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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 8 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 2297/2023 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Scafati (SA) alla via M. D'Ungheria is. 10 scala A n. 102 presso lo studio dell'avv.
Marco Alfano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
- già Controparte_1 Controparte_2
- (c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sarno (SA) alla via Carmine Ruotolo n. 30, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sirica che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Prefetto Controparte_3
, in persona del Prefetto Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 03.06.2022,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Eboli, l' Parte_1 [...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), la Controparte_1
e la (quali enti impositori) per spiegare Controparte_3 Controparte_4
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020210007295531000 relativa a due diversi verbali di accertamento per violazione al codice della strada, anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di €1.597,87.
In particolare, l'opponente contestava il diritto di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, deduceva: quanto alla sanzione amministrativa elevata dalla la mancata notifica del verbale n. 126/0003055714 e Controparte_3 conseguentemente l'estinzione della pretesa impositiva;
quanto alla sanzione amministrativa elevata dalla , l'intervenuto annullamento del Controparte_4
verbale n. SCV/0005505539 come da sentenza n. 4545/18 resa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l la quale - eccepita Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, erroneamente proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione in luogo di quelle previste dall'art. 7 del d.lgs. n.150 del 2011 innanzi al
Giudice di Pace di ed evidenziata la propria carenza di legittimazione passiva in CP_3 ordine alle contestazioni concernenti la formazione del ruolo - chiedeva il rigetto dell'opposizione domandando, in ogni caso, di essere tenuta indenne dalla eventuale condanna alle spese.
Non si costituivano in giudizio la e la . Controparte_3 Controparte_4
Con sentenza n. 748/2022, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione: annullava la cartella di pagamento in relazione alla pretesa di cui al presupposto verbale n. SCV/0005505539 emesso dall' UTG di mentre dichiarava inammissibile la CP_4
domanda relativamente al verbale n. 126/0003055714 elevato dal UTG di per CP_3
tardiva proposizione dell'opposizione; conseguentemente, compensava integralmente le spese. Avverso la sentenza sopra indicata proponeva appello il quale: per un Parte_1
verso, censurava la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui erroneamente dichiarava l'inammissibilità della domanda “recuperatoria” (avverso il verbale n.
SCV/0005505539 della Prefettura di poiché introdotta con atto di citazione CP_3
sebbene la notifica fosse intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della cartella;
per altro verso, contestava la statuizione sulle spese per omessa motivazione in ordine alla disposta compensazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Si costituiva l' che, contestate le avverse deduzioni, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
§ 1.1. Ciò posto, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate CP_3
e , le quali pur regolarmente citate non si sono costituite
[...] Controparte_4 nel presente giudizio.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
§ 2.1. Anzitutto deve essere rigettata la preliminare eccezione sollevata dall
[...]
circa la propria carenza di legittimazione passiva. Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere dal concessionario, della cui legittimazione non è pertanto dato dubitare.
§ 3. Ciò posto, e venendo al thema decidendum, in via del tutto preliminare giova osservare che l'opposizione originariamente spiegata da si inquadra Parte_1
nella categoria delle opposizioni cd. recuperatorie. Invero, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017,
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 20211 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (ex multis Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/09/2017, n. 22080; Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 26843 del 23-10-2018; Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25-05-2021).
Da tale qualificazione discende che l'odierno appellante avrebbe dovuto introdurre il giudizio con ricorso, non già con atto di citazione.
Contrariamente a quanto postulato dal Giudice di Pace, tuttavia, ritiene questo Giudice che l'erronea scelta dello strumento processuale, di per sé considerata, non possa implicare alcuna decadenza in danno dell'opponente né assurgere a causa di inammissibilità e improcedibilità della domanda.
Invero, per condiviso indirizzo pretorio "nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D.lgs.
n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del D.l.gs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione"( Cass., Sez. Unite, n. 758 del 12 gennaio 2022).
In altri termini, nel pensiero della Corte, per il principio della prevalenza della sostanza sula forma, deve ritenersi tempestiva l'opposizione recuperatoria spiegata avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali con citazione – anziché con ricorso ex art. 7 del D.lgs. n.150 del 2011 – tutte le volte in cui la notifica dell'atto abbia avuto luogo nel termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella impugnata.
Applicando tali coordinate al caso di specie, posto che la cartella impugnata risultava notificata in data 20.05.2022 e l'atto di citazione veniva notificato in data 03.06.2022, appare evidente che il giudice di prossimità avrebbe dovuto superare positivamente il vaglio di ammissibilità della domanda. § 3.1. Nel merito, la contestazione formulata con l'originario atto di opposizione è fondata.
Invero, nel giudizio di primo grado non è stata fornita prova della notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione, né dall'ente impositore CP_3
(in quanto rimasto contumace), né dall'agente della riscossione.
[...]
L'omessa prova della notificazione del verbale comporta quindi l'estinzione della pretesa vantata dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e la caducazione consequenziale dell'iscrizione a ruolo esattoriale operata sulla scorta di quel verbale e dei successivi atti posti in essere dall'agente della riscossione.
§ 3.2. Per quanto concerne la prospettata violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., in tema di condanna alle spese processuali, la doglianza risulta invece infondata.
Invero, la compensazione delle spese disposta dal giudice del primo grado – sulla scorta della ritenuta soccombenza reciproca tra le parti - non contrasta con la regola di diritto secondo la quale “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese stesse. Tuttavia, sia la valutazione dell'opportunità di una compensazione totale o parziale delle spese di lite, sia la determinazione delle quote in cui esse devono essere ripartite o compensate tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (Cass. 02/12/2024 n. 30796).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità ed integrale accoglimento dell'opposizione originariamente spiegata.
§ 4. Circa il regolamento delle spese, queste ultime seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/14 per le cause di valore rientranti nello scaglione fino a €1.100,00 per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non ha avuto luogo.
È opportuno premettere che con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per omessa prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017).
Tanto chiarito, le spese del primo grado di giudizio devono essere poste a carico, in solido tra loro, di tutte le parti convenute, , Controparte_1 CP_3
e ; diversamente, quelle relative al presente grado, devono
[...] Controparte_4 essere poste a carico, in solido tra loro, delle sole parti appellate, Controparte_1
e
[...] Controparte_3
Nulla invece sulle spese nei confronti della in quanto non Controparte_4
interessata dalla parte della statuizione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della e della;
Controparte_3 Controparte_4
2) ACCOGLIE l'appello, e in parziale riforma della sentenza n. 748/2022 del
21/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Eboli:
• ACCOGLIE l'opposizione formulata da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 03.06.2022;
• DICHIARA estinta la pretesa vantata dalla sulla scorta del Controparte_3
verbale di contestazione della contravvenzione del codice della strada del
21/02/2018 oggetto dell'iscrizione a ruolo esattoriale n. 2021/2038 e della conseguente cartella di pagamento n. 10020210007295531000;
• DICHIARA conseguentemente caducata l'iscrizione al ruolo esattoriale n.
2021/2038 e la conseguente cartella di pagamento n. 10020210007295531000; 3) CONDANNA, in favore di , Parte_1
• per il primo grado di giudizio: le parti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese di lite che si liquidano in € 98,00 per esborsi e in € 139,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a.
• per il secondo grado di giudizio: le parti Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si Controparte_3 liquidano in € 147,00 per esborsi e in € 232,00 per compensi, oltre spese generali
(nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a.
4) DISPONE l'attribuzione in favore dell'avv. Marco Alfano, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 12/03/25 Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 8 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 2297/2023 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Scafati (SA) alla via M. D'Ungheria is. 10 scala A n. 102 presso lo studio dell'avv.
Marco Alfano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
- già Controparte_1 Controparte_2
- (c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sarno (SA) alla via Carmine Ruotolo n. 30, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sirica che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Prefetto Controparte_3
, in persona del Prefetto Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 03.06.2022,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Eboli, l' Parte_1 [...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), la Controparte_1
e la (quali enti impositori) per spiegare Controparte_3 Controparte_4
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020210007295531000 relativa a due diversi verbali di accertamento per violazione al codice della strada, anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di €1.597,87.
In particolare, l'opponente contestava il diritto di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, deduceva: quanto alla sanzione amministrativa elevata dalla la mancata notifica del verbale n. 126/0003055714 e Controparte_3 conseguentemente l'estinzione della pretesa impositiva;
quanto alla sanzione amministrativa elevata dalla , l'intervenuto annullamento del Controparte_4
verbale n. SCV/0005505539 come da sentenza n. 4545/18 resa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l la quale - eccepita Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, erroneamente proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione in luogo di quelle previste dall'art. 7 del d.lgs. n.150 del 2011 innanzi al
Giudice di Pace di ed evidenziata la propria carenza di legittimazione passiva in CP_3 ordine alle contestazioni concernenti la formazione del ruolo - chiedeva il rigetto dell'opposizione domandando, in ogni caso, di essere tenuta indenne dalla eventuale condanna alle spese.
Non si costituivano in giudizio la e la . Controparte_3 Controparte_4
Con sentenza n. 748/2022, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione: annullava la cartella di pagamento in relazione alla pretesa di cui al presupposto verbale n. SCV/0005505539 emesso dall' UTG di mentre dichiarava inammissibile la CP_4
domanda relativamente al verbale n. 126/0003055714 elevato dal UTG di per CP_3
tardiva proposizione dell'opposizione; conseguentemente, compensava integralmente le spese. Avverso la sentenza sopra indicata proponeva appello il quale: per un Parte_1
verso, censurava la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui erroneamente dichiarava l'inammissibilità della domanda “recuperatoria” (avverso il verbale n.
SCV/0005505539 della Prefettura di poiché introdotta con atto di citazione CP_3
sebbene la notifica fosse intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della cartella;
per altro verso, contestava la statuizione sulle spese per omessa motivazione in ordine alla disposta compensazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Si costituiva l' che, contestate le avverse deduzioni, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
§ 1.1. Ciò posto, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate CP_3
e , le quali pur regolarmente citate non si sono costituite
[...] Controparte_4 nel presente giudizio.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
§ 2.1. Anzitutto deve essere rigettata la preliminare eccezione sollevata dall
[...]
circa la propria carenza di legittimazione passiva. Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere dal concessionario, della cui legittimazione non è pertanto dato dubitare.
§ 3. Ciò posto, e venendo al thema decidendum, in via del tutto preliminare giova osservare che l'opposizione originariamente spiegata da si inquadra Parte_1
nella categoria delle opposizioni cd. recuperatorie. Invero, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017,
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 20211 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (ex multis Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/09/2017, n. 22080; Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 26843 del 23-10-2018; Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25-05-2021).
Da tale qualificazione discende che l'odierno appellante avrebbe dovuto introdurre il giudizio con ricorso, non già con atto di citazione.
Contrariamente a quanto postulato dal Giudice di Pace, tuttavia, ritiene questo Giudice che l'erronea scelta dello strumento processuale, di per sé considerata, non possa implicare alcuna decadenza in danno dell'opponente né assurgere a causa di inammissibilità e improcedibilità della domanda.
Invero, per condiviso indirizzo pretorio "nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D.lgs.
n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del D.l.gs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione"( Cass., Sez. Unite, n. 758 del 12 gennaio 2022).
In altri termini, nel pensiero della Corte, per il principio della prevalenza della sostanza sula forma, deve ritenersi tempestiva l'opposizione recuperatoria spiegata avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali con citazione – anziché con ricorso ex art. 7 del D.lgs. n.150 del 2011 – tutte le volte in cui la notifica dell'atto abbia avuto luogo nel termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella impugnata.
Applicando tali coordinate al caso di specie, posto che la cartella impugnata risultava notificata in data 20.05.2022 e l'atto di citazione veniva notificato in data 03.06.2022, appare evidente che il giudice di prossimità avrebbe dovuto superare positivamente il vaglio di ammissibilità della domanda. § 3.1. Nel merito, la contestazione formulata con l'originario atto di opposizione è fondata.
Invero, nel giudizio di primo grado non è stata fornita prova della notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione, né dall'ente impositore CP_3
(in quanto rimasto contumace), né dall'agente della riscossione.
[...]
L'omessa prova della notificazione del verbale comporta quindi l'estinzione della pretesa vantata dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e la caducazione consequenziale dell'iscrizione a ruolo esattoriale operata sulla scorta di quel verbale e dei successivi atti posti in essere dall'agente della riscossione.
§ 3.2. Per quanto concerne la prospettata violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., in tema di condanna alle spese processuali, la doglianza risulta invece infondata.
Invero, la compensazione delle spese disposta dal giudice del primo grado – sulla scorta della ritenuta soccombenza reciproca tra le parti - non contrasta con la regola di diritto secondo la quale “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese stesse. Tuttavia, sia la valutazione dell'opportunità di una compensazione totale o parziale delle spese di lite, sia la determinazione delle quote in cui esse devono essere ripartite o compensate tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (Cass. 02/12/2024 n. 30796).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità ed integrale accoglimento dell'opposizione originariamente spiegata.
§ 4. Circa il regolamento delle spese, queste ultime seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/14 per le cause di valore rientranti nello scaglione fino a €1.100,00 per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non ha avuto luogo.
È opportuno premettere che con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per omessa prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017).
Tanto chiarito, le spese del primo grado di giudizio devono essere poste a carico, in solido tra loro, di tutte le parti convenute, , Controparte_1 CP_3
e ; diversamente, quelle relative al presente grado, devono
[...] Controparte_4 essere poste a carico, in solido tra loro, delle sole parti appellate, Controparte_1
e
[...] Controparte_3
Nulla invece sulle spese nei confronti della in quanto non Controparte_4
interessata dalla parte della statuizione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della e della;
Controparte_3 Controparte_4
2) ACCOGLIE l'appello, e in parziale riforma della sentenza n. 748/2022 del
21/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Eboli:
• ACCOGLIE l'opposizione formulata da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 03.06.2022;
• DICHIARA estinta la pretesa vantata dalla sulla scorta del Controparte_3
verbale di contestazione della contravvenzione del codice della strada del
21/02/2018 oggetto dell'iscrizione a ruolo esattoriale n. 2021/2038 e della conseguente cartella di pagamento n. 10020210007295531000;
• DICHIARA conseguentemente caducata l'iscrizione al ruolo esattoriale n.
2021/2038 e la conseguente cartella di pagamento n. 10020210007295531000; 3) CONDANNA, in favore di , Parte_1
• per il primo grado di giudizio: le parti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese di lite che si liquidano in € 98,00 per esborsi e in € 139,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a.
• per il secondo grado di giudizio: le parti Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si Controparte_3 liquidano in € 147,00 per esborsi e in € 232,00 per compensi, oltre spese generali
(nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a.
4) DISPONE l'attribuzione in favore dell'avv. Marco Alfano, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 12/03/25 Il Giudice dott.ssa Federica Felaco