Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Decreto presidenziale 3 giugno 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/03/2026, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;
SL 108 - PO 3, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione n. -OMISSIS-, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, contenenti gli elenchi di persone in condizioni, rispettivamente, di disabilità gravissima e grave, il minore ricorrente è stato inserito nell’elenco dei disabili gravi e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex
D.G.R. Campania-OMISSIS- a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse, ove possa occorrere, la Nota sindacale “di indirizzo” prot. -OMISSIS-del 12.03.2025 e la Nota n.-OMISSIS- con la quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n.29 di Ercolano, ha trasmesso alla Regione Campania il “Progetto FNA Assegni di cura e Voucher 2023”, delle quali è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in proprio e nell’anzidetta qualità l’8 aprile 2025:
a) della determinazione n. -OMISSIS-, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Approvazione Elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, il minore ricorrente è stato inserito nell’elenco dei “disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche” e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania-OMISSIS- a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse la determinazione -OMISSIS-, impugnata anche con il ricorso introduttivo, e, ove possa occorrere, la Nota di chiarimenti ASL PO 3 Sud n. -OMISSIS-, depositata in giudizio il 27.03.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’SL 108 - PO 3 e del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO AL nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo la signora -OMISSIS- in proprio e nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- agisce per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Ercolano (mai comunicatale) avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, contenenti gli elenchi di persone in condizioni, rispettivamente, di disabilità gravissima e grave, il figlio è stato inserito nell’elenco dei disabili gravi e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania-OMISSIS- a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023.
2.Avverso gli atti gravati ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, E DELL’ALLEGATO 2 DEL D.M. 26.09.2016. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 2, COMMA 2, LETT. A, DEL D.M.26.09.2016. VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO B DELLA DELIBERA DELLA G.R. DELLA CAMPANIA N. 121 DEL 14.03.2023. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA’ ED INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 70/2024 DEL 22.02.2024. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEITA’ ED INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. INCOMPETENZA.
3. Si è costituito in resistenza il Comune di Ercolano e la SL PO 3.
4. Con i motivi aggiunti dell’8 aprile 2025, la parte ricorrente ha esteso in impugnazione alla determina 863/2025, nella quale il minore disabile è stato ancora una volta inserito nell’elenco dei 25 “disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche e non in quello dei 61 gravissimi, di cui 54 “eleggibili e beneficiari”, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania-OMISSIS- a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023.
5. Con decreto presidenziale la parte ricorrente è stata autorizzata all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata fissata per la trattazione del merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a, l’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, contestualmente, disponendosi incombenti istruttori a carico del Comune di Ercolano.
7. In particolare si è ritenuto “ necessario onerare l’Amministrazione del deposito (nel termine di giorni 40 dalla comunicazione e/o dalla notifica della presente ordinanza) di documentata relazione di chiarimenti circa il completamento delle attività di integrazione del minore quale persona in condizione di disabilità gravissima a valere su FNA 2023 cui è conseguita la richiesta di trasmissione della SWAMA B corredata di relativa scala al fine di completare la documentazione agli atti dell’Ufficio (cfr. nota del Comune di Ercolano del 22 aprile 2025 in atti) ”.
8. Le parti hanno depositato ulteriori memorie ex articolo 73 c.p.a e all’udienza pubblica nel 2 dicembre 2025, verificata preliminarmente la corretta integrazione del contraddittorio, e sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso ed i motivi aggiunti, partitamente finalizzati alla contestazione delle determinazioni del Comune di Ercolano che indicano come grave, anziché gravissima, la condizione del minore ai fini dell’assegnazione dell’assegno di cura a valere sul FNA 2023, sono fondati nei sensi che seguono.
10. Preliminarmente si osserva che la definizione dello stato di disabile “gravissimo” è contenuta nell’art. 3 comma 2 del d.m.26 settembre 2016 a mente del quale “ per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”; (art. 3, comma 2);
- “le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto” (art. 3, comma 3).
11. In particolare, nella lettera i) della norma da ultimo citata (dopo una elencazione “analitica” di situazioni patologiche ovvero di compromissioni integranti ex se la nozione di “disabile gravissimo”, recata dalle lettere da a) ad h), con formula di chiusura, è testualmente dato leggere che rientra parimenti nella platea dei portatori di una condizione di disabilità gravissima “ ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche ”, precisandosi che “ per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto ” (art. 3, comma 3, del DM).
12. L’allegato 2, a sua volta, prevede che:
- “le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione;
d) nutrizione. 2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: - dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona; b) stato di coscienza: - compromissione severa: raramente/mai prende decisioni - persona non cosciente; c) respirazione - necessità di aspirazione quotidiana - presenza di tracheostomia; d) nutrizione - necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi - combinata orale e enterale/parenterale - solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) - solo tramite gastrostomia (es.PEG) - solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) (commi 1 e 2, con la indicazione specifica, dei domini le cui compromissioni assumono stratta rilevanza ai fini che ne occupano).
- “si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 [recte, comma 2] del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 ”.
13. Orbene, nel caso di specie, non è dubitabile che la condizione del minore rientri nella categoria dei disabili gravissimi in applicazione dei parametri normativi sopra evidenziati.
14. Il minore, invero, come documentato in atti, non solo è titolare dal 13.11.2017 di indennità di accompagnamento ex l.n. 18/1980 (di per sé rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M.), ma, per quanto rileva in questa sede, risulta anche tracheostomizzato ed è stato valutato, dalla Commissione U.V.I., con il massimo punteggio sia in relazione alla “Situazione cognitiva” [Profilo cognitivo PCOG “3 = Incapace di autodeterminarsi”], sia in relazione alla “Situazione funzionale (attività di base)” [Profilo funzionale PADL “3 = Totalmente dipendente” alle Attività di Vita quotidiana (“ADL”)].
15. Si tratta, quindi, di condizioni certamente rilevanti ai sensi della lett. I dell’art. 3, comma 2, del D.m. citato).
16. Con Relazione clinica del 2 dicembre 2024 rilasciata a “richiesta del distretto ad integrazione del Verbale UVI”, dall’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, si è ulteriormente valutato che, “visto il complesso quadro clinico il piccolo paziente deve essere definito “gravissimo” anche ai fini dell’assegno di cura.
17. Di poi, con nota del -OMISSIS-, lo stesso Dipartimento di Salute mentale dell’SL PO 3 ha confermato – come sopra evidenziato- in relazione al minore la compromissione di due domini (motricità e respirazione) significando che il disabile è da considerarsi gravissimo.
18. Alla luce delle superiori osservazioni il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Ercolano con distrazione in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario; sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e a SL intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie siccome fondati.
Condanna il Comune di Ercolano al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avvocato Oronzo Caputo, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e la SL PO 3.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RE Di PO, Presidente
RO AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AL | EL RE Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.