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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1990/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1990/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECINELLI ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BABBINI CP_1 C.F._2
ALBERTO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Serramazzoni (MO), in Via Italia
LG n. 280 – interno 1, condotta in locazione, rimane nell'esclusiva disponibilità del sig. che vi continuerà ad abitare unitamente alla Pt_1
figlia maggiorenne. Per_1
La sig.ra se ne è già allontanata, con il consenso del marito, CP_1
trasferendosi altrove e si impegna a riconsegnare le chiavi dell'appartamento e a cambiare la propria residenza al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
3) La sig.ra potrà prelevare dalla casa coniugale, con il consenso del CP_1
sig. , i suoi beni ed effetti personali quali, oltre al vestiario, la Pt_1
caffettiera, la macchina del caffè, la pentola, la cassapanca ed i calici;
4) Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. si impegna Pt_1
a far fronte alle necessità economiche della figlia integrando, ove Per_1
necessario, la pensione di quest'ultima e si impegna, altresì a supportare economicamente la figlia , non convivente con il padre, qualora la Per_2
stessa ne avesse bisogno;
5) Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento, CP_1 l'importo mensile di € 320,00 (trecentoventi/00), con decorrenza dal mese di aprile 2025, mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra ben CP_1
noto al marito;
la mensilità di aprile 2025 verrà versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, e le mensilità successive entro il
giorno 20 di ciascun mese successivo. Tale importo è soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
6) Infine, i sig.ri e a titolo di definizione dei Parte_1 CP_1
rapporti patrimoniali tra loro, convengono quanto segue:
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo alle spese Pt_1 CP_1
del canone di locazione, già versate dalla sig.ra l'importo di € 400,00 CP_1
(quattrocento/00), contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
in un'unica soluzione;
CP_1
8) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni Parte_1 CP_1
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
ROMA (RM) il 04/01/1969 e nata a [...] il CP_1
25/03/1971.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI
MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2003, atto n.8,
Parte I serie -).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1990/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECINELLI ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BABBINI CP_1 C.F._2
ALBERTO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Serramazzoni (MO), in Via Italia
LG n. 280 – interno 1, condotta in locazione, rimane nell'esclusiva disponibilità del sig. che vi continuerà ad abitare unitamente alla Pt_1
figlia maggiorenne. Per_1
La sig.ra se ne è già allontanata, con il consenso del marito, CP_1
trasferendosi altrove e si impegna a riconsegnare le chiavi dell'appartamento e a cambiare la propria residenza al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
3) La sig.ra potrà prelevare dalla casa coniugale, con il consenso del CP_1
sig. , i suoi beni ed effetti personali quali, oltre al vestiario, la Pt_1
caffettiera, la macchina del caffè, la pentola, la cassapanca ed i calici;
4) Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. si impegna Pt_1
a far fronte alle necessità economiche della figlia integrando, ove Per_1
necessario, la pensione di quest'ultima e si impegna, altresì a supportare economicamente la figlia , non convivente con il padre, qualora la Per_2
stessa ne avesse bisogno;
5) Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento, CP_1 l'importo mensile di € 320,00 (trecentoventi/00), con decorrenza dal mese di aprile 2025, mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra ben CP_1
noto al marito;
la mensilità di aprile 2025 verrà versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, e le mensilità successive entro il
giorno 20 di ciascun mese successivo. Tale importo è soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
6) Infine, i sig.ri e a titolo di definizione dei Parte_1 CP_1
rapporti patrimoniali tra loro, convengono quanto segue:
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo alle spese Pt_1 CP_1
del canone di locazione, già versate dalla sig.ra l'importo di € 400,00 CP_1
(quattrocento/00), contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
in un'unica soluzione;
CP_1
8) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni Parte_1 CP_1
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
ROMA (RM) il 04/01/1969 e nata a [...] il CP_1
25/03/1971.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI
MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2003, atto n.8,
Parte I serie -).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale