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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4363/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A701964/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A701964/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A701964/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con il proprio difensore proponeva ricorso contro l' AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA, avverso l'avviso di accertamento n.
TYS01A701964/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 11 marzo 2024.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Notaio Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01A701964/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 11 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania procedeva al recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF, IVA, IRAP e addizionali regionali e comunali per complessivi euro 9.705,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
L'atto impositivo traeva origine da un'attività istruttoria avviata mediante invito a esibire la documentazione contabile, regolarmente prodotta dal contribuente, cui seguiva invito al contraddittorio e tentativo di accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo.
Secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe indebitamente dedotto costi per compensi a terzi pari a euro
18.662,00, relativi prevalentemente a spese per visure ipotecarie e catastali, che avrebbero dovuto essere considerate anticipazioni sostenute in nome e per conto dei clienti ai sensi dell'art. 15, comma 1,
n. 3, del DPR 633/1972, con conseguente indeducibilità ai fini delle imposte dirette e indetraibilità dell'IVA.
Il ricorrente contestava integralmente l'impianto dell'accertamento, deducendo che le spese in contestazione costituivano costi di esercizio inerenti all'attività notarile, regolarmente documentati e non riaddebitati ai clienti come anticipazioni. Evidenziava altresì che la propria contabilità, tenuta in regime ordinario, non era mai stata oggetto di contestazione in ordine alla attendibilità o completezza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con controdeduzioni, insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che il ricorso è fondato e merita accoglimento. La pretesa tributaria muove dal presupposto che le spese sostenute dal professionista per visure ipotecarie e catastali costituiscano anticipazioni effettuate in nome e per conto dei clienti ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972. Tale ricostruzione non risulta condivisibile. Affinché una spesa possa qualificarsi come anticipazione in nome e per conto del cliente è necessario che la stessa sia sostenuta in nome del cliente, documentata con intestazione al medesimo e oggetto di separato e puntuale riaddebito. Nel caso di specie, dalle risultanze contabili emerge che le spese per visure sono state fatturate a carico del professionista, contabilizzate come costi di esercizio e non riaddebitate ai clienti. La circostanza che tali spese non transitino nel conto “movimenti c/terzi”, destinato alle vere anticipazioni (quali bolli e imposte), è riconosciuta dallo stesso Ufficio. Difetta pertanto il presupposto applicativo dell'art. 15 DPR 633/1972; che le spese contestate presentano i requisiti di inerenza, certezza e documentazione richiesti dalla normativa per la deducibilità. Ne consegue la loro piena deducibilità ai fini IRPEF e IRAP e la legittima detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti;
che ulteriore profilo di illegittimità risiede nella modalità di recupero adottata dall'Ufficio, che ha proceduto ad una rettifica dei ricavi in luogo della rettifica dei costi, senza fornire alcuna prova circa l'esistenza di compensi non fatturati o occultati. Tale operato risulta illogico e in contrasto con i principi che regolano l'accertamento analitico del reddito di lavoro autonomo;
che l'illegittimità della ripresa ai fini IRPEF comporta, per effetto derivato, l'illegittimità delle rettifiche operate ai fini IVA, IRAP e addizionali regionali e comunali.
Per l'effetto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso proposto dal Notaio Ricorrente_1 ed annulla integralmente l'avviso di accertamento n. TYS01A701964/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, dichiarando non dovute le maggiori imposte, sanzioni e interessi richiesti.
Alla soccomebenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catania alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida n € 700,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. Così deciso in Catania lì 16 gennaio 2026 Il giudice relatore
Santo Lopes Il Presidente Liborio Fazzi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4363/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A701964/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A701964/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A701964/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con il proprio difensore proponeva ricorso contro l' AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA, avverso l'avviso di accertamento n.
TYS01A701964/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 11 marzo 2024.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Notaio Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01A701964/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 11 marzo 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania procedeva al recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF, IVA, IRAP e addizionali regionali e comunali per complessivi euro 9.705,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
L'atto impositivo traeva origine da un'attività istruttoria avviata mediante invito a esibire la documentazione contabile, regolarmente prodotta dal contribuente, cui seguiva invito al contraddittorio e tentativo di accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo.
Secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe indebitamente dedotto costi per compensi a terzi pari a euro
18.662,00, relativi prevalentemente a spese per visure ipotecarie e catastali, che avrebbero dovuto essere considerate anticipazioni sostenute in nome e per conto dei clienti ai sensi dell'art. 15, comma 1,
n. 3, del DPR 633/1972, con conseguente indeducibilità ai fini delle imposte dirette e indetraibilità dell'IVA.
Il ricorrente contestava integralmente l'impianto dell'accertamento, deducendo che le spese in contestazione costituivano costi di esercizio inerenti all'attività notarile, regolarmente documentati e non riaddebitati ai clienti come anticipazioni. Evidenziava altresì che la propria contabilità, tenuta in regime ordinario, non era mai stata oggetto di contestazione in ordine alla attendibilità o completezza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con controdeduzioni, insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che il ricorso è fondato e merita accoglimento. La pretesa tributaria muove dal presupposto che le spese sostenute dal professionista per visure ipotecarie e catastali costituiscano anticipazioni effettuate in nome e per conto dei clienti ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972. Tale ricostruzione non risulta condivisibile. Affinché una spesa possa qualificarsi come anticipazione in nome e per conto del cliente è necessario che la stessa sia sostenuta in nome del cliente, documentata con intestazione al medesimo e oggetto di separato e puntuale riaddebito. Nel caso di specie, dalle risultanze contabili emerge che le spese per visure sono state fatturate a carico del professionista, contabilizzate come costi di esercizio e non riaddebitate ai clienti. La circostanza che tali spese non transitino nel conto “movimenti c/terzi”, destinato alle vere anticipazioni (quali bolli e imposte), è riconosciuta dallo stesso Ufficio. Difetta pertanto il presupposto applicativo dell'art. 15 DPR 633/1972; che le spese contestate presentano i requisiti di inerenza, certezza e documentazione richiesti dalla normativa per la deducibilità. Ne consegue la loro piena deducibilità ai fini IRPEF e IRAP e la legittima detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti;
che ulteriore profilo di illegittimità risiede nella modalità di recupero adottata dall'Ufficio, che ha proceduto ad una rettifica dei ricavi in luogo della rettifica dei costi, senza fornire alcuna prova circa l'esistenza di compensi non fatturati o occultati. Tale operato risulta illogico e in contrasto con i principi che regolano l'accertamento analitico del reddito di lavoro autonomo;
che l'illegittimità della ripresa ai fini IRPEF comporta, per effetto derivato, l'illegittimità delle rettifiche operate ai fini IVA, IRAP e addizionali regionali e comunali.
Per l'effetto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso proposto dal Notaio Ricorrente_1 ed annulla integralmente l'avviso di accertamento n. TYS01A701964/2023, relativo all'anno d'imposta 2017, dichiarando non dovute le maggiori imposte, sanzioni e interessi richiesti.
Alla soccomebenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catania alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida n € 700,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. Così deciso in Catania lì 16 gennaio 2026 Il giudice relatore
Santo Lopes Il Presidente Liborio Fazzi