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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1923 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Aru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Aru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/07/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi.
3) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alla suddetta condizione:
a) la RA , si impegna a trasferire, al SI la Controparte_1 Pt_1 propria quota pari al 50% dell'immobile di sua proprietà già casa familiare sita in Assemini, nella via Molise n. 4, distinta al Catasto Fabbricati al F. 25, part. 2809, sub. 9.
Detto trasferimento, funzionale alla definizione della crisi coniugale e dei rapporti giuridici ed economici, verrà effettuato entro il termine essenziale di sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione nel presente giudizio.
Pag. 2 di 3 b) In contemporanea, con la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà di cui al punto a), le cui spese notarili sono a carico della parte acquirente, il SI si impegna a corrispondere a , la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 11.000,00 a titolo di restituzione di quanto pagato dalla stessa per l'acquisto del suddetto immobile.
c) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1923 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Aru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Aru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/07/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi.
3) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alla suddetta condizione:
a) la RA , si impegna a trasferire, al SI la Controparte_1 Pt_1 propria quota pari al 50% dell'immobile di sua proprietà già casa familiare sita in Assemini, nella via Molise n. 4, distinta al Catasto Fabbricati al F. 25, part. 2809, sub. 9.
Detto trasferimento, funzionale alla definizione della crisi coniugale e dei rapporti giuridici ed economici, verrà effettuato entro il termine essenziale di sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione nel presente giudizio.
Pag. 2 di 3 b) In contemporanea, con la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà di cui al punto a), le cui spese notarili sono a carico della parte acquirente, il SI si impegna a corrispondere a , la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 11.000,00 a titolo di restituzione di quanto pagato dalla stessa per l'acquisto del suddetto immobile.
c) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3