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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16466 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 13951/2024 del Ruolo Generale e proposto da
, nato in [...], il 18 gennaio Parte_1
1985, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Maria Lombardo, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituito –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '…annullare e per l'effetto revocare il Decreto del 28/02/2024 reso dalla Questura di Roma e notificato in pari data,
pagina 1 con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente;
accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286'.
Per parte resistente: '… in subordine e nel merito, in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinvio, ferma la piena censura di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, la Scrivente si rimette al giudizio di Codesto Tribunale'.
Fatto e diritto
Con il presente ricorso propone Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Questura di
Roma in data 28 febbraio 2024 di rigetto dell'istanza di protezione speciale dal medesimo proposta e insta affinché il Tribunale gli riconosca la protezione invocata. Il ricorrente premette di essere cittadino del Perù e di aver fatto ingresso in Italia nel 2021, dove soggiornano regolarmente numerosi suoi familiari;
che, in ragione del percorso di integrazione intrapreso, il 28 giugno 2022 avanzava istanza di riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d. lgs. 25 luglio 1998 n.286 a mezzo PEC per il tramite del difensore (doc.5), e, non ricevendo riscontro da parte dell'amministrazione, rinnovava l'istanza tramite kit postale in data
29 novembre 2022 (doc.7); che in tale occasione incorreva tuttavia pagina 2 in un errore materiale nella compilazione della modulistica, indicando come permesso di soggiorno richiesto non già quello per
'protezione speciale' bensì quello per 'motivi religiosi'; che, convocato dalla Questura competente per eseguire il fotosegnalamento, in data 24 febbraio 2023 veniva reso edotto dell'errore commesso in sede di compilazione del kit postale e, a seguito di chiarimenti inviati dal difensore tramite PEC nell'ottobre del 2023 (doc.8), veniva nuovamente convocato il 28 febbraio 2024.
Il ricorrente riferisce che in tale circostanza l'autorità amministrativa adottava e notificava un decreto di inammissibilità dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi religiosi in ragione dell'assenza del corrispondente visto di ingresso (doc.1) e, contestualmente, lo invitava a presentarsi il giorno successivo, il 29 febbraio 2024, per
'determinazioni inerenti l'istanza di Protezione Speciale art.19 inoltrata a mezzo pec in data 28/06/2022' (doc.10); che il 29 febbraio
2024, nuovamente recatosi presso l'ufficio competente della
Questura di Roma, gli veniva comunicata solo oralmente l'impossibilità di procedere alla formalizzazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione dell'irricevibilità dell'istanza inoltrata nel giugno del
2022 via PEC per il tramite del difensore. L'odierno ricorrente lamenta dunque l'illegittimità del provvedimento di diniego in ragione della mancata valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e insta affinché il
Tribunale accordi la protezione invocata.
pagina 3 Si è costituito il , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
il ricorso e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare si osserva che la Questura di Roma, sebbene indicata come parte resistente nell'atto introduttivo del giudizio, non
è stata destinataria della notifica di rito. Tuttavia, considerato che la
Questura risulta sprovvista della soggettività atta a consentirle la partecipazione al presente giudizio in quanto articolazione interna del , l'assenza di notifica nei suoi confronti non Controparte_1
inficia la regolarità del contraddittorio.
Ancora in limine litis, va osservato come la presente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. In proposito è opportuno rilevare che la presente azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione pagina 4 proposta (tra le altre, Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n.
30105). Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In punto di diritto è invero necessario premettere che, stante il tenore letterale dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, a mente del quale '(…) il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato
o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico',
l'autorità amministrativa procedente, a fronte della corretta formalizzazione di un'istanza di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno, è tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di qualsivoglia tipologia di permesso, non essendo vincolata, per espressa previsione normativa, alla domanda di parte. Da ciò deriva che, quand'anche il cittadino straniero insti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi religiosi, in presenza della documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286,
pagina 5 l'amministrazione sarà tenuta al rilascio del relativo titolo autorizzativo al soggiorno.
Dalla documentazione versata in atti e dall'esame testimoniale di svoltosi in data 19 marzo 2025, Testimone_1
emerge che l'autorità amministrativa non procedeva all'istruttoria dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale inoltrata a mezzo PEC nell'ottobre del 2022, bensì della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi pervenuta per mezzo di kit postale nel novembre dello stesso anno.
Nell'ambito di tale istruttoria, il difensore dell'odierno ricorrente faceva pervenire all'amministrazione tramite PEC la documentazione inerente l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rappresentando l'errore materiale di compilazione della domanda inviata a mezzo di kit postale (doc.
8). Risulta pertanto provato che l'amministrazione, sebbene nell'ambito della procedura volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, sia venuta a conoscenza della documentazione volta a provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, da ciò derivando in capo alla stessa il dovere di valutare tale documentazione ed esprimersi in merito alla sussistenza '[dei] requisiti e [delle] condizioni previsti
[dal d.lgs. 25 luglio 1998 n.286] e dal regolamento di attuazione [non solo] per il permesso di soggiorno richiesto [ma anche] per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico'.
pagina 6 Accertata l'insussistenza di un autonomo procedimento amministrativo pendente in ordine alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, sicché non si verte nell'ipotesi di un potere amministrativo non ancora esercitato, e considerata la ricezione della relativa documentazione da parte dell'amministrazione, il
Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio a favore del ricorrente di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, nella formulazione ratione temporis vigente.
Orbene, l'odierno ricorrente, giunto in Italia nel 2021, ha dimostrato di avere intrapreso percorsi di inserimento lavorativo e sociale sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. Invero, per come desumibile tanto dalla documentazione in atti quanto dalle dichiarazioni rese dagli zii del ricorrente, Persona_1
e , nel corso degli esami
[...] Persona_2
testimoniali svoltisi in data 19 marzo 2025 e 2 aprile 2025, il ricorrente convive con gli stessi ed è economicamente autonomo, provvedendo al pagamento del canone di locazione e delle spese comuni. Invero, lo stesso presta attività lavorativa come collaboratore domestico, sebbene in modo irregolare, dal 2022. Con
i proventi di tale attività è peraltro nelle condizioni di sostenere il figlio, attualmente residente in [...], come dimostrato dalle ricevute pagina 7 delle rimesse effettuate tra il gennaio del 2022 e l'aprile del 2024 depositate agli atti.
Il rimpatrio costringerebbe dunque il ricorrente a un complesso reinserimento nel tessuto socio-economico del Perù, in violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, sussistono le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre
2025. la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Antonella Di Tullio dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 13951/2024 del Ruolo Generale e proposto da
, nato in [...], il 18 gennaio Parte_1
1985, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Maria Lombardo, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituito –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '…annullare e per l'effetto revocare il Decreto del 28/02/2024 reso dalla Questura di Roma e notificato in pari data,
pagina 1 con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente;
accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286'.
Per parte resistente: '… in subordine e nel merito, in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinvio, ferma la piena censura di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, la Scrivente si rimette al giudizio di Codesto Tribunale'.
Fatto e diritto
Con il presente ricorso propone Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Questura di
Roma in data 28 febbraio 2024 di rigetto dell'istanza di protezione speciale dal medesimo proposta e insta affinché il Tribunale gli riconosca la protezione invocata. Il ricorrente premette di essere cittadino del Perù e di aver fatto ingresso in Italia nel 2021, dove soggiornano regolarmente numerosi suoi familiari;
che, in ragione del percorso di integrazione intrapreso, il 28 giugno 2022 avanzava istanza di riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d. lgs. 25 luglio 1998 n.286 a mezzo PEC per il tramite del difensore (doc.5), e, non ricevendo riscontro da parte dell'amministrazione, rinnovava l'istanza tramite kit postale in data
29 novembre 2022 (doc.7); che in tale occasione incorreva tuttavia pagina 2 in un errore materiale nella compilazione della modulistica, indicando come permesso di soggiorno richiesto non già quello per
'protezione speciale' bensì quello per 'motivi religiosi'; che, convocato dalla Questura competente per eseguire il fotosegnalamento, in data 24 febbraio 2023 veniva reso edotto dell'errore commesso in sede di compilazione del kit postale e, a seguito di chiarimenti inviati dal difensore tramite PEC nell'ottobre del 2023 (doc.8), veniva nuovamente convocato il 28 febbraio 2024.
Il ricorrente riferisce che in tale circostanza l'autorità amministrativa adottava e notificava un decreto di inammissibilità dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi religiosi in ragione dell'assenza del corrispondente visto di ingresso (doc.1) e, contestualmente, lo invitava a presentarsi il giorno successivo, il 29 febbraio 2024, per
'determinazioni inerenti l'istanza di Protezione Speciale art.19 inoltrata a mezzo pec in data 28/06/2022' (doc.10); che il 29 febbraio
2024, nuovamente recatosi presso l'ufficio competente della
Questura di Roma, gli veniva comunicata solo oralmente l'impossibilità di procedere alla formalizzazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione dell'irricevibilità dell'istanza inoltrata nel giugno del
2022 via PEC per il tramite del difensore. L'odierno ricorrente lamenta dunque l'illegittimità del provvedimento di diniego in ragione della mancata valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e insta affinché il
Tribunale accordi la protezione invocata.
pagina 3 Si è costituito il , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
il ricorso e chiedendone il rigetto.
***
In via preliminare si osserva che la Questura di Roma, sebbene indicata come parte resistente nell'atto introduttivo del giudizio, non
è stata destinataria della notifica di rito. Tuttavia, considerato che la
Questura risulta sprovvista della soggettività atta a consentirle la partecipazione al presente giudizio in quanto articolazione interna del , l'assenza di notifica nei suoi confronti non Controparte_1
inficia la regolarità del contraddittorio.
Ancora in limine litis, va osservato come la presente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. In proposito è opportuno rilevare che la presente azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione pagina 4 proposta (tra le altre, Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n.
30105). Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In punto di diritto è invero necessario premettere che, stante il tenore letterale dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, a mente del quale '(…) il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato
o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico',
l'autorità amministrativa procedente, a fronte della corretta formalizzazione di un'istanza di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno, è tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di qualsivoglia tipologia di permesso, non essendo vincolata, per espressa previsione normativa, alla domanda di parte. Da ciò deriva che, quand'anche il cittadino straniero insti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi religiosi, in presenza della documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286,
pagina 5 l'amministrazione sarà tenuta al rilascio del relativo titolo autorizzativo al soggiorno.
Dalla documentazione versata in atti e dall'esame testimoniale di svoltosi in data 19 marzo 2025, Testimone_1
emerge che l'autorità amministrativa non procedeva all'istruttoria dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale inoltrata a mezzo PEC nell'ottobre del 2022, bensì della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi pervenuta per mezzo di kit postale nel novembre dello stesso anno.
Nell'ambito di tale istruttoria, il difensore dell'odierno ricorrente faceva pervenire all'amministrazione tramite PEC la documentazione inerente l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rappresentando l'errore materiale di compilazione della domanda inviata a mezzo di kit postale (doc.
8). Risulta pertanto provato che l'amministrazione, sebbene nell'ambito della procedura volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, sia venuta a conoscenza della documentazione volta a provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, da ciò derivando in capo alla stessa il dovere di valutare tale documentazione ed esprimersi in merito alla sussistenza '[dei] requisiti e [delle] condizioni previsti
[dal d.lgs. 25 luglio 1998 n.286] e dal regolamento di attuazione [non solo] per il permesso di soggiorno richiesto [ma anche] per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico'.
pagina 6 Accertata l'insussistenza di un autonomo procedimento amministrativo pendente in ordine alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, sicché non si verte nell'ipotesi di un potere amministrativo non ancora esercitato, e considerata la ricezione della relativa documentazione da parte dell'amministrazione, il
Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio a favore del ricorrente di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, nella formulazione ratione temporis vigente.
Orbene, l'odierno ricorrente, giunto in Italia nel 2021, ha dimostrato di avere intrapreso percorsi di inserimento lavorativo e sociale sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. Invero, per come desumibile tanto dalla documentazione in atti quanto dalle dichiarazioni rese dagli zii del ricorrente, Persona_1
e , nel corso degli esami
[...] Persona_2
testimoniali svoltisi in data 19 marzo 2025 e 2 aprile 2025, il ricorrente convive con gli stessi ed è economicamente autonomo, provvedendo al pagamento del canone di locazione e delle spese comuni. Invero, lo stesso presta attività lavorativa come collaboratore domestico, sebbene in modo irregolare, dal 2022. Con
i proventi di tale attività è peraltro nelle condizioni di sostenere il figlio, attualmente residente in [...], come dimostrato dalle ricevute pagina 7 delle rimesse effettuate tra il gennaio del 2022 e l'aprile del 2024 depositate agli atti.
Il rimpatrio costringerebbe dunque il ricorrente a un complesso reinserimento nel tessuto socio-economico del Perù, in violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, sussistono le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre
2025. la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Antonella Di Tullio dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8