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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19897 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2693/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria n. 19897 in epigrafe indicata , eseguita il 20.09.2019 (per un importo di Euro 724.115,44, pari al doppi della sorte capitale del debito di Euro 362.057,72) , della quale ha asserito di avere avuto contezza solo in data 28.3.2025.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica della comunicazione preventiva.
2-Omessa notifica della iscrizione ipotecaria.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità del proprio operato in ragione della eseguita notifica sia della comunicazione preventiva (in data 14.12.2018) che della successiva iscrizione (in data 09.01.2020).
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, siccome evincibile dalle risultanza processuali e, segnatamente dalla documentazione prodotta dall'Agente per la Riscossione nella specie risulta ritualmente eseguita notifica sia della comunicazione preventiva (in data 14.12.2018) che della successiva iscrizione (in data 09.01.2020).
Non risulta che parte ricorrente abbia contestato la prefata documentazione.
La omessa impugnazione e della comunicazione preventiva e della successiva iscrizione ipotecaria superano, pertanto, le censure siccome sollevate da parte ricorrente e confermano la legittimità dell'operato dell'Agente per la Riscossione.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso . -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19897 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2693/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria n. 19897 in epigrafe indicata , eseguita il 20.09.2019 (per un importo di Euro 724.115,44, pari al doppi della sorte capitale del debito di Euro 362.057,72) , della quale ha asserito di avere avuto contezza solo in data 28.3.2025.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Omessa notifica della comunicazione preventiva.
2-Omessa notifica della iscrizione ipotecaria.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità del proprio operato in ragione della eseguita notifica sia della comunicazione preventiva (in data 14.12.2018) che della successiva iscrizione (in data 09.01.2020).
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, siccome evincibile dalle risultanza processuali e, segnatamente dalla documentazione prodotta dall'Agente per la Riscossione nella specie risulta ritualmente eseguita notifica sia della comunicazione preventiva (in data 14.12.2018) che della successiva iscrizione (in data 09.01.2020).
Non risulta che parte ricorrente abbia contestato la prefata documentazione.
La omessa impugnazione e della comunicazione preventiva e della successiva iscrizione ipotecaria superano, pertanto, le censure siccome sollevate da parte ricorrente e confermano la legittimità dell'operato dell'Agente per la Riscossione.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso . -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)