TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO AB
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 604 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
AB (RC) il 21/10/1976), e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
LU EB, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI AB, VIA PIAVE n. 8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 04/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 31/05/2008;
-considerato che con decreto del 03.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 31/05/2008; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (06.06.2009) Per_1
e 22.10.2013), entrambe minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulti rispondente all'interesse delle minori nonché al principio della bigenitorialità;
-rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 13.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 04/03/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Reggio Calabria, atto n. 113, parte 2, serie A, u. 1, anno 2008, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_3 Parte_2 reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (RC) alla Via Pozzicello n. 4 località Gallico
(RC), di esclusiva proprietà del sig. in quanto ricevuta in donazione Parte_3 dalla propria madre, sarà assegnata allo stesso. Tutti gli arredi e suppellettili della suddetta abitazione verranno prelevati dalla sig.ra , su semplice richiesta della Parte_2 stessa.
3. Le figlie e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, la quale andrà a vivere con loro presso la casa sita in Campo Calabro (RC) alla via Vico Laganà n. 9, di proprietà del proprio genitore.
4. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute delle figlie e ancora minorenni, saranno assunte di comune accordo, tenendo Per_1 Per_2 conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del sig. il padre Parte_3 potrà vedere e tenere con se le figlie e enza limitazione di tempo e di orari, Per_1 Per_2 sempre previo accordo e consenso della madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con se le figlie ogni martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a settimane alterne dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Durante il periodo delle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo ha diritto di trascorrere con le figlie e due settimane, anche non consecutive, da Per_1 Per_2 concordarsi con la madre almeno 15 giorni prima. Eventuali impedimenti da parte delle figlie minorenni e/o del padre alle visite come sopra specificate, o eventuali richieste di posticipare le visite o di modificare gli orari delle stesse dovranno pervenire al padre e/o alla madre tempestivamente anche a mezzo telefonico, al fine di consentire un'adeguata organizzazione da parte delle figlie minorenni e/o del padre.
6. I coniugi concordano che per tutte le festività varrà la regola dell'alternanza annuale dei genitori;
pertanto:
- per il periodo natalizio, e rascorreranno, salvo diversi accordi presi con Per_1 Per_2 discreto anticipo, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro a partire da Natale 2025 in favore della madre;
- per le festività pasquali, e rascorreranno, salvo diversi accordi presi con Per_1 Per_2 discreto anticipo, il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre e ciò a decorrere da Pasqua 2025 in favore del padre;
- quanto alle altre festività (e anche per il compleanno di e , che potranno Per_1 Per_2 ricorrere infrasettimanalmente oppure nel week end (anche di spettanza dell'altro genitore), saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori.
7. Il Sig. tenuto conto che tra i coniugi esiste una rilevante differenza Parte_3 di redditi da lavoro percepiti, verserà alla sig.ra quale contributo per il Parte_2 suo mantenimento la somma di euro 100,00 e per il mantenimento delle figlie la somma di euro 500,00 (euro 250,00 a figlia), somme che verranno corrisposte entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo per la complessiva somma euro 600,00 sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita, a decorrere dal deposito del presente ricorso per separazione.
8. La somma che viene erogata di anno in anno dall'INPS a titolo di Assegno Unico
Universale in relazione alle figlie, per come statuito dalla legge del 1 aprile 2021, n. 46 e s.s. modifiche, verrà assegnata al 100% alla sig.ra , la quale è autorizzata Parte_2
a chiedere, percepire e trattenere l'intero importo versato. Il Sig. Parte_3 subito dopo la pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione rinuncerà all'Assegno
Unico Universale che attualmente percepisce dall'Inps in favore della sig.ra Parte_2 che ne farà richiesta.
[...]
9. Le spese straordinarie per le figlie verranno, invece, poste a carico di ambedue i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. A tal fine, si conviene in dettaglio quanto segue:
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e pubbliche, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni o doposcuola di sostegno allo studio, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola;
b) Spese di natura ludica: corsi di lingua o artistica (musica arte…), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, spese di acquisto, manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (scooter mini car macchina, moto);
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della stessa e dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private o private convenzionate, esami diagnostici, analisi di laboratorio, visite specialistiche, cicli di terapia (psicologica, motoria, riabilitativa…);
e) Spese relative ad organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione e concertazione tra i genitori: Libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti non da banco, spese per interventi chirurgici urgenti presso qualunque struttura pubblica, convenzionata o privata, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere eseguite tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto in uso esclusivo ai figli.
Una volta effettuate le suddette spese straordinarie nel rispetto dei predetti criteri, se il pagamento è stato effettuato integralmente da uno dei genitori, il rimborso della quota pari al 50% da parte dell'altro genitore dovrà effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa.
10. I coniugi rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto con l'inserimento delle figlie e anche nel documento Persona_3 Persona_4
d'identità valido per l'espatrio.
11. I coniugi si impegnano a non far frequentare alle figlie minorenni i propri partner occasionali o riceverli presso la propria abitazione in presenza delle stesse, al fine di preservare la loro crescita e di evitare qualsiasi ulteriore turbamento emotivo in questo già delicato momento familiare.
12. I coniugi concordano che le suddette condizioni di separazione personale abbiano efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO AB
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 604 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
AB (RC) il 21/10/1976), e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
LU EB, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI AB, VIA PIAVE n. 8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 04/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 31/05/2008;
-considerato che con decreto del 03.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 31/05/2008; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (06.06.2009) Per_1
e 22.10.2013), entrambe minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulti rispondente all'interesse delle minori nonché al principio della bigenitorialità;
-rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 13.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 04/03/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Reggio Calabria, atto n. 113, parte 2, serie A, u. 1, anno 2008, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_3 Parte_2 reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (RC) alla Via Pozzicello n. 4 località Gallico
(RC), di esclusiva proprietà del sig. in quanto ricevuta in donazione Parte_3 dalla propria madre, sarà assegnata allo stesso. Tutti gli arredi e suppellettili della suddetta abitazione verranno prelevati dalla sig.ra , su semplice richiesta della Parte_2 stessa.
3. Le figlie e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, la quale andrà a vivere con loro presso la casa sita in Campo Calabro (RC) alla via Vico Laganà n. 9, di proprietà del proprio genitore.
4. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute delle figlie e ancora minorenni, saranno assunte di comune accordo, tenendo Per_1 Per_2 conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del sig. il padre Parte_3 potrà vedere e tenere con se le figlie e enza limitazione di tempo e di orari, Per_1 Per_2 sempre previo accordo e consenso della madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con se le figlie ogni martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a settimane alterne dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Durante il periodo delle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo ha diritto di trascorrere con le figlie e due settimane, anche non consecutive, da Per_1 Per_2 concordarsi con la madre almeno 15 giorni prima. Eventuali impedimenti da parte delle figlie minorenni e/o del padre alle visite come sopra specificate, o eventuali richieste di posticipare le visite o di modificare gli orari delle stesse dovranno pervenire al padre e/o alla madre tempestivamente anche a mezzo telefonico, al fine di consentire un'adeguata organizzazione da parte delle figlie minorenni e/o del padre.
6. I coniugi concordano che per tutte le festività varrà la regola dell'alternanza annuale dei genitori;
pertanto:
- per il periodo natalizio, e rascorreranno, salvo diversi accordi presi con Per_1 Per_2 discreto anticipo, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro a partire da Natale 2025 in favore della madre;
- per le festività pasquali, e rascorreranno, salvo diversi accordi presi con Per_1 Per_2 discreto anticipo, il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre e ciò a decorrere da Pasqua 2025 in favore del padre;
- quanto alle altre festività (e anche per il compleanno di e , che potranno Per_1 Per_2 ricorrere infrasettimanalmente oppure nel week end (anche di spettanza dell'altro genitore), saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori.
7. Il Sig. tenuto conto che tra i coniugi esiste una rilevante differenza Parte_3 di redditi da lavoro percepiti, verserà alla sig.ra quale contributo per il Parte_2 suo mantenimento la somma di euro 100,00 e per il mantenimento delle figlie la somma di euro 500,00 (euro 250,00 a figlia), somme che verranno corrisposte entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo per la complessiva somma euro 600,00 sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita, a decorrere dal deposito del presente ricorso per separazione.
8. La somma che viene erogata di anno in anno dall'INPS a titolo di Assegno Unico
Universale in relazione alle figlie, per come statuito dalla legge del 1 aprile 2021, n. 46 e s.s. modifiche, verrà assegnata al 100% alla sig.ra , la quale è autorizzata Parte_2
a chiedere, percepire e trattenere l'intero importo versato. Il Sig. Parte_3 subito dopo la pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione rinuncerà all'Assegno
Unico Universale che attualmente percepisce dall'Inps in favore della sig.ra Parte_2 che ne farà richiesta.
[...]
9. Le spese straordinarie per le figlie verranno, invece, poste a carico di ambedue i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. A tal fine, si conviene in dettaglio quanto segue:
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e pubbliche, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni o doposcuola di sostegno allo studio, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola;
b) Spese di natura ludica: corsi di lingua o artistica (musica arte…), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, spese di acquisto, manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (scooter mini car macchina, moto);
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della stessa e dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private o private convenzionate, esami diagnostici, analisi di laboratorio, visite specialistiche, cicli di terapia (psicologica, motoria, riabilitativa…);
e) Spese relative ad organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione e concertazione tra i genitori: Libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti non da banco, spese per interventi chirurgici urgenti presso qualunque struttura pubblica, convenzionata o privata, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere eseguite tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto in uso esclusivo ai figli.
Una volta effettuate le suddette spese straordinarie nel rispetto dei predetti criteri, se il pagamento è stato effettuato integralmente da uno dei genitori, il rimborso della quota pari al 50% da parte dell'altro genitore dovrà effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa.
10. I coniugi rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto con l'inserimento delle figlie e anche nel documento Persona_3 Persona_4
d'identità valido per l'espatrio.
11. I coniugi si impegnano a non far frequentare alle figlie minorenni i propri partner occasionali o riceverli presso la propria abitazione in presenza delle stesse, al fine di preservare la loro crescita e di evitare qualsiasi ulteriore turbamento emotivo in questo già delicato momento familiare.
12. I coniugi concordano che le suddette condizioni di separazione personale abbiano efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna