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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 158/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTI ENRICO e dell'avv. MACCIONE RICCARDO,
APPELLANTE contro Contr
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti CROCE BERMONDI P.IVA_1
EN, AD MI e ON RI,
APPELLATA avverso la sentenza n. 2949/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
19/11/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 12.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto:
Riformare la sentenza n. 2949/2022 del Tribunale di Firenze relativa il procedimento civile RG 3166/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare la ! in Parte_2 Parte_3 persona del l ita attività posta in essere dal proprio promotore finanziario come dedotta nella narrativa del presente atto e per quanto emergerà nel corso della espletata istruttoria e conseguentemente condannare la convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrisponder rto di euro 22.000,00 allo odierno attore per le motivazioni di cui al presente atto e di cui alle successive deduzioni e/o somma che verrà ritenuta congrua attesa la espletando istruttoria condannare la convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ressi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme di condanna tutte;
condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento d se, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.
In denegata ipotesi di rigetto del proposto appello
COMPENSARE le spese del primo grado di giudizio e del secondo attesa la verosimiglianza del rilevante danno subito dagli appellanti ad opera di terzi costituisce grave motivo che giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo (C. Cost. n. 77/2018)”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni allegazione, istanza e conclusione avversaria, e previo ogni occorrente accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettare l'appello svolto dalla sig.ra Parte_1 poiché inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, conferma 2949/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sez. II civile, nel giudizio R.G. n. 3166/2021 e, in ogni caso, rigettare le domande e le richieste avanzate dalla sig.ra perché inammissibili e, comunque, infondate in Parte_1 fatto e in diritto.
pagina 2 di 14 IN VIA SUBORDINATA 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle ragioni di appello avversarie, rigettare le domande e le richieste avanzate dalla sig.ra perché Parte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in egata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle ragioni di appello avversarie e di rigetto della conclusione che precede, determinare gli effetti restitutori/risarcitori in favore della sig.ra tenendo conto di Parte_1 tutti i rilievi e le eccezioni svolti da nei propri Controparte_1 scritti difensivi, con ogni conseguen quantum debeatur.
IN VIA ISTRUTTORIA 4) Rigettare tutte le istanze avversarie per i motivi esposti negli scritti difensivi di IN OGNI CASO 5) Controparte_1
Con vittoria di onorari, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Parte_1
chiedendo di accertare la sua responsabilità per Parte_2 CP_1
l'illecita attività posta in essere da un suo promotore finanziario e conseguentemente condannarla al pagamento della somma di euro
22.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Nello specifico l'attrice deduceva che:
- nell'Aprile 2017, quando era già titolare di un investimento presso l'istituto di Credito denominato “ , con sede in Viale Amendola Parte_2 in Firenze, presentandosi come “Personal banker” Parte_4 dell'Istituto stesso, le rappresentava la necessità di rinnovare l'investimento, poiché in perdita, e le suggeriva di dirottare i medesimi capitali verso operazioni finanziarie da realizzare per il tramite di altro intermediario, tale “Forexgrand”;
- convintasi a realizzare investimenti attraverso la piattaforma di trading online, la sig.ra il 26 settembre 2017, apriva un account Parte_1
“Forexgrand”, per il quale le veniva fornito l'indirizzo di posta elettronica pagina 3 di 14 sul quale il customer care di Forexgrand le Email_1 comunicava il nome del suo referente (tale sig. ) e le Persona_1 forniva le coordinate di un istituto bancario maltese (“Sparkasse Bank
Malta plc”) e di uno tedesco (“Deutsche Postbank Ag.”) presso cui accreditare i capitali destinati ad investimenti da realizzare tramite la medesima piattaforma di trading online;
- ad ottobre 2017 provvedeva a disporre un bonifico per € 20.000, detenuti su di un conto Banca CR Firenze, in favore di , Persona_2 così da realizzare un investimento online tramite Forexgrand;
- l'investimento comportava perdite continue ed ingenti, tant'è che veniva contattata da un certo il quale si proponeva Persona_3 quale nuovo broker della società, in sostituzione di Parte_4
- informato di tale situazione, il sig. seppur inizialmente Pt_4 favorevole a tale cambiamento, le continuava ad indirizzare consigli e proposte da inoltrare al sig. Per_3
- ricevuta da “Forexgrand.com” una comunicazione finalizzata ad approfittare di un'offerta d'investimento sui c.d. “BitCoin”, provvedeva, in data 30 Novembre 2017, ad effettuare un versamento pari a circa euro 2.000,00 direttamente sul sito internet “Forexgrand.com”;
- in data 07 Dicembre 2017 e 24 Gennaio 2018, unitamente al proprio coniuge incontrava nuovamente presso gli Parte_5 Parte_4 uffici di “ nella filiale di via Dei Tornabuoni n° 09 a Firenze e Parte_2 questo, a fronte di lamentele sulle continuate perdite, riferiva di aver fatto accreditare in suo favore tre ”bonus” di importo pari ad euro
10.000,00 (diecimila/00), specificando che tali somme rappresentavano un ristoro per le perdite subite;
- nonostante ciò, si verificava la perdita pressoché totale del capitale.
L'attrice precisava di avere successivamente appreso che “Forexgrand” non aveva alcuna autorizzazione ad operare e proporre strumenti pagina 4 di 14 finanziari in Italia, tanto che in data 28 Marzo 2018 la le inibiva CP_2 di interrompere ogni attività.
La signora invocava, quindi, la responsabilità solidale della Parte_1 per le perdite subite a causa dell'illegittimo comportamento posto CP_1 in essere dal suo promotore finanziario.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva la propria carenza di Parte_2 CP_1 legittimazione passiva per essere estranea alle violazioni, commesse in realtà dalle società NO EA ED e . Controparte_3
Inoltre, la convenuta deduceva la carenza di prova dei fatti dedotti da parte attrice e dei danni lamentati e l'estraneità delle operazioni all'incarico di promotore finanziario svolto per proprio conto dal sig.
chiedendo il rigetto della domanda. Pt_4
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2949/2022 pubblicata il 19/11/2022 il Tribunale di
Firenze così statuiva:
“il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 4.355,00 oltre spese generali al 15%, cassa e iva come per legge”.
Nello specifico il giudice riteneva che le operazioni effettuate attraverso la piattaforma Forexgrand fossero del tutto estranee a ed al Pt_2 campo di operatività del rapporto fra il promotore e tale intermediario.
Questo veniva desunto dal fatto che il bonifico bancario d'importo pari ad € 20.000,00 era stato effettuato su coordinate bancarie corrispondenti ad un diverso istituto di credito denominato “Deutsche
Postbank Ag.” con beneficiario “ ”. Persona_2
Riteneva, altresì, il decidente provata una condotta della danneggiata pagina 5 di 14 caratterizzata da connotati anomali nei termini di “…consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” , tale da recidere in ogni caso il nesso di occasionalità necessaria, escludendo anche la buona fede o l'incolpevole affidamento del cliente, essendo provato «che l'attrice è persona abituata ad effettuare investimenti e dotata di conoscenze e capacità in materia oggettivamente superiori alla media e che fosse capace di “verificare e valutare l'opportunità di un'operazione finanziaria e di comprendere la differenza (anche sotto il profilo dei costi) tra il trading online e un investimento realizzato per il tramite di un intermediario” (vedi pag. 13 comparsa di costituzione e risposta), sicché è davvero difficile ritenere che l'attrice abbia adottato la diligenza che dalla stessa poteva e doveva pretendersi».
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte Cont di Appello (di seguito Controparte_1 anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello riguardante gli “ERRATI
PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLE MOTIVAZIONI ED ERRATA
VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO PROBATORIO”.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte
[...] appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, pagina 6 di 14 per contro, la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La critica formulata nell'atto di appello è fondata, ma la sentenza impugnata deve comunque essere confermata, non essendo stato impugnato un diverso capo, avente un autonomo valore decisivo.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto lo stesso, per quanto oggettivamente scarno, consente comunque di individuare gli aspetti della sentenza che vengono criticati.
Sempre in via preliminare, vanno respinte le richieste istruttorie reiterate dalla parte appellante. Queste, infatti, sono nella sostanza volte a far emergere la prova del fatto che dietro a Forexgrand ruotasse un meccanismo truffaldino volto a raccogliere denaro presso piccoli risparmiatori per poi distrarlo. La circostanza che la signora Parte_1 possa essere stata vittima di una truffa, però, non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, nel quale si discute esclusivamente di una eventuale responsabilità di per l'operato di Parte_2 Parte_4
che pacificamente era un suo promotore finanziario.
[...]
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. Nel presente giudizio viene invocata la responsabilità dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 31 TUF.
L'art. 31, comma 3, del T.U.F., infatti, pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente pagina 7 di 14 finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020).
La giurisprudenza è da tempo univoca nell'affermare che la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni (Cass.
22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017,
n. 18928).
In quest'ottica l'appellante afferma che il Tribunale di Firenze avrebbe errato nell'escludere il nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento del e le mansioni rivestite in Pt_4 Parte_2
Viene, in particolare, dedotto che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'interrogatorio del dell'8 luglio 2019, nel quale egli “ha Pt_4 reso confessione delle proprie malefatte e degli investimenti fatti effettuare su suo consiglio dalla e da altre persone. Gli Parte_1 investimenti (presunti tali) operavano su prodotti finanziari fittizi e offerti da società (quali la stessa Forexgrand) non abilitate ad operare sul territorio italiano raccolta di denaro al fine di investimenti finanziari.
In questo incorrendo nel reato previsto e punito dall'articolo 166 1°, 2° comma TUF (d.lgs.n.58 del 1998)”.
3. Nel caso in esame può ritenersi pacifica la responsabilità del Pt_4 non essendo contestata dalla parte appellata.
Per verificare se vi sia stato nesso di occasionalità necessaria tra il rapporto di preposizione e l'attività di carattere illecito, doloso o colposo, pagina 8 di 14 “non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso” (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì, di recente, precisato che “In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra
l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze
a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (sez. 1, Ordinanza n. 3425 del
10/02/2025).
Le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata, dalle quali viene tratta la prova della mancanza del nesso di occasionalità necessaria, ovvero il fatto che l'investimento sia avvenuto attraverso un operatore distinto da risultano pertanto poco pertinenti rispetto ai Parte_2 principi espressi dalla Suprema Corte.
4. Quanto al materiale probatorio acquisito al processo, giova precisare che certamente non può essere utilizzata quale prova la pagina 9 di 14 sentenza di applicazione della pena prodotta dalla appellante, posto che la stessa non fa stato nei giudizi civili, tanto meno nei confronti di terze parti, mentre l'interrogatorio reso dal oltre ad avere l'efficacia Pt_4 probatoria della confessione stragiudiziale, nei confronti dei terzi risulta valutabile quale prova atipica (Sez. 2, Ordinanza n. 3689 del
12/02/2021).
Da tale atto emerge che il ha ammesso di avere messo in contatto Pt_4 con i referenti di Forexgrand alcuni suoi clienti di tra i quali Parte_2 la signora che era una delle persone da lui incontrate negli Parte_1 uffici dell'intermediario finanziario.
Tali circostanze valgono a dimostrare come lo svolgimento di attività di promotore finanziario abbia agevolato l'attività illecita del Egli, Pt_4 infatti, è entrato in contatto con la signora acquisendone la Parte_1 fiducia, proprio perché promotore finanziario di ed ha Parte_2 utilizzato i locali di essa per svolgere l'attività di promozione della piattaforma di investimenti, creando così nella cliente la percezione che si potesse trattare di un investimento avente le medesime caratteristiche di serietà di quelle proposte dall'intermediario finanziario.
Non risulta, invece, dirimente il fatto che il abbia indirizzato la Pt_4 cliente verso una piattaforma gestita da un diverso soggetto giuridico, astrattamente concorrente con visto che ciò che è decisivo è Parte_2 che egli abbia svolto la sua attività illecita nel contesto dello svolgimento della sua attività di mediatore per conto di quest'ultima, approfittando del contatto con la cliente che si era in quel contesto generato, per quanto oggettivamente la prova degli incontri presso gli uffici di sia stata fornita esclusivamente per il periodo dicembre 2017 Parte_2
– gennaio 2018, quando il rapporto era in corso già da tempo ed il danno si era già manifestato.
pagina 10 di 14 Sotto tale profilo, quindi, può ritenersi provata la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, inteso nei termini di cui sopra.
5. Va però evidenziato che la sentenza impugnata conteneva una duplice motivazione per il rigetto della domanda. Il giudice, infatti, oltre a valorizzare la mancanza di prova del nesso di occasionalità necessaria, ha anche evidenziato che il comportamento della signora era Parte_1 caratterizzato da un livello di imprudenza tale da denotare una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Il richiamo è alla giurisprudenza costante secondo la quale la responsabilità solidale dell'intermediario può essere esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, si afferma, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass.
13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020,
n. 17947).
Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente
"anomalo" dell'investitore sono ricavabili dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161;
Cass. 17/01/2020, n. 857). pagina 11 di 14 Il giudice di prime cure che così argomentato: «… Nel far ciò parte attrice non si è meravigliata: di non compilare e sottoscrivere un'apposita modulistica presso la filiale della e/o fuori sede come CP_1 previsto dalle scelta dalla stessa effettuata in merito alle modalità di invio di ordini e revoche a pag. 3 del 'Modulo di richiesta di attivazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, servizio di consulenza in materia di investimenti e del deposito di strumenti finanziari con il connesso servizio di custodia e amministrazione” debitamente sottoscritto (doc 1 parte convenuta); di non ricevere con frequenza apposita documentazione attestante i profitti dell'investimento così come avveniva per tutti gli altri in precedenza effettuati attraverso anca CP_1 per come documentati dalla convenuta (doc.ti 3 e 4 parte convenuta); di non aver ricevuto apposita documentazione attestante le “…perdite continue ed ingenti al capitale conferito” dalla stessa per le operazioni di trading on line effettuate con “Forexgrand” e per come espressamente previsto all'art. 9 del detto Modulo (a pag. 2). In proposito si osserva che non sono stati disconosciuti i citati documenti prodotti da parte convenuta che recano la sottoscrizione della stessa sig,ra né il Parte_1 doc. 2, cioè il questionario per la profilatura finanziaria sottopostole in data 11 marzo 2015 dal consulente finanziario dell'istituto convenuto, sig. in cui dichiara: di avere realizzato una media di 3/5 Per_4 investimenti azionari l'anno e di 3/5 investimenti complessi per anno;
di essere “abbastanza” informata sulla situazione economico-finanziaria internazionale;
di avere destinato agli investimenti, negli ultimi due anni, capitali compresi tra € 100.000 ed € 300.000; di riconoscersi una propensione al rischio “elevato”; di mirare a un rendimento alto “con rischio di perdita media”; di essere disposta a sopportare un “livello di rischio medio-alto”. Ciò consente di ritenere provata una condotta del pagina 12 di 14 danneggiata caratterizzata da connotati anomali nei termini di
“…consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore …”».
Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione, per cui, nonostante la critica formulata nell'unico motivo di appello sia in astratto corretta, la stessa risulta priva di decisività, non potendo intaccare l'ulteriore capo della motivazione, che da solo consente di escludere la responsabilità dell'intermediario finanziario.
Il fatto che la critica avanzata con l'impugnazione sia fondata, pur non potendo garantire la riforma della sentenza gravata, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Cont
GIA' CHE BANCA! avverso la sentenza n. 2949/2022 emessa
[...] dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 19/11/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, da integrare nei termini di cui alla parte motiva;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
3. dichiara sussistenti in capo all'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 158/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTI ENRICO e dell'avv. MACCIONE RICCARDO,
APPELLANTE contro Contr
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti CROCE BERMONDI P.IVA_1
EN, AD MI e ON RI,
APPELLATA avverso la sentenza n. 2949/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
19/11/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 12.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto:
Riformare la sentenza n. 2949/2022 del Tribunale di Firenze relativa il procedimento civile RG 3166/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare la ! in Parte_2 Parte_3 persona del l ita attività posta in essere dal proprio promotore finanziario come dedotta nella narrativa del presente atto e per quanto emergerà nel corso della espletata istruttoria e conseguentemente condannare la convenuta in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrisponder rto di euro 22.000,00 allo odierno attore per le motivazioni di cui al presente atto e di cui alle successive deduzioni e/o somma che verrà ritenuta congrua attesa la espletando istruttoria condannare la convenuta in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ressi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme di condanna tutte;
condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento d se, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.
In denegata ipotesi di rigetto del proposto appello
COMPENSARE le spese del primo grado di giudizio e del secondo attesa la verosimiglianza del rilevante danno subito dagli appellanti ad opera di terzi costituisce grave motivo che giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo (C. Cost. n. 77/2018)”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni allegazione, istanza e conclusione avversaria, e previo ogni occorrente accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettare l'appello svolto dalla sig.ra Parte_1 poiché inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, conferma 2949/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sez. II civile, nel giudizio R.G. n. 3166/2021 e, in ogni caso, rigettare le domande e le richieste avanzate dalla sig.ra perché inammissibili e, comunque, infondate in Parte_1 fatto e in diritto.
pagina 2 di 14 IN VIA SUBORDINATA 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle ragioni di appello avversarie, rigettare le domande e le richieste avanzate dalla sig.ra perché Parte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in egata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle ragioni di appello avversarie e di rigetto della conclusione che precede, determinare gli effetti restitutori/risarcitori in favore della sig.ra tenendo conto di Parte_1 tutti i rilievi e le eccezioni svolti da nei propri Controparte_1 scritti difensivi, con ogni conseguen quantum debeatur.
IN VIA ISTRUTTORIA 4) Rigettare tutte le istanze avversarie per i motivi esposti negli scritti difensivi di IN OGNI CASO 5) Controparte_1
Con vittoria di onorari, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Parte_1
chiedendo di accertare la sua responsabilità per Parte_2 CP_1
l'illecita attività posta in essere da un suo promotore finanziario e conseguentemente condannarla al pagamento della somma di euro
22.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Nello specifico l'attrice deduceva che:
- nell'Aprile 2017, quando era già titolare di un investimento presso l'istituto di Credito denominato “ , con sede in Viale Amendola Parte_2 in Firenze, presentandosi come “Personal banker” Parte_4 dell'Istituto stesso, le rappresentava la necessità di rinnovare l'investimento, poiché in perdita, e le suggeriva di dirottare i medesimi capitali verso operazioni finanziarie da realizzare per il tramite di altro intermediario, tale “Forexgrand”;
- convintasi a realizzare investimenti attraverso la piattaforma di trading online, la sig.ra il 26 settembre 2017, apriva un account Parte_1
“Forexgrand”, per il quale le veniva fornito l'indirizzo di posta elettronica pagina 3 di 14 sul quale il customer care di Forexgrand le Email_1 comunicava il nome del suo referente (tale sig. ) e le Persona_1 forniva le coordinate di un istituto bancario maltese (“Sparkasse Bank
Malta plc”) e di uno tedesco (“Deutsche Postbank Ag.”) presso cui accreditare i capitali destinati ad investimenti da realizzare tramite la medesima piattaforma di trading online;
- ad ottobre 2017 provvedeva a disporre un bonifico per € 20.000, detenuti su di un conto Banca CR Firenze, in favore di , Persona_2 così da realizzare un investimento online tramite Forexgrand;
- l'investimento comportava perdite continue ed ingenti, tant'è che veniva contattata da un certo il quale si proponeva Persona_3 quale nuovo broker della società, in sostituzione di Parte_4
- informato di tale situazione, il sig. seppur inizialmente Pt_4 favorevole a tale cambiamento, le continuava ad indirizzare consigli e proposte da inoltrare al sig. Per_3
- ricevuta da “Forexgrand.com” una comunicazione finalizzata ad approfittare di un'offerta d'investimento sui c.d. “BitCoin”, provvedeva, in data 30 Novembre 2017, ad effettuare un versamento pari a circa euro 2.000,00 direttamente sul sito internet “Forexgrand.com”;
- in data 07 Dicembre 2017 e 24 Gennaio 2018, unitamente al proprio coniuge incontrava nuovamente presso gli Parte_5 Parte_4 uffici di “ nella filiale di via Dei Tornabuoni n° 09 a Firenze e Parte_2 questo, a fronte di lamentele sulle continuate perdite, riferiva di aver fatto accreditare in suo favore tre ”bonus” di importo pari ad euro
10.000,00 (diecimila/00), specificando che tali somme rappresentavano un ristoro per le perdite subite;
- nonostante ciò, si verificava la perdita pressoché totale del capitale.
L'attrice precisava di avere successivamente appreso che “Forexgrand” non aveva alcuna autorizzazione ad operare e proporre strumenti pagina 4 di 14 finanziari in Italia, tanto che in data 28 Marzo 2018 la le inibiva CP_2 di interrompere ogni attività.
La signora invocava, quindi, la responsabilità solidale della Parte_1 per le perdite subite a causa dell'illegittimo comportamento posto CP_1 in essere dal suo promotore finanziario.
Nel costituirsi in giudizio eccepiva la propria carenza di Parte_2 CP_1 legittimazione passiva per essere estranea alle violazioni, commesse in realtà dalle società NO EA ED e . Controparte_3
Inoltre, la convenuta deduceva la carenza di prova dei fatti dedotti da parte attrice e dei danni lamentati e l'estraneità delle operazioni all'incarico di promotore finanziario svolto per proprio conto dal sig.
chiedendo il rigetto della domanda. Pt_4
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2949/2022 pubblicata il 19/11/2022 il Tribunale di
Firenze così statuiva:
“il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 4.355,00 oltre spese generali al 15%, cassa e iva come per legge”.
Nello specifico il giudice riteneva che le operazioni effettuate attraverso la piattaforma Forexgrand fossero del tutto estranee a ed al Pt_2 campo di operatività del rapporto fra il promotore e tale intermediario.
Questo veniva desunto dal fatto che il bonifico bancario d'importo pari ad € 20.000,00 era stato effettuato su coordinate bancarie corrispondenti ad un diverso istituto di credito denominato “Deutsche
Postbank Ag.” con beneficiario “ ”. Persona_2
Riteneva, altresì, il decidente provata una condotta della danneggiata pagina 5 di 14 caratterizzata da connotati anomali nei termini di “…consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” , tale da recidere in ogni caso il nesso di occasionalità necessaria, escludendo anche la buona fede o l'incolpevole affidamento del cliente, essendo provato «che l'attrice è persona abituata ad effettuare investimenti e dotata di conoscenze e capacità in materia oggettivamente superiori alla media e che fosse capace di “verificare e valutare l'opportunità di un'operazione finanziaria e di comprendere la differenza (anche sotto il profilo dei costi) tra il trading online e un investimento realizzato per il tramite di un intermediario” (vedi pag. 13 comparsa di costituzione e risposta), sicché è davvero difficile ritenere che l'attrice abbia adottato la diligenza che dalla stessa poteva e doveva pretendersi».
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte Cont di Appello (di seguito Controparte_1 anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello riguardante gli “ERRATI
PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLE MOTIVAZIONI ED ERRATA
VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO PROBATORIO”.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte
[...] appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, pagina 6 di 14 per contro, la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La critica formulata nell'atto di appello è fondata, ma la sentenza impugnata deve comunque essere confermata, non essendo stato impugnato un diverso capo, avente un autonomo valore decisivo.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto lo stesso, per quanto oggettivamente scarno, consente comunque di individuare gli aspetti della sentenza che vengono criticati.
Sempre in via preliminare, vanno respinte le richieste istruttorie reiterate dalla parte appellante. Queste, infatti, sono nella sostanza volte a far emergere la prova del fatto che dietro a Forexgrand ruotasse un meccanismo truffaldino volto a raccogliere denaro presso piccoli risparmiatori per poi distrarlo. La circostanza che la signora Parte_1 possa essere stata vittima di una truffa, però, non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, nel quale si discute esclusivamente di una eventuale responsabilità di per l'operato di Parte_2 Parte_4
che pacificamente era un suo promotore finanziario.
[...]
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. Nel presente giudizio viene invocata la responsabilità dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 31 TUF.
L'art. 31, comma 3, del T.U.F., infatti, pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente pagina 7 di 14 finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020).
La giurisprudenza è da tempo univoca nell'affermare che la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni (Cass.
22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017,
n. 18928).
In quest'ottica l'appellante afferma che il Tribunale di Firenze avrebbe errato nell'escludere il nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento del e le mansioni rivestite in Pt_4 Parte_2
Viene, in particolare, dedotto che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'interrogatorio del dell'8 luglio 2019, nel quale egli “ha Pt_4 reso confessione delle proprie malefatte e degli investimenti fatti effettuare su suo consiglio dalla e da altre persone. Gli Parte_1 investimenti (presunti tali) operavano su prodotti finanziari fittizi e offerti da società (quali la stessa Forexgrand) non abilitate ad operare sul territorio italiano raccolta di denaro al fine di investimenti finanziari.
In questo incorrendo nel reato previsto e punito dall'articolo 166 1°, 2° comma TUF (d.lgs.n.58 del 1998)”.
3. Nel caso in esame può ritenersi pacifica la responsabilità del Pt_4 non essendo contestata dalla parte appellata.
Per verificare se vi sia stato nesso di occasionalità necessaria tra il rapporto di preposizione e l'attività di carattere illecito, doloso o colposo, pagina 8 di 14 “non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso” (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì, di recente, precisato che “In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra
l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze
a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (sez. 1, Ordinanza n. 3425 del
10/02/2025).
Le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata, dalle quali viene tratta la prova della mancanza del nesso di occasionalità necessaria, ovvero il fatto che l'investimento sia avvenuto attraverso un operatore distinto da risultano pertanto poco pertinenti rispetto ai Parte_2 principi espressi dalla Suprema Corte.
4. Quanto al materiale probatorio acquisito al processo, giova precisare che certamente non può essere utilizzata quale prova la pagina 9 di 14 sentenza di applicazione della pena prodotta dalla appellante, posto che la stessa non fa stato nei giudizi civili, tanto meno nei confronti di terze parti, mentre l'interrogatorio reso dal oltre ad avere l'efficacia Pt_4 probatoria della confessione stragiudiziale, nei confronti dei terzi risulta valutabile quale prova atipica (Sez. 2, Ordinanza n. 3689 del
12/02/2021).
Da tale atto emerge che il ha ammesso di avere messo in contatto Pt_4 con i referenti di Forexgrand alcuni suoi clienti di tra i quali Parte_2 la signora che era una delle persone da lui incontrate negli Parte_1 uffici dell'intermediario finanziario.
Tali circostanze valgono a dimostrare come lo svolgimento di attività di promotore finanziario abbia agevolato l'attività illecita del Egli, Pt_4 infatti, è entrato in contatto con la signora acquisendone la Parte_1 fiducia, proprio perché promotore finanziario di ed ha Parte_2 utilizzato i locali di essa per svolgere l'attività di promozione della piattaforma di investimenti, creando così nella cliente la percezione che si potesse trattare di un investimento avente le medesime caratteristiche di serietà di quelle proposte dall'intermediario finanziario.
Non risulta, invece, dirimente il fatto che il abbia indirizzato la Pt_4 cliente verso una piattaforma gestita da un diverso soggetto giuridico, astrattamente concorrente con visto che ciò che è decisivo è Parte_2 che egli abbia svolto la sua attività illecita nel contesto dello svolgimento della sua attività di mediatore per conto di quest'ultima, approfittando del contatto con la cliente che si era in quel contesto generato, per quanto oggettivamente la prova degli incontri presso gli uffici di sia stata fornita esclusivamente per il periodo dicembre 2017 Parte_2
– gennaio 2018, quando il rapporto era in corso già da tempo ed il danno si era già manifestato.
pagina 10 di 14 Sotto tale profilo, quindi, può ritenersi provata la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, inteso nei termini di cui sopra.
5. Va però evidenziato che la sentenza impugnata conteneva una duplice motivazione per il rigetto della domanda. Il giudice, infatti, oltre a valorizzare la mancanza di prova del nesso di occasionalità necessaria, ha anche evidenziato che il comportamento della signora era Parte_1 caratterizzato da un livello di imprudenza tale da denotare una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Il richiamo è alla giurisprudenza costante secondo la quale la responsabilità solidale dell'intermediario può essere esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, si afferma, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass.
13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020,
n. 17947).
Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente
"anomalo" dell'investitore sono ricavabili dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161;
Cass. 17/01/2020, n. 857). pagina 11 di 14 Il giudice di prime cure che così argomentato: «… Nel far ciò parte attrice non si è meravigliata: di non compilare e sottoscrivere un'apposita modulistica presso la filiale della e/o fuori sede come CP_1 previsto dalle scelta dalla stessa effettuata in merito alle modalità di invio di ordini e revoche a pag. 3 del 'Modulo di richiesta di attivazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, servizio di consulenza in materia di investimenti e del deposito di strumenti finanziari con il connesso servizio di custodia e amministrazione” debitamente sottoscritto (doc 1 parte convenuta); di non ricevere con frequenza apposita documentazione attestante i profitti dell'investimento così come avveniva per tutti gli altri in precedenza effettuati attraverso anca CP_1 per come documentati dalla convenuta (doc.ti 3 e 4 parte convenuta); di non aver ricevuto apposita documentazione attestante le “…perdite continue ed ingenti al capitale conferito” dalla stessa per le operazioni di trading on line effettuate con “Forexgrand” e per come espressamente previsto all'art. 9 del detto Modulo (a pag. 2). In proposito si osserva che non sono stati disconosciuti i citati documenti prodotti da parte convenuta che recano la sottoscrizione della stessa sig,ra né il Parte_1 doc. 2, cioè il questionario per la profilatura finanziaria sottopostole in data 11 marzo 2015 dal consulente finanziario dell'istituto convenuto, sig. in cui dichiara: di avere realizzato una media di 3/5 Per_4 investimenti azionari l'anno e di 3/5 investimenti complessi per anno;
di essere “abbastanza” informata sulla situazione economico-finanziaria internazionale;
di avere destinato agli investimenti, negli ultimi due anni, capitali compresi tra € 100.000 ed € 300.000; di riconoscersi una propensione al rischio “elevato”; di mirare a un rendimento alto “con rischio di perdita media”; di essere disposta a sopportare un “livello di rischio medio-alto”. Ciò consente di ritenere provata una condotta del pagina 12 di 14 danneggiata caratterizzata da connotati anomali nei termini di
“…consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore …”».
Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione, per cui, nonostante la critica formulata nell'unico motivo di appello sia in astratto corretta, la stessa risulta priva di decisività, non potendo intaccare l'ulteriore capo della motivazione, che da solo consente di escludere la responsabilità dell'intermediario finanziario.
Il fatto che la critica avanzata con l'impugnazione sia fondata, pur non potendo garantire la riforma della sentenza gravata, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Cont
GIA' CHE BANCA! avverso la sentenza n. 2949/2022 emessa
[...] dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 19/11/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, da integrare nei termini di cui alla parte motiva;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
3. dichiara sussistenti in capo all'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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