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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/07/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott. Giovanna Caso Giudice
3) Dott. Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 8368/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 08.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Concetta Gentili, come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Varletta, come Controparte_1 da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
E
AVV.TO nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Persona_2
1 11/04/2017;
-INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: per le parti come riportato dai verbali e atti di causa;
per il PM-SEDE non sono state rassegnate le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 04/11/2022, la ricorrente esponeva- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Marcianise (CE) il 24 agosto
1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marcianise al n. 144, Parte II, serie A;
- che dal matrimonio nascevano i figli (30/11/2011), e (11/4/2017) - Per_1 Per_2 che l'ultima residenza comune dei coniugi era in Marcianise (CE) alla via Orbetello n. 9; - che la ricorrente, a seguito di gravi episodi di violenza, posti in essere da CP
, in danno della stessa, alla presenza dei figli minori, si allontanava dal luogo di
[...] residenza della famiglia per andare a vivere a casa della sorella;
– che, per tali comportamenti violenti del marito, l'istante sporgeva denuncia dinanzi ai Carabinieri di
Marcianise in data 12/09/2022, a seguito della quale la ricorrente stessa e i figli venivano immediatamente trasferiti in una località protetta, a seguito dell'attivazione del “codice rosso”.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di - dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente - disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa - porre a carico del un assegno mensile di euro CP
350,00 a titolo di concorso al mantenimento di ciascun figlio e un assegno mensile di euro
300,00 per il mantenimento della coniuge, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26/01/2023, si costituiva il resistente, esponendo: - di seguire dal 30.12.2022 un percorso presso il CAM;
- che dopo un periodo di serenità familiare la sig.ra mostrava disinteresse nei confronti del sig. Pt_1
, esternando un carattere irritabile, intollerante e schivo, connotato da CP atteggiamenti di superficialità e che detto comportamento si accentuava allorquando la crisi
2 che ha investito il settore lavorativo in cui operava il creava problematiche CP economiche alla famiglia;
- che il resistente, al fine di evitare il disfacimento della vita coniugale, cercava di compiere tutti gli sforzi per garantire alla propria famiglia lo stesso tenore di vita di un tempo ma che tutti gli sforzi profusi trovavano come risposta un comportamento della moglie costellato da innumerevoli ingiurie ed umiliazioni tese ad evitare ogni dialogo al fine di individuare una unità di intenti.
Tanto premesso, il resistente chiedeva di pronunciarsi la separazione dei coniugi e contestava la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente. In particolare, il resistente chiedeva di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con pagamento delle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 14/02/2023, il Presidente prendeva atto dell'intervenuta sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di il 06/02/2023 dal Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere per Controparte_1 il reato di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, c.p. e del provvedimento del 06/10/2022 con il quale il Tribunale dei Minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale di CP
, nell'ambito del procedimento aperto a carico di quest'ultimo, ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 330 c.c., con divieto di avvicinamento ai figli minori.
Pertanto, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione presso la stessa, confermava la sospensione della responsabilità genitoriale di con sospensione del diritto dei visita dei minori;
a titolo di concorso Controparte_1 nel mantenimento della moglie disponeva, a carico di , il versamento Controparte_1 dell'assegno mensile di € 200,00, per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
stabiliva che il resistente contribuisse al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e invitava il resistente a continuare il percorso presso il C.A.M..
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, preso atto della contemporanea pendenza
3 del giudizio di separazione, letto l'art 38 delle disp att. c.p.c., dichiarava la propria incompetenza funzionale e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che instaurava un procedimento di Volontaria
Giurisdizione (R.G. 1313/2023) in seguito al quale veniva sospeso Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale e veniva nominato quale curatore speciale dei minori l'avv. che, successivamente, si costituiva anche nel presente giudizio. Controparte_2
Con sentenza del 16/05/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, rimessa la causa sul ruolo del G.I. per le statuizioni accessorie, si assegnavano alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione (R.G. 1313/2023) veniva ascoltato, all'udienza del 22/03/2024, il minore , con l'assistenza di un Persona_1 ausiliario. Tale procedimento si concludeva con la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale a carico di e con il rigetto del ricorso Controparte_1 proposto dal Pt_2
All'udienza del 25/10/2024 le parti concordemente rinunciavano all'escussione dei testi e, all'udienza del 8/11/2024, chiedevano la revoca del provvedimento di sospensione del diritto di visita paterno.
Dunque, il Tribunale revocava il provvedimento di sospensione del diritto di visita del padre, disponendo che lo stesso tenesse con sé i minori per due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) e a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per i minori. In quella sede, veniva confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse e disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali delegati.
Ciò posto, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
In primo luogo, occorre segnalare che, quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente in sede di ricorso, la stessa, non ripresentata in sede di comparsa conclusionale, è da intendersi rinunciata (cfr., ex multis, Trib. Lodi n.427/2021).
Ciò posto, con riguardo al regime di affido, occorre osservare quanto segue.
Entrambe le parti hanno richiesto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i
4 genitori, con collocazione presso la madre.
In merito, occorre evidenziare che sussiste a carico del resistente una sentenza di patteggiamento di questo Tribunale (06.02.2023), con riguardo al reato di cui agli artt. 572, primo e secondo comma, c.p. per gravi fatti commessi dal in danno dei propri CP familiari nell'arco temporale compreso tra l'agosto e il settembre 2022.
Se questo è vero, è anche vero che ha partecipato agli incontri Controparte_1 presso il mostrandosi collaborativo e rispettando la calendarizzazione e Parte_3 gli orari previsti (così come emerge dalla relazione del C.A.M. depositata da parte resistente), nonché ha partecipato con spirito collaborativo e con esito positivo anche al percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. relazione dell'ASL territorialmente competente in atti).
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emersa una seria volontà del resistente di recuperare il rapporto con i figli e di addivenire a una gestione equilibrata della prole unitamente alla ricorrente.
Dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali delegati, presente in atti, è emerso che i minori e trascorrono molto tempo presso l'abitazione del padre, il quale Per_1 Per_2 provvede alla preparazione dei pasti, alla pulizia dell'ambiente e degli indumenti e alla preparazione del materiale scolastico, nonché che il padre abbia effettuato i pagamenti per l'iscrizione e la retta mensile della scuola calcio frequentata dal primo dei due figli minori,
, e che il predetto contribuisce al 50% delle spese per il servizio di trasporto scolastico Per_1
e di doposcuola presso un istituto privato di cui usufruisce il secondo figlio della coppia,
(cfr. relazioni in atti, cui sono allegate anche le relazioni scolastiche dei minori, che Per_2 risultano adeguate).
A ciò si aggiunga che, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emersa una reciproca collaborazione e rispetto tra le parti, soprattutto in relazione alla gestione dei figli, tale da spingere la stessa ricorrente a richiedere l'affido condiviso di entrambi i figli minori.
Ciò posto, considerati tutti gli elementi dedotti, il Tribunale ritiene che, allo stato, il regime di affido condiviso dei minori non sia contrario agli interessi degli stessi, tenuto
5 conto degli esiti dei percorsi seguiti dal resistente, delle relazioni dei SS delegati, delle condizioni dei minori e della volontà degli stessi di aver un rapporto con il padre (cfr. dichiarazioni rese dal minore, , all'udienza del 22.03.2024 nel Persona_1 procedimento RG. 1313 del 2023) e della circostanza che il e la siano CP Pt_1 giunti ad una gestione rispettosa ed equilibrata della prole, che risulterebbe alterata laddove venisse disposto l'affido esclusivo dei minori in capo alla madre, minando l'equilibrio familiare raggiunto, in contrasto con l'interesse dei minori al mantenimento della stabilità delle loro abitudini quotidiane (cfr. Corte Costituzionale n. 31/2012).
Sulla scorta di tali ragioni, si ritiene di disporre l'affido condiviso dei minori Per_1
e a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità congiuntamente Persona_2 per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti.
In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati su istanza del soggetto interessato e in presenza di fatti sopravvenuti.
In ogni caso, il Tribunale ritiene di disporre, nell'interesse dei minori, che i Servizi
Sociali delegati (comune di Marcianise) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, al fine di verificare le condizioni dei minori, avendo cura di segnalare in via di urgenza all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Per quanto concerne il diritto di visita, si dispone che il padre Controparte_1 tenga con sé i figli minori per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) e a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per i minori. I figli trascorreranno con il padre, in forma alternata con la madre, il Natale e/o il Capodanno, la Pasqua e/o la Pasquetta nonché 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e/o agosto da stabilirsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per quanto concerne le statuizioni economiche, va confermato, in quanto ritenuto congruo, il contributo di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli della coppia, e sia pur con un piccolo aumento in considerazione del tempo trascorso Per_1 Per_2 dall'udienza presidenziale.
Il resistente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento dei figli, versando alla
6 ricorrente la somma complessiva mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida di questo Tribunale.
Va infine rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé non avendo la stessa fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi della stessa, soprattutto se si considera che, nel precisare le conclusioni, la stessa non ha insistito nella suddetta domanda.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 8368/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso dei minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione presso la madre;
2. dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato come in parte motiva;
3. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida di questo
Tribunale;
4. dispone che i Servizi Sociali delegati effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, con onere segnalare in via di urgenza all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
5. rigetta la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente per sé;
6. compensa le spese di lite;
7. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
7 Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Evelina Piperno, magistrato ordinario in tirocinio.
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