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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6005/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013178254000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 3 maggio 2023 la Resistente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29820200013178254000 relativa all'IRAP per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (nullità della notifica effettuata via p.e.c.; difetto di motivazione;
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
omessa notifica dell'atto prodromico;
illegittima applicazione art. 36/bis DPR 600/73, per aver recuperato il credito d'imposta mediante procedura formale).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 17 febbraio 2025 n. 648/01/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali ritenendo fondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso inerenti l'omessa notifica dell'avviso bonario e l'omessa notifica atto prodromico essendo questi necessari trattandosi di recupero credito d'imposta dichiarato dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che, pur non sussistendo alcun obbligo trattandosi di esito di controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità (codice atto n. 05287111727) era stata prima spedita, a mezzo posta, presso la sede della società ove, però, la stessa era risultata sconosciuta e, poi, comunque, anche telematicamente all'intermediario (prot. n. T171027162436593070000001).
La Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
Con istanza in data 17 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa chiedeva la riunione del procedimento con quello iscritto al n. 964/23 R.G. relativo all'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 2347/06/2022 con la quale era stato rigettato il ricorso della medesima contribuente avverso altra cartella di pagamento emessa a seguito dello stesso controllo automatizzato della dichiarazione relativa alle imposte per l'anno 2016.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, disattendersi la richiesta di riunione col procedimento iscritto al n. 964/23 R.G. per la diversità degli atti impugnati e, almeno parzialmente, anche dei motivi di ricorso e tenuto conto, comunque, della contestuale trattazione dei due giudizi alla medesima odierna udienza.
Ciò premesso, il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa è fondato.
Ed invero, a prescindere dalla considerazione che l'avviso bonario e la notifica dell'atto prodromico non sono dovuti nel caso di richiesta di pagamento conseguente, come nel caso in esame, ad un controllo meramente cartolare effettuato sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente, deve, in ogni caso, rilevarsi che l'appellante ha dedotto e provato che la comunicazione di irregolarità (codice atto n. 05287111727) era stata prima spedita, a mezzo posta, presso la sede della società ove, però, la stessa era risultata sconosciuta e, poi, comunque, anche telematicamente all'intermediario (prot. n. T171027162436593070000001).
In proposito nulla ha opposto l'appellata che, infatti, neppure si è costituita in giudizio.
Pertanto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione, la sentenza impugnata deve essere riformata rigettando il ricorso originariamente proposto dalla Resistente_1
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore della Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siracusa, per il primo grado in complessivi E. 1.000,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa nei confronti della Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 648/01/2025 resa il giorno 17 febbraio 2025, in riforma di questa, conferma la cartella di pagamento n. 29820200013178254000 e e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, per il primo grado in complessivi E. 1.000,00 e per il secondo grado in complessivi
E. 1.300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6005/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 648/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200013178254000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 3 maggio 2023 la Resistente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29820200013178254000 relativa all'IRAP per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (nullità della notifica effettuata via p.e.c.; difetto di motivazione;
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
omessa notifica dell'atto prodromico;
illegittima applicazione art. 36/bis DPR 600/73, per aver recuperato il credito d'imposta mediante procedura formale).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 17 febbraio 2025 n. 648/01/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali ritenendo fondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso inerenti l'omessa notifica dell'avviso bonario e l'omessa notifica atto prodromico essendo questi necessari trattandosi di recupero credito d'imposta dichiarato dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che, pur non sussistendo alcun obbligo trattandosi di esito di controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità (codice atto n. 05287111727) era stata prima spedita, a mezzo posta, presso la sede della società ove, però, la stessa era risultata sconosciuta e, poi, comunque, anche telematicamente all'intermediario (prot. n. T171027162436593070000001).
La Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
Con istanza in data 17 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa chiedeva la riunione del procedimento con quello iscritto al n. 964/23 R.G. relativo all'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 2347/06/2022 con la quale era stato rigettato il ricorso della medesima contribuente avverso altra cartella di pagamento emessa a seguito dello stesso controllo automatizzato della dichiarazione relativa alle imposte per l'anno 2016.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, disattendersi la richiesta di riunione col procedimento iscritto al n. 964/23 R.G. per la diversità degli atti impugnati e, almeno parzialmente, anche dei motivi di ricorso e tenuto conto, comunque, della contestuale trattazione dei due giudizi alla medesima odierna udienza.
Ciò premesso, il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa è fondato.
Ed invero, a prescindere dalla considerazione che l'avviso bonario e la notifica dell'atto prodromico non sono dovuti nel caso di richiesta di pagamento conseguente, come nel caso in esame, ad un controllo meramente cartolare effettuato sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente, deve, in ogni caso, rilevarsi che l'appellante ha dedotto e provato che la comunicazione di irregolarità (codice atto n. 05287111727) era stata prima spedita, a mezzo posta, presso la sede della società ove, però, la stessa era risultata sconosciuta e, poi, comunque, anche telematicamente all'intermediario (prot. n. T171027162436593070000001).
In proposito nulla ha opposto l'appellata che, infatti, neppure si è costituita in giudizio.
Pertanto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione, la sentenza impugnata deve essere riformata rigettando il ricorso originariamente proposto dalla Resistente_1
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore della Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siracusa, per il primo grado in complessivi E. 1.000,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa nei confronti della Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 648/01/2025 resa il giorno 17 febbraio 2025, in riforma di questa, conferma la cartella di pagamento n. 29820200013178254000 e e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, per il primo grado in complessivi E. 1.000,00 e per il secondo grado in complessivi
E. 1.300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente