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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott. SA MA LA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 3.10.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 6542/2025 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Bruno Cosimo Damiano Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dr.ssa Patrizia de Lillo, Dr. Angelo Pietro Piteo e Dr.ssa Raffaela Conti ) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 19.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato d'invalidità in misura CP_1 pari o superiore al 74%, ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 10.12.2024.
Precisava la ricorrente che, a seguito della citata domanda amministrativa, era stato sottoposto a visita, in cui era stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 50%.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido in misura almeno pari al 74%, ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda CP_1 per insussistenza del requisito reddituale, avendo il ricorrente conseguito nell'anno di imposta 2024 un reddito imponibile superiore al limite stabilito per legge per il riconoscimento delle prestazioni in parola e l'infondatezza della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art
127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione cartolare, acquisite brevi note di trattazione delle parti, in cui la ricorrente chiede l'estinzione del CP_ giudizio mentre l' insiste per il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio, la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Requisiti socio- economici per il riconoscimento delle prestazioni de qua sono in primis l'età e la totale inabilità lavorativa , per la pensione o, per l'assegno di invalidità civile, nella misura pari o superiore al 74%.
Occorre aggiungere che altro indefettibile requisito costitutivo, la cui mancanza determina la carenza di interesse ad agire che, come è noto, deve essere concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, è il mancato superamento del limite reddituale legislativamente previsto e annualmente aggiornato.
Nella fattispecie è documentalmente provato ( cfr, C.U. emesse per l'anno 2024 in favore della CP_ ricorrente depositate come ALL1 e 2 nel fascicolo di parte oltre che non contestato che la ricorrente nell'anno della domanda (2024) abbia percepito un reddito da lavoro di complessivi
€8.961,00 già da sé superiore al limite reddituale fissato ex lege per quell'anno (€5.725,00).
Occorre rilevare inoltre che parte ricorrente, con le brevi note depositate in data 22.9.2025, ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Ritenuto che sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è frequentemente e recentemente (Cass.
Civ., Ord., 04/09/2024, n. 23719; Sez. Unite, 07/02/2024, n. 3453; Cass. Civ., 17/03/2023, n. 7883) occupata delle modalità di estinzione del processo ed in particolare dei concetti di rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia alla domanda giudiziale e del concetto di cessazione della materia del contendere, si espone quanto segue.
Segnatamente, con ordinanza n. 23719/2024, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema della rinuncia alla domanda giudiziale rapportata alla cessazione della materia del contendere.
Appare utile qui richiamare, brevemente, le nozioni di rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda, e di cessazione della materia del contendere al fine di dare un inquadramento processuale-sistematico.
La rinuncia agli atti del giudizio è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e non è altro che “la forma che assume la manifestazione di volontà dell'attore di porre fine al processo senza ottenere la sentenza di merito. Essa è un negozio dispositivo che non implica alcuna valutazione circa la fondatezza o non della domanda proposta e riguarda non i singoli atti processuali isolatamente considerati, ma il rapporto processuale nel suo complesso.” (Cass. Civ., 23/06/1964, n. 1633).
Tale modalità di estinzione del processo richiede, necessariamente, l'accettazione della parte giudiziale a cui è rivolta la quale potrebbe avere interesse a far proseguire il giudizio.
Appare utile, però, evidenziare come l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti possa essere dichiarata anche d'ufficio nell'ipotesi in cui la parte, a cui è diretta, non sia costituita nel giudizio e per l'effetto non possa avere un interesse alla sua prosecuzione (Cass. Civ., 24/03/2011, n.
6850; Cass. Civ., 21/06/2002, n. 9066).
La parte rinunziate dovrà, salvo diverso accordo, farsi carico di rimborsare le spese di lite che il giudice istruttore liquiderà in favore delle altre parti con ordinanza non impugnabile benché la giurisprudenza di legittimità abbia in almeno una occasione ritenuto tale provvedimento impugnabile in Cassazione ex art. 111, co. settimo, Cost. (Cass. Civ., 10/10/2006, n. 21707).
La cessazione alla materia del contendere è, invece, una modalità di estinzione del processo di natura squisitamente giurisprudenziale, non essendo regolata dalla normativa processuale.
Tale modalità di estinzione è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti (quali tipicamente il raggiungimento di una transazione tra le parti, la rinuncia alla pretesa, all'azione o l' adempimento spontaneo) che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti stesse od ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione pur continuando formalmente ad esistere una situazione di contrasto (S.U., 24662/2006;
Cass. Civ., 16150/2010).
Il rilievo può essere effettuato anche d'ufficio (Cass. Civ., 1950/2003) ed è dichiarato con sentenza;
le spese del giudizio devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè rivolgendo attenzione “alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento”
(Cass. Civ., 11494/2004).
Il potere di rinunciare alla domanda, salvo che essa incida sostanzialmente sul diritto controverso
(Cass. Civ., 934/1989), è fra i poteri del difensore (Cass. Civ., 17/03/2023, n. 7883), non necessitando dell'accettazione della controparte né richiedendo di essere compiuta secondo forme speciali (Cass.
Civ., 21848/2013; Cass. Civ., 1439/2002) distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c..
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poichè per effetto della domanda di estinzione del giudizio esplicitata da parte ricorrente non sussiste più interesse ad agire o a contraddire della controparte.
Di talchè al giudice non rimane che prendere atto di tale situazione e dichiarare, come si dichiara, la cessazione della materia del contendere.
Di conseguenza si revoca l'incarico conferito al CTU.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente non ricorrendo i presupposti di cui all'art 152 disp att c.p.c. e liquidate come in dispositivo applicando le tariffe medie previste per i procedimenti di istruzione preventiva nel D.M. 55/2014 (scaglione tra €5.201,00 ed €
26.000,00) con abbattimento del 50%; senza la fase istruttoria poiché non tenuta, con l' CP_ ulteriore abbattimento previsto dall'art 152 bis c.p.c. per la costituzione dell' a mezzo dei propri funzionari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
CP_
- condanna il ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in € 510,00, oltre rimborso forfetario iva e cap come per legge e se spettanti.
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice
SA MA LA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott. SA MA LA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 3.10.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 6542/2025 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Bruno Cosimo Damiano Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dr.ssa Patrizia de Lillo, Dr. Angelo Pietro Piteo e Dr.ssa Raffaela Conti ) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 19.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato d'invalidità in misura CP_1 pari o superiore al 74%, ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 10.12.2024.
Precisava la ricorrente che, a seguito della citata domanda amministrativa, era stato sottoposto a visita, in cui era stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 50%.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido in misura almeno pari al 74%, ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda CP_1 per insussistenza del requisito reddituale, avendo il ricorrente conseguito nell'anno di imposta 2024 un reddito imponibile superiore al limite stabilito per legge per il riconoscimento delle prestazioni in parola e l'infondatezza della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art
127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione cartolare, acquisite brevi note di trattazione delle parti, in cui la ricorrente chiede l'estinzione del CP_ giudizio mentre l' insiste per il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio, la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Requisiti socio- economici per il riconoscimento delle prestazioni de qua sono in primis l'età e la totale inabilità lavorativa , per la pensione o, per l'assegno di invalidità civile, nella misura pari o superiore al 74%.
Occorre aggiungere che altro indefettibile requisito costitutivo, la cui mancanza determina la carenza di interesse ad agire che, come è noto, deve essere concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, è il mancato superamento del limite reddituale legislativamente previsto e annualmente aggiornato.
Nella fattispecie è documentalmente provato ( cfr, C.U. emesse per l'anno 2024 in favore della CP_ ricorrente depositate come ALL1 e 2 nel fascicolo di parte oltre che non contestato che la ricorrente nell'anno della domanda (2024) abbia percepito un reddito da lavoro di complessivi
€8.961,00 già da sé superiore al limite reddituale fissato ex lege per quell'anno (€5.725,00).
Occorre rilevare inoltre che parte ricorrente, con le brevi note depositate in data 22.9.2025, ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Ritenuto che sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è frequentemente e recentemente (Cass.
Civ., Ord., 04/09/2024, n. 23719; Sez. Unite, 07/02/2024, n. 3453; Cass. Civ., 17/03/2023, n. 7883) occupata delle modalità di estinzione del processo ed in particolare dei concetti di rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia alla domanda giudiziale e del concetto di cessazione della materia del contendere, si espone quanto segue.
Segnatamente, con ordinanza n. 23719/2024, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema della rinuncia alla domanda giudiziale rapportata alla cessazione della materia del contendere.
Appare utile qui richiamare, brevemente, le nozioni di rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda, e di cessazione della materia del contendere al fine di dare un inquadramento processuale-sistematico.
La rinuncia agli atti del giudizio è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e non è altro che “la forma che assume la manifestazione di volontà dell'attore di porre fine al processo senza ottenere la sentenza di merito. Essa è un negozio dispositivo che non implica alcuna valutazione circa la fondatezza o non della domanda proposta e riguarda non i singoli atti processuali isolatamente considerati, ma il rapporto processuale nel suo complesso.” (Cass. Civ., 23/06/1964, n. 1633).
Tale modalità di estinzione del processo richiede, necessariamente, l'accettazione della parte giudiziale a cui è rivolta la quale potrebbe avere interesse a far proseguire il giudizio.
Appare utile, però, evidenziare come l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti possa essere dichiarata anche d'ufficio nell'ipotesi in cui la parte, a cui è diretta, non sia costituita nel giudizio e per l'effetto non possa avere un interesse alla sua prosecuzione (Cass. Civ., 24/03/2011, n.
6850; Cass. Civ., 21/06/2002, n. 9066).
La parte rinunziate dovrà, salvo diverso accordo, farsi carico di rimborsare le spese di lite che il giudice istruttore liquiderà in favore delle altre parti con ordinanza non impugnabile benché la giurisprudenza di legittimità abbia in almeno una occasione ritenuto tale provvedimento impugnabile in Cassazione ex art. 111, co. settimo, Cost. (Cass. Civ., 10/10/2006, n. 21707).
La cessazione alla materia del contendere è, invece, una modalità di estinzione del processo di natura squisitamente giurisprudenziale, non essendo regolata dalla normativa processuale.
Tale modalità di estinzione è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti (quali tipicamente il raggiungimento di una transazione tra le parti, la rinuncia alla pretesa, all'azione o l' adempimento spontaneo) che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti stesse od ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione pur continuando formalmente ad esistere una situazione di contrasto (S.U., 24662/2006;
Cass. Civ., 16150/2010).
Il rilievo può essere effettuato anche d'ufficio (Cass. Civ., 1950/2003) ed è dichiarato con sentenza;
le spese del giudizio devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè rivolgendo attenzione “alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento”
(Cass. Civ., 11494/2004).
Il potere di rinunciare alla domanda, salvo che essa incida sostanzialmente sul diritto controverso
(Cass. Civ., 934/1989), è fra i poteri del difensore (Cass. Civ., 17/03/2023, n. 7883), non necessitando dell'accettazione della controparte né richiedendo di essere compiuta secondo forme speciali (Cass.
Civ., 21848/2013; Cass. Civ., 1439/2002) distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c..
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poichè per effetto della domanda di estinzione del giudizio esplicitata da parte ricorrente non sussiste più interesse ad agire o a contraddire della controparte.
Di talchè al giudice non rimane che prendere atto di tale situazione e dichiarare, come si dichiara, la cessazione della materia del contendere.
Di conseguenza si revoca l'incarico conferito al CTU.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente non ricorrendo i presupposti di cui all'art 152 disp att c.p.c. e liquidate come in dispositivo applicando le tariffe medie previste per i procedimenti di istruzione preventiva nel D.M. 55/2014 (scaglione tra €5.201,00 ed €
26.000,00) con abbattimento del 50%; senza la fase istruttoria poiché non tenuta, con l' CP_ ulteriore abbattimento previsto dall'art 152 bis c.p.c. per la costituzione dell' a mezzo dei propri funzionari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
CP_
- condanna il ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in € 510,00, oltre rimborso forfetario iva e cap come per legge e se spettanti.
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice
SA MA LA