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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11500 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18141/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 18141/23 promosso con ricorso depositato in data 6/09/2023 da:
, nata in [...] –MG- il 08/04/1974 (Brasile) e residente in [...]Parte_1
IO EL SA (BN) alla Via Alessandro Manzoni n. 46/B, (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (C.F. EL Foro di C.F._2
Benevento, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Delle Assisi n. 1 presso lo Studio
Legale ELl'Avv. Antonio Nardone in virtù di procura in atti;
contro
, in persona EL Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2 ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona EL GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito ELl'udienza EL 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di , nata il Persona_1
06/01/1894 a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), la quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. 1 in
1 atti).
Il nonostante la regolarità ELla notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole al ricorso.
Circa la competenza EL Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, EL decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 ELla cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 EL presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore ELla presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza EL Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita ELl'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie la ricorrente è residente in [...] da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento ELla cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 ELla citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce ELla documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio EL
Comune di nascita ELl'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita ELlo Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 EL Codice Civile EL Regno d'Italia EL 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto ELla cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 EL 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione ELla cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 ELla legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale EL 1948 per effetto ELla sentenza n. 30 EL 09.02.1983 ELla Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 EL 21 aprile 1983 e la legge n. 91 EL 05 febbraio 1992 hanno
2 definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava
[...]
, nata il [...] a [...], cittadina italiana come Persona_1 da albero genealogico allegato in atti, la quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 1 in atti).
Orbene per effetto ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 30 EL 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELl'art. 1, n. 1, ELla legge n. 555 EL 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina anche ha Persona_1 trasmesso a sua figlia iure sanguinis la cittadinanza italiana che a sua Persona_2 volta la trasmette ai suoi discendenti. Ciò anche in considerazione ELla sentenza ELla Corte
Costituzionale n. 87 EL 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10, comma terzo, ELla legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 ELla Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano. Infatti, “la titolarità ELla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi ELla L. n. 151 EL 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.
3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555 EL 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU
Sentenza n. 4466 EL 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria
(e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità ELlo status civitatis, in quanto qualità ELla persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria ELle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva ELle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
3 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELla legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento ELla domanda ELla ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte EL dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana in quanto discendente diretta di . Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 18141/23 promosso con ricorso depositato in data 6/09/2023 da:
, nata in [...] –MG- il 08/04/1974 (Brasile) e residente in [...]Parte_1
IO EL SA (BN) alla Via Alessandro Manzoni n. 46/B, (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (C.F. EL Foro di C.F._2
Benevento, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Delle Assisi n. 1 presso lo Studio
Legale ELl'Avv. Antonio Nardone in virtù di procura in atti;
contro
, in persona EL Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2 ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona EL GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito ELl'udienza EL 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di , nata il Persona_1
06/01/1894 a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), la quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. 1 in
1 atti).
Il nonostante la regolarità ELla notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole al ricorso.
Circa la competenza EL Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, EL decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 ELla cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 EL presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore ELla presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza EL Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita ELl'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie la ricorrente è residente in [...] da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento ELla cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 ELla citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce ELla documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio EL
Comune di nascita ELl'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita ELlo Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 EL Codice Civile EL Regno d'Italia EL 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto ELla cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 EL 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione ELla cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 ELla legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale EL 1948 per effetto ELla sentenza n. 30 EL 09.02.1983 ELla Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 EL 21 aprile 1983 e la legge n. 91 EL 05 febbraio 1992 hanno
2 definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava
[...]
, nata il [...] a [...], cittadina italiana come Persona_1 da albero genealogico allegato in atti, la quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 1 in atti).
Orbene per effetto ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 30 EL 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELl'art. 1, n. 1, ELla legge n. 555 EL 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina anche ha Persona_1 trasmesso a sua figlia iure sanguinis la cittadinanza italiana che a sua Persona_2 volta la trasmette ai suoi discendenti. Ciò anche in considerazione ELla sentenza ELla Corte
Costituzionale n. 87 EL 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10, comma terzo, ELla legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 ELla Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano. Infatti, “la titolarità ELla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi ELla L. n. 151 EL 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.
3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555 EL 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU
Sentenza n. 4466 EL 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria
(e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità ELlo status civitatis, in quanto qualità ELla persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria ELle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva ELle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
3 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELla legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento ELla domanda ELla ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte EL dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana in quanto discendente diretta di . Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9.12.2025
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