Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 19.
L'imposta sull'incremento di valore e' dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprieta', del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.
La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti e' parificata alla cessione del diritto di proprieta'.
Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprieta' e la cessazione dei diritti di superficie a di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprieta' o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.
L'imposta sull'incremento di valore e' dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprieta', del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.
La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti e' parificata alla cessione del diritto di proprieta'.
Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprieta' e la cessazione dei diritti di superficie a di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprieta' o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1981, n. 3783Provvedimento: L'art 1419, secondo comma, cod civ, per il quale la nullita delle singole clausole non importa la nullita del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, si riferisce all'ipotesi in cui specifiche Disposizioni, oltre a comminare la nullita di determinate clausole contrattuali, ne impongano anche la sostituzione con una normativa legale, mentre tale disposizione non si applica qualora il legislatore, nello statuire la nullita di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa. Pertanto, l'art 1419, secondo comma, citato non e applicabile ad una vendita immobiliare in cui …Leggi di più...
- vendita immobiliare·
- parziale·
- nullita della clausola·
- conseguenze·
- contratti in genere·
- disciplina ex art 1419, comma secondo, cod civ·
- sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative·
- invalidita·
- inapplicabilita·
- nullita del contratto·
- ambito di applicazione