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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1230/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. ALessandrini
e
HI Graziano rappresentata dall'avv. A. Medici
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 368/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella comparsa di costituzione il lavoratore dà atto di successivi pagamenti effettuati dalla Società, chiedendo pertanto che l'originario (incontestato e documentato: v. doc. 1 del fascicolo monitorio) importo sia (ulteriormente) ridotto fino alla somma di
€ 11.949,69.
2. In questi termini la domanda deve essere accolta, non ritenendosi ostative le contestazioni dell'opponente, poiché:
2.1. non è stato provato (né a ben vedere espressamente dedotto) alcun accordo relativo alla rateazione del pagamento dovuto;
pagina 1 di 2 2.2. non è stato provato (né a ben vedere espressamente dedotto) il versamento al
Fondo di Previdenza della quota di TFR ad esso destinata;
2.3. in tal caso, dovendosi presumere - in mancanza di prova contraria (nella fattispecie non fornita) - che tale destinazione abbia la natura di una
“delegazione di pagamento” e non di una “cessione di credito” (cfr
Cass.16116/23), il pagamento può essere richiesto direttamente dal lavoratore
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA la al pagamento, in favore del Parte_1
lavoratore, della somma di € 11.949,69, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed
4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1230/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. ALessandrini
e
HI Graziano rappresentata dall'avv. A. Medici
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 368/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella comparsa di costituzione il lavoratore dà atto di successivi pagamenti effettuati dalla Società, chiedendo pertanto che l'originario (incontestato e documentato: v. doc. 1 del fascicolo monitorio) importo sia (ulteriormente) ridotto fino alla somma di
€ 11.949,69.
2. In questi termini la domanda deve essere accolta, non ritenendosi ostative le contestazioni dell'opponente, poiché:
2.1. non è stato provato (né a ben vedere espressamente dedotto) alcun accordo relativo alla rateazione del pagamento dovuto;
pagina 1 di 2 2.2. non è stato provato (né a ben vedere espressamente dedotto) il versamento al
Fondo di Previdenza della quota di TFR ad esso destinata;
2.3. in tal caso, dovendosi presumere - in mancanza di prova contraria (nella fattispecie non fornita) - che tale destinazione abbia la natura di una
“delegazione di pagamento” e non di una “cessione di credito” (cfr
Cass.16116/23), il pagamento può essere richiesto direttamente dal lavoratore
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA la al pagamento, in favore del Parte_1
lavoratore, della somma di € 11.949,69, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed
4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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