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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3289/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S. Laurenti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. M. Ghizzardi giusta procura in atti
APPELLATO
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in €
3.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3289/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S. Laurenti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. M. Ghizzardi giusta procura in atti
APPELLATO
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in €
3.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni