Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1922
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice rileva che la cartella contiene tutti i dati e le notizie necessarie, quindi questa eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere

    Il giudice rileva che la cartella contiene le informazioni necessarie alla pagina 3, quindi questa eccezione è infondata.

  • Accolto
    Prescrizione triennale

    Il giudice accoglie il ricorso ritenendo che le pretese siano prescritte a causa dell'illegittima notifica degli atti sottesi.

  • Accolto
    Omessa notifica avvisi di accertamento

    Il giudice rileva che gli accertamenti sottesi sono stati illegittimamente notificati tramite operatore di poste private, con restituzione per compiuta giacenza e senza invio delle dovute CAD, rendendo incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1922
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1922
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo