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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11850 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 16336/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16336/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 6.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 321/B, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Padova n. 22 presso lo studio dell'avv. Gennaro Carrano (c.f. del C.F._2 foro di Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio ATTORE CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3 Giugliano in Campania (NA) alla Via San Nullo n. 180, Parco Colle degli Osci CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione di beni mobili Conclusioni: all'udienza del 6.3.2025, il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.6.2022, l'attore citava in Parte_1 giudizio la germana, deducendo: CP_1
- che, in data 16.12.2021, era deceduto ab intestato , nato a [...] il [...], Persona_1 padre delle odierne parti;
- che, subito dopo la morte del padre, l'attore si era accollato le spese funerarie dello stesso per un importo complessivo di € 3.179,30, nonché il versamento degli oneri comunali e di decoro dei servizi cimiteriali, tutti debitamente documentati;
- che, a seguito della richiesta di apertura della successione inoltrata all'istituto bancario del de cuius l'istante, da una verifica dell'estratto conto bancario intrattenuto dal padre con la CREDEM e relativo al conto corrente bancario n. 20977, aveva modo di notare “numerose operazioni bancarie anche di prelievo contanti a mezzo carta di debito bancomat, mai autorizzate dal de cuius, impossibilitato a prendere decisioni in merito”;
pagina 1 di 4 - che, in data 14.1.2022, a mezzo raccomandata, inoltrava alla sorella tramite il proprio difensore una richiesta di chiarimenti sui movimenti bancari che la stessa, avendo il possesso materiale delle carte di debito e bancomat nonché l'accesso dei pin di autenticazione del conto on line, aveva effettuato;
- che, tuttavia, non avendo ricevuto alcuna risposta, era stato costretto a richiedere all'istituto bancario il blocco della liquidazione dei fondi presenti sul conto corrente bancario intrattenuto dal padre;
- che, mentre i legali delle parti tentavano un bonario componimento della vicenda, l'attore veniva a conoscenza che, in data 23.5.2022, il personale della filiale della CREDEM di via Scarlatti di Napoli bonificava, senza alcuna preventiva comunicazione scritta o verbale, in favore della convenuta l'importo di € 9.217,00 quale quota parte della CP_1 successione del de cuius e giacente sul c/c personale intrattenuto dallo stesso;
- che, dopo tale operazione, si interrompeva – per motivi indipendenti dalla sua volontà – qualsiasi forma di bonario componimento tra lui e la sorella;
- che nell'asse ereditario del de cuius rientravano anche diversi beni mobili di valore che erano nel possesso esclusivo della convenuta e, precisamente: n. 5 orologi da polso, un quadro di oro zecchino più diversi quadri artistici in deposito presso il box dell'abitazione del de cuius, n. 2 bracciali, vestiario, n. 2 orologi di valore della defunta madre delle parti, il mobilio presente nell'abitazione. Tanto premesso, l'attore chiedeva la divisione in parti uguali dell'asse ereditario costituito dai beni mobili che erano di proprietà del de cuius, nonché la restituzione pro quota di tutte le somme che la convenuta aveva sottratto dal conto corrente del de cuius senza alcun titolo giustificativo;
e, precisamente:
- € 3.339,87, pari al 50% della somma di € 6.679,75, che la convenuta aveva prelevato dal conto corrente del de cuius ; Persona_1
- € 1.589,65, pari al 50% delle spese funerarie anticipate e versate dal solo istante. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta benché ritualmente citata, non si CP_1 costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, ammesso l'interrogatorio formale che l'attore deferiva alla convenuta (e che quest'ultima non si presentava per rendere) e acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la documentazione bancaria indicata dall'attore, il giudice, all'udienza del 6.3.2025, riservava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha chiesto la divisione ereditaria, in parti uguali, dei beni mobili appartenuti in vita al de cuius, indicando i singoli beni da dividere e deducendo che gli stessi erano presenti nella casa dei genitori e si trovavano nell'esclusiva disponibilità della convenuta. Tale domanda non può essere accolta. Il infatti, presente personalmente all'udienza del 6.3.2025, ha precisato che, a seguito CP_1 dell'avvenuto “trasferimento della germana per finita locazione inerente alla casa dei genitori come da informazioni ricevute in loco”, non vi sono più “beni mobili di valore oggetto di divisione ereditaria”, atteso che la convenuta li avrebbe alienati, “senza preventiva autorizzazione e/o comunicazione”.
pagina 2 di 4 Orbene, poiché tali beni immobili non sono stati rinvenuti e l'attore, del resto, non ha fornito alcuna prova né della loro esistenza, né tanto meno del valore degli stessi, non può disporsi in questa sede alcuna divisione.
2. L'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restitutoria in suo favore della metà delle somme di denaro che la stessa avrebbe indebitamente prelevato dal conto corrente n. 20977 intestato al padre nel periodo compreso tra la data dell'1.9.2021 e quella del Persona_1 7.1.2022, quest'ultima successiva al decesso del genitore, avvenuto in data 16.12.2021. In particolare, il a chiesto la restituzione delle seguenti somme: CP_1
- € 3.339,87, pari al 50% della somma complessiva di € 6.679,75, prelevata dal conto corrente del de cuius da parte della convenuta;
Persona_1
- € 1.589,65, pari al 50% delle spese funerarie anticipate e versate dal solo istante. Orbene, tale domanda risulta meritevole di accoglimento. Dalla documentazione bancaria in atti e, precisamente, dagli estratti conto che sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., infatti, risulta documentalmente provato che, nel periodo indicato in citazione, sono stati effettuati diversi prelievi dal conto corrente del de cuius. La cartella clinica e la documentazione medica versata in atti dimostrano, in maniera inequivocabile, che il de cuius, prima di morire, veniva ricoverato presso l'Unità di terapia intensiva della di Napoli, in condizioni di salute che, di certo, non Controparte_2 consentivano allo stesso di effettuare alcun prelievo dal proprio conto corrente. A ciò si aggiunga che la convenuta, alla quale era stato deferito l'interrogatorio formale, benché ritualmente avvisata con atto notificato in data 25.10.2023, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., non si è presentata per renderlo all'udienza del 18.12.2023 e non ha neanche addotto alcun giustificato motivo per la sua assenza. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti dall'attore devono ritenersi provati dal comportamento processuale omissivo tenuto dalla convenuta – e, segnatamente, dalla mancata presentazione della stessa per rispondere alle domande che le erano state poste dall'attore e che concernevano, per l'appunto, l'attribuibilità alla stessa dei prelievi effettuati dal conto corrente del padre – e, quindi, deve ritenersi accertata la responsabilità della germana, in CP_1 ordine agli ammanchi di denaro. Orbene, poiché le somme complessivamente prelevate senza giustificazione, nel periodo indicato dall'attore, risultano essere pari a € 6.679,75, la convenuta deve essere condannata a rimborsarne la metà al coerede, , per un importo pari a € 3.339,87. Parte_1 Infine, per quanto concerne le spese funerarie, risulta provato per tabulas dalla documentazione che è stata prodotta che le stesse sono ammontate a € 3.179,30. Ne deriva che la convenuta deve essere condannata a restituire all'attore la metà CP_1 di tale somma per un importo quindi pari a € 1.589,65. In accoglimento della domanda avanzata dall'attore, quindi, la convenuta deve essere condannata a corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 4.929,52 (quattromilanovecento- ventinove/52).
3. Le spese di lite sostenute dall'attore seguono la soccombenza della convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare pagina 3 di 4 complessità del giudizio, e con esclusione della fase decisoria, atteso che non sono state depositate le memorie ex art. 190 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la convenuta a restituire allo stesso la complessiva somma di € CP_1 4.929,52 (quattromilanovecentoventinove/52);
- rigetta, nel resto, la domanda attrice;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore CP_1 [...]
che liquida in € 280,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali del Parte_1 procuratore, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16336/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 6.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 321/B, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Padova n. 22 presso lo studio dell'avv. Gennaro Carrano (c.f. del C.F._2 foro di Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio ATTORE CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3 Giugliano in Campania (NA) alla Via San Nullo n. 180, Parco Colle degli Osci CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione di beni mobili Conclusioni: all'udienza del 6.3.2025, il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.6.2022, l'attore citava in Parte_1 giudizio la germana, deducendo: CP_1
- che, in data 16.12.2021, era deceduto ab intestato , nato a [...] il [...], Persona_1 padre delle odierne parti;
- che, subito dopo la morte del padre, l'attore si era accollato le spese funerarie dello stesso per un importo complessivo di € 3.179,30, nonché il versamento degli oneri comunali e di decoro dei servizi cimiteriali, tutti debitamente documentati;
- che, a seguito della richiesta di apertura della successione inoltrata all'istituto bancario del de cuius l'istante, da una verifica dell'estratto conto bancario intrattenuto dal padre con la CREDEM e relativo al conto corrente bancario n. 20977, aveva modo di notare “numerose operazioni bancarie anche di prelievo contanti a mezzo carta di debito bancomat, mai autorizzate dal de cuius, impossibilitato a prendere decisioni in merito”;
pagina 1 di 4 - che, in data 14.1.2022, a mezzo raccomandata, inoltrava alla sorella tramite il proprio difensore una richiesta di chiarimenti sui movimenti bancari che la stessa, avendo il possesso materiale delle carte di debito e bancomat nonché l'accesso dei pin di autenticazione del conto on line, aveva effettuato;
- che, tuttavia, non avendo ricevuto alcuna risposta, era stato costretto a richiedere all'istituto bancario il blocco della liquidazione dei fondi presenti sul conto corrente bancario intrattenuto dal padre;
- che, mentre i legali delle parti tentavano un bonario componimento della vicenda, l'attore veniva a conoscenza che, in data 23.5.2022, il personale della filiale della CREDEM di via Scarlatti di Napoli bonificava, senza alcuna preventiva comunicazione scritta o verbale, in favore della convenuta l'importo di € 9.217,00 quale quota parte della CP_1 successione del de cuius e giacente sul c/c personale intrattenuto dallo stesso;
- che, dopo tale operazione, si interrompeva – per motivi indipendenti dalla sua volontà – qualsiasi forma di bonario componimento tra lui e la sorella;
- che nell'asse ereditario del de cuius rientravano anche diversi beni mobili di valore che erano nel possesso esclusivo della convenuta e, precisamente: n. 5 orologi da polso, un quadro di oro zecchino più diversi quadri artistici in deposito presso il box dell'abitazione del de cuius, n. 2 bracciali, vestiario, n. 2 orologi di valore della defunta madre delle parti, il mobilio presente nell'abitazione. Tanto premesso, l'attore chiedeva la divisione in parti uguali dell'asse ereditario costituito dai beni mobili che erano di proprietà del de cuius, nonché la restituzione pro quota di tutte le somme che la convenuta aveva sottratto dal conto corrente del de cuius senza alcun titolo giustificativo;
e, precisamente:
- € 3.339,87, pari al 50% della somma di € 6.679,75, che la convenuta aveva prelevato dal conto corrente del de cuius ; Persona_1
- € 1.589,65, pari al 50% delle spese funerarie anticipate e versate dal solo istante. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta benché ritualmente citata, non si CP_1 costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, ammesso l'interrogatorio formale che l'attore deferiva alla convenuta (e che quest'ultima non si presentava per rendere) e acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la documentazione bancaria indicata dall'attore, il giudice, all'udienza del 6.3.2025, riservava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha chiesto la divisione ereditaria, in parti uguali, dei beni mobili appartenuti in vita al de cuius, indicando i singoli beni da dividere e deducendo che gli stessi erano presenti nella casa dei genitori e si trovavano nell'esclusiva disponibilità della convenuta. Tale domanda non può essere accolta. Il infatti, presente personalmente all'udienza del 6.3.2025, ha precisato che, a seguito CP_1 dell'avvenuto “trasferimento della germana per finita locazione inerente alla casa dei genitori come da informazioni ricevute in loco”, non vi sono più “beni mobili di valore oggetto di divisione ereditaria”, atteso che la convenuta li avrebbe alienati, “senza preventiva autorizzazione e/o comunicazione”.
pagina 2 di 4 Orbene, poiché tali beni immobili non sono stati rinvenuti e l'attore, del resto, non ha fornito alcuna prova né della loro esistenza, né tanto meno del valore degli stessi, non può disporsi in questa sede alcuna divisione.
2. L'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restitutoria in suo favore della metà delle somme di denaro che la stessa avrebbe indebitamente prelevato dal conto corrente n. 20977 intestato al padre nel periodo compreso tra la data dell'1.9.2021 e quella del Persona_1 7.1.2022, quest'ultima successiva al decesso del genitore, avvenuto in data 16.12.2021. In particolare, il a chiesto la restituzione delle seguenti somme: CP_1
- € 3.339,87, pari al 50% della somma complessiva di € 6.679,75, prelevata dal conto corrente del de cuius da parte della convenuta;
Persona_1
- € 1.589,65, pari al 50% delle spese funerarie anticipate e versate dal solo istante. Orbene, tale domanda risulta meritevole di accoglimento. Dalla documentazione bancaria in atti e, precisamente, dagli estratti conto che sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., infatti, risulta documentalmente provato che, nel periodo indicato in citazione, sono stati effettuati diversi prelievi dal conto corrente del de cuius. La cartella clinica e la documentazione medica versata in atti dimostrano, in maniera inequivocabile, che il de cuius, prima di morire, veniva ricoverato presso l'Unità di terapia intensiva della di Napoli, in condizioni di salute che, di certo, non Controparte_2 consentivano allo stesso di effettuare alcun prelievo dal proprio conto corrente. A ciò si aggiunga che la convenuta, alla quale era stato deferito l'interrogatorio formale, benché ritualmente avvisata con atto notificato in data 25.10.2023, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., non si è presentata per renderlo all'udienza del 18.12.2023 e non ha neanche addotto alcun giustificato motivo per la sua assenza. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti dall'attore devono ritenersi provati dal comportamento processuale omissivo tenuto dalla convenuta – e, segnatamente, dalla mancata presentazione della stessa per rispondere alle domande che le erano state poste dall'attore e che concernevano, per l'appunto, l'attribuibilità alla stessa dei prelievi effettuati dal conto corrente del padre – e, quindi, deve ritenersi accertata la responsabilità della germana, in CP_1 ordine agli ammanchi di denaro. Orbene, poiché le somme complessivamente prelevate senza giustificazione, nel periodo indicato dall'attore, risultano essere pari a € 6.679,75, la convenuta deve essere condannata a rimborsarne la metà al coerede, , per un importo pari a € 3.339,87. Parte_1 Infine, per quanto concerne le spese funerarie, risulta provato per tabulas dalla documentazione che è stata prodotta che le stesse sono ammontate a € 3.179,30. Ne deriva che la convenuta deve essere condannata a restituire all'attore la metà CP_1 di tale somma per un importo quindi pari a € 1.589,65. In accoglimento della domanda avanzata dall'attore, quindi, la convenuta deve essere condannata a corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 4.929,52 (quattromilanovecento- ventinove/52).
3. Le spese di lite sostenute dall'attore seguono la soccombenza della convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare pagina 3 di 4 complessità del giudizio, e con esclusione della fase decisoria, atteso che non sono state depositate le memorie ex art. 190 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la convenuta a restituire allo stesso la complessiva somma di € CP_1 4.929,52 (quattromilanovecentoventinove/52);
- rigetta, nel resto, la domanda attrice;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore CP_1 [...]
che liquida in € 280,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali del Parte_1 procuratore, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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