Art. 76. Modifiche all'Allegato I. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1. All'Allegato I. 3 Termini delle procedure di appalto e di concessione ( Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;
b) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo o sul costo del ciclo di vita:»;
c) al comma 3, dopo le parole: «I termini" sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;
d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,»;
e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole: «i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per un ulteriore mese e».
a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;
b) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo o sul costo del ciclo di vita:»;
c) al comma 3, dopo le parole: «I termini" sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;
d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,»;
e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole: «i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per un ulteriore mese e».