Art. 19.
L'imposta sull'incremento di valore e' dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprieta', del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.
La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti e' parificata alla cessione del diritto di proprieta'.
Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprieta' e la cessazione dei diritti di superficie a di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprieta' o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.
L'imposta sull'incremento di valore e' dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprieta', del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.
La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti e' parificata alla cessione del diritto di proprieta'.
Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprieta' e la cessazione dei diritti di superficie a di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprieta' o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.