Articolo 19 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 aprile 1963
Art. 19.
L'imposta sull'incremento di valore e' dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprieta', del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.
La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti e' parificata alla cessione del diritto di proprieta'.
Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprieta' e la cessazione dei diritti di superficie a di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprieta' o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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