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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
NT OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 744/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF3IR1M00008 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6525/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 1077/26/24 depositata il 3.7.2024, con la quale veniva accolto il ricorso dei Sig.ri Resistente_2, Resistente_3, Resistente_1 e Nominativo_1 avverso l'avviso di irrorazione di sanzione n. TF3IR1M00008 per euro 1.500 per IRAP, IRES ed IVA per gli anni 2015/2019, ritenuti co- gestori di fatto della “Società_1 s.r.l.” società al centro di un sistema di frode accertato dalla Guardia di Finanza.
In fatto la vicenda ha la sua genesi in un'operazione di verifica intrapresa dalla Guardia di Finanza di Scafati nei confronti della società “Società_1 SRL” (CF P.IVA_1), esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, avente ad oggetto il periodo dal 01/01/2013 al 23/06/2022
e conclusasi in data 28 giugno 2022 con la notifica del processo verbale di constatazione. Più precisamente, nell'ambito del procedimento penale N. 33319/15 R.G.N.R. incardinato presso la Procura della Repubblica di Napoli, venivano effettuate articolate indagini che permettevano di portare alla luce un'associazione a delinquere costituita da due distinti sodalizi criminali ben strutturati ed organizzati, interconnessi tra loro, la quale, mediante la strumentalizzazione di diversi soggetti economici artatamente interposti, realizzava una sofisticata ed articolata frode ai danni dell'Erario. Dalle indagini condotte emergeva che tra i co-gestori di fatto della “Società_1”, rivelatasi mera cartiera, vi erano tra gli altri i Sig.ri Resistente_2 oggi appellati.
Con l'originario ricorso i contribuenti hanno contestato sia la circostanza di essere gestori di fatto della società Società_1 Srl, sia di aver incassato il presunto provento illecito, evidenziando che nessuna prova concreta è stata fornita, neanche in via presuntiva, in ordine a tali circostanze, prospettando quindi un vizio di motivazione dell'atto impugnato. Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso compensando le spese. Con l'odierno giudizio l'appellante con articolato atto introduttivo ribadisce la sussistenza di oggettivi elementi, desunti anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza, idonei e sufficienti a ritenere lo status di co-amministratori di fatto dei contribuenti della Società_1, con ogni connessa conseguenza di natura impositiva. Si costituivano i Sig.ri Resistente_1 controdeducendo, depositando altresì in data 23.10.2025 memorie illustrative.
La causa veniva discussa all'udienza del 26.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente va ricordato che le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che le imprese individuate, tra cui la Società_1 s.r.l., risultavano implicate in un fitto intreccio di transazioni commerciali posto in essere dal sodalizio con la finalità, in primo luogo, di rendere possibile l'evasione dell'Iva e quindi la realizzazione della frode perseguita, ed in secondo luogo, di ostacolare l'accertamento dei reati e delle relative responsabilità da parte degli organi di controllo. La Società_1 pur non avendo i requisiti per poter essere dichiarata “esportatore abituale” e, quindi per acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, acquistava ingentissimi quantitativi di carburante, nello specifico gasolio e benzina verde in sospensione d'imposta, mediante la presentazione di false lettere d'intento. Dalle propedeutiche attività info-investigative veniva accertato, tra l'altro, che i sopralluoghi effettuati in Caivano consentivano di appurare l'inesistenza di fatto della società all'indirizzo segnalato, inoltre la medesima non aveva mai presentato alcuna dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette, Irap e Iva pur avendo nel 2013 effettuato acquisti di carburante, senza applicazione dell'imposta, dalla società_2 SPA (P.IVA_2) per oltre 14 milioni e 320 mila euro, non disponendo altresì di alcun impianto contabile, di guisa che si appalesava non una impresa reale e strutturata, pur gestendo affari per milioni di euro .
Orbene i contribuenti venivano dai militari considerati quali co-amministratori della Società_1
sulla base di specifici ed incontestati comportamenti operativi emersi nel corso delle indagini.
Invero dalla copiosa documentazione in atti, sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi dalla G.d.F. , emerge che i Sig.ri Resistente_1 si rapportavano ai terzi quali agenti di vendita della Società_1
, concludendo affari, firmando contratti e transazioni. Nelle dichiarazioni del Sig. Nominativo_2, rappresentante legale della PIT Stop, e della Sig.ra Nominativo_1 ad esempio, si legge che costoro non conoscevano il legale rappresentante della Società_1 da cui pur acquistavano carburati e che ogni rapporto è sempre intercorso con i Sig.ri Resistente_1 che espressamente si presentavano quali agenti e/o broker, tra l'altro, della Società_1, incassando somme, firmando contratti. Alla luce di tali oggettive circostanze, non smentite dal punto di vista fattuale dagli interessati, a nulla vale l'osservazione degli appellati circa l'assenza sui propri conti correnti di specifiche movimentazioni bancarie a riprova del legame tra i medesimi e la società accertata. E' ben noto infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza, che nell'ambito delle frodi fiscali, a fronte di elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti come nel caso in esame, è irrilevante la regolarità contabile e/o l'assenza di evidenze bancarie poiché, trattandosi di operazioni fraudolente, le medesime vengono dissimulate proprio allo scopo di non renderle palesi e spetta al contribuente fornire robusti e concreti elementi probatori atti a dimostrare l'estraneità ai fatti, circostanza non provata, tenuto conto che le mere deduzioni dei contribuenti medesimi non assumono dignità di prova contraria.
Peraltro relativamente tale sig. Resistente_1, altro componente della famiglia parimenti coinvolto nella vicenda, sulla medesima questione la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania con sentenza n.4984/19/2024 ha accolto l'appello dell'ufficio.
Alla luce di ogni quanto è corretta l'attività impositiva posta in essere e l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
600,00 per il primo grado e in euro 900,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
NT OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 744/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF3IR1M00008 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6525/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 1077/26/24 depositata il 3.7.2024, con la quale veniva accolto il ricorso dei Sig.ri Resistente_2, Resistente_3, Resistente_1 e Nominativo_1 avverso l'avviso di irrorazione di sanzione n. TF3IR1M00008 per euro 1.500 per IRAP, IRES ed IVA per gli anni 2015/2019, ritenuti co- gestori di fatto della “Società_1 s.r.l.” società al centro di un sistema di frode accertato dalla Guardia di Finanza.
In fatto la vicenda ha la sua genesi in un'operazione di verifica intrapresa dalla Guardia di Finanza di Scafati nei confronti della società “Società_1 SRL” (CF P.IVA_1), esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, avente ad oggetto il periodo dal 01/01/2013 al 23/06/2022
e conclusasi in data 28 giugno 2022 con la notifica del processo verbale di constatazione. Più precisamente, nell'ambito del procedimento penale N. 33319/15 R.G.N.R. incardinato presso la Procura della Repubblica di Napoli, venivano effettuate articolate indagini che permettevano di portare alla luce un'associazione a delinquere costituita da due distinti sodalizi criminali ben strutturati ed organizzati, interconnessi tra loro, la quale, mediante la strumentalizzazione di diversi soggetti economici artatamente interposti, realizzava una sofisticata ed articolata frode ai danni dell'Erario. Dalle indagini condotte emergeva che tra i co-gestori di fatto della “Società_1”, rivelatasi mera cartiera, vi erano tra gli altri i Sig.ri Resistente_2 oggi appellati.
Con l'originario ricorso i contribuenti hanno contestato sia la circostanza di essere gestori di fatto della società Società_1 Srl, sia di aver incassato il presunto provento illecito, evidenziando che nessuna prova concreta è stata fornita, neanche in via presuntiva, in ordine a tali circostanze, prospettando quindi un vizio di motivazione dell'atto impugnato. Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso compensando le spese. Con l'odierno giudizio l'appellante con articolato atto introduttivo ribadisce la sussistenza di oggettivi elementi, desunti anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza, idonei e sufficienti a ritenere lo status di co-amministratori di fatto dei contribuenti della Società_1, con ogni connessa conseguenza di natura impositiva. Si costituivano i Sig.ri Resistente_1 controdeducendo, depositando altresì in data 23.10.2025 memorie illustrative.
La causa veniva discussa all'udienza del 26.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente va ricordato che le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che le imprese individuate, tra cui la Società_1 s.r.l., risultavano implicate in un fitto intreccio di transazioni commerciali posto in essere dal sodalizio con la finalità, in primo luogo, di rendere possibile l'evasione dell'Iva e quindi la realizzazione della frode perseguita, ed in secondo luogo, di ostacolare l'accertamento dei reati e delle relative responsabilità da parte degli organi di controllo. La Società_1 pur non avendo i requisiti per poter essere dichiarata “esportatore abituale” e, quindi per acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, acquistava ingentissimi quantitativi di carburante, nello specifico gasolio e benzina verde in sospensione d'imposta, mediante la presentazione di false lettere d'intento. Dalle propedeutiche attività info-investigative veniva accertato, tra l'altro, che i sopralluoghi effettuati in Caivano consentivano di appurare l'inesistenza di fatto della società all'indirizzo segnalato, inoltre la medesima non aveva mai presentato alcuna dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette, Irap e Iva pur avendo nel 2013 effettuato acquisti di carburante, senza applicazione dell'imposta, dalla società_2 SPA (P.IVA_2) per oltre 14 milioni e 320 mila euro, non disponendo altresì di alcun impianto contabile, di guisa che si appalesava non una impresa reale e strutturata, pur gestendo affari per milioni di euro .
Orbene i contribuenti venivano dai militari considerati quali co-amministratori della Società_1
sulla base di specifici ed incontestati comportamenti operativi emersi nel corso delle indagini.
Invero dalla copiosa documentazione in atti, sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi dalla G.d.F. , emerge che i Sig.ri Resistente_1 si rapportavano ai terzi quali agenti di vendita della Società_1
, concludendo affari, firmando contratti e transazioni. Nelle dichiarazioni del Sig. Nominativo_2, rappresentante legale della PIT Stop, e della Sig.ra Nominativo_1 ad esempio, si legge che costoro non conoscevano il legale rappresentante della Società_1 da cui pur acquistavano carburati e che ogni rapporto è sempre intercorso con i Sig.ri Resistente_1 che espressamente si presentavano quali agenti e/o broker, tra l'altro, della Società_1, incassando somme, firmando contratti. Alla luce di tali oggettive circostanze, non smentite dal punto di vista fattuale dagli interessati, a nulla vale l'osservazione degli appellati circa l'assenza sui propri conti correnti di specifiche movimentazioni bancarie a riprova del legame tra i medesimi e la società accertata. E' ben noto infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza, che nell'ambito delle frodi fiscali, a fronte di elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti come nel caso in esame, è irrilevante la regolarità contabile e/o l'assenza di evidenze bancarie poiché, trattandosi di operazioni fraudolente, le medesime vengono dissimulate proprio allo scopo di non renderle palesi e spetta al contribuente fornire robusti e concreti elementi probatori atti a dimostrare l'estraneità ai fatti, circostanza non provata, tenuto conto che le mere deduzioni dei contribuenti medesimi non assumono dignità di prova contraria.
Peraltro relativamente tale sig. Resistente_1, altro componente della famiglia parimenti coinvolto nella vicenda, sulla medesima questione la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania con sentenza n.4984/19/2024 ha accolto l'appello dell'ufficio.
Alla luce di ogni quanto è corretta l'attività impositiva posta in essere e l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
600,00 per il primo grado e in euro 900,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge