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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/08/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1993/ 2022 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Sammartino n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Fiore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione N. OI-000175194 prot.
5502.24/05/2022.0069489 del 24.05.2022 notificata in data 10.06.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 07.07.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N. OI-000175194 prot. 5502.24/05/2022.0069489
del 24.05.2022 notificata in data 10.06.2022, riferita all'atto di accertamento prot.
n. prot. n. 5502.06/07/2017.0060028 del 18/07/2017, emessa dall' con la CP_1 CP_1
quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 22.000,00, contestando all'opponente quale obbligato in solido con la società QALET VIAGGI S.A.S. DI
VITALE GIOVANNI la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983
n. 463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
Eccepiva tra l'altro la mancata notifica dell'atto di accertamento, decadenza e la prescrizione, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
pag. 2 L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.
pag. 3 Nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non ha provato le CP_1
contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 comma 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”. L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa – presumibilmente
– degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene “nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav.
29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22
L. 689/81 si applichino le norme del rito del lavoro.
L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria CP_1
difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente,
pag. 4 pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs. 150/11,
ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è
onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis Cassazione civile, sez. II
03/03/2011, n. 5122).
Nel caso di specie parte opponente eccepisce la nullità della sanzione per mancata notifica dell'avviso di accertamento. Era onere dell' provare la CP_1
notifica degli anzidetti atti e la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa.
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' non ha CP_1
adempiuto l'onere in questione.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione N. OI-000175194 prot. 5502.24/05/2022.0069489 del 24.05.2022
pag. 5 notificata in data 10.06.2022, riferita all'atto di accertamento prot. n. prot. n.
5502.06/07/2017.0060028 del 18/07/2017, emessa dall' con la quale CP_1 CP_1
veniva richiesto il pagamento della somma di € 22.000,00, contestando all'opponente quale obbligato in solido con la società QALET VIAGGI S.A.S. DI
VITALE GIOVANNI la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983
n. 463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta, va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità
dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 2.000,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
pag.
6 - annulla l'ordinanza ingiunzione N. OI-000175194 prot.
5502.24/05/2022.0069489 del 24.05.2022 notificata in data 10.06.2022 emessa dall' CP_1
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 agosto 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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