Art. 37. (Nomina a direttore di reparto)
L'ufficio di direttore di reparto e' conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e puo' essere confermato con le stesse modalita' previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
L'ufficio di direttore di reparto e' conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e puo' essere confermato con le stesse modalita' previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".