della CTU, al fine di verificare l'esistenza dell'usura sia pattizia sia sopravvenuta chiedendo al CTU che, nel caso di superamento del tasso soglia al momento della pattuizione, ridetermini quanto dovuto senza applicare alcun interesse nel solo trimestre del tasso soglia.”.
parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, così giudicare: Nel merito:
1) rigettare tutte le domande svolte da parte attrice per essere integralmente infondate in fatto ed in diritto;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda attorea relativa alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4° cod. civ.;
3) in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande - per tutte le causali indicate e reclamate - cosi come analiticamente esposto nel paragrafo VIII della presente comparsa;
4) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 cod. civ., la prescrizione degli “interessi attivi” eventualmente rinvenienti dal ricalcolo del saldo;
5) in ogni caso, con condanna dell'attore al rimborso, in favore di dei compensi e delle spese del Controparte_1 presente giudizio. In via istruttoria:
6) rigettare la richiesta di convocazione del CTU per l'effettuazione di una integrazione della Relazione Peritale, per infondatezza in fatto e diritto”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, il signor , quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio la chiedendo di Controparte_3 pagina 2 di 14 accertare l'invalidità, sotto molteplici profili, del contratto di conto corrente n. 7070150, che era stato stipulato tra le parti in data antecedente all'entrata in vigore del T.U.B., al quale era collegato il conto anticipi n. 325959, entrambi ancora in essere alla data di introduzione del giudizio. L'attore ha chiesto di accertare il saldo di tali rapporti e l'illegittimo addebito della somma di euro 53.679,79, oltre interessi di mora e risarcimento del danno da svalutazione, e a tal fine è stato sostenuto che il signor aveva intrattenuto sin dagli anni '90 con la banca convenuta i rapporti di conto Parte_1 corrente sopra identificati e che, con lettera inoltrata via pec in data 6 febbraio 2023, era stato chiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, l'invio della documentazione contrattuale e contabile inerente a questi rapporti ma l'istanza era stata evasa solo parzialmente. L'attore ha dedotto che, in assenza della documentazione contrattuale inerente ai citati rapporti, all'esito dell'espletamento di una perizia, erano emersi diversi profili di invalidità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, relativi precisamente a:
- illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale, attesa l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta e di pattuizioni inerenti ai tassi di interesse, con verosimile determinazione del tasso di interesse per relationem con rinvio alle condizioni applicate dalle aziende di credito sulla piazza e conseguente nullità, per violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., delle relative clausole, per un importo complessivo di euro 34.795,69;
- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., per un importo complessivo di euro 15.706,46;
- illegittima applicazione di interessi usurari nel corso di entrambi i rapporti, per un importo complessivo di euro 6.048,09;
- illegittimo addebito di spese, valute e commissioni non pattuite per un importo complessivo di euro 19.145,64;
- illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca. Il signor ha quindi agito chiedendo l'accertamento dell'invalidità dei contratti e del corretto Parte_1 saldo dei rapporti, oltre agli interessi di mora, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande proposte, evidenziando che:
- il conto corrente ordinario n. 7070150 era stato disciplinato, a decorrere dal 12 luglio 2004, dal contratto denominato “Conto Intesa Business”, completo del documento di sintesi e recante le condizioni generali ed economiche del rapporto (doc. 5 del fascicolo di parte), recante la disciplina degli interessi, delle commissioni, valute e spese applicabili al rapporto;
- nel corso di tale rapporto, precisamente in data 14 febbraio 2017, il signor aveva autorizzato Parte_1 la capitalizzazione degli interessi (doc. 6) e in precedenza la capitalizzazione era stata legittimamente pattuita nel contratto di conto corrente del 12 luglio 2004, sezione II, clausola n. 9, in conformità alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000;
- nel corso dell'anno 2022 le parti avevano pattuito una modificazione consensuale delle condizioni economiche del contratto (doc. 7);
- nel corso del rapporto, tra il 16 maggio 2014 e il 20 dicembre 2022, erano stati erogati al signor affidamenti a breve termine per anticipi fatture che erano stati regolati sul conto corrente n. Parte_1
7070150 (doc. 8);
- la banca aveva regolarmente inviato al correntista i documenti di sintesi e le proposte di variazione unilaterale del contratto (doc. 9-10);
pagina 3 di 14 - per quanto concerne le aperture di credito, le relative condizioni economiche erano state previste nel documento di sintesi del 6 dicembre 2004 (doc. 5.1) e nei successivi atti relativi agli affidamenti (doc. 8);
- la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali era stata espressamente prevista nel contratto di conto corrente n. 7070150, nella sezione I alla clausola n. 11, specificamente approvata dal correntista (doc.
5.2 pag. 5);
- in merito alle contestazioni in tema di usura, il perito di parte attrice aveva utilizzato una formula diversa da quella indicata dalla AN d'IA per il calcolo del TEG e, in ogni caso, si sarebbe trattato di usura sopravvenuta;
- la perizia di parte, quale mera allegazione difensiva, era inattendibile;
- era inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora, in assenza di un inadempimento della banca. Infine, la banca ha eccepito la prescrizione delle pretese relativamente al periodo di tempo intercorso tra la data di apertura del contratto di conto corrente (risalente al 6 marzo 1996) e il 6 febbraio 2013 (data coincidente con il decennio anteriore alla diffida del 6 febbraio 2023).
1.3. Nel corso della prima udienza, le parti sono state invitate a valutare delle soluzioni conciliative in considerazione, da un lato, all'intervenuta produzione di documentazione contrattuale inerente ai rapporti oggetto di causa - che secondo la prospettazione attrice era invece inesistente - e, dall'altro, alla questione inerente alla capitalizzazione degli interessi applicati dal 2014, in seguito alla modifica dell'art. 120 TUB come novellato nel 2013. Atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stato disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile. All'esito, è stata fissata l'udienza dell'11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Procedendo con la qualificazione delle domande proposte, si evidenzia che l'attore ha avanzato una domanda di accertamento dell'invalidità dei contratti sopra indicati e di accertamento del saldo del conto corrente 7070150 sul quale confluivano gli addebiti inerenti al conto anticipi n. 325959, una volta eliminati gli addebiti ritenuti illegittimi.
3. Passando all'esame del merito, giova anzitutto evidenziare che la banca, costituendosi in giudizio, ha prodotto la documentazione contrattuale inerente ai rapporti oggetto di causa. Precisamente, per quanto riguarda il conto corrente n. 7070150, è stato prodotto un contratto del 12 luglio 2004 (si tratta, in particolare, di richiesta di apertura conto, condizioni generali, economiche e documento di sintesi sub doc. 5.1, 5.2 e 5.3 del fascicolo di parte convenuta). Sebbene il rapporto sia pacificamente iniziato negli anni '90, il primo estratto relativo a tale conto prodotto dall'attore risale al 31 gennaio 2009 (il primo saldo documentato è relativo al 31 dicembre 2008 - doc. 4 del fascicolo di parte attrice), quindi successivo al contratto prodotto dalla banca convenuta. Tale circostanza ha evidentemente impedito ogni verifica relativa alla ricostruzione del saldo per il periodo antecedente, in quanto in assenza degli estratti conto non è stato possibile lo svolgimento di alcuna analisi. In relazione al conto anticipi fatture n. 325959 (le cui competenze sono state girate sul c.c. 7070150), invece, il primo documento contrattuale con le relative condizioni risale al 16 maggio 2014 (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta pag. 50 ss.) mentre il primo estratto prodotto risale al 30 giugno 2012 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Quanto alle contestazioni avanzate nel corso del giudizio in ordine alla idoneità dei documenti prodotti dalla banca ai fini della prova dell'intervenuta pattuizione delle condizioni generali ed economiche applicabili ai rapporti oggetto di causa, la difesa di parte attrice ha sostenuto che si trattasse di documentazione prodotta in modo confuso, priva di data e, in ogni caso, che il difetto di una pattuizione pagina 4 di 14 originaria delle condizioni economiche non potesse essere superato da documenti o pattuizioni successive (così memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., pag. 2-3). La contestazione non appare meritevole di accoglimento considerando sia la sua formulazione alquanto generica sia il mancato disconoscimento ad opera dell'attore delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale prodotta [con particolare riferimento alle sottoscrizioni relative all'approvazione specifica delle condizioni contrattuali (doc.
5.3 del fascicolo di parte convenuta pag. 29- 30) nonché alla domanda di apertura del conto del 12 luglio 2024 (doc.
5.1 pag. 13 e ss.) e ai documenti sintesi in atti (doc.
5.1 pag.
1-11 e pag. 17-20)] né l'attore ha sostenuto che quella documentazione fosse riferibile ad altri rapporti in essere tra le parti. Peraltro, il signor nella documentazione prodotta Parte_1 ha anche dichiarato di aver ricevuto “un esemplare del presente fascicolo delle condizioni contrattuali, del modulo di richiesta nonché dei documenti di sintesi relativi al conto corrente e ai servizi acquistati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria” (doc.
5.3 del fascicolo di parte convenuta pag. 30). Ancora, nel modulo del contratto sottoscritto il 12 luglio 2024 (doc.
5.1 del fascicolo di parte convenuta, pag. 14 ss.)
- denominato “Conto Intesa Business e Prodotti/Servizi Aggiuntivi” - nella parte relativa alle “Dichiarazioni conclusive e firma del contratto” (doc.
5.1. pag. 15) il signor ha preso atto, tra l'altro, che “i rapporti Parte_1 sono regolati dal presente modulo di richiesta;
dal fascicolo delle condizioni contrattuali”; il fascicolo delle condizioni contrattuali (che reca nella prima pagina la denominazione “ e Parte_2 contiene anche le condizioni economiche) è stato prodotto dalla AN (doc.
5.2 e 5.3) e reca, in calce, le sottoscrizioni del signor (doc.
5.3 pag. 30), oltre alla dicitura, nell'ultima pagina in calce, Parte_1
“Edizione maggio 2004”. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le condizioni contrattuali ed economiche prodotte (doc.
5.2 e 5.3) siano riferibili al contratto sottoscritto il 12 luglio 2004 e che le stesse riguardino il conto corrente
“Conto Intesa Business” n. 7070150 oggetto di causa. 4. Tanto premesso, le domande proposte dal signor possono essere accolte in Parte_1 parte. 4.1. Per quanto concerne le contestazioni inerenti all'assenza di forma scritta dei contratti e all'illegittima applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, va dichiarata la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1284 e 1346 c.c., del contratto di conto corrente n. 7070150 per il periodo antecedente al 12 luglio 2004 nonché del conto anticipi n. 325959 per il periodo antecedente al 16 maggio 2014. In effetti, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154\1992 (per i quali non era prevista la forma scritta a pena di nullità) il saggio degli interessi, ove ultralegale, doveva essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, in materia bancaria, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 d.Lgs. 385/1993. Ai fini della valida stipula di una convenzione relativa agli interessi in misura ultralegale è sempre stato necessario che la stessa avesse forma scritta e contenesse l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, norma imperativa. Tale condizione, a seguito dell'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992, n. 154 può ritenersi soddisfatta solo quando il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto bancario;
diversamente, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154\1992, la condizione in questione poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (tra le altre, Cass., 19/05/2010, n. 12276; Cass., 25/02/2005 n. 4094). pagina 5 di 14 In assenza di pattuizione scritta in ordine al tasso di interessi in misura ultralegale, ovvero in presenza di una clausola nulla, si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che, affermata la invalidità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, la pattuizione relativa agli interessi in misura superiore a quella legale è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale (cfr. Cass. 14 gennaio 1997 n. 280); si tratta di una nullità parziale suscettibile di eterointegrazione secondo il meccanismo di inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullità, a norma dell'art. 1419 co.2 c.c.. Nel caso di specie, in assenza di pattuizioni relative alla misura degli interessi, per entrambi i contratti oggetto di causa, per i periodi sopra indicati (sino al 12 luglio 2004 quanto al c.c. 7070150 e sino al 16 maggio 2014 quanto al conto anticipi 325959) è sorta la necessità di rideterminare gli interessi debitori. Come già evidenziato, tuttavia, il primo estratto conto prodotto relativo al c.c. 7070150 era risalente al 31 gennaio 2009 mentre il primo estratto del conto anticipi era risalente al 30 giugno 2012 (doc. 4 di parte attrice) così che soltanto a partire da tali date è stata svolta l'analisi di ricostruzione dei conti demandata al CTU. Conseguentemente, in relazione ai rapporti bancari oggetto di lite, è stato conferito al CTU l'incarico di ricalcolare gli interessi passivi applicando:
- quanto al conto corrente n. 7070150 i tassi convenzionali pattuiti come indicati nei documenti contrattuali del 12 luglio 2004 (doc. 5.1/5.2/5.3 del fascicolo di parte convenuta) o variati in corso di rapporto (doc. 7, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto al conto anticipi n. 325959, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 sino alla data del 16 maggio 20214 (data in cui è stato pattuito un tasso convenzionale – doc. 8 del fascicolo di parte convenuta p. 50 e ss), applicando a partire da quest'ultima data il tasso come pattuito o variato nel corso del rapporto (doc. 7, 8, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta). 4.2. In secondo luogo, va dichiarata la nullità dei contratti azionati in merito alle pattuizioni o alle applicazioni della capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, nel periodo intercorso tra l'1 gennaio 2014 e il 14 febbraio 2017, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB come modificato nel corso dell'anno 2013.
Per il periodo antecedente al 12 luglio 2004, in relazione al quale non vi è documentazione contrattuale ma nemmeno estratti conto, è precluso ogni accertamento della nullità in considerazione dell'assenza di prova della pattuizione e, comunque, dell'applicazione della capitalizzazione.
In relazione al periodo successivo, invece, nel contratto di conto corrente prodotto dalla banca, risalente al 12 luglio 2004, risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con pari periodicità in relazione agli interessi debitori e creditori (cfr. condizioni generali di contratto, sezione 2, art. 9 sub doc.
5.2 di parte convenuta), con specifica approvazione da parte del cliente (doc.
5.3 di parte convenuta pag. 29-30). Trattandosi di contratto stipulato nel 2004, quindi successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la clausola anatocistica ivi contenuta deve ritenersi valida. Tale clausola era quindi lecita, perché conforme alla normativa allora vigente, precisamente al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all'art.
6. La novella, infatti, aveva espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c.
pagina 6 di 14 Successivamente, l'art. 1 co. 629 della legge 27.12.2013 n. 147 (in vigore dal 1.1.2014) ha modificato il citato art. 120 TUB prevedendo che: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”. Nella relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati si legge che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti «interessi composti» (o interessi sugli interessi)”. L'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha quindi reso illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto rileva nella fattispecie, ha vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi. La norma, pertanto, va intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c., invertendo, di fatto, quanto previsto dalla disciplina previgente – relativa agli anni 2000/2013 – con la quale è stato ammesso, nei rapporti bancari, l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale dell'art. 1283 c.c. Quanto alla verifica della decorrenza di tale innovazione legislativa, se immediata dall'1.1.2014 oppure sospensivamente condizionata ad un successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R., questo giudice ritiene corretta l'interpretazione della norma di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 120 cit. come immediatamente precettiva, ossia nel senso dell'applicazione immediata del divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi (in questo senso, tra le altre, C. App. Milano, Sentenza 31/01/2020 n. 333/2020; C. App. Milano, Sentenza 21 dicembre 2018 n. 5751/2018; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Tombesi, 4 giugno 2021 n. 4805/2021; Trib Milano, G.U. dott. Ferrari, 18 febbraio 2020 n. 1516/2020). In tal senso depongono diversi rilievi, tra i quali: il comma 2 dell'art. 120 è stato integralmente “sostituito” (così si esprime l'art.1 comma 629 della L.147/13); la prima parte della norma sostituita, raffrontata alla prima parte della norma precedente, nel fornire indicazioni sull'ambito di intervento del CICR, si esprime in termini innovativi, rimettendo al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, quando precedentemente l'incarico riguardava
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”, ossia quel prodursi di interessi anatocistici che il codice vieta all'art. 1283 c.c., salvo le ipotesi residuali ivi previste;
nel rimandare alla futura Delibera CICR la regolamentazione di “modalità e criteri”, la norma sancisce già i principi cui la delibera dovrà attenersi (“prevedendo in ogni caso che:”), principi che pertanto devono ritenersi già vigenti dall'1.1.14, e che una delibera regolamentare non potrebbe né modificare né posticipare nel tempo. È stato inoltre evidenziato come l'interpretazione che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR si ponga in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva. Pertanto, una volta riconosciuto che l'art. 120 comma 2 T.U.B. ha vietato l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto. Anche laddove si ritenesse equivoco il dato testuale della norma primaria, il problema dovrebbe trovare soluzione non mediante la disposizione regolamentare bensì attraverso il canone ermeneutico pagina 7 di 14 dell'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 disp. prel., in particolare valorizzando le indicazioni provenienti dai lavori preparatori. Né rileva il riferimento all'art. 161 co. 5 del TUB, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Tale previsione non può consentire la sopravvivenza della delibera del CICR pubblicata in attuazione dell'art. 120 TUB nella sua formulazione introdotta dal d.lgs. 342 del 1999. Ciò in quanto la norma transitoria di cui all'art. 161 co. 5 TUB si colloca all'interno del TUB a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa: la norma si riferisce, pertanto, solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive. L'entrata in vigore dell'art. 120 c. 2 del TUB, come modificato dalla l. 147/2013, non è stata invece accompagnata da alcuna norma transitoria, a conferma dell'immediata entrata in vigore della disposizione, senza necessità di subordinarne l'efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi, né di prevedere un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti. In conclusione, si ritiene che il divieto di anatocismo previsto dalla norma di cui all'art. 120 co.2 TUB nella versione vigente a partire dall'1 gennaio 2014 sino al 14 aprile 2016 fosse effettivo anche in assenza di apposita delibera CICR attuativa della nuova formulazione della norma. L'ulteriore nuova formulazione dell'art. 120 TUB in forza dell'art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e dalla delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 ha consolidato definitivamente il regime più restrittivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo un divieto assoluto di anatocismo, salvo si verifichino particolari presupposti di cui al comma 2, lettera b) punto 2); presupposti che nel caso di specie si sono verificati con la specifica autorizzazione rilasciata dal correntista in data 14 febbraio 2017 (doc.
6.2 del fascicolo di parte convenuta). Da tale considerazione è sorta la necessità di eliminare gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche se girati da conti anticipi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, con decorrenza dall'1 gennaio 2014 sino alla specifica autorizzazione del 14 febbraio 2017, tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate all'art. 120 TUB, circostanza che ha determinato la necessità di ricalcolare il saldo del conto scomputando gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'1 gennaio 2014 sino del 14 febbraio 2017, come da quesito conferito al CTU. 4.3. Per quanto concerne la contestazione inerente alla mancata pattuizione di spese, valute, commissioni e competenze, deve anzitutto rilevarsi come, a fronte della produzione dei contratti da parte della convenuta (doc. 5 e doc. 8 di parte convenuta), l'attore si sia limitato ad escludere, in generale, l'idoneità di tali documenti come prova scritta delle pattuizioni intercorse senza svolgere alcuna contestazione specifica in ordine alle pattuizioni relative alle spese di gestione dei conti o al regime delle valute ivi previsto né, tantomeno, in ordine alle commissioni previste nei documenti recanti le condizioni economiche dei rapporti (cfr. doc.
5.1 di parte convenuta pag.
1-6 e pag. 17-20, nonché doc. 5.3, sezione 15, pag. 19-28 recante la Condizioni economiche del rapporto di conto corrente, nonché doc.
7-10 relativi agli ulteriori documenti prodotti in merito agli affidamenti e alle variazioni contrattuali intervenute).
Quanto alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori commissioni che, a partire dall'anno 2009, hanno sostituito le prime, si osserva che nel contratto del 12 luglio 2004 (di accensione del c.c. 7070150) è stata pattuita la trimestrale per utilizzi nei limiti del fido nella misura dello 0,750% senza, Pt_3 tuttavia, alcuna indicazione della base e delle modalità di calcolo di tale commissione. Nel corso delle pagina 8 di 14 operazioni di consulenza è inoltre emersa l'applicazione della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) in assenza di specifiche pattuizioni. Diversamente, nei contratti di affidamento (doc. 8 di parte convenuta) e nelle variazioni contrattuali relative ad entrambi i rapporti (doc. 9 di parte convenuta e ss.) risulta validamente pattuita la commissioni di messa a disposizione fondi (C.D.F.), essendo state specificate in tali documenti contrattuali anche le modalità di calcolo di tali commissioni. Ne deriva che il rapporto di conto corrente per cui è causa deve ritenersi intrattenuto in assenza di valida pattuizione delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di istruttoria veloce mentre sono state legittimamente pattuite le ulteriori commissioni denominate commissioni di disponibilità fondi (C.D.F.). Il riscontrato difetto di validità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., comporta il ricalcolo del saldo con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, sino alla legittima pattuizione come commissioni di disponibilità fondi, avvenuta soltanto nel corso dei rapporti, nonché all'eliminazione delle CIV. Coerentemente con tale conclusione, il CTU, nell'operazione di ricalcolo del saldo, ha provveduto a scomputare gli addebiti a titolo di C.M.S. e di commissioni di istruttoria veloce (cfr. relazione di consulenza pag. 11).
Non è invece meritevole di accoglimento la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle spese di gestione dei conti e delle valute in considerazione della genericità delle doglianze, reiterate nella loro iniziale formulazione nonostante la produzione dei contratti da parte della banca che contenevano previsioni relative alle spese e alle valute.
4.4 Per quanto concerne la contestazione inerente all'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca, in violazione degli artt. 118 TUB nonché degli artt. 1325, 1346 e 1419 c.c., si ritiene che la stessa sia stata formulata in termini generici. Al di là dell'espressa pattuizione della facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto (art. 11, sezione 1, delle condizioni generali di contratto sub doc.
5.2. di parte convenuta) specificamente approvata dal correntista (doc.
5.3. pag. 29), si osserva come la difesa di parte attrice si sia limitata ad allegare che “[…] Durante il rapporto in esame l'Istituto di credito, nel cambiare continuamente ed unilateralmente le condizioni e i tassi dei conti, non ha proceduto alle debite pubblicazioni, comunicazioni e ad ottenere il formale consenso e le necessarie sottoscrizioni […]” (v. atto di citazione p. 13). Ad avviso di questo giudice, la mera allegazione circa la violazione dell'art. 118 TUB in assenza di qualsivoglia riferimento alle variazioni effettivamente applicate dalla banca induce a ritenere la contestazione tamquam non esset. 4.5 Ancora, con riferimento alla contestazione inerente alla pattuizione di interessi usurari, va evidenziato come inizialmente l'attore avesse contestato l'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto di conto corrente, ipotizzando quindi la configurabilità di un'ipotesi di usura sopravvenuta e utilizzando ai fini del calcolo del TEG, in via principale, una formula diversa da quella indicata dalla AN d'IA (cfr. atto di citazione pag. 8-11). Nel corso del giudizio, in seguito alla produzione, da parte della convenuta, della documentazione inerente alle modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto e, in particolare, in relazione alla modifica del 3-5 maggio 2022 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), la difesa di parte attrice ha sostenuto come il superamento dei tassi soglia determinato dalle variazioni unilaterali introdotte dalla banca dovesse essere ricondotto alla figura dell'usura cd. originaria (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. pag.
4-9 di parte attrice). In particolare, è stato evidenziato come, nel caso di specie, relativamente alla linea anticipo fatture di € 30.000 (le cui condizioni economiche erano state modificate dal doc. n. 7 di parte convenuta), fosse stato previsto, a partire dall'1.10.2022, un TAN al 10,40% che, sommato alla commissione di disponibilità pagina 9 di 14 fondi - CDF prevista nella misura dello 0,50% trimestrale e alle commissioni per l'anticipo fatture (anticipo
€ 10,33 ed estinzione € 10,33) determinava un TEG del 13,29% (ridotto al 12,99% nella nota del perito di parte attrice depositata nel corso dell'udienza dell'8 maggio 2024) superiore al tasso soglia usura, pro tempore vigente, del 12,40%. Ebbene, quanto alle contestazioni originarie in tema di usura, in merito all'usura sopravvenuta si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017 n. 26475) secondo cui allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Ancora, quanto all'utilizzo di criteri di calcolo diversi rispetto a quelli indicati nelle Istruzioni della AN d'IA per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi -TEGM in base ai quali è determinato proprio il tasso soglia usura, si ritiene che l'applicazione di una formula diversa da quella indicata dalla AN d'IA conduca a risultati non attendibili, derivanti da un confronto operato tra dati non omogeni, ossia dal raffronto tra un TEG calcolato con la modalità x (secondo le indicazioni del perito di parte) ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità y (secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di AN d'IA). Quindi, se è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della AN d'IA quali fonti di diritto, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del ruolo in essa attribuito alle Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni di AN d'IA condurrebbe ad un risultato inattendibile, senza considerare che l'utilizzo di differenti formule matematiche pregiudicherebbe la certezza della normativa di settore. In merito ai rilievi di parte attrice avanzati nel corso del giudizio in relazione al documento prodotto dalla convenuta recante le modiche contrattuali del 3 maggio 2022, asseritamente idonei a configurare un'ipotesi di usura originaria, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza delle allegazioni di parte attrice circa la misura del TEG, si osserva come il documento contrattuale in questione prevedeva anche che “Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla legge n. 108/1996 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono essere quindi conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento, senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al rapporto” (doc. 7 di parte convenuta). Si tratta di una clausola cd. di salvaguardia idonea ad introdurre un meccanismo correttivo tale da contenere gli interessi nei limiti del tasso soglia. Questo meccanismo mira ad impedire il superamento del tasso soglia da parte degli interessi, cosicché essi potevano al più essere quantificati in misura pari al tasso soglia (così, Corte d'Appello di Milano, Sez. III civ., 26 marzo 2019, n. 1338). La citata previsione contrattuale, quindi, ha evitato la possibilità che la misura degli interessi potesse superare, sia al momento della stipula sia nel corso del rapporto, il tasso-soglia usura. Sulla base di questa previsione, il tasso d'interesse doveva nella specie intendersi corretto già nel momento della sua genesi, in quanto ab origine al di sotto della soglia rilevante, con la conseguenza che doveva anche escludersi che potesse successivamente (nel corso del rapporto) diventare usurario.
pagina 10 di 14 4.6. Infine, in merito alla prescrizione, la banca convenuta, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), ha eccepito la prescrizione del di tutti gli indebiti pagati con rimesse di natura solutoria, nel periodo anteriore al 6 febbraio 2013, ossia al decennio anteriore al primo atto di diffida proveniente dall'attore e risalente al 6 febbraio 2023, quale valido atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto la questione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito affermando che «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens» (Cassazione civile, Sezioni Unite, 2.12.2010, n. 24418). L'eccezione di prescrizione risulta ritualmente proposta con la mera deduzione dell'inerzia del creditore, secondo il principio per cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cass. SS.UU., 13/06/2019, n.15895). Quindi, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (tra le altre, Cass., n. 2660 del 30/01/2019). L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito compete al cliente, anche se il giudice è tenuto a “valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cass., 6 dicembre 2019 n. 31927). In questa prospettiva l'esistenza di un conto affidato è desumibile anche in via indiretta, ad esempio, dall'esame degli estratti conto dai quali si evinca l'applicazione della commissione di massimo scoperto, o di diversi tassi, intra fido e ultra-fido o, ancora, di tassi differenti per scaglioni di affidamento così come assumono rilievo i dati evincibili dalle visure della Centrale dei Rischi;
assumono quindi rilevanza diversi indici fattuali, idonei a provare, sia pure indirettamente, l'esistenza di un contratto di apertura di credito. Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che il periodo interessato dall'eccezione, per le ragioni esposte, è quello antecedente al 6 febbraio 2013. Nell'identificazione del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse in conto corrente è stato chiesto al consulente d'ufficio di effettuare il conteggio considerando le rimesse in forza del ricalcolo del conto eseguito al netto degli indebiti annotati dalla convenuta (cd. saldo rettificato). Si tratta della soluzione (alternativa rispetto a quella che ipotizza di valutare le rimesse sulla base gli originari estratti conto – cd. saldo banca) che appare più corretta in attuazione del principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di pagina 11 di 14 prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (così Cass., ord. 19 maggio 2020 n. 9141; più di recente, Cass., Ordinanza 16 marzo 2023 n. 7721). La Suprema Corte, in effetti, ha precisato che è “evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (sempre Cass. ord. n. 9141/2020 cit.). Si ritiene, pertanto, di dover dare seguito a tale orientamento siccome corrispondente al principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto alcun effetto a clausola dichiarata nulla, tanto più in favore del soggetto che ha dato corso alla nullità (come nel caso di specie deve ritenersi la convenuta, quale soggetto ordinariamente predisponente i contratti di conto corrente). Il CTU, sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, degli estratti conto e degli scalari prodotti, ha accertato la presenza di molteplici affidamenti anche in data antecedente ai documenti prodotti dalla convenuta (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta). Il consulente d'ufficio, applicando i criteri precedentemente esposti, ha distinto le rimesse intervenute sul conto corrente, sulla base del saldo ricalcolato, tra solutorie e ripristinatorie;
successivamente, per ciascuna categoria di rimessa, ha verificato se la stessa fosse stata utilizzata per il pagamento di indebiti annotati in conto, e quindi, ha verificato l'eventuale intervenuta prescrizione. Ai fini del calcolo prescrizionale, il CTU ha quindi elaborato diversi conteggi tenendo conto, alla luce delle osservazioni avanzata dal consulente di parte attrice, di due soluzioni possibili:
- la prima soluzione che non ha effettuato alcuna distinzione in ordine alle competenze (extra fido e intra fido) pagate con le rimesse. In virtù di questa prima soluzione il CTU ha considerato tutti gli indebiti annotati sul conto n. 7070150 sino al 30 settembre 2012 pagati con rimesse di natura solutoria, quindi ormai prescritti e non suscettibili di ripetizione, con conseguente ricalcolo del saldo effettuato a partire dal 30 settembre 2012 che ha portato all'accertamento di un saldo alla data dell'ultimo estratto prodotto (31 ottobre 2023) di euro 4.196,68 a debito del cliente, a fronte del saldo risultante dagli estratti della banca di euro 9.617,22, sempre a debito del correntista (relazione pag. 12-17 e pag. 20);
- la seconda soluzione che, in applicazione dei principi in tema di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c., ha considerato, in costanza di affidamento, le rimesse solutorie come idonee a pagare unicamente gli interessi e le competenze extra fido, ossia gli unici importi in quel momento liquidi ed esigibili e, quindi, suscettibili di pagamento. In virtù di questa seconda soluzione, il CTU ha rilevato come tutte le rimesse dovrebbero essere considerate di natura ripristinatoria con conseguente ricalcolo del saldo effettuato a partire dal primo estratto prodotto (ossia dall'estratto del 31 gennaio 2009). Tale soluzione ha portato all'accertamento di un saldo alla data dell'ultimo estratto prodotto (31 ottobre 2023) di euro 1.780,05 a debito del cliente, a fronte del saldo risultante dagli estratti della banca di euro 9.617,22, sempre a debito del correntista (relazione pag. 39-41). La seconda soluzione, in realtà, appare quella più corretta in attuazione dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (integrante ad avviso di questo giudice una specificazione dei principi espressi dalle SS.UU n. 24418/2010) secondo cui la rimessa solutoria paga solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile (in motivazione Cass., ord. 19 maggio 2020 n. 9141); ciò in applicazione dell'art. 1194 c.c. che, nel disciplinare l'ordine di pagina 12 di 14 imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, presuppone la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale, quanto del credito per gli interessi.
Quindi, nell'accertare quale fosse l'effettivo saldo contabile dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, dovrà aversi riguardo, tra le ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, a quella che ha considerato, in costanza di affidamento, le rimesse solutorie come idonee a pagare unicamente gli interessi e le competenze extra fido. 4.7. Il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo alla data del 31ottobre 2023 (quale data dell'ultimo estratto prodotto), ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, in applicazione dei principi affermati nella presente sentenza e operato in conformità a criteri logici e coerenti, giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal giudice. Alla luce del ricalcolo compiuto secondo i criteri sinora deve rilevarsi come il saldo del conto corrente, titolo delle domande attoree, alla data del 31 ottobre 2023 fosse pari ad euro 1.780,05 a debito del cliente, a fronte del saldo risultante dagli estratti della banca di euro 9.617,22, sempre a debito del correntista.
4.8. In conclusione, vanno accolte le domande di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente nn. 7070150 e del conto anticipi n. 325959 nei limiti sopra esposti e, per l'effetto, il saldo del conto n. 7070150 alla data del 31 ottobre 2023 va rideterminato nell'importo di euro 1.780,05 a debito del signor , con una differenza di euro 7.837,17 a favore del correntista rispetto al saldo indicato Parte_1 negli estratti della banca (pari ad euro 9.614,41). Devono essere invece rigettate la domanda di condanna al pagamento di interessi, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sia perchè l'attore ha proposto una domanda di mero accertamento del saldo di un conto ancora in essere sia perché, in definitiva, non è stato accertato alcun credito in favore del cliente. Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, venendo in rilievo unicamente obbligazione di valuta, insuscettibili di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
5. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento parziale delle domande proposte - limitato alle domande di accertamento della nullità in ordine soltanto ad alcuni dei profili contestati e di ricalcolo del saldo inerente al conto corrente e al conto anticipi in misura decisamente inferiore rispetto alle allegazioni attoree - integri le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà. Per la residua metà le spese vanno poste a carico della banca e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo pari alla differenza del saldo del conto riconosciuta in favore del correntista, pari ad ero 7.837,17), le spese in favore dell'attore vanno liquidate - già effettuata la compensazione per la metà - in euro 272,50 per spese (pari alla metà di quanto dovuto per il contributo unificato) ed euro 2.538,50 per compenso di avvocato (pari alla metà dei valori medi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti, complessivamente, ad euro 5.077,00). Le spese vengono liquidate in favore degli avvocati Claudio Marelli e Luigi Cazzola che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 13 di 14 Quanto alle spese di CTU, invece, tenuto conto della necessità di espletare la consulenza al fine di accertare l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente, si ritiene che le stesse vadano poste integralmente a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte , quale Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, contro la società così provvede: Controparte_1
a. accerta la nullità, per violazione, degli artt. 1284, comma 3, c.c., 1346 c.c. e 1283 cc, delle clausole di determinazione dei tassi d'interesse e di capitalizzazione contenute nei contratti che hanno regolamentato i rapporti di conto corrente n. 7070150 e conto anticipi n. 325959 intercorsi tra le parti nonché delle commissioni di massimo di massimo scoperto, per le motivazioni e nei limiti in precedenza indicati e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 7070150 (sul quale sono confluiti gli addebiti inerenti al conto accessorio), alla data del 31 ottobre 2023, in euro 1.780.05 a debito del correntista;
b. condanna al pagamento, in favore di della metà delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, pari ad euro 272,50 per spese vive ed euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Claudio Marelli e Luigi Cazzola, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della società Controparte_1
Così deciso a Milano, in data 13 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23412 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
(P.IVA. – C.F. ), quale imprenditore Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Marelli e Luigi Cazzola, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cavaria con ME (VA), in via Amendola n. 200 A e, quindi, presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
ATTORI E (C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Bocci, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Luca n. 10 CONVENUTA OGGETTO: Rapporti bancari. CONCLUSIONI parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale : Nel merito:
-- accertare e dichiarare, in relazione al conte corrente n. 7070150 e al conto accessorio 325959, oggetto del presente giudizio :
1) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta dei medesimi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso sostitutivo legale ex art. 1284 c.c.;
2) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale, applicati per l'intera durata dei rapporti per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi debitori ultralegali avvenuta nel caso di specie;
3) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi debitori superiori al tasso di soglia usura all'epoca vigente;
4) la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente di non convenute commissioni, valute e spese, nonché di ogni ulteriore onere e remunerazione non determinata e non pattuita, così come indicate in narrativa, introdotte unilateralmente dalla convenuta e modificate in peius senza sottoscrizioni dell'odierna Attrice, in assenza di giustificati motivi e, in ogni caso, prive di causa negoziale;
Per l'effetto, in via principale :
pagina 1 di 14 -accertare e dichiarare l'illegittimo addebito della somma di Euro 53.679,79.= oppure della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e rideterminare di conseguenza il giusto rapporto di dare / avere dei conti correnti n. 7070150 e 325959 alla data di notifica della presente citazione. In via subordinata, qualora non venga accolta la domanda principale, accertare e dichiarare l'illegittimo addebito della somma di Euro 7.837,17=, così come quantificata dal CTU nella sua relazione e rideterminare di conseguenza il giusto rapporto di dare/avere dei conti correnti n.7070150 e 325959 alla data di notifica della presente citazione . In ogni caso e sempre:
-- oltre agli interessi moratori dal dovuto e il risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria;
-- con vittoria di spese e competenze professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: si chiede che venga richiamato il CTU, al fine di effettuare un nuovo conteggio, nel quale:
-si considerino non pattuite le condizioni economiche;
- venga eliminata la capitalizzazione applicata dalla banca, sia sul conto principale che sul rapporto di anticipo, fino alla data del 14 febbraio 2017;
- vengano ricalcolati al tasso sostitutivo, relativamente al conto anticipi, gli interessi debitori maturati dopo il 30/09/2014 in quanto essi sono privi di pattuizione almeno fino al 05/05/2022 (linea di anticipo fatture di Euro 30.000,00 = sul conto corrente 7070150- doc.n.8 convenuta pag.39).
- vengano ricalcolati gli interessi debitori al tasso sostitutivo sul conto principale (n.7070150) vista la mancata rilevazione di contratti di affidamento in atti anteriori alla data del 16/05/2014. Si chiede altresì che venga disposta integrazione della CTU, al fine di verificare l'esistenza dell'usura sia pattizia sia sopravvenuta chiedendo al CTU che, nel caso di superamento del tasso soglia al momento della pattuizione, ridetermini quanto dovuto senza applicare alcun interesse nel solo trimestre del tasso soglia.”.
parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, così giudicare: Nel merito:
1) rigettare tutte le domande svolte da parte attrice per essere integralmente infondate in fatto ed in diritto;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda attorea relativa alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4° cod. civ.;
3) in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande - per tutte le causali indicate e reclamate - cosi come analiticamente esposto nel paragrafo VIII della presente comparsa;
4) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 cod. civ., la prescrizione degli “interessi attivi” eventualmente rinvenienti dal ricalcolo del saldo;
5) in ogni caso, con condanna dell'attore al rimborso, in favore di dei compensi e delle spese del Controparte_1 presente giudizio. In via istruttoria:
6) rigettare la richiesta di convocazione del CTU per l'effettuazione di una integrazione della Relazione Peritale, per infondatezza in fatto e diritto”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, il signor , quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio la chiedendo di Controparte_3 pagina 2 di 14 accertare l'invalidità, sotto molteplici profili, del contratto di conto corrente n. 7070150, che era stato stipulato tra le parti in data antecedente all'entrata in vigore del T.U.B., al quale era collegato il conto anticipi n. 325959, entrambi ancora in essere alla data di introduzione del giudizio. L'attore ha chiesto di accertare il saldo di tali rapporti e l'illegittimo addebito della somma di euro 53.679,79, oltre interessi di mora e risarcimento del danno da svalutazione, e a tal fine è stato sostenuto che il signor aveva intrattenuto sin dagli anni '90 con la banca convenuta i rapporti di conto Parte_1 corrente sopra identificati e che, con lettera inoltrata via pec in data 6 febbraio 2023, era stato chiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, l'invio della documentazione contrattuale e contabile inerente a questi rapporti ma l'istanza era stata evasa solo parzialmente. L'attore ha dedotto che, in assenza della documentazione contrattuale inerente ai citati rapporti, all'esito dell'espletamento di una perizia, erano emersi diversi profili di invalidità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, relativi precisamente a:
- illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale, attesa l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta e di pattuizioni inerenti ai tassi di interesse, con verosimile determinazione del tasso di interesse per relationem con rinvio alle condizioni applicate dalle aziende di credito sulla piazza e conseguente nullità, per violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., delle relative clausole, per un importo complessivo di euro 34.795,69;
- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., per un importo complessivo di euro 15.706,46;
- illegittima applicazione di interessi usurari nel corso di entrambi i rapporti, per un importo complessivo di euro 6.048,09;
- illegittimo addebito di spese, valute e commissioni non pattuite per un importo complessivo di euro 19.145,64;
- illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca. Il signor ha quindi agito chiedendo l'accertamento dell'invalidità dei contratti e del corretto Parte_1 saldo dei rapporti, oltre agli interessi di mora, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande proposte, evidenziando che:
- il conto corrente ordinario n. 7070150 era stato disciplinato, a decorrere dal 12 luglio 2004, dal contratto denominato “Conto Intesa Business”, completo del documento di sintesi e recante le condizioni generali ed economiche del rapporto (doc. 5 del fascicolo di parte), recante la disciplina degli interessi, delle commissioni, valute e spese applicabili al rapporto;
- nel corso di tale rapporto, precisamente in data 14 febbraio 2017, il signor aveva autorizzato Parte_1 la capitalizzazione degli interessi (doc. 6) e in precedenza la capitalizzazione era stata legittimamente pattuita nel contratto di conto corrente del 12 luglio 2004, sezione II, clausola n. 9, in conformità alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000;
- nel corso dell'anno 2022 le parti avevano pattuito una modificazione consensuale delle condizioni economiche del contratto (doc. 7);
- nel corso del rapporto, tra il 16 maggio 2014 e il 20 dicembre 2022, erano stati erogati al signor affidamenti a breve termine per anticipi fatture che erano stati regolati sul conto corrente n. Parte_1
7070150 (doc. 8);
- la banca aveva regolarmente inviato al correntista i documenti di sintesi e le proposte di variazione unilaterale del contratto (doc. 9-10);
pagina 3 di 14 - per quanto concerne le aperture di credito, le relative condizioni economiche erano state previste nel documento di sintesi del 6 dicembre 2004 (doc. 5.1) e nei successivi atti relativi agli affidamenti (doc. 8);
- la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali era stata espressamente prevista nel contratto di conto corrente n. 7070150, nella sezione I alla clausola n. 11, specificamente approvata dal correntista (doc.
5.2 pag. 5);
- in merito alle contestazioni in tema di usura, il perito di parte attrice aveva utilizzato una formula diversa da quella indicata dalla AN d'IA per il calcolo del TEG e, in ogni caso, si sarebbe trattato di usura sopravvenuta;
- la perizia di parte, quale mera allegazione difensiva, era inattendibile;
- era inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora, in assenza di un inadempimento della banca. Infine, la banca ha eccepito la prescrizione delle pretese relativamente al periodo di tempo intercorso tra la data di apertura del contratto di conto corrente (risalente al 6 marzo 1996) e il 6 febbraio 2013 (data coincidente con il decennio anteriore alla diffida del 6 febbraio 2023).
1.3. Nel corso della prima udienza, le parti sono state invitate a valutare delle soluzioni conciliative in considerazione, da un lato, all'intervenuta produzione di documentazione contrattuale inerente ai rapporti oggetto di causa - che secondo la prospettazione attrice era invece inesistente - e, dall'altro, alla questione inerente alla capitalizzazione degli interessi applicati dal 2014, in seguito alla modifica dell'art. 120 TUB come novellato nel 2013. Atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stato disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile. All'esito, è stata fissata l'udienza dell'11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Procedendo con la qualificazione delle domande proposte, si evidenzia che l'attore ha avanzato una domanda di accertamento dell'invalidità dei contratti sopra indicati e di accertamento del saldo del conto corrente 7070150 sul quale confluivano gli addebiti inerenti al conto anticipi n. 325959, una volta eliminati gli addebiti ritenuti illegittimi.
3. Passando all'esame del merito, giova anzitutto evidenziare che la banca, costituendosi in giudizio, ha prodotto la documentazione contrattuale inerente ai rapporti oggetto di causa. Precisamente, per quanto riguarda il conto corrente n. 7070150, è stato prodotto un contratto del 12 luglio 2004 (si tratta, in particolare, di richiesta di apertura conto, condizioni generali, economiche e documento di sintesi sub doc. 5.1, 5.2 e 5.3 del fascicolo di parte convenuta). Sebbene il rapporto sia pacificamente iniziato negli anni '90, il primo estratto relativo a tale conto prodotto dall'attore risale al 31 gennaio 2009 (il primo saldo documentato è relativo al 31 dicembre 2008 - doc. 4 del fascicolo di parte attrice), quindi successivo al contratto prodotto dalla banca convenuta. Tale circostanza ha evidentemente impedito ogni verifica relativa alla ricostruzione del saldo per il periodo antecedente, in quanto in assenza degli estratti conto non è stato possibile lo svolgimento di alcuna analisi. In relazione al conto anticipi fatture n. 325959 (le cui competenze sono state girate sul c.c. 7070150), invece, il primo documento contrattuale con le relative condizioni risale al 16 maggio 2014 (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta pag. 50 ss.) mentre il primo estratto prodotto risale al 30 giugno 2012 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Quanto alle contestazioni avanzate nel corso del giudizio in ordine alla idoneità dei documenti prodotti dalla banca ai fini della prova dell'intervenuta pattuizione delle condizioni generali ed economiche applicabili ai rapporti oggetto di causa, la difesa di parte attrice ha sostenuto che si trattasse di documentazione prodotta in modo confuso, priva di data e, in ogni caso, che il difetto di una pattuizione pagina 4 di 14 originaria delle condizioni economiche non potesse essere superato da documenti o pattuizioni successive (così memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., pag. 2-3). La contestazione non appare meritevole di accoglimento considerando sia la sua formulazione alquanto generica sia il mancato disconoscimento ad opera dell'attore delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale prodotta [con particolare riferimento alle sottoscrizioni relative all'approvazione specifica delle condizioni contrattuali (doc.
5.3 del fascicolo di parte convenuta pag. 29- 30) nonché alla domanda di apertura del conto del 12 luglio 2024 (doc.
5.1 pag. 13 e ss.) e ai documenti sintesi in atti (doc.
5.1 pag.
1-11 e pag. 17-20)] né l'attore ha sostenuto che quella documentazione fosse riferibile ad altri rapporti in essere tra le parti. Peraltro, il signor nella documentazione prodotta Parte_1 ha anche dichiarato di aver ricevuto “un esemplare del presente fascicolo delle condizioni contrattuali, del modulo di richiesta nonché dei documenti di sintesi relativi al conto corrente e ai servizi acquistati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria” (doc.
5.3 del fascicolo di parte convenuta pag. 30). Ancora, nel modulo del contratto sottoscritto il 12 luglio 2024 (doc.
5.1 del fascicolo di parte convenuta, pag. 14 ss.)
- denominato “Conto Intesa Business e Prodotti/Servizi Aggiuntivi” - nella parte relativa alle “Dichiarazioni conclusive e firma del contratto” (doc.
5.1. pag. 15) il signor ha preso atto, tra l'altro, che “i rapporti Parte_1 sono regolati dal presente modulo di richiesta;
dal fascicolo delle condizioni contrattuali”; il fascicolo delle condizioni contrattuali (che reca nella prima pagina la denominazione “ e Parte_2 contiene anche le condizioni economiche) è stato prodotto dalla AN (doc.
5.2 e 5.3) e reca, in calce, le sottoscrizioni del signor (doc.
5.3 pag. 30), oltre alla dicitura, nell'ultima pagina in calce, Parte_1
“Edizione maggio 2004”. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le condizioni contrattuali ed economiche prodotte (doc.
5.2 e 5.3) siano riferibili al contratto sottoscritto il 12 luglio 2004 e che le stesse riguardino il conto corrente
“Conto Intesa Business” n. 7070150 oggetto di causa. 4. Tanto premesso, le domande proposte dal signor possono essere accolte in Parte_1 parte. 4.1. Per quanto concerne le contestazioni inerenti all'assenza di forma scritta dei contratti e all'illegittima applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, va dichiarata la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1284 e 1346 c.c., del contratto di conto corrente n. 7070150 per il periodo antecedente al 12 luglio 2004 nonché del conto anticipi n. 325959 per il periodo antecedente al 16 maggio 2014. In effetti, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154\1992 (per i quali non era prevista la forma scritta a pena di nullità) il saggio degli interessi, ove ultralegale, doveva essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, in materia bancaria, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 d.Lgs. 385/1993. Ai fini della valida stipula di una convenzione relativa agli interessi in misura ultralegale è sempre stato necessario che la stessa avesse forma scritta e contenesse l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, norma imperativa. Tale condizione, a seguito dell'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992, n. 154 può ritenersi soddisfatta solo quando il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto bancario;
diversamente, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154\1992, la condizione in questione poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (tra le altre, Cass., 19/05/2010, n. 12276; Cass., 25/02/2005 n. 4094). pagina 5 di 14 In assenza di pattuizione scritta in ordine al tasso di interessi in misura ultralegale, ovvero in presenza di una clausola nulla, si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che, affermata la invalidità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, la pattuizione relativa agli interessi in misura superiore a quella legale è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale (cfr. Cass. 14 gennaio 1997 n. 280); si tratta di una nullità parziale suscettibile di eterointegrazione secondo il meccanismo di inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullità, a norma dell'art. 1419 co.2 c.c.. Nel caso di specie, in assenza di pattuizioni relative alla misura degli interessi, per entrambi i contratti oggetto di causa, per i periodi sopra indicati (sino al 12 luglio 2004 quanto al c.c. 7070150 e sino al 16 maggio 2014 quanto al conto anticipi 325959) è sorta la necessità di rideterminare gli interessi debitori. Come già evidenziato, tuttavia, il primo estratto conto prodotto relativo al c.c. 7070150 era risalente al 31 gennaio 2009 mentre il primo estratto del conto anticipi era risalente al 30 giugno 2012 (doc. 4 di parte attrice) così che soltanto a partire da tali date è stata svolta l'analisi di ricostruzione dei conti demandata al CTU. Conseguentemente, in relazione ai rapporti bancari oggetto di lite, è stato conferito al CTU l'incarico di ricalcolare gli interessi passivi applicando:
- quanto al conto corrente n. 7070150 i tassi convenzionali pattuiti come indicati nei documenti contrattuali del 12 luglio 2004 (doc. 5.1/5.2/5.3 del fascicolo di parte convenuta) o variati in corso di rapporto (doc. 7, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta);
- quanto al conto anticipi n. 325959, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 sino alla data del 16 maggio 20214 (data in cui è stato pattuito un tasso convenzionale – doc. 8 del fascicolo di parte convenuta p. 50 e ss), applicando a partire da quest'ultima data il tasso come pattuito o variato nel corso del rapporto (doc. 7, 8, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta). 4.2. In secondo luogo, va dichiarata la nullità dei contratti azionati in merito alle pattuizioni o alle applicazioni della capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, nel periodo intercorso tra l'1 gennaio 2014 e il 14 febbraio 2017, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB come modificato nel corso dell'anno 2013.
Per il periodo antecedente al 12 luglio 2004, in relazione al quale non vi è documentazione contrattuale ma nemmeno estratti conto, è precluso ogni accertamento della nullità in considerazione dell'assenza di prova della pattuizione e, comunque, dell'applicazione della capitalizzazione.
In relazione al periodo successivo, invece, nel contratto di conto corrente prodotto dalla banca, risalente al 12 luglio 2004, risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con pari periodicità in relazione agli interessi debitori e creditori (cfr. condizioni generali di contratto, sezione 2, art. 9 sub doc.
5.2 di parte convenuta), con specifica approvazione da parte del cliente (doc.
5.3 di parte convenuta pag. 29-30). Trattandosi di contratto stipulato nel 2004, quindi successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la clausola anatocistica ivi contenuta deve ritenersi valida. Tale clausola era quindi lecita, perché conforme alla normativa allora vigente, precisamente al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con particolare riferimento all'art.
6. La novella, infatti, aveva espressamente previsto nelle operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una implicita deroga nel settore al divieto sancito dall'art. 1283 c.c.
pagina 6 di 14 Successivamente, l'art. 1 co. 629 della legge 27.12.2013 n. 147 (in vigore dal 1.1.2014) ha modificato il citato art. 120 TUB prevedendo che: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”. Nella relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati si legge che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti «interessi composti» (o interessi sugli interessi)”. L'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha quindi reso illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto rileva nella fattispecie, ha vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi. La norma, pertanto, va intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c., invertendo, di fatto, quanto previsto dalla disciplina previgente – relativa agli anni 2000/2013 – con la quale è stato ammesso, nei rapporti bancari, l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale dell'art. 1283 c.c. Quanto alla verifica della decorrenza di tale innovazione legislativa, se immediata dall'1.1.2014 oppure sospensivamente condizionata ad un successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R., questo giudice ritiene corretta l'interpretazione della norma di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 120 cit. come immediatamente precettiva, ossia nel senso dell'applicazione immediata del divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi (in questo senso, tra le altre, C. App. Milano, Sentenza 31/01/2020 n. 333/2020; C. App. Milano, Sentenza 21 dicembre 2018 n. 5751/2018; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Tombesi, 4 giugno 2021 n. 4805/2021; Trib Milano, G.U. dott. Ferrari, 18 febbraio 2020 n. 1516/2020). In tal senso depongono diversi rilievi, tra i quali: il comma 2 dell'art. 120 è stato integralmente “sostituito” (così si esprime l'art.1 comma 629 della L.147/13); la prima parte della norma sostituita, raffrontata alla prima parte della norma precedente, nel fornire indicazioni sull'ambito di intervento del CICR, si esprime in termini innovativi, rimettendo al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, quando precedentemente l'incarico riguardava
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”, ossia quel prodursi di interessi anatocistici che il codice vieta all'art. 1283 c.c., salvo le ipotesi residuali ivi previste;
nel rimandare alla futura Delibera CICR la regolamentazione di “modalità e criteri”, la norma sancisce già i principi cui la delibera dovrà attenersi (“prevedendo in ogni caso che:”), principi che pertanto devono ritenersi già vigenti dall'1.1.14, e che una delibera regolamentare non potrebbe né modificare né posticipare nel tempo. È stato inoltre evidenziato come l'interpretazione che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR si ponga in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva. Pertanto, una volta riconosciuto che l'art. 120 comma 2 T.U.B. ha vietato l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto. Anche laddove si ritenesse equivoco il dato testuale della norma primaria, il problema dovrebbe trovare soluzione non mediante la disposizione regolamentare bensì attraverso il canone ermeneutico pagina 7 di 14 dell'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 disp. prel., in particolare valorizzando le indicazioni provenienti dai lavori preparatori. Né rileva il riferimento all'art. 161 co. 5 del TUB, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Tale previsione non può consentire la sopravvivenza della delibera del CICR pubblicata in attuazione dell'art. 120 TUB nella sua formulazione introdotta dal d.lgs. 342 del 1999. Ciò in quanto la norma transitoria di cui all'art. 161 co. 5 TUB si colloca all'interno del TUB a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa: la norma si riferisce, pertanto, solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive. L'entrata in vigore dell'art. 120 c. 2 del TUB, come modificato dalla l. 147/2013, non è stata invece accompagnata da alcuna norma transitoria, a conferma dell'immediata entrata in vigore della disposizione, senza necessità di subordinarne l'efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi, né di prevedere un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti. In conclusione, si ritiene che il divieto di anatocismo previsto dalla norma di cui all'art. 120 co.2 TUB nella versione vigente a partire dall'1 gennaio 2014 sino al 14 aprile 2016 fosse effettivo anche in assenza di apposita delibera CICR attuativa della nuova formulazione della norma. L'ulteriore nuova formulazione dell'art. 120 TUB in forza dell'art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e dalla delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 ha consolidato definitivamente il regime più restrittivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo un divieto assoluto di anatocismo, salvo si verifichino particolari presupposti di cui al comma 2, lettera b) punto 2); presupposti che nel caso di specie si sono verificati con la specifica autorizzazione rilasciata dal correntista in data 14 febbraio 2017 (doc.
6.2 del fascicolo di parte convenuta). Da tale considerazione è sorta la necessità di eliminare gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche se girati da conti anticipi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, con decorrenza dall'1 gennaio 2014 sino alla specifica autorizzazione del 14 febbraio 2017, tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate all'art. 120 TUB, circostanza che ha determinato la necessità di ricalcolare il saldo del conto scomputando gli interessi anatocistici addebitati successivamente all'1 gennaio 2014 sino del 14 febbraio 2017, come da quesito conferito al CTU. 4.3. Per quanto concerne la contestazione inerente alla mancata pattuizione di spese, valute, commissioni e competenze, deve anzitutto rilevarsi come, a fronte della produzione dei contratti da parte della convenuta (doc. 5 e doc. 8 di parte convenuta), l'attore si sia limitato ad escludere, in generale, l'idoneità di tali documenti come prova scritta delle pattuizioni intercorse senza svolgere alcuna contestazione specifica in ordine alle pattuizioni relative alle spese di gestione dei conti o al regime delle valute ivi previsto né, tantomeno, in ordine alle commissioni previste nei documenti recanti le condizioni economiche dei rapporti (cfr. doc.
5.1 di parte convenuta pag.
1-6 e pag. 17-20, nonché doc. 5.3, sezione 15, pag. 19-28 recante la Condizioni economiche del rapporto di conto corrente, nonché doc.
7-10 relativi agli ulteriori documenti prodotti in merito agli affidamenti e alle variazioni contrattuali intervenute).
Quanto alle commissioni di massimo scoperto e alle ulteriori commissioni che, a partire dall'anno 2009, hanno sostituito le prime, si osserva che nel contratto del 12 luglio 2004 (di accensione del c.c. 7070150) è stata pattuita la trimestrale per utilizzi nei limiti del fido nella misura dello 0,750% senza, Pt_3 tuttavia, alcuna indicazione della base e delle modalità di calcolo di tale commissione. Nel corso delle pagina 8 di 14 operazioni di consulenza è inoltre emersa l'applicazione della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) in assenza di specifiche pattuizioni. Diversamente, nei contratti di affidamento (doc. 8 di parte convenuta) e nelle variazioni contrattuali relative ad entrambi i rapporti (doc. 9 di parte convenuta e ss.) risulta validamente pattuita la commissioni di messa a disposizione fondi (C.D.F.), essendo state specificate in tali documenti contrattuali anche le modalità di calcolo di tali commissioni. Ne deriva che il rapporto di conto corrente per cui è causa deve ritenersi intrattenuto in assenza di valida pattuizione delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di istruttoria veloce mentre sono state legittimamente pattuite le ulteriori commissioni denominate commissioni di disponibilità fondi (C.D.F.). Il riscontrato difetto di validità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., comporta il ricalcolo del saldo con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, sino alla legittima pattuizione come commissioni di disponibilità fondi, avvenuta soltanto nel corso dei rapporti, nonché all'eliminazione delle CIV. Coerentemente con tale conclusione, il CTU, nell'operazione di ricalcolo del saldo, ha provveduto a scomputare gli addebiti a titolo di C.M.S. e di commissioni di istruttoria veloce (cfr. relazione di consulenza pag. 11).
Non è invece meritevole di accoglimento la contestazione relativa all'illegittima applicazione delle spese di gestione dei conti e delle valute in considerazione della genericità delle doglianze, reiterate nella loro iniziale formulazione nonostante la produzione dei contratti da parte della banca che contenevano previsioni relative alle spese e alle valute.
4.4 Per quanto concerne la contestazione inerente all'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca, in violazione degli artt. 118 TUB nonché degli artt. 1325, 1346 e 1419 c.c., si ritiene che la stessa sia stata formulata in termini generici. Al di là dell'espressa pattuizione della facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto (art. 11, sezione 1, delle condizioni generali di contratto sub doc.
5.2. di parte convenuta) specificamente approvata dal correntista (doc.
5.3. pag. 29), si osserva come la difesa di parte attrice si sia limitata ad allegare che “[…] Durante il rapporto in esame l'Istituto di credito, nel cambiare continuamente ed unilateralmente le condizioni e i tassi dei conti, non ha proceduto alle debite pubblicazioni, comunicazioni e ad ottenere il formale consenso e le necessarie sottoscrizioni […]” (v. atto di citazione p. 13). Ad avviso di questo giudice, la mera allegazione circa la violazione dell'art. 118 TUB in assenza di qualsivoglia riferimento alle variazioni effettivamente applicate dalla banca induce a ritenere la contestazione tamquam non esset. 4.5 Ancora, con riferimento alla contestazione inerente alla pattuizione di interessi usurari, va evidenziato come inizialmente l'attore avesse contestato l'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto di conto corrente, ipotizzando quindi la configurabilità di un'ipotesi di usura sopravvenuta e utilizzando ai fini del calcolo del TEG, in via principale, una formula diversa da quella indicata dalla AN d'IA (cfr. atto di citazione pag. 8-11). Nel corso del giudizio, in seguito alla produzione, da parte della convenuta, della documentazione inerente alle modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto e, in particolare, in relazione alla modifica del 3-5 maggio 2022 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), la difesa di parte attrice ha sostenuto come il superamento dei tassi soglia determinato dalle variazioni unilaterali introdotte dalla banca dovesse essere ricondotto alla figura dell'usura cd. originaria (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. pag.
4-9 di parte attrice). In particolare, è stato evidenziato come, nel caso di specie, relativamente alla linea anticipo fatture di € 30.000 (le cui condizioni economiche erano state modificate dal doc. n. 7 di parte convenuta), fosse stato previsto, a partire dall'1.10.2022, un TAN al 10,40% che, sommato alla commissione di disponibilità pagina 9 di 14 fondi - CDF prevista nella misura dello 0,50% trimestrale e alle commissioni per l'anticipo fatture (anticipo
€ 10,33 ed estinzione € 10,33) determinava un TEG del 13,29% (ridotto al 12,99% nella nota del perito di parte attrice depositata nel corso dell'udienza dell'8 maggio 2024) superiore al tasso soglia usura, pro tempore vigente, del 12,40%. Ebbene, quanto alle contestazioni originarie in tema di usura, in merito all'usura sopravvenuta si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017 n. 26475) secondo cui allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Ancora, quanto all'utilizzo di criteri di calcolo diversi rispetto a quelli indicati nelle Istruzioni della AN d'IA per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi -TEGM in base ai quali è determinato proprio il tasso soglia usura, si ritiene che l'applicazione di una formula diversa da quella indicata dalla AN d'IA conduca a risultati non attendibili, derivanti da un confronto operato tra dati non omogeni, ossia dal raffronto tra un TEG calcolato con la modalità x (secondo le indicazioni del perito di parte) ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità y (secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di AN d'IA). Quindi, se è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della AN d'IA quali fonti di diritto, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del ruolo in essa attribuito alle Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni di AN d'IA condurrebbe ad un risultato inattendibile, senza considerare che l'utilizzo di differenti formule matematiche pregiudicherebbe la certezza della normativa di settore. In merito ai rilievi di parte attrice avanzati nel corso del giudizio in relazione al documento prodotto dalla convenuta recante le modiche contrattuali del 3 maggio 2022, asseritamente idonei a configurare un'ipotesi di usura originaria, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza delle allegazioni di parte attrice circa la misura del TEG, si osserva come il documento contrattuale in questione prevedeva anche che “Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla legge n. 108/1996 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono essere quindi conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento, senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al rapporto” (doc. 7 di parte convenuta). Si tratta di una clausola cd. di salvaguardia idonea ad introdurre un meccanismo correttivo tale da contenere gli interessi nei limiti del tasso soglia. Questo meccanismo mira ad impedire il superamento del tasso soglia da parte degli interessi, cosicché essi potevano al più essere quantificati in misura pari al tasso soglia (così, Corte d'Appello di Milano, Sez. III civ., 26 marzo 2019, n. 1338). La citata previsione contrattuale, quindi, ha evitato la possibilità che la misura degli interessi potesse superare, sia al momento della stipula sia nel corso del rapporto, il tasso-soglia usura. Sulla base di questa previsione, il tasso d'interesse doveva nella specie intendersi corretto già nel momento della sua genesi, in quanto ab origine al di sotto della soglia rilevante, con la conseguenza che doveva anche escludersi che potesse successivamente (nel corso del rapporto) diventare usurario.
pagina 10 di 14 4.6. Infine, in merito alla prescrizione, la banca convenuta, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), ha eccepito la prescrizione del di tutti gli indebiti pagati con rimesse di natura solutoria, nel periodo anteriore al 6 febbraio 2013, ossia al decennio anteriore al primo atto di diffida proveniente dall'attore e risalente al 6 febbraio 2023, quale valido atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto la questione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito affermando che «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens» (Cassazione civile, Sezioni Unite, 2.12.2010, n. 24418). L'eccezione di prescrizione risulta ritualmente proposta con la mera deduzione dell'inerzia del creditore, secondo il principio per cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cass. SS.UU., 13/06/2019, n.15895). Quindi, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (tra le altre, Cass., n. 2660 del 30/01/2019). L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito compete al cliente, anche se il giudice è tenuto a “valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cass., 6 dicembre 2019 n. 31927). In questa prospettiva l'esistenza di un conto affidato è desumibile anche in via indiretta, ad esempio, dall'esame degli estratti conto dai quali si evinca l'applicazione della commissione di massimo scoperto, o di diversi tassi, intra fido e ultra-fido o, ancora, di tassi differenti per scaglioni di affidamento così come assumono rilievo i dati evincibili dalle visure della Centrale dei Rischi;
assumono quindi rilevanza diversi indici fattuali, idonei a provare, sia pure indirettamente, l'esistenza di un contratto di apertura di credito. Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che il periodo interessato dall'eccezione, per le ragioni esposte, è quello antecedente al 6 febbraio 2013. Nell'identificazione del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse in conto corrente è stato chiesto al consulente d'ufficio di effettuare il conteggio considerando le rimesse in forza del ricalcolo del conto eseguito al netto degli indebiti annotati dalla convenuta (cd. saldo rettificato). Si tratta della soluzione (alternativa rispetto a quella che ipotizza di valutare le rimesse sulla base gli originari estratti conto – cd. saldo banca) che appare più corretta in attuazione del principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di pagina 11 di 14 prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (così Cass., ord. 19 maggio 2020 n. 9141; più di recente, Cass., Ordinanza 16 marzo 2023 n. 7721). La Suprema Corte, in effetti, ha precisato che è “evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (sempre Cass. ord. n. 9141/2020 cit.). Si ritiene, pertanto, di dover dare seguito a tale orientamento siccome corrispondente al principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto alcun effetto a clausola dichiarata nulla, tanto più in favore del soggetto che ha dato corso alla nullità (come nel caso di specie deve ritenersi la convenuta, quale soggetto ordinariamente predisponente i contratti di conto corrente). Il CTU, sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, degli estratti conto e degli scalari prodotti, ha accertato la presenza di molteplici affidamenti anche in data antecedente ai documenti prodotti dalla convenuta (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta). Il consulente d'ufficio, applicando i criteri precedentemente esposti, ha distinto le rimesse intervenute sul conto corrente, sulla base del saldo ricalcolato, tra solutorie e ripristinatorie;
successivamente, per ciascuna categoria di rimessa, ha verificato se la stessa fosse stata utilizzata per il pagamento di indebiti annotati in conto, e quindi, ha verificato l'eventuale intervenuta prescrizione. Ai fini del calcolo prescrizionale, il CTU ha quindi elaborato diversi conteggi tenendo conto, alla luce delle osservazioni avanzata dal consulente di parte attrice, di due soluzioni possibili:
- la prima soluzione che non ha effettuato alcuna distinzione in ordine alle competenze (extra fido e intra fido) pagate con le rimesse. In virtù di questa prima soluzione il CTU ha considerato tutti gli indebiti annotati sul conto n. 7070150 sino al 30 settembre 2012 pagati con rimesse di natura solutoria, quindi ormai prescritti e non suscettibili di ripetizione, con conseguente ricalcolo del saldo effettuato a partire dal 30 settembre 2012 che ha portato all'accertamento di un saldo alla data dell'ultimo estratto prodotto (31 ottobre 2023) di euro 4.196,68 a debito del cliente, a fronte del saldo risultante dagli estratti della banca di euro 9.617,22, sempre a debito del correntista (relazione pag. 12-17 e pag. 20);
- la seconda soluzione che, in applicazione dei principi in tema di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c., ha considerato, in costanza di affidamento, le rimesse solutorie come idonee a pagare unicamente gli interessi e le competenze extra fido, ossia gli unici importi in quel momento liquidi ed esigibili e, quindi, suscettibili di pagamento. In virtù di questa seconda soluzione, il CTU ha rilevato come tutte le rimesse dovrebbero essere considerate di natura ripristinatoria con conseguente ricalcolo del saldo effettuato a partire dal primo estratto prodotto (ossia dall'estratto del 31 gennaio 2009). Tale soluzione ha portato all'accertamento di un saldo alla data dell'ultimo estratto prodotto (31 ottobre 2023) di euro 1.780,05 a debito del cliente, a fronte del saldo risultante dagli estratti della banca di euro 9.617,22, sempre a debito del correntista (relazione pag. 39-41). La seconda soluzione, in realtà, appare quella più corretta in attuazione dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (integrante ad avviso di questo giudice una specificazione dei principi espressi dalle SS.UU n. 24418/2010) secondo cui la rimessa solutoria paga solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile (in motivazione Cass., ord. 19 maggio 2020 n. 9141); ciò in applicazione dell'art. 1194 c.c. che, nel disciplinare l'ordine di pagina 12 di 14 imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, presuppone la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale, quanto del credito per gli interessi.
Quindi, nell'accertare quale fosse l'effettivo saldo contabile dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, dovrà aversi riguardo, tra le ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, a quella che ha considerato, in costanza di affidamento, le rimesse solutorie come idonee a pagare unicamente gli interessi e le competenze extra fido. 4.7. Il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo alla data del 31ottobre 2023 (quale data dell'ultimo estratto prodotto), ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, in applicazione dei principi affermati nella presente sentenza e operato in conformità a criteri logici e coerenti, giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal giudice. Alla luce del ricalcolo compiuto secondo i criteri sinora deve rilevarsi come il saldo del conto corrente, titolo delle domande attoree, alla data del 31 ottobre 2023 fosse pari ad euro 1.780,05 a debito del cliente, a fronte del saldo risultante dagli estratti della banca di euro 9.617,22, sempre a debito del correntista.
4.8. In conclusione, vanno accolte le domande di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente nn. 7070150 e del conto anticipi n. 325959 nei limiti sopra esposti e, per l'effetto, il saldo del conto n. 7070150 alla data del 31 ottobre 2023 va rideterminato nell'importo di euro 1.780,05 a debito del signor , con una differenza di euro 7.837,17 a favore del correntista rispetto al saldo indicato Parte_1 negli estratti della banca (pari ad euro 9.614,41). Devono essere invece rigettate la domanda di condanna al pagamento di interessi, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sia perchè l'attore ha proposto una domanda di mero accertamento del saldo di un conto ancora in essere sia perché, in definitiva, non è stato accertato alcun credito in favore del cliente. Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, venendo in rilievo unicamente obbligazione di valuta, insuscettibili di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
5. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento parziale delle domande proposte - limitato alle domande di accertamento della nullità in ordine soltanto ad alcuni dei profili contestati e di ricalcolo del saldo inerente al conto corrente e al conto anticipi in misura decisamente inferiore rispetto alle allegazioni attoree - integri le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà. Per la residua metà le spese vanno poste a carico della banca e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo pari alla differenza del saldo del conto riconosciuta in favore del correntista, pari ad ero 7.837,17), le spese in favore dell'attore vanno liquidate - già effettuata la compensazione per la metà - in euro 272,50 per spese (pari alla metà di quanto dovuto per il contributo unificato) ed euro 2.538,50 per compenso di avvocato (pari alla metà dei valori medi previsti per tutte le fasi di giudizio, corrispondenti, complessivamente, ad euro 5.077,00). Le spese vengono liquidate in favore degli avvocati Claudio Marelli e Luigi Cazzola che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 13 di 14 Quanto alle spese di CTU, invece, tenuto conto della necessità di espletare la consulenza al fine di accertare l'effettivo saldo dei rapporti di conto corrente, si ritiene che le stesse vadano poste integralmente a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte , quale Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, contro la società così provvede: Controparte_1
a. accerta la nullità, per violazione, degli artt. 1284, comma 3, c.c., 1346 c.c. e 1283 cc, delle clausole di determinazione dei tassi d'interesse e di capitalizzazione contenute nei contratti che hanno regolamentato i rapporti di conto corrente n. 7070150 e conto anticipi n. 325959 intercorsi tra le parti nonché delle commissioni di massimo di massimo scoperto, per le motivazioni e nei limiti in precedenza indicati e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 7070150 (sul quale sono confluiti gli addebiti inerenti al conto accessorio), alla data del 31 ottobre 2023, in euro 1.780.05 a debito del correntista;
b. condanna al pagamento, in favore di della metà delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, pari ad euro 272,50 per spese vive ed euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Claudio Marelli e Luigi Cazzola, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. pone le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della società Controparte_1
Così deciso a Milano, in data 13 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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