CASS
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2025, n. 29627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29627 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18068/2024 R.G. proposto da: LA LU, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Versace -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 350/2023 depositata il 12/02/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere AN DE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AR Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Giuseppe Versace per il ricorrente e Giovanni Greco per il Ministero controricorrente. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. L Num. 29627 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 10/11/2025 2 di 11 1. LU LA, premettendo di essere in possesso del diploma di qualifica professionale di ‘Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina’ conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto paritario professionale Centro Studi Sannitico di Durazzano, adiva il Tribunale di Brescia per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Brescia adottato dal Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Monte Orfano” e della risoluzione anticipata del rapporto, disposta di conseguenza in quanto destinatario di supplenza fino al termine dell’attività didattica. 2. Il Tribunale rigettava la domanda e riteneva che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 dello status di scuola paritaria dell’Istituto Centro Studi Sannitico, ciò non implicasse automaticamente la validità del titolo di ‘Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina’ oggetto di causa. 3. La Corte bresciana, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado;
riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che l’interessato aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il Coordinatore del Centro Studi Sannitico, visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stesso ricorrente aveva conseguito, nella sessione d’esami dell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto Paritario, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina: il contenuto del documento non riguardava, quindi, l’effettivo rilascio del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati. 3.1. Inoltre, la Corte territoriale, in motivato dissenso rispetto a Cass. n.17223 del 2023, ha ritenuto ‒ su richiesta del Ministero ‒ di poter sindacare il titolo ottenuto dal lavoratore per ottenere l’iscrizione nelle graduatorie, escludendone la legittimità, atteso che il Centro Studi Sannitico non poteva tenere e organizzare la prova d’esame in violazione della normativa (di cui al regime transitorio dell’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, rimasto in vigore solo un anno) che avrebbe imposto, per poter 3 di 11 attivare un corso triennale, di essere scuola paritaria fin dall’a.s. 2010/2011. 3.2. Nessuna prova v’era, infine, del rispetto, in sede di prove d’esame, dei requisiti dell’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001 con riguardo all’ammissione degli esterni (id est, aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni). 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LU LA articolando due motivi, cui oppone difese il Ministero dell’istruzione e del merito con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 7685 del 22 marzo 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate con il ricorso, anche per valutare l’ampiezza e l’estensione alla fattispecie, connotata da peculiarità, del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223 del 2023. 6. In vista dell’udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del decreto n. 360 dell’11 gennaio 2016 dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania e violazione e falsa applicazione di legge sulla validità del titolo di accesso nelle graduatorie d’istituto, per il triennio 2021/2024, del personale ATA, profilo collaboratore scolastico nonché del decreto ministeriale n. 50 del 2021; l’Istituto in parola, la cui natura paritaria era stata riconosciuta retroattivamente, era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica professionale fin dall’a.s. 2012/2013. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1700, 2697 e 2699 c.c., per avere la Corte di merito illegittimamente disconosciuto il valore di atto pubblico del diploma di 4 di 11 qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina, a.s. 2012/2013, conseguito presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano, rilasciato dalla scuola paritaria, così violando gli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione alla violazione dell’art. 357 c.p. e ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e all’art. 97 Cost. 3. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per avere ritenuto inidoneo il titolo conseguito dall’odierno ricorrente ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto nonostante il riconoscimento con valenza retroattiva del Centro Studi Sannitico come scuola paritaria, sono infondati per le ragioni che seguono, di rilievo assorbente. 4. Preliminarmente, giova precisare che questa Corte, con sentenza n. 17223 del 15/06/2023, ha ritenuto incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, in virtù della sentenza n. 5211 del 16/11/2015 del Consiglio di Stato e del provvedimento, ad essa conseguenziale, dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016. Pertanto, richiamando l’articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62, in quella sede è stato coerentemente affermato che «effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83»; il che non poteva che aver comportato l’abilitazione del “Sannitico” a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che potesse utilmente disquisirsi in sede giudiziale sulle concrete modalità di svolgimento degli esami (vale a dire se gli stessi fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001, artt. 26-28), profilo su cui, invece, la sentenza oggetto di impugnazione in quel giudizio aveva incentrato la riconosciuta illegittimità del titolo. 5. Con la successiva sentenza n. 7672 del 22 marzo 2025, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima vicenda processuale a seguito di 5 di 11 giudizio di rinvio, dopo avere escluso la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, quindi, convalidato l’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità, ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato profili di illegittimità del titolo rilasciato dal Centro Sannitico diversi da quelli originariamente rilevati. 5.1. In effetti, nella richiamata decisione si chiarisce che quanto esaminato dal giudice del rinvio riguarda un altro aspetto, ovverosia la validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal “Sannitico” nel 2012/2013 sotto il profilo della possibilità stessa di svolgere quegli esami, non solo e non tanto secondo il regime delle scuole paritarie, quanto, più in generale, nel rispetto dell’ordinamento scolastico dell’istruzione professionale. E’ stato, quindi, affrontato il tema della sindacabilità, in relazione a quest’ultimo profilo, degli esami e dei titoli così rilasciati, possibilità non preclusa dal decreto di riconoscimento retroattivo della parità. Sul punto, è stato ritenuto decisivo il rilievo per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della ‘parità’ e dell’ordinamento scolastico in generale. In questo senso, non è stato reputato sostenibile che la Pubblica Amministrazione - e tanto più l’Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni della vita - non sia chiamata a verificare non solo l’astratta sussistenza della parità, ma anche dei presupposti di fondo per l’esercizio del potere di rilascio dei titoli nel rispetto delle regole che valgono per la scuola statale. Tale conclusione è derivata da lineari esigenze di legalità ed imparzialità, che consentono di valorizzare come equivalenti ai titoli della scuola statale soltanto quelli emessi in condizioni coerenti con l’esistenza in concreto del potere di formarli. Di conseguenza, l’ammissibilità di tale verifica non è stata ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente, incentrata sui 6 di 11 vizi riguardanti le modalità di svolgimento degli esami. Si è precisato, inoltre, che non rileva l’eventuale disapplicazione di un atto dello stesso Ministero, questione pure ivi affrontata, perché non viene in contestazione il decreto di riconoscimento della parità, ma il potere di svolgere quelle specifiche prove di qualifica e il valore ‘legale’ dei titoli conseguentemente rilasciati. 6. Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica sostanziale, oggetto anche della presente controversia, nella sentenza n. 7672 del 2025 si osserva che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema dell’istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale, con le implicazioni di seguito illustrate. A tal fine il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, aveva stabilito, all’art. 2, comma 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, comma 1, che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento». Peraltro, al comma 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». In proposito, la Corte territoriale aveva accertato che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa. 7 di 11 Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell’art. 1, comma 4, lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione della parità comporta «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Pertanto, secondo l’inequivoco tenore della previsione, non si può ritenere che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo. Il complesso normativo di cui sopra è stato inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendosi che l’art. 1, comma 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di organicità dell’evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi). Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità della norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242), sempre sulla base del menzionato principio di organicità espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit.), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso delle normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti. 6.1. Il regime transitorio di cui all’art. 8, comma 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami sussistesse solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni potesse procedervi (v. sull’estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo). 8 di 11 6.2. Tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori in considerazioni di sistema, come nesso, almeno tendenziale, tra didattica e verifiche degli esiti di essa. Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei cc.dd. membri interni (art. 4, comma 1, della legge n. 425 del 1997; ora art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d.lgs. n. 62 del 2017, art. 26, comma 4, lett. a e comma 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni “soltanto” nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, comma 9, ultima parte, della legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, comma 3, ultima parte del D.P.R. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni “statali”); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 cit.) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio della classe «dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre comunque le verifiche alle dinamiche della didattica scolastica concretamente attuate. Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto dell’art. 1 della legge n. 62, cit., al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali “dell'istruzione” ed in coerenza con la “domanda formativa” delle famiglie. 6.3. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, comma 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che 9 di 11 nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potessero svolgere esami di qualifica triennale, con l’eventuale partecipazione anche di candidati esterni. 7. In base a tale percorso argomentativo, nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, si afferma, pertanto, che il Centro Sannitico, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore legale, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica, come esattamente censurato nella sentenza impugnata. Non è stato, dunque, ritenuto sufficiente che il diploma provenisse dal “Sannitico” e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore legale. 7.1. In questo senso, non è stato ritenuto dirimente il decreto di riconoscimento retroattivo della parità, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nonché di quello di caducazione del rapporto di lavoro, che, in quanto consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, non avrebbe potuto essere instaurato. 7.2. Da ultimo, nel richiamato precedente è stata vagliata anche la portata della pronuncia del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1317 - resa in giudizio che coinvolgeva direttamente il "Sannitico" - con cui è stato rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza del T.A.R. Campania di annullamento dei provvedimenti dell’U.S.R. di quella stessa Regione dai quali emergeva - i virgolettati a seguire riportano i passaggi della pronuncia amministrativa in esame - che «con decorrenza dall’anno scolastico 2012- 2013 ... l’ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale». Il Consiglio di Stato ha precisato che «l’interesse dell’originaria ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo era da rintracciare in 10 di 11 una statuizione che affermasse l’esistenza della parità scolastica nell’anno 2012/2013, ed in questi precisi limiti ha deciso il primo giudice, essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR adito circa l’affermato effetto retroattivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (si ripete, peraltro, “doppiato” dal decreto dell’USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che aveva riconosciuto la parità scolastica in favore del “Centro Studi Sannitico” a far data dall’anno scolastico 2012/2013)». Nel medesimo contesto, il Consiglio di Stato aggiunge che non «paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto di appello sulla effettività e regolarità delle procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito dell’autorizzazione» - superata dall’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità - e conclude, tuttavia, nel senso che «le dedotte circostanze, comunque in questa sede non provate, lasciano in ogni caso ferme le possibili eventuali iniziative d’ufficio dell’amministrazione, laddove si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami», richiamando infine quanto deciso nella sentenza rescindente di questa S.C. Pertanto, come chiarito nel richiamato precedente, il senso complessivo della pronuncia del Consiglio di Stato non è in contrasto con l’interpretazione resa da questa Corte, attesi l’incontestato riconoscimento retroattivo della parità, la ribadita irrilevanza delle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e l’espressa salvezza delle debite iniziative d’ufficio della P.A. ove «si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami». Per l’appunto, proprio tale salvezza ed espressa limitazione sancite dai giudici amministrativi rende quella decisione compatibile con quanto accertato dalla Corte di merito in ordine alla mancanza delle condizioni derivanti dalla normativa per il riconoscimento del valore legale dei conseguenti titoli. 8. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame nella presente controversia va respinto, atteso che la Corte d’appello bresciana ha motivato in maniera speculare a quella oggetto di impugnazione nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, dal quale il 11 di 11 Collegio non ritiene di discostarsi, avuto riguardo alle precisazioni già effettuate in quella sede fra il perimetro e l’oggetto della sentenza rescindente ed il principio espresso sulla diversa ragione di invalidità del titolo individuata dalla Corte territoriale. 9. In considerazione della peculiarità della vicenda, essendo sopravvenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso il chiarimento operato rispetto al precedente rappresentato da Cass. n. 17723 del 2023, sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 10. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025. Cons. est. Presidente AN DE AL Di ON
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AR Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Giuseppe Versace per il ricorrente e Giovanni Greco per il Ministero controricorrente. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. L Num. 29627 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 10/11/2025 2 di 11 1. LU LA, premettendo di essere in possesso del diploma di qualifica professionale di ‘Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina’ conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto paritario professionale Centro Studi Sannitico di Durazzano, adiva il Tribunale di Brescia per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Brescia adottato dal Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Monte Orfano” e della risoluzione anticipata del rapporto, disposta di conseguenza in quanto destinatario di supplenza fino al termine dell’attività didattica. 2. Il Tribunale rigettava la domanda e riteneva che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 dello status di scuola paritaria dell’Istituto Centro Studi Sannitico, ciò non implicasse automaticamente la validità del titolo di ‘Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina’ oggetto di causa. 3. La Corte bresciana, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado;
riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che l’interessato aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il Coordinatore del Centro Studi Sannitico, visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stesso ricorrente aveva conseguito, nella sessione d’esami dell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto Paritario, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina: il contenuto del documento non riguardava, quindi, l’effettivo rilascio del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati. 3.1. Inoltre, la Corte territoriale, in motivato dissenso rispetto a Cass. n.17223 del 2023, ha ritenuto ‒ su richiesta del Ministero ‒ di poter sindacare il titolo ottenuto dal lavoratore per ottenere l’iscrizione nelle graduatorie, escludendone la legittimità, atteso che il Centro Studi Sannitico non poteva tenere e organizzare la prova d’esame in violazione della normativa (di cui al regime transitorio dell’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, rimasto in vigore solo un anno) che avrebbe imposto, per poter 3 di 11 attivare un corso triennale, di essere scuola paritaria fin dall’a.s. 2010/2011. 3.2. Nessuna prova v’era, infine, del rispetto, in sede di prove d’esame, dei requisiti dell’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001 con riguardo all’ammissione degli esterni (id est, aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni). 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LU LA articolando due motivi, cui oppone difese il Ministero dell’istruzione e del merito con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 7685 del 22 marzo 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate con il ricorso, anche per valutare l’ampiezza e l’estensione alla fattispecie, connotata da peculiarità, del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223 del 2023. 6. In vista dell’udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del decreto n. 360 dell’11 gennaio 2016 dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania e violazione e falsa applicazione di legge sulla validità del titolo di accesso nelle graduatorie d’istituto, per il triennio 2021/2024, del personale ATA, profilo collaboratore scolastico nonché del decreto ministeriale n. 50 del 2021; l’Istituto in parola, la cui natura paritaria era stata riconosciuta retroattivamente, era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica professionale fin dall’a.s. 2012/2013. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1700, 2697 e 2699 c.c., per avere la Corte di merito illegittimamente disconosciuto il valore di atto pubblico del diploma di 4 di 11 qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina, a.s. 2012/2013, conseguito presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano, rilasciato dalla scuola paritaria, così violando gli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione alla violazione dell’art. 357 c.p. e ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e all’art. 97 Cost. 3. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per avere ritenuto inidoneo il titolo conseguito dall’odierno ricorrente ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto nonostante il riconoscimento con valenza retroattiva del Centro Studi Sannitico come scuola paritaria, sono infondati per le ragioni che seguono, di rilievo assorbente. 4. Preliminarmente, giova precisare che questa Corte, con sentenza n. 17223 del 15/06/2023, ha ritenuto incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, in virtù della sentenza n. 5211 del 16/11/2015 del Consiglio di Stato e del provvedimento, ad essa conseguenziale, dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016. Pertanto, richiamando l’articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62, in quella sede è stato coerentemente affermato che «effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83»; il che non poteva che aver comportato l’abilitazione del “Sannitico” a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che potesse utilmente disquisirsi in sede giudiziale sulle concrete modalità di svolgimento degli esami (vale a dire se gli stessi fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001, artt. 26-28), profilo su cui, invece, la sentenza oggetto di impugnazione in quel giudizio aveva incentrato la riconosciuta illegittimità del titolo. 5. Con la successiva sentenza n. 7672 del 22 marzo 2025, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima vicenda processuale a seguito di 5 di 11 giudizio di rinvio, dopo avere escluso la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, quindi, convalidato l’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità, ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato profili di illegittimità del titolo rilasciato dal Centro Sannitico diversi da quelli originariamente rilevati. 5.1. In effetti, nella richiamata decisione si chiarisce che quanto esaminato dal giudice del rinvio riguarda un altro aspetto, ovverosia la validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal “Sannitico” nel 2012/2013 sotto il profilo della possibilità stessa di svolgere quegli esami, non solo e non tanto secondo il regime delle scuole paritarie, quanto, più in generale, nel rispetto dell’ordinamento scolastico dell’istruzione professionale. E’ stato, quindi, affrontato il tema della sindacabilità, in relazione a quest’ultimo profilo, degli esami e dei titoli così rilasciati, possibilità non preclusa dal decreto di riconoscimento retroattivo della parità. Sul punto, è stato ritenuto decisivo il rilievo per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della ‘parità’ e dell’ordinamento scolastico in generale. In questo senso, non è stato reputato sostenibile che la Pubblica Amministrazione - e tanto più l’Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni della vita - non sia chiamata a verificare non solo l’astratta sussistenza della parità, ma anche dei presupposti di fondo per l’esercizio del potere di rilascio dei titoli nel rispetto delle regole che valgono per la scuola statale. Tale conclusione è derivata da lineari esigenze di legalità ed imparzialità, che consentono di valorizzare come equivalenti ai titoli della scuola statale soltanto quelli emessi in condizioni coerenti con l’esistenza in concreto del potere di formarli. Di conseguenza, l’ammissibilità di tale verifica non è stata ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente, incentrata sui 6 di 11 vizi riguardanti le modalità di svolgimento degli esami. Si è precisato, inoltre, che non rileva l’eventuale disapplicazione di un atto dello stesso Ministero, questione pure ivi affrontata, perché non viene in contestazione il decreto di riconoscimento della parità, ma il potere di svolgere quelle specifiche prove di qualifica e il valore ‘legale’ dei titoli conseguentemente rilasciati. 6. Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica sostanziale, oggetto anche della presente controversia, nella sentenza n. 7672 del 2025 si osserva che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema dell’istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale, con le implicazioni di seguito illustrate. A tal fine il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, aveva stabilito, all’art. 2, comma 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, comma 1, che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento». Peraltro, al comma 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». In proposito, la Corte territoriale aveva accertato che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa. 7 di 11 Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell’art. 1, comma 4, lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione della parità comporta «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Pertanto, secondo l’inequivoco tenore della previsione, non si può ritenere che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo. Il complesso normativo di cui sopra è stato inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendosi che l’art. 1, comma 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di organicità dell’evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi). Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità della norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242), sempre sulla base del menzionato principio di organicità espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit.), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso delle normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti. 6.1. Il regime transitorio di cui all’art. 8, comma 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami sussistesse solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni potesse procedervi (v. sull’estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo). 8 di 11 6.2. Tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori in considerazioni di sistema, come nesso, almeno tendenziale, tra didattica e verifiche degli esiti di essa. Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei cc.dd. membri interni (art. 4, comma 1, della legge n. 425 del 1997; ora art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d.lgs. n. 62 del 2017, art. 26, comma 4, lett. a e comma 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni “soltanto” nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, comma 9, ultima parte, della legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, comma 3, ultima parte del D.P.R. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni “statali”); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 cit.) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio della classe «dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre comunque le verifiche alle dinamiche della didattica scolastica concretamente attuate. Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto dell’art. 1 della legge n. 62, cit., al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali “dell'istruzione” ed in coerenza con la “domanda formativa” delle famiglie. 6.3. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, comma 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che 9 di 11 nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potessero svolgere esami di qualifica triennale, con l’eventuale partecipazione anche di candidati esterni. 7. In base a tale percorso argomentativo, nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, si afferma, pertanto, che il Centro Sannitico, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore legale, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica, come esattamente censurato nella sentenza impugnata. Non è stato, dunque, ritenuto sufficiente che il diploma provenisse dal “Sannitico” e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore legale. 7.1. In questo senso, non è stato ritenuto dirimente il decreto di riconoscimento retroattivo della parità, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nonché di quello di caducazione del rapporto di lavoro, che, in quanto consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, non avrebbe potuto essere instaurato. 7.2. Da ultimo, nel richiamato precedente è stata vagliata anche la portata della pronuncia del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1317 - resa in giudizio che coinvolgeva direttamente il "Sannitico" - con cui è stato rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza del T.A.R. Campania di annullamento dei provvedimenti dell’U.S.R. di quella stessa Regione dai quali emergeva - i virgolettati a seguire riportano i passaggi della pronuncia amministrativa in esame - che «con decorrenza dall’anno scolastico 2012- 2013 ... l’ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale». Il Consiglio di Stato ha precisato che «l’interesse dell’originaria ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo era da rintracciare in 10 di 11 una statuizione che affermasse l’esistenza della parità scolastica nell’anno 2012/2013, ed in questi precisi limiti ha deciso il primo giudice, essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR adito circa l’affermato effetto retroattivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (si ripete, peraltro, “doppiato” dal decreto dell’USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che aveva riconosciuto la parità scolastica in favore del “Centro Studi Sannitico” a far data dall’anno scolastico 2012/2013)». Nel medesimo contesto, il Consiglio di Stato aggiunge che non «paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto di appello sulla effettività e regolarità delle procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito dell’autorizzazione» - superata dall’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità - e conclude, tuttavia, nel senso che «le dedotte circostanze, comunque in questa sede non provate, lasciano in ogni caso ferme le possibili eventuali iniziative d’ufficio dell’amministrazione, laddove si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami», richiamando infine quanto deciso nella sentenza rescindente di questa S.C. Pertanto, come chiarito nel richiamato precedente, il senso complessivo della pronuncia del Consiglio di Stato non è in contrasto con l’interpretazione resa da questa Corte, attesi l’incontestato riconoscimento retroattivo della parità, la ribadita irrilevanza delle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e l’espressa salvezza delle debite iniziative d’ufficio della P.A. ove «si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami». Per l’appunto, proprio tale salvezza ed espressa limitazione sancite dai giudici amministrativi rende quella decisione compatibile con quanto accertato dalla Corte di merito in ordine alla mancanza delle condizioni derivanti dalla normativa per il riconoscimento del valore legale dei conseguenti titoli. 8. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame nella presente controversia va respinto, atteso che la Corte d’appello bresciana ha motivato in maniera speculare a quella oggetto di impugnazione nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, dal quale il 11 di 11 Collegio non ritiene di discostarsi, avuto riguardo alle precisazioni già effettuate in quella sede fra il perimetro e l’oggetto della sentenza rescindente ed il principio espresso sulla diversa ragione di invalidità del titolo individuata dalla Corte territoriale. 9. In considerazione della peculiarità della vicenda, essendo sopravvenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso il chiarimento operato rispetto al precedente rappresentato da Cass. n. 17723 del 2023, sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 10. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025. Cons. est. Presidente AN DE AL Di ON