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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11315 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 13341/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13341/2024
Oggi 2.12.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente il praticante avvocato abilitato Vincenzo Iacolare che dichiara di essere presente per delega orale dell'avv.to Carlo Giordano.
A questo punto, il G.I. invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Giordano, presso il cui studio in Napoli in Viale
Gramsci n.21 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo, ex art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, n.
20210002039940519937939, per l'importo di € 275,64, notificatogli in data 19.2.2021 da R.T.I.
Municipia S.p.A. - Abaco S.p.A., quale Concessionario per la Riscossione della Regione Campania, avente ad oggetto il mancato pagamento di Tasse automobilistiche – Rif. Anno 2013 – nei confronti dell'Ente creditore Regione Campania.
Eccepiva la maturata prescrizione triennale successiva della pretesa creditoria, intervenuta al momento della notifica del predetto preavviso di fermo amministrativo.
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace, Parte_1 trattandosi di crediti di natura tributaria.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica di tutti gli atti presupposti al preavviso impugnato, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
2 La Regione Campania non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con sentenza n. 941/2023, pubblicata in data 7.12.2023, il Giudice di Pace di Procida, ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accoglieva la domanda annullando il preavviso di fermo amministrativo n.
20210002039940519937939 per l'importo di € 275,64, per maturata prescrizione triennale della pretesa creditoria ivi riportata, e condannava la società Concessionaria al pagamento delle spese di lite.
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, reiterando le contestazioni Parte_1 già sollevate in primo grado e, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure trattandosi di crediti di natura tributaria.
Nel merito, l'attuale appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il GDP ha illegittimamente dichiarato ammissibile l'opposizione nonostante che il abbia CP_2 dimostrato in giudizio la prova della valida notificazione di tutti gli avvisi ed atti presupposti al preavviso impugnato.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con declaratoria di inammissibilità della opposizione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e, Controparte_1 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione che riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame.
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge con evidenza, che ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_1
20210002039940519937939, per l'importo di € 275,64, inerente il mancato pagamento di tasse automobilistiche, c.d. Bollo Auto, elevate nell' anno 2013 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della
3 cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 941/2023, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
4 Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 941/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 941/2023 per difetto di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13341/2024
Oggi 2.12.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente il praticante avvocato abilitato Vincenzo Iacolare che dichiara di essere presente per delega orale dell'avv.to Carlo Giordano.
A questo punto, il G.I. invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Giordano, presso il cui studio in Napoli in Viale
Gramsci n.21 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo, ex art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, n.
20210002039940519937939, per l'importo di € 275,64, notificatogli in data 19.2.2021 da R.T.I.
Municipia S.p.A. - Abaco S.p.A., quale Concessionario per la Riscossione della Regione Campania, avente ad oggetto il mancato pagamento di Tasse automobilistiche – Rif. Anno 2013 – nei confronti dell'Ente creditore Regione Campania.
Eccepiva la maturata prescrizione triennale successiva della pretesa creditoria, intervenuta al momento della notifica del predetto preavviso di fermo amministrativo.
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace, Parte_1 trattandosi di crediti di natura tributaria.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica di tutti gli atti presupposti al preavviso impugnato, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
2 La Regione Campania non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con sentenza n. 941/2023, pubblicata in data 7.12.2023, il Giudice di Pace di Procida, ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accoglieva la domanda annullando il preavviso di fermo amministrativo n.
20210002039940519937939 per l'importo di € 275,64, per maturata prescrizione triennale della pretesa creditoria ivi riportata, e condannava la società Concessionaria al pagamento delle spese di lite.
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, reiterando le contestazioni Parte_1 già sollevate in primo grado e, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure trattandosi di crediti di natura tributaria.
Nel merito, l'attuale appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il GDP ha illegittimamente dichiarato ammissibile l'opposizione nonostante che il abbia CP_2 dimostrato in giudizio la prova della valida notificazione di tutti gli avvisi ed atti presupposti al preavviso impugnato.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con declaratoria di inammissibilità della opposizione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e, Controparte_1 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione che riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame.
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge con evidenza, che ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_1
20210002039940519937939, per l'importo di € 275,64, inerente il mancato pagamento di tasse automobilistiche, c.d. Bollo Auto, elevate nell' anno 2013 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della
3 cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 941/2023, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
4 Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 941/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 941/2023 per difetto di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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