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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
8.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
), in persona della titolare P.IVA_1 Parte_1
con l'avv. Alessandro Pasquazi
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Monica Alessandra Tonetti
CONVENUTO
E
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Nicolosi
INTERVENIENTE VOLONTARIO
1
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'impresa individuale Parte_1
in persona della suddetta titolare, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1
proponendo opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo esserle stato notificato “atto di precetto per rilascio di bene immobile, precisamente in Genazzano, Via
Signoretta, consistente in un terreno di mq.
7.665 su cui è in corso di costruzione un fabbricato ad uso sportivo attualmente identificato in CT al foglio 8, p.lle 130 e 1107, ed in NCEU foglio 8, p.lla 1108, così come analiticamente elencate nel medesimo atto”, soggiungendo che “Tale precetto era conseguente Ordinanza ex art. 702 bic c.p.c. del Tribunale di Roma RGN
9014/2016 pubblicata in data 28.12.2018, munita di formula esecutiva in data 01.07.2019, notificata pedissequamente ad atto di precetto in data
08.07.2019, con la quale il Tribunale in contumacia della convenuta dichiarava la risoluzione di contratto di locazione finanziaria, sotto meglio indicato, per inadempimento al pagamento dei canoni scaduti, condannando
l'opponente alla restituzione dell'immobile in favore di ”. Controparte_1
2. Parte attrice, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto: la “nullità del titolo e del precetto per carenza di titolarità e legittimazione passiva” della precettata “ individuale”, per Parte_2
essere stato il contratto di finanziamento, al quale inerisce il titolo giudiziale posto a base del precetto, stipulato dalla Unicredit Leasing
2 con l' , in persona del presidente Parte_3 [...]
; la pendenza dinanzi al Tribunale di Roma del Parte_1
giudizio rubricato al n. 50368/2016 R.G., avente per oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11003/2016, ottenuto dall'odierna convenuta nei confronti dell'attrice per il pagamento del credito avente titolo nel menzionato contratto di locazione finanziaria, giudizio di cui è stato asserito il carattere pregiudiziale rispetto alla presente opposizione a precetto;
la nullità del contratto di leasing immobiliare per difetto di sottoscrizione;
l'incertezza del credito e la sua insussistenza per il carattere usuraio del tasso di interesse convenuto.
3. Parte attrice ha articolato le seguenti domande: “Piaccia all'Ill.mo
Signor Giudice adito, contrariis rejectis: 1) Preliminarmente disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, sussistendone i requisiti di legge anche alla luce della pendenza del giudizio avente ad oggetto lo stesso contratto dal quale discende la pretesa creditoria dell'opposta. 2) Nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: - in via principale accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto ad agire esecutivamente in danno della
essendo nullo il precetto in quanto Parte_1
relativo ad un soggetto diverso rispetto quello contraente il contratto di finanziamento;
- dichiarare in ogni caso che la convenuta e Controparte_1
per essa la mandataria non ha diritto ad agire esecutivamente in CP_3
danno della medesima opponente non sussistendo ab origine il credito ed in ogni caso essendo relativo ad un contratto nullo in quanto illecito;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
4. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte attrice ed articolando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, 1. in via
3 principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché inammissibile, carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2. in ogni caso, condannare l'opponente al rilascio del bene immobile in-dicato in premessa;
3. in via istruttoria, respingere la domanda avversaria di CTU contabile perché inammissibile, superflua ed irrilevante;
4. in ogni caso, respingere l'istanza avversaria di sospensione;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali.
6. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione in cor-so di causa.”.
5. In corso di causa ha spiegato intervento volontario la società
società unipersonale, quale successore a titolo Controparte_2
particolare del diritto controverso, deducendo di aver acquistato la titolarità del credito recato dall'intimato precetto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, - in via principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché inammissibile, carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare l'opponente al rilascio del bene immobile indicato in premessa;
- in via istruttoria, respingere la domanda avversaria di CTU contabile perché inammissibile, superflua ed irrilevante. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali.”.
6. In corso di causa, parte attrice ha rappresentato che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19604/2024, pubblicata in data,
27.12.2024, a definizione del giudizio rubricato al R.G. n.
50368/2016, ha accolto l'opposizione e revocato il menzionato decreto ingiuntivo n. 11003/2016, nei cui confronti è stato interposto appello.
7. Con ordinanza del 8.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la
4 causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre in via generale rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n.
2911, nonchè Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n.
8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
1.1. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”
(Cass. n. 25412 del 2013).
1.2. L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente,
5 l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr., Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2. Tanto premesso, merita in via assorbente considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione.
2.1. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277;
Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007
n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass.
19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026;
6 Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n.
10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
2.2. In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione,
l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
3. Ebbene, alla luce dei superiori consolidati princìpi è possibile perimetrare l'oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto, notificato sulla scorta, come dedotto dallo stesso opponente, della “Ordinanza ex art. 702 bic c.p.c. del Tribunale di Roma
RGN 9014/2016 pubblicata in data 28.12.2018, munita di formula esecutiva in data 01.07.2019, notificata pedissequamente ad atto di precetto in data 08.07.2019”.
3.1. Il carattere giudiziale del titolo esecutivo posto a base del precetto consente di esaminare congiuntamente i motivi di opposizione formulati da parte attrice, che non possono trovare accoglimento alla stregua delle seguenti ragioni.
7 3.2. La preclusione, nel presente giudizio, di rivalutazione del contenuto intrinseco della decisione giudiziale posta a base del precetto così come di vizi asseritamente la stessa affettanti, rende beninteso irrilevante la questione circa la “nullità del titolo e del precetto per carenza di titolarità e legittimazione passiva”, atteso che, come incontestato, l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., titolo esecutivo dell'intimato precetto, è stata pronunziata nei confronti dell'odierna opponente, con la conseguenza che eventuali vizi della stessa devono essere se del caso fatti valere mediante la proposizione di idoneo rimedio impugnatorio, atteso che il vaglio giudiziale nel presente giudizio di opposizione a precetto è circoscritto all'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione. Ebbene, il suddetto titolo non risulta caducato né la sua efficacia esecutiva venuta meno.
3.3. Per quanto concerne il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 50368/2016 R.G., definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 19604/2024, osserva il Tribunale come il titolo del precetto qui opposto non sia il ridetto decreto ingiuntivo, bensì la menzionata ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che la caducazione del decreto ingiuntivo non importa il venir meno del diverso titolo giudiziale posto a base del precetto per cui è causa né, come già rammentato, è possibile nel presente giudizio veicolare questioni che avrebbero dovuto essere introdotte nel procedimento esitato nella menzionata ordinanza e neppure, beninteso, qui valorizzare asseriti vizi di quel titolo giudiziale, atteso che il presente procedimento non può assumere la fisionomia di mezzo di impugnazione del provvedimento giudiziale posto a base
8 del precetto, ciò che comporterebbe l'inammissibile obliterazione degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.
4. Osserva infine il Tribunale che, alla luce dell'interpretazione complessiva della comparsa di costituzione, quanto richiesto da parte convenuta in ordine alla condanna di parte attrice al rilascio del bene non integri una domanda riconvenzionale sibbene, nel contesto della presente opposizione a precetto, si risolva nell'istanza di reiezione delle domande attoree con conferma dunque del diritto di procedere esecutivamente al rilascio, già disposto nel titolo giudiziale posto a base del precetto.
5. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da
[...]
deve essere respinta. Parte_1
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del presente giudizio, in considerazione della complessità dei rapporti intercorrenti tra le odierne parti e della pluralità di procedimenti giudiziari loro interessanti, connotati da diverso esito, sono integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Pt_1 Pt_1
in persona della titolare Parte_1
Parte_1
9 2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
8.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
), in persona della titolare P.IVA_1 Parte_1
con l'avv. Alessandro Pasquazi
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Monica Alessandra Tonetti
CONVENUTO
E
in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Nicolosi
INTERVENIENTE VOLONTARIO
1
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'impresa individuale Parte_1
in persona della suddetta titolare, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1
proponendo opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo esserle stato notificato “atto di precetto per rilascio di bene immobile, precisamente in Genazzano, Via
Signoretta, consistente in un terreno di mq.
7.665 su cui è in corso di costruzione un fabbricato ad uso sportivo attualmente identificato in CT al foglio 8, p.lle 130 e 1107, ed in NCEU foglio 8, p.lla 1108, così come analiticamente elencate nel medesimo atto”, soggiungendo che “Tale precetto era conseguente Ordinanza ex art. 702 bic c.p.c. del Tribunale di Roma RGN
9014/2016 pubblicata in data 28.12.2018, munita di formula esecutiva in data 01.07.2019, notificata pedissequamente ad atto di precetto in data
08.07.2019, con la quale il Tribunale in contumacia della convenuta dichiarava la risoluzione di contratto di locazione finanziaria, sotto meglio indicato, per inadempimento al pagamento dei canoni scaduti, condannando
l'opponente alla restituzione dell'immobile in favore di ”. Controparte_1
2. Parte attrice, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto: la “nullità del titolo e del precetto per carenza di titolarità e legittimazione passiva” della precettata “ individuale”, per Parte_2
essere stato il contratto di finanziamento, al quale inerisce il titolo giudiziale posto a base del precetto, stipulato dalla Unicredit Leasing
2 con l' , in persona del presidente Parte_3 [...]
; la pendenza dinanzi al Tribunale di Roma del Parte_1
giudizio rubricato al n. 50368/2016 R.G., avente per oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11003/2016, ottenuto dall'odierna convenuta nei confronti dell'attrice per il pagamento del credito avente titolo nel menzionato contratto di locazione finanziaria, giudizio di cui è stato asserito il carattere pregiudiziale rispetto alla presente opposizione a precetto;
la nullità del contratto di leasing immobiliare per difetto di sottoscrizione;
l'incertezza del credito e la sua insussistenza per il carattere usuraio del tasso di interesse convenuto.
3. Parte attrice ha articolato le seguenti domande: “Piaccia all'Ill.mo
Signor Giudice adito, contrariis rejectis: 1) Preliminarmente disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, sussistendone i requisiti di legge anche alla luce della pendenza del giudizio avente ad oggetto lo stesso contratto dal quale discende la pretesa creditoria dell'opposta. 2) Nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: - in via principale accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto ad agire esecutivamente in danno della
essendo nullo il precetto in quanto Parte_1
relativo ad un soggetto diverso rispetto quello contraente il contratto di finanziamento;
- dichiarare in ogni caso che la convenuta e Controparte_1
per essa la mandataria non ha diritto ad agire esecutivamente in CP_3
danno della medesima opponente non sussistendo ab origine il credito ed in ogni caso essendo relativo ad un contratto nullo in quanto illecito;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
4. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte attrice ed articolando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, 1. in via
3 principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché inammissibile, carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2. in ogni caso, condannare l'opponente al rilascio del bene immobile in-dicato in premessa;
3. in via istruttoria, respingere la domanda avversaria di CTU contabile perché inammissibile, superflua ed irrilevante;
4. in ogni caso, respingere l'istanza avversaria di sospensione;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali.
6. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione in cor-so di causa.”.
5. In corso di causa ha spiegato intervento volontario la società
società unipersonale, quale successore a titolo Controparte_2
particolare del diritto controverso, deducendo di aver acquistato la titolarità del credito recato dall'intimato precetto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, - in via principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché inammissibile, carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare l'opponente al rilascio del bene immobile indicato in premessa;
- in via istruttoria, respingere la domanda avversaria di CTU contabile perché inammissibile, superflua ed irrilevante. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali.”.
6. In corso di causa, parte attrice ha rappresentato che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19604/2024, pubblicata in data,
27.12.2024, a definizione del giudizio rubricato al R.G. n.
50368/2016, ha accolto l'opposizione e revocato il menzionato decreto ingiuntivo n. 11003/2016, nei cui confronti è stato interposto appello.
7. Con ordinanza del 8.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la
4 causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre in via generale rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n.
2911, nonchè Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n.
8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
1.1. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”
(Cass. n. 25412 del 2013).
1.2. L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente,
5 l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr., Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2. Tanto premesso, merita in via assorbente considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione.
2.1. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277;
Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007
n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass.
19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026;
6 Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n.
10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
2.2. In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione,
l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
3. Ebbene, alla luce dei superiori consolidati princìpi è possibile perimetrare l'oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto, notificato sulla scorta, come dedotto dallo stesso opponente, della “Ordinanza ex art. 702 bic c.p.c. del Tribunale di Roma
RGN 9014/2016 pubblicata in data 28.12.2018, munita di formula esecutiva in data 01.07.2019, notificata pedissequamente ad atto di precetto in data 08.07.2019”.
3.1. Il carattere giudiziale del titolo esecutivo posto a base del precetto consente di esaminare congiuntamente i motivi di opposizione formulati da parte attrice, che non possono trovare accoglimento alla stregua delle seguenti ragioni.
7 3.2. La preclusione, nel presente giudizio, di rivalutazione del contenuto intrinseco della decisione giudiziale posta a base del precetto così come di vizi asseritamente la stessa affettanti, rende beninteso irrilevante la questione circa la “nullità del titolo e del precetto per carenza di titolarità e legittimazione passiva”, atteso che, come incontestato, l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., titolo esecutivo dell'intimato precetto, è stata pronunziata nei confronti dell'odierna opponente, con la conseguenza che eventuali vizi della stessa devono essere se del caso fatti valere mediante la proposizione di idoneo rimedio impugnatorio, atteso che il vaglio giudiziale nel presente giudizio di opposizione a precetto è circoscritto all'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione. Ebbene, il suddetto titolo non risulta caducato né la sua efficacia esecutiva venuta meno.
3.3. Per quanto concerne il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 50368/2016 R.G., definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 19604/2024, osserva il Tribunale come il titolo del precetto qui opposto non sia il ridetto decreto ingiuntivo, bensì la menzionata ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che la caducazione del decreto ingiuntivo non importa il venir meno del diverso titolo giudiziale posto a base del precetto per cui è causa né, come già rammentato, è possibile nel presente giudizio veicolare questioni che avrebbero dovuto essere introdotte nel procedimento esitato nella menzionata ordinanza e neppure, beninteso, qui valorizzare asseriti vizi di quel titolo giudiziale, atteso che il presente procedimento non può assumere la fisionomia di mezzo di impugnazione del provvedimento giudiziale posto a base
8 del precetto, ciò che comporterebbe l'inammissibile obliterazione degli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.
4. Osserva infine il Tribunale che, alla luce dell'interpretazione complessiva della comparsa di costituzione, quanto richiesto da parte convenuta in ordine alla condanna di parte attrice al rilascio del bene non integri una domanda riconvenzionale sibbene, nel contesto della presente opposizione a precetto, si risolva nell'istanza di reiezione delle domande attoree con conferma dunque del diritto di procedere esecutivamente al rilascio, già disposto nel titolo giudiziale posto a base del precetto.
5. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da
[...]
deve essere respinta. Parte_1
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del presente giudizio, in considerazione della complessità dei rapporti intercorrenti tra le odierne parti e della pluralità di procedimenti giudiziari loro interessanti, connotati da diverso esito, sono integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Pt_1 Pt_1
in persona della titolare Parte_1
Parte_1
9 2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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