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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 360/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 360/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione artigiani
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.10.1947, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Grosso La Valle con studio in 87021 Belvedere
Marittimo (CS), Via Vetticello 213, presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e P.IVA_2
MA NO, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il 02.03.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2022
00017913 34 000, notificato a mezzo servizio postale in data 2/08/2022, per l'importo totale di €
4.920,73, in relazione alla contribuzione fissa, contributi I.V.S, sanzioni aggiuntive e per morosità e spese relativamente al periodo “dal 01/2018 al 12/2020”. L'istante ha dedotto: la non debenza della somma indicata, in quanto relativa ad attività cessata e cancellata dal Registro delle Imprese.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi l' , eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, e chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1 con vittoria di spese di giudizio.
Con note del 16.10.2025 parte ricorrente ha rappresentato che l' , con comunicazione del CP_1
17/05/2024, ha proceduto all'annullamento totale dell'avviso di addebito oggetto della presente opposizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla CP_1 rifusione delle spese di lite.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che l' ha annullato in autotutela l'avviso di CP_1 addebito opposto, come da provvedimento di annullamento del 17.05.2024, allegato alle surriferite note di trattazione scritta del ricorrente.
Essendo, quindi, sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo, del resto, venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. In particolare, nessuna pronuncia va resa in ordine all'avviso di addebito opposto, essendo già stato annullato dall'Ente creditore.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
§ 3. Ebbene, nel caso di specie, l' nel provvedimento di annullamento in autotutela notificato al CP_1 ricorrente ha riconosciuto le ragioni di quest'ultimo.
Peraltro, anche in assenza del provvedimento di annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato comunque accolto, avendo parte ricorrente dedotto e provato che l'attività di impresa sia cessata ben prima del periodo per il quale era stata richiesta la contribuzione e, di conseguenza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , in ragione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Tuttavia, occorre anche tenere in considerazione il comportamento processuale ed extraprocessuale dell' che si è attivato per rimediare al proprio errore e, pertanto, le spese di lite vanno CP_1 compensate nella misura di ¼ e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Grosso La Valle dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €984,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Grosso La Valle dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 360/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 360/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione artigiani
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.10.1947, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Grosso La Valle con studio in 87021 Belvedere
Marittimo (CS), Via Vetticello 213, presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e P.IVA_2
MA NO, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il 02.03.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2022
00017913 34 000, notificato a mezzo servizio postale in data 2/08/2022, per l'importo totale di €
4.920,73, in relazione alla contribuzione fissa, contributi I.V.S, sanzioni aggiuntive e per morosità e spese relativamente al periodo “dal 01/2018 al 12/2020”. L'istante ha dedotto: la non debenza della somma indicata, in quanto relativa ad attività cessata e cancellata dal Registro delle Imprese.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi l' , eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, e chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1 con vittoria di spese di giudizio.
Con note del 16.10.2025 parte ricorrente ha rappresentato che l' , con comunicazione del CP_1
17/05/2024, ha proceduto all'annullamento totale dell'avviso di addebito oggetto della presente opposizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla CP_1 rifusione delle spese di lite.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che l' ha annullato in autotutela l'avviso di CP_1 addebito opposto, come da provvedimento di annullamento del 17.05.2024, allegato alle surriferite note di trattazione scritta del ricorrente.
Essendo, quindi, sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo, del resto, venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. In particolare, nessuna pronuncia va resa in ordine all'avviso di addebito opposto, essendo già stato annullato dall'Ente creditore.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
§ 3. Ebbene, nel caso di specie, l' nel provvedimento di annullamento in autotutela notificato al CP_1 ricorrente ha riconosciuto le ragioni di quest'ultimo.
Peraltro, anche in assenza del provvedimento di annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato comunque accolto, avendo parte ricorrente dedotto e provato che l'attività di impresa sia cessata ben prima del periodo per il quale era stata richiesta la contribuzione e, di conseguenza, le spese di lite vanno poste a carico dell' , in ragione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Tuttavia, occorre anche tenere in considerazione il comportamento processuale ed extraprocessuale dell' che si è attivato per rimediare al proprio errore e, pertanto, le spese di lite vanno CP_1 compensate nella misura di ¼ e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Grosso La Valle dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €984,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Grosso La Valle dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso