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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere
dott.ssa Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 87/2024 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 15/05/2024, promossa
OGGETTO: Altri istituti d a in materia di diritti reali
, c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 possesso e trascrizioni dell'avv. SINISCALCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
VIA LAGO GERUNDO 18/2 26013 CREMA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAVAGNA GUIDO, elettivamente domiciliata in VIA DEI
MILLE, 10 24047 TREVIGLIO, presso il menzionato difensore.
APPELLATO
n o n c h é c on t ro
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo,
Pag. 1 di 11 quarta sezione civile pubblicata il 04/12/2023 con il n. 2644/2023.
CONCLUSIONI di : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis: - in via
principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2644/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Civile, Giudice
Dott. Giovanni Panzeri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6883/2020,
depositata in cancelleria in data 4.12.23, notificata il 22.12.23,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
Voglia respingere per i motivi in atti, tutte le domande ex adverso
proposte sia in via principale sia in via subordinata e per l'effetto
dichiarare che la convenuta ha pieno diritto di mantenere i paletti e la
catena così come posizionati. Conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e
compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella
parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste per
l'ammissione di prove per testi richiesti con memoria del 12.9.2022 di
seguito riportate:
1. vero che negli anni 1960-70 esisteva all'ingresso del Vicolo del
Pag. 2 di 11 Castello una catena amovibile. Testi: residente a [...]
, Piazza Locatelli 20 e residente a [...]
, Piazza Locatelli 20. CP_1
2. vero che la catena fu rimossa in occasione di un intervento edilizio
effettuato nell'immobile della signora e poi non fu riposizionata Pt_2
non ravvisandone la necessità. Testi: residente a [...]
, Piazza Locatelli e residente a [...]
, Piazza Locatelli 20. CP_1
3.vero che la manutenzione dell'area per cui è causa è sempre stata
effettuata unicamente dalla signora tramite suoi CP_2
incaricati facendovi posare la ghiaia e pulire gli scarichi dei tombini
ivi esistenti e il rifacimento del marciapiedi (doc.ti n. 41 e 42). Testi:
residente a [...], Testimone_3 CP_1
residente a [...] e ST CP_1
residente a [...]. NE CP_1
4. vero che ho sempre visto gli addetti del effettuare molto CP_1
saltuariamente esclusivamente la manutenzione dei giardinetti
adiacente l'area cortilizia della signora . Testi: Pt_2 Testimone_3
residente a [...], CP_1 ST
residente a [...] e residente CP_1 NE
a , Piazza Locatelli 20. CP_1
5. vero che nel mese di settembre dell'anno 2000 ho visto un paio di
volte unicamente il camioncino della raccolta della spazzatura passare
attraverso il Vicolo del Castello per recarsi all'interno del cortile della
Pag. 3 di 11 scuola, ciò è avvenuto dopo che erano stati posizionati i paletti e la
catena (doc. n. 5) e per accedere è stato staccato il moschettone che
assicurava la catena al paletto. Teste: residente a [...]
, Piazza Locatelli 20. CP_1
6. vero che prima di tali episodi ho visto i mezzi per il ritiro dei rifiuti
entrare dal cancello principale della scuola. Teste: NE
residente a [...]. CP_1
7. vero che ho abitato nei luoghi di causa e ho un ufficio nell'immobile
dalla signora . Teste: residente a [...]
, Piazza Locatelli 20. CP_1
8. vero che ho sempre visto transitare i mezzi per la raccolta dei rifiuti
e altri mezzi di servizi unicamente dal viale centrale della scuola (doc.
n. 40). Testi: residente a [...]
20 e residente a [...]. ST CP_1
Indica i propri testi a prova contraria sugli avversi capitoli
eventualmente ammessi.” Con memoria del 30.9.22 sulle prove
richieste da controparte “Si indicano a prova contraria i signori:
[...]
, e ” Tes_1 Tes_2 ST Testimone_3
Del : Controparte_1
Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, ritenuta la propria giurisdizione e
competenza, contrariis reijectis, così pronunciare:
In via principale: Respingere l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2644/2023 CP_2
pubblicata in data 04.12.2023 e notificata in data 22.12.2023 in quanto
Pag. 4 di 11 infondato in fatto ed in diritto. In via istruttoria: - Ove occorra, disporsi
ex art. 258 c.p.c. l'ispezione dei luoghi per cui vi è causa. - Sempre ove
occorra, ammettersi prova per interpello e testimoni sui seguenti
capitoli di prova, già dedotti con la memoria ex art. 186 n. 2 VI comma
c.p.c.:
1) vero che il di cura la manutenzione e CP_1 CP_1
l'irrigazione del verde dei giardini ivi presenti sulla Piazza Locatelli
nonché la manutenzione dei relativi piazzali e dei vialetti con
pavimentazioni in ghiaia e sostiene le spese per l'illuminazione
dell'intera area;
2) vero che per accedere all'ingresso secondario della scuola
“Merisi”, al fine di prelevare i rifiuti della piazzola ecologica ivi
presente, i mezzi della società sino all'anno 2020, sono CP_3
sempre transitati lungo il vialetto posto sulla Piazza Locatelli, che
separa il lato est della proprietà e i giardini comunali;
Pt_2
3) vero che il Comune di , con l'ordinanza n. 95 del 2013, CP_1
che si rammostra al teste (doc. 14), ha istituto la sosta limitata (1 ora)
su tutta la piazza Locatelli e ha istituito il divieto di transito nel tratto
compreso fra area Ex Imec e Via Caldara, eccetto carico e scarico;
4)
vero che per effetto l'ordinanza n. 95 del 2013 a firma del Sindaco del
Comune di è stato apposto il cartello di divieto di transito CP_1
come da fotografia che si rammostra al teste (doc. 14); 5) vero che
nell'anno 2018 la Polizia Locale del Comune di elevava CP_1
alla sig.ra verbale di violazione al codice della strada CP_2
Pag. 5 di 11 per sosta in area vietata e divieto di accesso in Piazza Locatelli, come
da verbale n. 545 del 26/04/2018 che si rammostra al teste (doc. 15);
6) vero che il verbale n. 545 del 26/04/2018 diveniva definitivo in
assenza di opposizione del tragressore.
Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria: sul capitolo 1):
l'arch. c/o Comune di Caravaggio (BG). sul capitolo Testimone_4
2): la dott.ssa c/o ; il geom. Testimone_5 Controparte_1
c/o società con sede in Treviglio (BG), Via Testimone_6 CP_3
Roggia Vignola n. 9 e il sig. c/o società con Testimone_7 CP_3
sede in Treviglio (BG), Via Roggia Vignola n. 9.
Sui capitoli 3), 4), 5) e 6): la dott.ssa c/o Polizia Testimone_8
Locale di Caravaggio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 cpc del 27.11.2020 il CP_1
proponeva azione di reintegrazione nel possesso verso
[...]
, allegando che ella, proprietaria di un fabbricato CP_2
affacciato su piazza Locatelli, dalla quale si diparte un vialetto che consente l'accesso al cortile retrostante delle scuole elementari
“Merisi”, nel novembre aveva posizionato un cartello sul muro della propria abitazione con la dicitura “vicolo del castello proprietà provata
passaggio pedonale” e collocato in prossimità dell'ingresso di tale vialetto una catena, così impedendovi l'accesso, da sempre esercitato ai mezzi comunali.
Pag. 6 di 11 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda;
CP_2
deduceva che il vialetto de quo non era una porzione della Piazza
Locatelli ma faceva parte del cortile accessorio in uso alla e ai Pt_2
cugini che non è vero che i mezzi comunali transitavano per il Tes_2
vialetto per accedere alla scuola poiché entravano unicamente dal cancello centrale;
negava sia il possesso che lo spoglio.
La fase interdittale si concludeva con una prima ordinanza di rigetto,
riformata dal Tribunale in sede di reclamo con l'accoglimento della domanda, previo accertamento che il vialetto era sempre stato utilizzato dai mezzi comunali per raccogliere i rifiuti, nonché dai cittadini anteriormente all'apposizione della catena, avvenuta nel mese di novembre 2020, qualificazione della condotta come turbativa, con conseguente ordine a di rimuovere . a sua cura e spese, i CP_2
paletti e la catena.
All'esito del giudizio di reclamo, con istanza ex art.703 cpc ultimo riproponeva tutte le questioni già prospettate nella fase CP_2
cautelare.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2644/23, motivata ai sensi dell'art.118, primo comma, disp. Att. cpc, si uniformava all'ordinanza
Collegiale.
appellava la sentenza;
si costituiva il CP_2 CP_1
resistendo all'impugnazione.
[...]
All'udienza del 25/06/ 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 7 di 11 Con unico motivo l' appellante muove varie censure.
Contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale sostiene che l'area de quo era di libero accesso, allegando che vi sia stato un errore nell'individuazione dei luoghi;
che il si occupava della CP_1
manutenzione di tale vialetto;
deduce che per manutenzione si debba intendere esclusivamente quella effettuata dal su Piazza CP_1
Locatelli e che nessuna manutenzione è stata eseguita dall'amministrazione nel vialetto in oggetto.
Censura la sentenza laddove il giudice ritiene che il cartello “eccetto
autorizzati”, la regolamentazione della circolazione stradale all'interno del vialetto da parte del comune ed il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani provano il possesso e che tutti questi elementi dimostrano la gestione unitaria con la piazza adiacente da parte del comune.
Considera, altresì, errata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che la sig.ra non aveva messo in Pt_2
atto nessuna attività idonea ad esternare l'intenzione di comportarsi come proprietaria del vialetto, mentre soltanto all'esito di ricerca e documenti attestanti la proprietà dell'area aveva apposto la catena esercitando il proprio diritto, al fine di salvaguardare il suo possesso e quello dei suoi inquilini che attraversano l'area per accedere ai box e parcheggiare, senza frapporre alcun impedimento reale all'esercizio del passaggio, poiché la catena poteva essere agevolmente rimossa.
Pag. 8 di 11 Deduce che il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti è avvenuto attraverso l'area in contestazione soltanto in seguito alla pandemia
Covid 19, per mera tolleranza, che con lettera del 22.9.2020 aveva manifestato di mantenere sino al 23.12.2020, quale termine finale.
-.-
Tutte le doglianze opposte dall'appellante per ottenere la riforma della sentenza non colgono nel segno, poiché:
- in tema di tutela del possesso, nessuna rilevanza assumono le questioni attinenti la proprietà;
- l'esercizio dei mezzi comunali per la rimozione dei rifiuti della scuola
Merisi è provato dall'escussione dei sommari informatori;
- il possesso, inteso come esercizio di fatto di un diritto reale, non può
essere impedito in alcun modo, non avendo alcun valore scriminante la volontà di esercitare un proprio diritto;
-qualsiasi ostacolo frapposto all'esercizio del possesso, che lo rende meno agevole, costituisce turbativa;
- qualsiasi tipologia di possesso è tutelabile con l'azione di spoglio o molestia, anche se illegittimo o in mala fede, sicchè non ha alcuna importanza che sia avvenuto o meno per tolleranza della proprietaria della stradella.
Questa Corte, peraltro, non può che rimarcare che per la struttura del procedimento possessorio le medesime ragioni oggetto di impugnativa erano state fatte valere dall'appellante avverso l'ordinanza collegiale di accoglimento del ricorso possessorio, che con ampia motivazione aveva
Pag. 9 di 11 riformato il provvedimento monocratico di rigetto, accogliendo il ricorso.
La sentenza oggetto di impugnativa aveva richiamato la completa motivazione ex art. 118 primo comma disp. att. c.p.c.
Data la riproposizione delle identiche questioni sotto la forma dei motivi di impugnazione, non resta che avallare la decisione di prime cure, mediante rinvio, anche in questo grado, alla motivazione della sentenza gravata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante, soccombente, al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellato
, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri Controparte_1
di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi (attesa la natura della causa) dello scaglione di valore dichiarato (indeterminabile, complessità bassa).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2644/2023, emessa dal Tribunale di Pt_1
Bergamo, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate in complessivi € 3.473 (di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.735 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi;
I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante Pag. 10 di 11 l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25/06/2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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