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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1922/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10122/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250008257250 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 29.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 29 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020250009257250000:
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- tributo: tasse auto;
- data di notifica atto: 28.2.2025;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo: € 215,10;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) difetto di motivazione;
-) omessa indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere;
-) prescrizione triennale;
-) omessa notifica avvisi di accertamento.
Costituitesi entrambe le convenute, contrastano le avverse doglianze, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita omessa indicazione delle notizie per opporsi alla cartella in quanto questa le contiene alla pagina 3; del pari è infondata l'eccezione di difetto di motivazione poiché tutti i dati e le notizie sono contenuti nelle pagine 5 e 6.
Nel merito, entrambi gli accertamenti sottesi risultano illegittimamente notificati poiché trasmessi a mezzo postalizzazione diretta tramite operatore di poste private, i plichi furono restituiti per compiuta giacenza ma non risultano inviate le dovute CAD per il caso di temporanea assenza, il che rende incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 (Cass. S.U. 10012/2021 e, più di recente, Cass. Ord. 8910/2025).
Le pretese risultano, pertanto, prescritte ed il ricorso va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese della fase cautelare vanno compensate, quelle del merito vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER, che si è limitata a notificare il ruolo trasmesso dalla Regione Campania che, viceversa, va condannata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania al pagamento di € 278,00, oltre spese generali, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10122/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250008257250 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 29.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 29 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020250009257250000:
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- tributo: tasse auto;
- data di notifica atto: 28.2.2025;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo: € 215,10;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) difetto di motivazione;
-) omessa indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere;
-) prescrizione triennale;
-) omessa notifica avvisi di accertamento.
Costituitesi entrambe le convenute, contrastano le avverse doglianze, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita omessa indicazione delle notizie per opporsi alla cartella in quanto questa le contiene alla pagina 3; del pari è infondata l'eccezione di difetto di motivazione poiché tutti i dati e le notizie sono contenuti nelle pagine 5 e 6.
Nel merito, entrambi gli accertamenti sottesi risultano illegittimamente notificati poiché trasmessi a mezzo postalizzazione diretta tramite operatore di poste private, i plichi furono restituiti per compiuta giacenza ma non risultano inviate le dovute CAD per il caso di temporanea assenza, il che rende incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 (Cass. S.U. 10012/2021 e, più di recente, Cass. Ord. 8910/2025).
Le pretese risultano, pertanto, prescritte ed il ricorso va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese della fase cautelare vanno compensate, quelle del merito vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER, che si è limitata a notificare il ruolo trasmesso dalla Regione Campania che, viceversa, va condannata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania al pagamento di € 278,00, oltre spese generali, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.