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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 361/2024 proposta da
, nato il [...] a [...] - Brasile;
Parte_1
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_1 nato il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed Parte_2 in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a Persona_2
- della minore , nata il [...] a [...] - Stati
[...] Persona_3
Uniti d'America;
nata il [...] a [...] - Brasil); Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to VINCENZO CAROSI, ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato a [...], il 1° marzo Persona_4
1879, che è emigrato in Brasile senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al Ministero di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 3 febbraio 2024 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 1° ottobre
2024.
Il 27 settembre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato una nota conclusiva, con allegata tutta la documentazione richiamata in ricorso e la prova delle notifiche effettuate alla controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, ritenendo di dover approfondire la posizione della ricorrente ha rinviato la causa per una nuova udienza al 15 gennaio Persona_1
2025, disponendo la sostituzione con deposito di note scritte.
Il 13 gennaio 2025 le parti ricorrenti hanno aggiunto argomentazioni rispetto a quelle già esposte nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il 15 gennaio 2025 si è costituito il , che ha rilevato Controparte_1 che il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alla disciplina della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e che pertanto sarebbe opportuna una sospensione impropria del procedimento;
nel merito, ha dichiarato di non contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, e facendo valere l'inammissibilità della domanda consequenziale di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26
Pag. 2 di 11 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a Polcenigo, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta infatti confermato che il sig.
[...] era nato il 1° marzo 1879 a Polcenigo, in Provincia di Pordenone, e Persona_4 non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano;
che dal suo matrimonio è nato il 7 agosto 1922, a sua volta padre del ricorrente , Persona_5 Parte_1 sposato con la ricorrente il 22 marzo 1982, a sua volta Persona_1 padre dei ricorrenti padre della minore ricorrente Parte_2
Pag. 3 di 11 , e della ricorrente Persona_3 Parte_3
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, relativamente alla questione di un'avvenuta naturalizzazione brasiliana (vuoi in forza dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891, vuoi per altra causa), che, determinando l'acquisto della cittadinanza brasiliana da parte di cittadini italiani, potrebbe ritenersi idonea a interrompere la trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana e quindi, in ipotesi, a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, va sottolineato quanto segue.
Con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
Nei due casi concreti sottoposti al vaglio del giudice di legittimità, la domanda dei ricorrenti, che avevano provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadini italiani, emigrati in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, era stata accolta dal Tribunale ordinario di Roma che, conseguentemente, aveva ordinato agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Il tribunale, in particolare, aveva rigettato l'eccezione ministeriale della cd. “grande naturalizzazione”, secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889.
Il Tribunale di Roma ha osservato – in ragione della natura di diritto assoluto – che la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, precisando che essa non era stata documentata dalla parte onerata.
Pag. 4 di 11 Di diversa e opposta opinione la Corte d'Appello di Roma che, investita dell'impugnazione dal ha interamente riformato le Controparte_2 ordinanze impugnate, considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana degli avi (nati in Italia e poi emigrati in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana dei loro figli (nati in Brasile), ai sensi dell'art. 11 c.c. 1865. Ciò in quanto il loro inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed il godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile avrebbe determinato una “accettazione tacita” della cittadinanza brasiliana ed una correlativa e “contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana;
e che la perdita della cittadinanza italiana degli avi degli appellati si sarebbe, comunque, verificata in base all'art. 11, n. 3, c.c. 1865, in quanto costoro avevano svolto attività lavorativa nel paese di migrazione, accettando, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero, per esso intendendosi l'organo di governo che regolamenta e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nello stato ove si è trasferito.
La Suprema Corte, in totale riforma delle pronunce della Corte d'Appello di
Roma, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti
Pag. 5 di 11 principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Pag. 6 di 11 Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve riconoscersi ai ricorrenti – che hanno dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda la posizione della ricorrente Persona_1 che non discende iure sanguinis da cittadino italiano, ma che ha sposato il sig.
, discendente da cittadino italiano e quindi, come già rilevato, a sua CP_3 volta cittadino italiano, va chiarito che le nozze sono state contratte prima delle entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Trattandosi, dunque, di diritto soggettivo, quella della moglie a cui sia applicabile tale disciplina, quello dell'acquisto della cittadinanza italiana, deve essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice ordinario e, nel caso di specie, dato il vincolo matrimoniale ancora in essere, la fondatezza della domanda della sig.ra volta all'accertamento di tale diritto. Persona_1
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di
Pag. 7 di 11 riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non CP_1 possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata CP_1 con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento
Pag. 8 di 11 dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda consequenziale dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è
Pag. 9 di 11 comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni
Pag. 10 di 11 dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che il ricorrente è cittadino italiano e, in accoglimento della domanda consequenziale, il Controparte_1 dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 361/2024 proposta da
, nato il [...] a [...] - Brasile;
Parte_1
nata il [...] a [...] – Brasile;
Persona_1 nato il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed Parte_2 in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a Persona_2
- della minore , nata il [...] a [...] - Stati
[...] Persona_3
Uniti d'America;
nata il [...] a [...] - Brasil); Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to VINCENZO CAROSI, ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato a [...], il 1° marzo Persona_4
1879, che è emigrato in Brasile senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al Ministero di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 3 febbraio 2024 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 1° ottobre
2024.
Il 27 settembre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato una nota conclusiva, con allegata tutta la documentazione richiamata in ricorso e la prova delle notifiche effettuate alla controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, ritenendo di dover approfondire la posizione della ricorrente ha rinviato la causa per una nuova udienza al 15 gennaio Persona_1
2025, disponendo la sostituzione con deposito di note scritte.
Il 13 gennaio 2025 le parti ricorrenti hanno aggiunto argomentazioni rispetto a quelle già esposte nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il 15 gennaio 2025 si è costituito il , che ha rilevato Controparte_1 che il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alla disciplina della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e che pertanto sarebbe opportuna una sospensione impropria del procedimento;
nel merito, ha dichiarato di non contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, e facendo valere l'inammissibilità della domanda consequenziale di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26
Pag. 2 di 11 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a Polcenigo, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta infatti confermato che il sig.
[...] era nato il 1° marzo 1879 a Polcenigo, in Provincia di Pordenone, e Persona_4 non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano;
che dal suo matrimonio è nato il 7 agosto 1922, a sua volta padre del ricorrente , Persona_5 Parte_1 sposato con la ricorrente il 22 marzo 1982, a sua volta Persona_1 padre dei ricorrenti padre della minore ricorrente Parte_2
Pag. 3 di 11 , e della ricorrente Persona_3 Parte_3
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, relativamente alla questione di un'avvenuta naturalizzazione brasiliana (vuoi in forza dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891, vuoi per altra causa), che, determinando l'acquisto della cittadinanza brasiliana da parte di cittadini italiani, potrebbe ritenersi idonea a interrompere la trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana e quindi, in ipotesi, a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, va sottolineato quanto segue.
Con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
Nei due casi concreti sottoposti al vaglio del giudice di legittimità, la domanda dei ricorrenti, che avevano provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadini italiani, emigrati in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, era stata accolta dal Tribunale ordinario di Roma che, conseguentemente, aveva ordinato agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Il tribunale, in particolare, aveva rigettato l'eccezione ministeriale della cd. “grande naturalizzazione”, secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889.
Il Tribunale di Roma ha osservato – in ragione della natura di diritto assoluto – che la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, precisando che essa non era stata documentata dalla parte onerata.
Pag. 4 di 11 Di diversa e opposta opinione la Corte d'Appello di Roma che, investita dell'impugnazione dal ha interamente riformato le Controparte_2 ordinanze impugnate, considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana degli avi (nati in Italia e poi emigrati in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana dei loro figli (nati in Brasile), ai sensi dell'art. 11 c.c. 1865. Ciò in quanto il loro inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed il godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile avrebbe determinato una “accettazione tacita” della cittadinanza brasiliana ed una correlativa e “contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana;
e che la perdita della cittadinanza italiana degli avi degli appellati si sarebbe, comunque, verificata in base all'art. 11, n. 3, c.c. 1865, in quanto costoro avevano svolto attività lavorativa nel paese di migrazione, accettando, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero, per esso intendendosi l'organo di governo che regolamenta e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nello stato ove si è trasferito.
La Suprema Corte, in totale riforma delle pronunce della Corte d'Appello di
Roma, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti
Pag. 5 di 11 principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Pag. 6 di 11 Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve riconoscersi ai ricorrenti – che hanno dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda la posizione della ricorrente Persona_1 che non discende iure sanguinis da cittadino italiano, ma che ha sposato il sig.
, discendente da cittadino italiano e quindi, come già rilevato, a sua CP_3 volta cittadino italiano, va chiarito che le nozze sono state contratte prima delle entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Trattandosi, dunque, di diritto soggettivo, quella della moglie a cui sia applicabile tale disciplina, quello dell'acquisto della cittadinanza italiana, deve essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice ordinario e, nel caso di specie, dato il vincolo matrimoniale ancora in essere, la fondatezza della domanda della sig.ra volta all'accertamento di tale diritto. Persona_1
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di
Pag. 7 di 11 riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non CP_1 possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata CP_1 con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento
Pag. 8 di 11 dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda consequenziale dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è
Pag. 9 di 11 comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni
Pag. 10 di 11 dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che il ricorrente è cittadino italiano e, in accoglimento della domanda consequenziale, il Controparte_1 dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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