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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3805/2022 promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.RICCIARDI ANNA e ANTONINO PINO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.LEZZI ROBERTA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/10/2022 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2020 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “LA ON ON”.
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli per l'anno in questione come da comunicazione individuale notificata a mezzo posta, datata 19.04.2022 e recapitata il 29.04.2022; altresì lamentava la mancata liquidazione e pagamento della indennità di disoccupazione agricola richiesta con istanza del 17.02.2021.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1
suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta reiscrizione, e riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento della DS agricola per l'anno 2020, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. L' si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel CP_1
merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna, a seguito dello scabio di note ex art.127 ter, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2020, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2020 alle dipendenze della ditta LA ON
ON.
Va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso giudiziale, iscritto a ruolo entro il termine decadenziale di 120 giorni.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta LA ON
ON al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 14/10/2021 prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , , CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
[...]
Ed invero, l'accertamento ispettivo, condotto unitamente alla Guardia di Finanza di Patti, ha rilevato l'inesistenza della dichiarata attività aziendale di coltivazione e raccolta nocciole, afferente il periodo successivo al 11.08.2020 e sino al 31.12.2020 che il LA ON avrebbe posto in essere su terreni in affitto in agro di Sinagra e Montalbano Elicona, sulla scorta di due contratti di affitto non esibiti agli ispettori.
Allo stesso modo, il servizio ispettivo dell'INL non ha riscontrato l'esistenza di alcuna documentazione contabile e/o fiscale, nessuna fattura di acquisto di materie prime e/o attrezzature agricole, nessuna fattura di vendita del prodotto, nessuna dichiarazione dei redditi riconducibile all'azienda di cui il LA ON si è dichiarato titolare (UNICO IRAP IVA); infine, la ditta non
è mai stata iscritta alla CCIA di Messina e comunque non è stata rinvenuta nel registro imprese alcuna posizione ricollegabile allo svolgimento di questa presunta attività economica.
In esito a tale attività ispettiva, pertanto, si è provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno provato, nei termini di cui si dirà,
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1
Ditta LA ON ON.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoniale cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro, sent. n. 176/2017)
In particolare, il teste escusso ha dichiarato di avere cause Testimone_1 contro l' , e ha dichiarato che la ricorrente è stata chiamata come testimone nel giudizio dallo CP_1
stesso instaurato;
tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste potrebbe avere interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno ricorrente, tale per cui le dichiarazioni eventualmente rese ne imporrebbero una valutazione prudenziale.
Diversamente, le dichiarazioni del teste , si ritiene possano essere Testimone_2
utilizzate ai fini della prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla parte ricorrente, essendo dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Infatti, il teste ha dichiarato di non avere contezioso contro l' e ha confermato che la CP_1 ricorrente ha effettivamente lavorato per la ditta LA ON ON nell'anno 2020, ha osservato l'orario di lavoro prestabilito ed ha svolto le mansioni a lei assegnate dal datore di lavoro.
Ancora, è stato confermato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro:
“Non ho cause contro l' vero che la ricorrente ha lavorato come bracciante CP_2
agricola presso la ditta LA ON ON, dal luglio a dicembre. Sono a conoscenza di ciò perché abbiamo lavorato insieme da luglio a dicembre 2020, nei terreni siti in Tortorici e Sinagra, ci occupavamo della pulizia dei terreni, raccolta legna e nocciole. Orario di lavoro dalle 7,00 alle sedici. Da lunedì al venerdì. Ogni settimana ci pagava il datore di lavoro con euro: 60,00 al giorno.
A fine mese ci facevano il conteggio definitivo. Ci dirigeva LA ON ON o un suo delegato”.
Di contro, l' , che ha prodotto il verbale ispettivo sopra richiamato, si è limitata ad CP_1
articolare una prova del contrario volta a reinterrogare i medesimi testi di parte ricorrente, e pertanto ritenuta ammissibile, mentre non ha articolato prova per testi in via diretta, e non ha dunque fornito specifici elementi sulla insussistenza del rapporto lavorativo invece affermato dalla Pt_1
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per l' anno 2020, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta LA ON
ON, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli per 102 giornate nel 2020; e ciò anche con riferimento alla domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, riconnessa al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2022/3805 vertente tra
, contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta LA Parte_1
ON ON per 102 giornate nell'anno 2020;
- Condanna l' a reiscrivere la ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per CP_1
102 giornate nel 2020;
- Condanna l' alla liquidazione e al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.887,90, CP_1
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 17/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena