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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice dott. Alessandra Frasca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1392/2024 R.G.V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da
DA
, nato a [...], il [...], Parte_1
E
, nata a [...], il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Scibetta.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 settembre 2024 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 14 luglio 2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 2006, parte II, Serie A, n. 127;
- che dal matrimonio sono nate due figlie, il 12/06/2008 e , il 27/09/2014; Per_1 Per_2
- che, con sentenza n. 844/2023, emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 5/12/2023, è stata omologata la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso. Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note ed acquisita la documentazione richiesta con ordinanza del
14 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale - non si sono più riconciliati, come dagli stessi dichiarato e come confermato anche dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Pertanto, risulta evidente che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
In ricorso, per quanto riguarda le figlie minori, è stato previsto quanto segue: affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione alla moglie della casa familiare, sita in Sommatino, Contrada Torre Chimera; regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti delle figlie;
obbligo, a carico del , di versare Parte_1 mensilmente alla , quale contributo al mantenimento delle figlie, un assegno di euro 300,00, Pt_2 da ripartire tra le predette in parti uguali, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nel loro interesse, da individuare sulla base delle linee guida approvate dal Tribunale di Milano in data 14/11/2017, allegate al ricorso.
Infine, i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di avere regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale.
Ritiene il collegio che l'accordo sia rispondente all'interesse delle figlie e, pertanto, che la domanda vada accolta.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Caltanissetta il 14 luglio Parte_1 Parte_2 2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2006, parte
II, Serie A, n. 127, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto