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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LA EL IU Presidente estensore Federica Girfatti IU Claudia Ummarino IU, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2594 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DURANTE LUCIA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 SOMMESE ANNA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 CP_1 sottoscritto, in data 16/10/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 12/10/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brusciano (NA) (al N. 12, Parte I, Anno 2013). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri 2. MANTENIMENTO
Entrambi i coniugi provvederanno in via autonoma al proprio sostentamento.
3. CASA CONIUGALE
La casa in comproprietà dei coniugi c.f. e Parte_1 C.F._1
, C.F. sita in Castel Volturno (CE) al Viale delle Acacie CP_1 C.F._2 appartamento piano rialzato, vani 5, riportato al catasto Fabbricati di Castel Volturno (CE), foglio 7, particella 1525, sub 2, cat. A/2, class. 3, sup. cat. 98 mq, valore immobile €19.000,00 viene messa in vendita ed i proventi saranno divisi in parti uguali tra i coniugi. Che da suddetta somma verranno detratte tutte le spese anticipate dal inerenti all'immobile fino alla vendita dello stesso. CP_1
Precisando, che tutte le spese alla casa coniugale connessa fino alla stipula del rogito (ed es. imu, tasi, utenze) saranno corrisposte in via anticipata e per intero dal sig. e la sig.ra CP_1
si impegna a restituire al marito la propria quota al momento della stipula del rogito anche Pt_1 via compensativa (sin dal mese di marzo 2025 e fino alla data del rogito notarile di vendita) ed a seguito dell'incasso del prezzo di vendita dell'immobile, previa esibizione delle ricevute di pagamento.
4. CONSENSO AL RILASCIO/RINNOVO PASSAPORTO Entrambi i coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
5. DECORRENZA Le presenti condizioni sono operanti dalla sottoscrizione del ricorso”. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2594 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brusciano (NA) (al N. 12, Parte I, Anno 2013) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brusciano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/12/2025
Il Presidente estensore
LA EL IU