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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 729/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente rispettivamente
TRA
– C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in C.so Vittorio Emanuele n. 61, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata con Parte_1 separato atto, dall'Avv. Marco Vizzini ed elettivamente domiciliata in via Libertà n. 114, presso Parte_1 lo studio del difensore.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta dagli Avv.ti Carmela Lissandrello e dall'Avv. S. Mezzasalma ed elettivamente domiciliata presso la sede in v.le Regina Margherita Parte_1
n. 28.
Resistente
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2 CP_2 in piazza Giovanni XXIII n.2, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Danilo Ferrante ed elettivamente domiciliato in Carlentini (SR) via Archimede n. 197, presso lo studio del difensore.
Terzo chiamato in causa
Oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione.
In Fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.4.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 1631/24 del 5.3.2024, con la quale le veniva irrogata la sanzione di: a) € 3.3000,00 per la violazione del superamento dei limiti di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall'art.133 comma 1 del medesimo decreto;
b) € 6.600,00 per la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue non depurate su suolo, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/06, accertati con riferimento a un terreno privato sito in via Gabara del Comune di . CP_2 Parte opponente ha eccepito: 1) la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il responsabile delle violazioni sarebbe da individuare nel Comune di . Al riguardo, la società ricorrente ha dedotto CP_2 che l'ordinanza impugnata scaturirebbe da un prelevamento di campioni di acqua effettuato dall' il Pt_2
25.11.2022 presso un terreno privato di proprietà del sig. , nel quale si erano registrati Persona_1 sversamenti di liquidi provenienti da “non precisati tubi”. Tale sversamento di liquidi era già avvenuto anche negli anni precedenti ed era stato segnalato dal proprietario del terreno con una diffida risalente al 2021, a seguito della quale si tenne un sopralluogo congiunto tra i tecnici della società Caltacqua e quelli del Comune di , al fine di verificare le cause di quanto lamentato. In esito al suddetto sopralluogo, la società CP_2 ha potuto apprendere che la fuoriuscita di liquidi proveniva da un collettore fognario la cui esistenza era ad essa sconosciuta, poiché il non ne aveva fatto menzione nel momento in cui, con Controparte_2 verbale del 2006, le aveva trasferito le strutture, le infrastrutture, le reti e gli impianti inerenti il servizio idrico integrato, ad essa affidato dall'ente locale. Secondo la prospettazione della ricorrente, il suddetto tratto di collettore fognario non le sarebbe stato mai trasferito per cui sarebbe rimasto nella titolarità giuridica dell'ente locale, al quale andrebbe pertanto addossata la responsabilità per le violazioni accertate e sanzionate dal . A tale riguardo, la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla Controparte_1 chiamata in causa del , al fine di essere tenuta indenne “da qualunque statuizione Controparte_2 pregiudizievole anche in ordine alle spese di giudizio”; 2) la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza poiché la conduttura da cui si sarebbe originata la fuoriuscita di liquidi non è uno scarico fognario ma uno “scolmatore di piena che, in caso di eventi piovosi di notevole intensità, scarica le acque le acque di esubero nel collettore oggetto di sopralluogo”. Ne consegue che esso non sarebbe soggetto alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
152/2006, tra cui i limiti tabellari e la necessità di autorizzazione, non trattandosi appunto di scarico ma di semplice scolmatore che si attiva soltanto in maniera episodica;
3) in via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna in solido anche del , quale proprietario della rete fognaria oggetto di Controparte_2 contestazione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice ha autorizzato la chiamata in causa del comune.
Si è costituito il , il quale ha contestato gli assunti di controparte Controparte_1 ed ha eccepito: 1) la sussistenza della legittimazione passiva della società , in quanto Parte_1 soggetto gestore del sistema fognario del , sulla quale grava l'obbligo di evitare che i CP_2 CP_2 reflui urbani vengano sversati sul suolo anziché confluire nella rete fognaria. Nel caso di specie, a nulla varrebbe obiettare che lo spezzone di conduttura fognaria da cui si è verificata la fuoriuscita di liquidi non fosse contemplato nel verbale di consegna del 2006, poiché la società opponente ha assunto la gestione dell'intera rete fognaria comunale e comunque, pur essendo a conoscenza della problematica sin dal 2021, non si è attivata per porre rimedio all'inconveniente segnalato e quindi evitare che si riversassero nel suolo acque reflue inquinate;
2) la necessità dell'autorizzazione allo scarico per il collettore fognario ricadente in via Gabara non verrebbe meno per il fatto che, come indicato dall'opponente, si tratterebbe di uno scolmatore o cd. “troppo pieno”. Ciò che rileva ai fini sanzionatori è soltanto l'esistenza di uno scarico di acque reflue non autorizzato e con valori inquinanti superiori ai limiti di legge, a prescindere dalla tipologia di scarico di cui si controverte.
Si è costituito in giudizio anche il , il quale ha escluso qualsiasi sua responsabilità atteso Controparte_2 che, con il verbale di consegna del 2006, la società di Caltanissetta ha assunto la gestione di tutta la Pt_1 rete fognaria comunale, senza alcuna eccezione. Il fatto che lo spezzone di conduttura fognaria ricadente in contrada Garba non fosse menzionato nel verbale di consegna del 2006, nulla prova in merito alla titolarità
e quindi responsabilità di esso in capo al poiché gli unici impianti ivi menzionati erano quelli ancora CP_2 in corso di costruzione, per cui sarebbe stato onere del soggetto gestore procedere all'esatta individuazione della consistenza della rete fognaria di cui si assumeva la gestione. Così brevemente riassunte le posizioni delle parti in lite, si osserva che il ricorso appare infondato per le considerazioni di seguito esposte.
In via prioritaria, sul piano logico-giuridico, occorre esaminare la doglianza prospettata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, ovvero se il tratto di conduttura in questione sia da considerare scarico e quindi se sia soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.
Al riguardo occorre evidenziare che dal verbale di sopralluogo congiunto, effettuato il 25.06.2021 tra i rappresentanti del e della società , si evince che il collettore oggetto di causa era stato CP_2 Parte_3 realizzato “per raccogliere le acque bianche e le acque nere delle zone delimitate dalle vie Don Bosco,
Mons.Cammarata, Misteri, Via Giganna e delle costruzioni esistenti lungo il conduttore in questione, con recapito finale nel torrente in c.da Gabara… il collettore oggetto di sopralluogo non è più stato utilizzato e non sono più state rilasciate autorizzazioni all'allaccio fognario, rimanendo allacciate solamente le costruzioni esistenti lungo il detto collettore, per complessive circa 15 unità abitative… nel punto di disconnessione del vecchio collettore … ubicato tra la via Gabara e la strada S.P. n.157 che conduce in C.da Giganna, era stato realizzato uno scolmatore di piena che, in caso di eventi piovosi di notevole intensità, scarica le acque di esubero nel collettore oggetto di sopralluogo … … Ci si è dunque recati nel punto di segnalazione effettuata dall'Avvocato Cataldo Antonio Lombardo in nome e per conto del sig , verificando che né nel Persona_1 pozzetto fognario, né lungo la condotta, non vi era nessuno sversamento in atti, riscontrando le tracce di precedenti consistenti fuoriuscite di fluidi da detto pozzetto … l'origine del problema è stato determinato dallo scivolamento del versante in corrispondenza del tratto di collettore tra il pozzetto oggetto di verifica e quello successivo…”.
Ebbene, dalla descrizione contenuta in seno al suddetto verbale si evince innanzitutto che il collettore in questione serve da allaccio fognario per le costruzioni ricadenti nella zona con sbocco finale nel torrente sito in contrada Gabara e non funge da mero “scolmatore”, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.
In ogni caso, poi, riguardo al rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, si osserva che gli scolmatori di piena o “troppo pieno” sono dispositivi che, in caso di piogge intense, permettono il deflusso delle acque in eccesso dalla rete fognaria mista direttamente nei corpi idrici recettori.
L'art.101 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i criteri generali della disciplina degli scarichi, imponendo il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, i quali si applicano a tutti gli scarichi, compresi quelli provenienti da scolmatori di piena.
La giurisprudenza ha confermato che gli scarichi da scolmatori di piena devono rispettare i limiti tabellari, precisando che “per non essere assoggettato ai limiti tabellari previsti dal D.Lgs. n.152/2006, lo scaricatore deve funzionare in maniera corretta, e cioè attivarsi solo in presenza di fenomeni meteorologici di una certa rilevanza, ovverosia, soltanto a seguito dell'ingresso di acque bianche o comunque di reflui fognari conseguentemente molto diluiti, come tali generalmente rientranti nei limiti tabellari” (Corte Appello
L'Aquila, sez.I, n.1326/2018; Cass.n.11479/2006).
Nel caso in esame, come riconosciuto espressamente in occasione del sopralluogo congiunto, la conduttura che doveva fungere da scolmatore era tutt'altro che funzionante, essendo stato invece accertato che la fuoriuscita di liquami era dovuta ad un cedimento del terreno “in corrispondenza del tratto di collettore tra il pozzetto oggetto di verifica e quello successivo”, per cui ne consegue che i relativi scarichi sono soggetti ai limiti tabellari previsti dal D.Lgs. n.152/2006.
Riguardo alla necessità della preventiva autorizzazione è stato, altresì, affermato che gli scolmatori di piena devono essere autorizzati allo scarico come qualsiasi altro e ciò a maggior ragione quando le acque reflue provenienti dalla suddetta conduttura sfocino a mare o, come nel caso di specie, in un torrente (Corte Appello
Catania, sez.I, n.1613/2022).
Ne consegue, alla luce di quanto sopra detto, l'infondatezza della doglianza prospettata.
Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, concernente l'asserito difetto di legittimazione passiva della società opponente, si osserva che non appare rilevante in questa sede accertare se il tratto di conduttura in questione fosse o meno ricompreso nel trasferimento operato nel 2006, tra il e la Controparte_2 società di . Pt_1 Parte_1
Decisivo appare, invece, l'obbligo assunto dalla società in seno al verbale di sopralluogo congiunto effettuato il 25.6.2021, di ripristinare la funzionalità del collettore mediante un intervento di manutenzione straordinaria che di fatto non è mai stato eseguito, tanto che nel 2022 il problema della fuoriuscita di liquidi si è nuovamente verificato all'interno del terreno di proprietà del sig. , con conseguente Persona_1 sversamento di acque inquinate.
Per altro verso, non può sottacersi il fatto che il abbia concorso, con il suo Controparte_2 comportamento negligente, alla verificazione del fatto da cui è scaturita la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Ed invero, in seno al verbale di consegna del 12.10.2006, il si era assunto l'obbligo di consegnare alla CP_2 società Acque di entro il 30.11.2006 dei verbali di ricognizione delle reti fognarie esistenti e Parte_1 degli impianti funzionanti.
È pacifico dagli atti di causa che, da un lato il non abbia mai ottemperato a tale obbligo, dall'altro CP_2 che la società affidataria del servizio non abbia mai richiesto all'ente locale di conoscere l'esatta consistenza degli impianti che le erano stati concessi in gestione.
Ne è scaturita una situazione paradossale nella quale, almeno fino al 2021, nessuno degli enti coinvolti si è mai interessato del collettore fognario in questione e quindi curato di evitare che si verificasse una fuoriuscita incontrollata di liquidi inquinanti, con conseguente pregiudizio sia per il privato che si è visto costretto a segnalare tale problematica, sia soprattutto per l'ambiente e l'igiene pubblica.
Ne consegue che ricorrono i presupposti per dichiarare la responsabilità in solido del Controparte_2
e della società Acque di Caltanissetta, in ordine ai fatti contestati con l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del
[...]
, mentre vanno compensate tra il e la società Acque di Caltanissetta. CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta:
rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.1631 del 5.3.2024 e la conseguente sanzione amministrativa irrogata dal di;
Controparte_1 Parte_1
dichiara la responsabilità in solido del e della società Acque in Controparte_2 Parte_1 ordine al pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra e delle spese processuali liquidate in favore del Libero Consorzio;
condanna la ricorrente ed il al rimborso in favore Parte_1 Controparte_2 dell'opposto delle spese di lite, che liquida in € 1.359,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Caltanissetta 21 marzo 2025
Il G.O.P.
Andrea Ingiulla