Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 945
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Indeducibilità costi per compensi a terzi

    La Corte ha ritenuto che le spese per visure non possano qualificarsi come anticipazioni in nome e per conto del cliente, poiché non sostenute in nome del cliente, non documentate con intestazione al medesimo e non oggetto di separato e puntuale riaddebito. Le spese sono state contabilizzate come costi di esercizio e non riaddebitate ai clienti.

  • Accolto
    Inerenza, certezza e documentazione dei costi

    Le spese contestate presentano i requisiti di inerenza, certezza e documentazione richiesti dalla normativa per la deducibilità, pertanto sono pienamente deducibili ai fini IRPEF e IRAP e l'IVA assolta sugli acquisti è legittimamente detraibile.

  • Accolto
    Modalità di recupero dei maggiori importi

    L'operato dell'Ufficio risulta illogico e in contrasto con i principi che regolano l'accertamento analitico del reddito di lavoro autonomo, in quanto ha proceduto a una rettifica dei ricavi anziché dei costi, senza fornire alcuna prova circa l'esistenza di compensi non fatturati o occultati.

  • Accolto
    Effetto derivato dell'illegittimità della ripresa IRPEF

    L'illegittimità della ripresa ai fini IRPEF comporta, per effetto derivato, l'illegittimità delle rettifiche operate ai fini IVA, IRAP e addizionali regionali e comunali.

  • Accolto
    Effetto derivato dell'illegittimità della ripresa IRPEF

    L'illegittimità della ripresa ai fini IRPEF comporta, per effetto derivato, l'illegittimità delle rettifiche operate ai fini IVA, IRAP e addizionali regionali e comunali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 945
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 945
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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